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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/11/2024, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 4095 /2022 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 13 novembre 2024 E' presente per l'appellato per delega dell'avv. Virginio Bianco, Parte_1
l'avv. Rocco Cantelmo che si riporta ai propri scritti difensivi, disattesa ogni avversa richiesta e chiede che la causa sia trattenuta in decisione. E' altresì presente per
[...] vv. Adelina Bianco per delega del procuratore costituito avv. Cinzia Controparte_1
Delli Carri, la quale si riporta alle motivazioni di cui all'atto di appello, nonché alle note in atti. Impugna e contesta le avverse istanze, eccezioni e deduzioni infondate in fatto e diritto ed insiste nell'accoglimento dell'appello come da conclusioni ivi formulate qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, evidenziando che questo Tribunale si è ampiamente già espresso in senso favorevole a anche tra le stesse parti, con CP_1 condanna alle spese, provvedimenti allegati in atti e che si producono in copia cortesia. Chiede chela causa venga decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha concluso, questo giudice, successivamente, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 13 novembre 2024, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 4095 /2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Intermediazione mobiliare(fondi di invest., gestione risparmio, etc) “e vertente TRA
1 C.F. , P.I. , in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante, difeso e rappresentato dall'avv. Cinzia Delli Carri, CF , C.F._1 giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, Repertorio nr. 55418, Per_1
Raccolta 16104 registrata a Roma il 04/05/2022 e depositata in atti in copia, elettivamente domiciliato presso , Ufficio Postale Avellino Centro;
Parte_2
Appellante–
E
nato il [...] a [...] e residente ivi alla via Quote Parte_1
Mercato n. 31, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Gesualdo (AV) alla C.F._2 via Campo San Leonardo n. 62, presso lo studio dell'avv. Virginio Bianco, che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita a margine dell'atto di ricorso per decreto ingiuntivo;
- appellato -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con atto di Citazione ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_2 Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 437/2022 del 30/09/2022 RG 698/2021, notificata il 01/10/2022.
La parte appellante, quanto al giudizio di primo grado, premetteva: che in data
06/07/2021 veniva notificato a decreto ingiuntivo n. 108/2021 emesso dal Parte_2 Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con cui si condannava essa a Parte_2 pagare, in favore del ricorrente, la somma di euro 4457,37 oltre spese della procedura, a sostegno della richiesta, il ricorrente riteneva di aver diritto alla corresponsione della somma sopra indicata, in qualità di intestatario del buono postale n. 000.065, serie Q, emesso in data
01/06/1989, di importo nominale pari a lire 5.000.000, quale differenza tra l'importo che assumeva dovuto di euro 32.950,55 e l'importo già riscosso in data 23/10/2020 pari ad euro 28.403,18; essa impugnava il decreto ingiuntivo perché nullo, inammissibile Parte_2 ed infondato, evidenziando, in via preliminare, l'insussistenza delle condizioni ex art. 633 cpc, in quanto le somme non risultavano assolutamente certe liquide ed esigibili ed il titolo che costituiva la prova scritta era rappresentato dal buono fruttifero postale sul quale era riportato esclusivamente l'importo nominale e la relativa data di emissione, con indicazione, a tergo, degli interessi in percentuale, eccepiva, altresì, che i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito oggetto di autonoma contrattazione, ma titoli di legittimazione a percepire il rendimento del capitale investito secondo i criteri (cadenze, saggio, o interessi) indicati dalla legge, tale circostanza escludeva il requisito della certezza richiesto per il ricorso all'emissione di un decreto ingiuntivo, la determinazione delle somme che si assumevano ancora dovute si basava su di un calcolo arbitrario, il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in assenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c., inoltre, dagli allegati al ricorso monitorio, non si ravvisava alcun documento di calcolo che potesse fondare la correttezza dell'importo preteso, né sul titolo era ravvisabile alcun riferimento al montante dovuto a scadenza, bensì esclusivamente il tasso
2 di interessi applicabile, in assenza di qualsiasi prova del calcolo effettuato, mancava la prova del quantum, nel merito, eccepiva l'infondatezza del decreto ingiuntivo per errato computo degli interessi, con particolare riferimento alla disciplina fiscale, facendo rilevare che non vi era alcuna differenza tra i tassi riportati sul titolo – riferiti espressamente alla serie Q - e quelli liquidati, a tergo dei titoli risultavano indicati pedissequamente i tassi di interesse – espressi in percentuale - applicabili ai BPF serie Q, come previsti dalla normativa di cui al DM Tesoro
13/06/1986, risultavano corretti, dunque, i rendimenti già rimborsati, in quanto calcolati secondo le disposizioni di cui al D.M. Tesoro del 13/06/1986 disciplinante i BPF serie Q, l'importo liquidato si dimostrava corretto, in quanto la relativa somma era stata ottenuta proprio in applicazione degli interessi sopra menzionati, la differenza tra la somma pretesa e quella effettivamente liquidata era, probabilmente, da rintracciare nella disciplina della ritenuta fiscale e della capitalizzazione annuale degli interessi, mutata nel corso degli anni, chiedeva al GdP di di revocare il DI opposto, spese vinte;
parte opposta si costituiva in giudizio, insistendo per il rigetto dell'opposizione; precisate le parti le conclusioni, il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi respingeva l'opposizione formulata da essa , confermando decreto Parte_2 ingiuntivo impugnato e condannandola al pagamento delle spese di lite. L'appello di era dunque fondato sul seguente motivo “Violazione e/o Parte_2 falsa applicazione del D.M. 23 giugno 1997”, poiché il Giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere l'erroneità ed infondatezza dell'importo ulteriore preteso dalla parte appellata anche alla luce della violazione della disciplina fiscale applicabile e, di conseguenza, accogliere l'opposizione dispiegata, essendo evidente l'assoluta infondatezza delle motivazioni articolate in sentenza, laddove non si era ritenuta applicabile la disciplina fiscale del 1997 in punto di capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale (e non al lordo), disapplicando di fatto il DM Tesoro 23 giugno 1997 e ciò attraverso il richiamo assolutamente inconferente ad una non meglio identificata pronuncia della Corte di Cassazione. L'appellante concludeva : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Avellino, rigettata ogni avversa istanza ed eccezione, così provvedere: - in via preliminare, predisposti adempimenti di rito, sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza appellata, sussistendone gravi e fondati motivi;
- nel merito, annullare/riformare la sentenza appellata per le motivazioni sopra articolate, con revoca del decreto ingiuntivo n. 108/2021 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
Si costituiva la parte appellata , contestando il motivo di appello, Parte_1 osservando di avere eseguito il calcolo del quantum debeatur rispettando il dettato del DM 1986, ma applicando la ritenuta fiscale all'atto della riscossione e non di anno in anno come posto in essere da , che la determinazione delle somme dovute si fondasse sugli Parte_2 indici percentuali apposti sul retro del titolo (e secondo il DM 1986), ovvero “8% nei primi cinque anni;
9% dal sesto al decimo anno;
10,50% dall'undicesimo al quindicesimo anno;
il 12% dal sedicesimo anno al ventesimo anno;
dal ventesimo anno sino al trentesimo anno 12% di interesse semplice non capitalizzato e che dai conteggi analitici già offerti in produzione nel giudizio di primo grado emergesse con chiarezza l'importo dovuto, facendo rilevare che, per il principio di gerarchia delle fonti del diritto, il conflitto tra norme di grado diverso imponesse la disapplicazione del DM 23/06/1997 in quanto confliggente con la normativa primaria disciplinante la tassazione (D.P.R. 600/73, D.L. 556/86 e relativa legge di conversione D. Lgs. 239/96), con la conseguenza che, in merito all'applicazione della ritenuta fiscale sul rendimento dei Buoni Postali Fruttiferi, il momento impositivo andava individuato all'atto della liquidazione e non anticipatamente anno per anno, ne conseguiva che la capitalizzazione degli interessi dovesse avvenire al lordo della ritenuta e non al netto. Inoltre, la difesa appellata evidenziava che essa parte opposta (odierna appellata), con comparsa di costituzione in giudizio, riportava il conteggio specifico in base al quale aveva quantificato le somme oggetto di decreto ingiuntivo e parte opponente, , non aveva mai contestato tali conteggi Parte_2 ritenendoli per ammessi.
3 La parte appellata concludeva “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigettare l'appello proposto dalla società
[...] avverso la sentenza n. 437/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Parte_2
Lombardi perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto. In ogni caso condannare la controparte alla rifusione delle spese, competenze e onorari del giudizio.”.
Dopo alcuni rinvii, il procedimento veniva assegnato alla scrivente. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue. L'appello proposto da è fondato e va accolto. Parte_2
Come evincibile dalla lettura della gravata Sentenza di primo grado, il Giudice di Pace, nel rigettare l'opposizione avanzata da avverso il decreto ingiuntivo ottenuto Parte_2 da per €4457,37, argomentava nel senso che, in caso di contrasto tra Parte_1 condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite da decreto ministeriale, dovessero prevalere le prime e che la ritenuta fiscale del 12,50 dovesse applicarsi sulla rendita finanziaria prodotta e non sul capitale investito, nonché che la parte opposta Bianco avesse correttamente operato i conteggi, calcolando gli interessi con applicazione della ritenuta solo al termine del rapporto, in linea con la normativa di cui al DPR 600/73, DL 556/86 e relativa legge di conversione Dlgs
239/96, dovendo la capitalizzazione degli interessi avvenire al lordo della ritenuta e non al netto. La motivazione non è corretta.
Preme, anzitutto, precisare che il punto nodale che interessa ai fini della risoluzione della presente controversia riguarda il trattamento fiscale del rendimento del buono postale contraddistinto dalla lettera Q e pertanto dal quadro legislativo applicabile alla rispettiva serie.
Segnatamente, in virtù di quanto stabilito dal D.L. n. 556 del 19/09/1986 (pubblicato su G.U. n. 219 del 20/09/1986), convertito nella Legge n. 759 del 17/11/1986, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987 sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, quelli maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%. Quindi, la precedente ritenuta è venuta meno con il D.Lgs. 01/04/1996, n. 239 e sostituita sempre nella misura del 12,50 % per quanto concerne i buoni fruttiferi postali. Come stabilito dal DM Tesoro 23 giugno 1997
(pubblicato su GU 145/97) istitutivo della serie ordinaria “T” e a termine “AG” all'art 7, gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e ciò avrebbe determinato la differenza di rendimento rispetto al calcolo operato dall'appellato che ha capitalizzato di anno in anno gli interessi al lordo della stessa imposta. Orbene, il D.L. richiamato 556/86 ha posto fine al regime di esenzione dall'imposizione fiscale sul reddito prodotto dall'investimento, in particolare ha istituito l'applicazione della ritenuta di imposta prevista dall'art. 26 DPR 601/73 con aliquota pari al 12,5%, secondo il testo della norma vigente al momento dell'introduzione della tassazione.
ha affermato che risultavano corretti i rendimenti già rimborsati, in quanto Parte_2 calcolati secondo le disposizioni di cui al D.M. Tesoro del 13/06/1986 disciplinante i BPF serie
Q (come da tabella di calcolo versata in atti), che corrispondevano esattamente ai tassi, espressi in percentuale, indicati sul retro del titolo all'attenzione. Quindi, l'importo liquidato in sede di rimborso del titolo si dimostrava corretto, in quanto la relativa somma era stata ottenuta proprio in applicazione degli interessi sopra menzionati.
Il predetto criterio di calcolo deve ritenersi condivisibile.
Ai fini della comprensione della vicenda appare utile aggiungere ulteriormente quanto segue circa la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. L'art. 173 D.P.R. 156/1973 prevede che “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono
4 essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”. Va aggiunto che l'art. 7 comma 3 d.lgs. 284/1999 sancisce che “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.” (v. Cass. Sez. Unite n. 3963/2019). La Corte Costituzionale (sent. n. 26/2020), investita del giudizio di legittimità dell'art. 173 DPR 156/73, ha rilevato che “… la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi, consentita dalla disposizione in esame, riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”. La norma richiamata, dunque, ha assoggettato i buoni postali fruttiferi, che in precedenza ne erano esenti (in applicazione dell' articolo 31 del d.P.R. numero 601 del 1973 ), alla prevista ritenuta erariale (successivamente sostituita dalla relativa imposta sostitutiva) ed il legislatore ha stabilito che detta imposizione fiscale debba applicarsi in misura ridotta della metà soltanto in relazione ad obbligazioni e titoli emessi fino al 30 settembre 1987, e dunque debba applicarsi per intero per i buoni postali fruttiferi emessi a far data dal 1° ottobre 1987
(cfr. Cass. n. 30746/2018).
Alla luce di tutto quanto sinora richiamato, è da ritenersi che avesse, in Parte_2 sede di rimborso, correttamente applicato i parametri di cui al D.M. 13.06.1986 e la normativa in vigore in materia di ritenuta erariale.
Il buono postale oggetto di causa era stato emesso proprio in virtù del D.M. del 13.6.1986 con l'indicazione sul retro degli interessi previsti da tale decreto. Se ne ricava, dunque, l'erroneità del riferimento operato in Sentenza alla questione della legittimità o meno dello ius variandi in peius del tasso di interessi sui buoni postali fruttiferi, atteso che, come fatto rilevare anche dalla difesa appellante, nel caso di specie, la differenza del valore di rimborso non era data dalla applicazione di tassi inferiori a quelli previsti sul titolo, quanto dalla operatività delle ritenute fiscali introdotte dal D.L. 19/09/1986 n. 556 sicché la somma corrisposta da era quella dovuta sulla base dei rendimenti previsti dal Parte_2
D.M. 13.6.1986, ma al netto delle ritenute erariali, diversamente da quanto calcolato dall'appellato a lordo di tali ritenute. Come pure correttamente chiarito dalla difesa appellante, sui titoli erano riportati i rendimenti indicati nelle tabelle allegate al D.M. 13 giugno 1986, il quale tuttavia era stato emanato quando ancora non era stato introdotto il prelievo fiscale sugli interessi maturati dai buoni e nei cui conteggi non trovano spazio i concetti di rendimento lordo o netto.
Successivamente, era stato emanato il D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n.
219 del 20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale
5 che aveva assoggettato gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987 alla ritenuta del 6,25% e sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta era stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per i buoni postali sempre nella misura del 12,50%. La nuova disciplina fiscale dei buoni postali fruttiferi, poi, aveva inciso solo indirettamente sul calcolo degli interessi. Infatti, l'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 aveva previsto che per i buoni della serie Q, R e S emessi fino al 31 dicembre 1996 gli interessi continuassero per i primi venti anni di vita del titolo ad essere capitalizzati annualmente ma al netto della ritenuta fiscale, e senza capitalizzazione dal 21° al 30° anno. L'appellato ha sostenuto che, per il principio di gerarchia delle fonti del diritto, il conflitto tra norme di grado diverso imponesse la disapplicazione del DM 23/06/1997, in quanto confliggente con la normativa primaria che disciplina la tassazione (D.P.R. 600/73, D.L. 556/86
e relativa legge di conversione D. Lgs. 239/96). La tesi non persuade.
Come già motivato sul punto da condivisibile giurisprudenza di merito (v. C. App.
Ancona Sentenza n. 410/2023 e Trib. Avellino n. 1702/2023, prod. parte appellante), la previsione contenuta nell'art. 173 T.U. Postale, al primo comma (prima della abrogazione dell'intero titolo VI ad opera dell'art. 7 del d.lgs. n. 284/1999) disponeva che “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”. Tale efficacia retroattiva delle modifiche peggiorative dei rendimenti dei buoni fruttiferi introdotte dalla sopra riportata norma ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (v. sentenza n. 26 del
20/02/2020). Inoltre, l'articolo 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999 (che ha abrogato l'art. 173 TU Postale), ha stabilito che “i rapporti in essere alla data di entrata in vigore dei decreti” destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori e, quindi, per quanto in questa sede interessa dai decreti ministeriali sopra citati. Tale disciplina ha, quindi, continuato a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, co. 3, del D. Lgs. n. 284 del 1999, e ciò in quanto quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, aveva stabilito che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori. In tal modo si era posta una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, con la conseguenza che l'art. 9 del citato D.M. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non confligge con una norma di rango superiore. Inoltre, preme pure far notare che la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla variazione anche in peius prevista dall'art. 173 TU Postale, con la Sentenza n. 3963 del
11/02/2019, resa a Sezioni Unite, ha affermato che “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art.
1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere
6 con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre
2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”. Si deve, infine, ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sent. n. 27809 del 16/12/2005; ord. n. 4384 del 10/2/2022 e nn. 4748, 4751 e 4763 del 14/2/2022), i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e non titoli di credito e tale natura giuridica è compatibile una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli ad opera di un provvedimento normativo di natura secondaria. Pertanto, alla luce di tutto quanto rilevato, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da avrebbe dovuto essere accolta, poiché la domanda monitoria del ricorrente Parte_2
di liquidazione della differenza tra l'importo che egli assumeva dovuto di Parte_1 euro 32.950,55 e l'importo già riscosso in data 23/10/2020 pari ad euro 28.403,18 era infondata. Come fatto rilevare da nella Citazione in opposizione a DI n. 108/2021, Parte_2 erano difatti applicabili i rendimenti già rimborsati, calcolati secondo le disposizioni di cui al
D.M. Tesoro del 13/06/1986 ed a tergo del buono erano indicati i tassi di interesse – espressi in percentuale - applicabili ai BPF serie Q, come previsti dalla normativa di cui al DM Tesoro 13/06/1986, ovvero dal 1° al 5° anno l'8%; dal 6° al 10° anno il 9%; dal 11% al 15° anno il
10.50 %; dal 16° al 20° anno il 12%; dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto. In accoglimento dell'appello proposto da ed in integrale riforma della Parte_2
Sentenza appellata n. 437/2022 del 30/09/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 108/2021 va accolta e per l'effetto il provvedimento monitorio va revocato.
Vanno, infine, disciplinate le spese di lite.
La peculiarità della fattispecie e la complessità della questione giuridica controversa, relativa alla modalità di calcolo della capitalizzazione, oggetto di pronunce giurisprudenziali ancora contrastanti, possono consentire, in deroga al principio della soccombenza e tenuto conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92, II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost., sent.
19.4.2018, n. 77), l'integrale compensazione delle spese del doppio grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. In accoglimento dell'appello proposto da ed in integrale riforma della Parte_2
Sentenza appellata 437/2022 del 30/09/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei
Lombardi, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 108/2021 emesso dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi e per l'effetto revoca il predetto provvedimento monitorio. B. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 13 novembre 2024. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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