TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3594/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3594 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2016
TRA
, C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Limosani, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente/parte ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1
per essa società con socio unico Banca IF s.p.a., Controparte_2
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Lina Merendino che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Leopoldo Conti giuste procure alle liti in atti.
Opposta/parte resistente
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni. Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha proposto opposizione all'esecuzione iniziata avverso atto di Parte_1
pignoramento presso terzi, notificato in data 9.6.2016 dalla Banca IF s.p.a., per i seguenti motivi: A) Nullità e/o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e del successivo atto di precetto. B) Prescrizione del credito vantato da Banca IF
s.p.a. C) Difetto di legittimazione attiva di Banca IF s.p.a. D) Nullità per tasso di interesse oltre soglia. Nullità o annullabilità per violazione degli obblighi di informazione. E) Illegittimità delle clausole vessatorie contenute nel contratto.
Chiedeva, pertanto: Ritenere e dichiarare ammissibile per la forma ed accogliere nel merito l'opposizione proposta con il presente atto avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 9.6.2016, nonché avverso il decreto ingiuntivo n.
913/2015, emesso dal Tribunale di Messina in data 3.7.2015 e il successivo atto di precetto, per i motivi esposti in narrativa;
Per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità
e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo n. 913/2015, emesso dal Tribunale di Messina in data 3.7.2015 e del successivo atto di precetto;
Ritenere e dichiarare, altresì', nullo e/o annullabile il contratto di finanziamento per prestito personale n. 5690122 stipulato in data 4.2.2009 tra la finanziaria Santander
Consumer Bank s.p.a. e il Sig. , per i motivi spiegati in narrativa;
Parte_1
Ritenere e dichiarare che il Sig. e la nulla devono Parte_1 CP_3
alla Banca IF s.p.a., in forza del decreto ingiuntivo n. 913/2015, emesso dal
Tribunale di Messina in data 3.7.2015 e del successivo atto di precetto, per le motivazioni di cui in premessa, adottando ogni consequenziale statuizione;
Ritenere
e dichiarare che la Banca IF s.p.a. è priva del diritto di agire esecutivamente nei confronti del Sig. e della per i motivi esposti in Parte_1 CP_3
narrativa; nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o, con qualunque statuizione, rigettare le domande tutte formulate dalla Banca IF s.p.a. con l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 9.6.2016, nonché con il decreto ingiuntivo n. 913/2015, emesso dal Tribunale di Messina in data 3.7.2015 e con il successivo atto di precetto;
con condanna della resistente alle spese processuali. Costituitasi in giudizio la Banca Ifis, eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza funzionale ex artt. 27, comma 2 e 28 c.p.c. del Giudice adito e in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché la notifica e il precetto non sarebbe inesistente o nulla in quanto il luogo e la persona indicati nella relata di notifica del decreto ingiuntivo e del precetto non sarebbero estranei al debitore esecutato, pertanto, l'odierno opponente avrebbe dovuto se del caso, eccepire la nullità della notifica ed esperire opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. nel merito, rilevava l'inammissibilità delle eccezioni riguardanti il merito della pretesa creditoria;
chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione allo stato degli atti senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice adito.
L'eccezione è priva di fondamento e dunque, va rigettata.
L'iscrizione a ruolo del procedimento in esame nel registro contenzioso ordinario anziché nel registro esecuzioni mobiliari invero non determina l'incompetenza del
Giudice adito;
al più potrebbe porre un problema di ripartizione degli affari interni fra contenzioso ed esecuzione.
Va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione.
Nel caso di specie, parte opponente eccepisce la nullità e/o l'inesistenza della notifica, sia del decreto ingiuntivo n. 913/2015, emesso dal Tribunale di Messina in data 3.7.2015, che del successivo atto di precetto.
Parte opponente lamenta nello specifico l'inesistenza e la nullità delle suddette notifiche eseguite ai sensi dell'art. 143 c.p.c. evidenziando che, per quanto concerne sia il decreto ingiuntivo che l'atto di precetto, Banca IF aveva tentato una prima notifica presso la residenza dell'opponente, in Messina, via Gaetano Alessi, 8, ma la notifica non si è perfezionata poiché l'ufficiale giudiziario non ha individuato il destinatario al civico 8 e pertanto si è proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; tuttavia il successivo atto di pignoramento presso terzi è stato regolarmente notificato a mani di familiare convivente al suddetto indirizzo di residenza, in
Messina, via Gaetano Alessi, 8.
Dunque le notifiche, a dire dell'opponente, sarebbero nulle e/o inesistenti.
Ed invero, non risulta essere stato acquisito quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, consistente nella raccolta, da parte dell'Ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni sui luoghi in ordine al trasferimento del destinatario dell'atto in altro luogo non conosciuto, mediante lo svolgimento delle ricerche necessarie, secondo i canoni di normale diligenza e buona fede previsti dall'art. 1147 c.c., per verificare l'effettiva reperibilità del medesimo.
Nondimeno, nel caso di specie, entrambe le notifiche sono state eseguite in un luogo evidentemente non estraneo con il destinatario, pertanto non possono ritenersi inesistenti (Cassazione n. 25350/2009).
Sul punto la Cassazione n. 14692/2023) così precisa: L'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, principio espresso in tema di notifica del ricorso per cassazione, v. di recente, Cass. Sez. 3,
08/09/2022 n. 26511 in tema di notifica dell'atto di appello).
Orbene, per orientamento consolidato della Suprema Corte, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (per tutte, Cassazione n.
13365/2023).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 3.397,00 per compensi, nei valori medi, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria, oltre spese generali e accessori, come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Ivana Bonfiglio, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3594/2016, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione.
b) Condanna l'opponente alle spese processuali, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, nei valori medi, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Messina, lì 29-1-2025 Il Cancelliere
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio