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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1797/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei IGg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione S E N T E N Z A consensuale”. nella causa civile iscritta al n. 1797/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TO) il 21.02.1968, residente in [...]
e
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
01.09.1968, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Ivrea (TO), Piazza Municipio 6, presso lo studio dell'Avv. Pietro Paolo Cecchin che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte “1) L'immobile coniugale sito in Perosa C.se (TO), Via Scarmagno n. 6, di proprietà del
IG. , viene assegnato in via esclusiva, unitamente ai beni mobili che Parte_1
l'arredano, allo stesso;
2) La IG.ra si è già allontanata dall'immobile già coniugale sin dall'aprile 2022, Pt_2
prelevando i propri effetti personali. Ella si impegna a prelevare i restanti beni di sua
proprietà entro e non oltre il 31.12.2024;
3) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e Per_1
avrà collocazione principale presso l'abitazione paterna, ove manterrà la propria
residenza. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali
quelle relative alla salute, istruzione, educazione, tenendo conto delle capacità,
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, mentre eserciteranno separatamente
la responsabilità genitoriale sulle decisioni di ordinaria amministrazione relative allo
stesso nel periodo del rispettivo affidamento;
4) La IG.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio, ormai sedicenne, ogni qualvolta Pt_2
lo desideri, compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici e non dello stesso.
Quanto sopra anche per quanto attiene ai periodi feriali e festivi;
5) Il IG. provvederà al mantenimento integrale del figlio minore , sia Parte_1 Per_1
per quanto attiene le spese ordinarie che straordinarie. L'importo relativo all'assegno
unico erogato per i figli sarà integralmente percepito dal IG. ; Parte_1
6) La IG.ra , impiegata presso la ditta OSAI di Parella sino al 27.05.24 è ora Pt_2
disoccupata ma percepisce l'indennità NASPI. Ella dichiara di essere economicamente
autosufficiente;
7) I genitori si concedono reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo della carta
d'identità valida per l'espatrio e/o del passaporto relativi al figlio minore;
Pag. 2 di 5 8) I coniugi dichiarano di avere già regolato a parte ogni altro rapporto economico
patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.”
Il P.M. il 14.08.24 ha così concluso: “V° il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
congiunto”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno
01.08.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno adito l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 11.09.1993 in ZO CA (TO), con rito concordatario, trascritto nei Registri di Stato Civile del medesimo Comune
al n. 2, parte II, serie A, anno 1993;
- dall'unione dei coniugi sono nati i figli nato a [...] il [...], Per_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e nato a [...] il Per_1
29.08.2007 ancora minorenne;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 11 marzo 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del
Pag. 3 di 5 resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare,
dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a ZO CA (TO) l'11.09.1993 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune - Atto n. 2 parte II serie A- anno 1993).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è
garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal
Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese,
vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a ZO CA (TO) l'11.09.1993 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune - Atto n. 2 parte II serie A- anno
1993) alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Pag. 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29 aprile
2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1797/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei IGg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione S E N T E N Z A consensuale”. nella causa civile iscritta al n. 1797/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TO) il 21.02.1968, residente in [...]
e
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
01.09.1968, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Ivrea (TO), Piazza Municipio 6, presso lo studio dell'Avv. Pietro Paolo Cecchin che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte “1) L'immobile coniugale sito in Perosa C.se (TO), Via Scarmagno n. 6, di proprietà del
IG. , viene assegnato in via esclusiva, unitamente ai beni mobili che Parte_1
l'arredano, allo stesso;
2) La IG.ra si è già allontanata dall'immobile già coniugale sin dall'aprile 2022, Pt_2
prelevando i propri effetti personali. Ella si impegna a prelevare i restanti beni di sua
proprietà entro e non oltre il 31.12.2024;
3) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e Per_1
avrà collocazione principale presso l'abitazione paterna, ove manterrà la propria
residenza. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali
quelle relative alla salute, istruzione, educazione, tenendo conto delle capacità,
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, mentre eserciteranno separatamente
la responsabilità genitoriale sulle decisioni di ordinaria amministrazione relative allo
stesso nel periodo del rispettivo affidamento;
4) La IG.ra potrà vedere e tenere con sé il figlio, ormai sedicenne, ogni qualvolta Pt_2
lo desideri, compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici e non dello stesso.
Quanto sopra anche per quanto attiene ai periodi feriali e festivi;
5) Il IG. provvederà al mantenimento integrale del figlio minore , sia Parte_1 Per_1
per quanto attiene le spese ordinarie che straordinarie. L'importo relativo all'assegno
unico erogato per i figli sarà integralmente percepito dal IG. ; Parte_1
6) La IG.ra , impiegata presso la ditta OSAI di Parella sino al 27.05.24 è ora Pt_2
disoccupata ma percepisce l'indennità NASPI. Ella dichiara di essere economicamente
autosufficiente;
7) I genitori si concedono reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo della carta
d'identità valida per l'espatrio e/o del passaporto relativi al figlio minore;
Pag. 2 di 5 8) I coniugi dichiarano di avere già regolato a parte ogni altro rapporto economico
patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.”
Il P.M. il 14.08.24 ha così concluso: “V° il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
congiunto”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno
01.08.2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno adito l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 11.09.1993 in ZO CA (TO), con rito concordatario, trascritto nei Registri di Stato Civile del medesimo Comune
al n. 2, parte II, serie A, anno 1993;
- dall'unione dei coniugi sono nati i figli nato a [...] il [...], Per_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e nato a [...] il Per_1
29.08.2007 ancora minorenne;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 11 marzo 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del
Pag. 3 di 5 resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare,
dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a ZO CA (TO) l'11.09.1993 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune - Atto n. 2 parte II serie A- anno 1993).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è
garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal
Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese,
vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a ZO CA (TO) l'11.09.1993 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune - Atto n. 2 parte II serie A- anno
1993) alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Pag. 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29 aprile
2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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