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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1063/2023 R.G., rimessa in decisione all'udienza dell'8.1.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in ES alla Via dei Marrucini n. 80, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Carmine Ciofani che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Silvia Dell'Elce, giusta procura in calce al ricorso di primo grado
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Marianna Rita Braccio del CP_1
foro di Vasto (CH) dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 838/2023 del Tribunale di ES pubblicata il 13.6.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< Voglia l'illustrissima Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- accogliere l'interposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della Sentenza n. 883/2023 resa dal Tribunale di ES in data 13/06/2023 non notificata, accogliere tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui integralmente si ritrascrivono:
1 Nel merito In via principale 1. accertare e dichiarare che il sinistro occorso al Sig. Parte_1
in data 17/03/2019 alle ore 01,55 sulla Strada Provinciale SP58 è causalmente riconducibile alle omissioni in cui è incorsa l' nella sua qualità di custode/gestore della pubblica via;
2. CP_1
per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell er CP_1
le causali di cui in narrativa;
3. per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. in conseguenza del sinistro e pari a € 2.177,70, o nella somma maggiore o minore che sarà Pt_1
ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
4. con vittoria di spese e compensi del giudizio;
In subordine 1. qualora non si ritenesse applicabile al caso di specie l'art. 2051 c.c., accertare e dichiarare che il sinistro occorso al Sig. in data 17/03/2019 alle ore 01,55 sulla Parte_1
Strada Provinciale SP58 è causalmente riconducibile alle omissioni in cui è incorsa l' CP_1
nella sua qualità di custode/gestore della pubblica via;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità dell' er le causali di cui in narrativa;
3. per l'effetto CP_1
condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. in conseguenza del sinistro e pari a € Pt_1
2.177,70, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
4. con vittoria di spese e compensi del giudizio” ⁃ con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.>>
Appellata
<< … 1) Rigettare nel merito il gravame proposto dal Sig. contro l'impugnata Parte_1
sentenza in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
2)Confermare la condanna alle spese legali di primo grado del Sig. ) in solido Parte_1 C.F._1 con la Sig. ). 3) Condannare l'appellante al pagamento Controparte_2 C.F._2
delle spese del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. >>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di ES ha respinto, con condanna al rimborso delle spese in favore della convenuta, la domanda proposta da il quale, deducendo Parte_1
che il 17.3.2019, alle ore 01.55, mentre percorreva a bordo della propria autovettura FIAT 500L targata EX742ES la strada provinciale 58, nel tratto ricadente nel Comune di Manoppello, giunto in prossimità del Km 3+0,961, al fine di evitare l'urto contro un masso di circa 50 cm posto al centro della propria corsia di marcia, era andato a collidere frontalmente contro un albero, posto alla destra della propria corsia di marcia, riportando lesioni personali (“policontusione in trauma da strada”) e
2 subendo il danneggiamento dell'autoveicolo, aveva convenuto l' er sentirla condannare CP_1 al risarcimento dei danni, non patrimoniali e patrimoniali patiti, quantificati nell'importo complessivo di € 10.577,70. Domanda, poi, limitata ai soli danni non patrimoniali essendo intervenuta in giudizio la proprietaria del mezzo, . Parte_2
1.2. La decisione del giudice di primo grado è basata sulla ritenuta sussistenza, sulla scorta delle emergenze istruttorie e, in particolare, dei rilievi eseguiti dal Carabinieri, di una condotta colposa da parte del danneggiato integrante gli estremi del caso fortuito (cd. incidentale) di cui all'art. 2051 c.c..
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello sulla base di un unico, per quanto Parte_1
articolato, motivo.
2.1. Il giudice di primo grado, violando e applicando falsamente gli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697
c.c., ha ritenuto provato il presunto eccesso di velocità del veicolo condotto dall'appellante sulla base del rapporto informativo redatto dai Carabinieri della Stazione di Popoli che, però, prova esattamente l'opposto ossia che il sinistro si è verificato esclusivamente per la presenza del masso sulla strada.
Quindi, nessuna prova in ordine all'evocato caso fortuito è stata fornita dalla convenuta, odierna parte appellata, quale ente gestore della pubblica via, né tantomeno il giudice poteva ritenere come CP_1
provato un fatto controverso, non acquisito in giudizio ed in ordine al quale la stessa appellata aveva richiesto l'ammissione di una ctu cinematica.
3. Mediante deposito di comparsa di risposta, si è costituita l' la quale ha resistito agli CP_1
avversi assunti.
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza dell'8.1.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Le doglianze dell'appellante sono infondate.
5.1. Posta la pacifica applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2051 c.c., il punto dibattuto
è, in sintesi, costituito dalla ricorrenza del caso fortuito che, secondo il giudice di prime cure, sarebbe integrato dalla condotta di guida dell'appellante. Infatti, questi, malgrado stesse procedendo su di un tratto di strada dentro l'abitato con striscia continua e con limite di velocità di 50 km/h, rettilineo, pianeggiante, asciutto e asfaltato, in condizioni atmosferiche serene, con sufficiente visibilità ed, altresì, con illuminazione artificiale pubblica sufficiente, onde evitare una pietra, di non rilevanti dimensioni, presente al centro della sua corsia di marcia, sterzava a destra e andava così a collidere contro un albero posto sul lato destro della banchina non transitabile. Pertanto, secondo il giudice di
3 prime cure, la collisione trovava una spiegazione nella anomala condotta di guida del danneggiato a cui andava attribuita l'esclusiva responsabilità del sinistro.
5.2. Le predette circostanze di fatto risultano dai precisi rilievi svolti dai Carabinieri intervenuti, rilievi peraltro incontestati (cfr. rapporto, pp. 2-3; sulle non rilevanti dimensioni della pietra, cfr. pure le fotografie allegate dallo stesso appellante). Dunque, non sussiste alcuna violazione del principio dispositivo di cui all'art. 115 c.p.c..
5.3. Dalle sopraindicate plurime ed inequivoche circostanze di fatto il giudice di prime cure, da un lato, ha ritenuto provata, secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c., l'anomalia della condotta di guida del danneggiato e, dall'altro lato, ha tratto il convincimento che soltanto tale anomalia potesse spiegare perché il conducente non fosse riuscito ad evitare l'ostacolo improvviso senza collidere violentemente contro un albero a destra della carreggiata, tenuto pure conto – può in questa sede aggiungersi – della notevole entità dei danni riportati dall'autoveicolo (avantreno distrutto completamente;
v. fotografie in atti allegate dall'appellante). Deduzione assolutamente logica poiché le favorevoli condizioni della strada, la piena visibilità del tratto rettilineo e la situazione di sufficiente illuminazione pubblica, dato il vigente limite di velocità (50km/h trattandosi di tratto urbano), avrebbero dovuto consentire ad un conducente normalmente prudente e diligente di arrestare per tempo il mezzo oppure di porre in essere in totale sicurezza una manovra di svolta atta ad evitare la pietra senza finire per collidere con altri ostacoli. Dunque, soltanto una condotta di guida fortemente anomala del conducente può spiegare la dinamica del sinistro stradale verificatosi. Deduzione che, peraltro, l'appellante neppure specificamente contesta limitandosi a riaffermare sterilmente che la causa del sinistro è rappresentata dalla pietra presente in mezzo alla strada e così sottraendosi alla valutazione della condotta di guida.
5.4. L'appellante ha soltanto insistito nel contestare la ricorrenza di un eccesso di velocità, ma il giudice di prime cure, senza menzionare tale eccesso, ha fatto correttamente riferimento al carattere
“anomalo” della condotta di guida del danneggiato, ove per anomalia – come è ovvio – si intende la deviazione rispetto al parametro della regola cautelare, cioè la colpa. L'anomalia potrebbe consistere certamente in un eccesso di velocità – che renderebbe piena ragione della collisione per quanto si è innanzi evidenziato – , ma potrebbe anche consistere in altra grave anomalia (distrazione per qualsiasi motivo) che, anche insieme all'eccesso di velocità, spiegherebbe le modalità del sinistro, altrimenti non compatibili con le sopra richiamate circostanze del caso concreto.
5.5. La ctu – che, come è noto, non è un mezzo istruttorio in senso proprio che non può avere carattere esplorativo (cfr., tra le tante, Cass. 30218/2017) – non è stata condivisibilmente ammessa dal giudice di prime cure poiché in assenza di segni di frenata o di scarrocciamento sull'asfalto essa
4 non avrebbe avuto valore dirimente e soprattutto poiché la dinamica, come ricostruita dai Carabinieri, offriva sufficienti elementi per la valutazione dell'accaduto.
5.6. La motivazione della sentenza gravata, oltre che fondata sulle risultanze istruttorie valutate in modo logico e giuridicamente corretto, è conforme all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. laddove attribuisce rilevanza al comportamento colposo del danneggiato, costituente caso fortuito cd. incidentale, per escludere la responsabilità del custode.
5.7. In tale prospettiva e da un punto di vista più generale, va ricordato infatti che, atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendosi una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale dell'eventuale comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480, 2482, 2482 e 2483 del 2018). Ancora di recente, si è ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent.
2376/2024).
5.8. Con particolare riferimento ad un ostacolo presente sulla sede stradale, la Suprema Corte ha specificato la rilevanza della sua concreta visibilità dalla quale dipende la sua prevedibilità, in presenza della quale ricorre la colpa dell'utente della strada al quale è richiesto un comportamento diligente esigibile nelle determinate situazioni contingenti ricorrenti secondo un criterio di normalità
5 e di comune esperienza (cfr. Cass. ord. 17492/2024 secondo cui <In caso di sinistro su una pista da motocross, l'eziologia richiesta ex art. 2051 c.c. in relazione alla custodia gravante sul gestore del circuito ed alla sua connessa responsabilità, deve parametrarsi rispetto ad un pericolo "atipico", non facilmente evitabile anche da parte di un pilota sufficientemente esperto, restando relegato nell'ordinaria causalità ogni altro evento riconducibile al pericolo "normale" o "tipico" correlato a tale sport motoristico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del custode, non avendo l'attore provato che la sua caduta si era verificata a causa della presenza, sulla pista, di un pericolo "atipico", cioè di un ostacolo difficilmente visibile e, dunque, non facilmente evitabile anche da parte di un motociclista diligente); v., altresì, nello stesso senso Cass. sent. 5875/2000 per la quale << È conforme ai principi generali regolatori della materia la decisione, resa secondo equità dal giudice di pace, con la quale si esclude la responsabilità dell'ente proprietario della strada pubblica per i danni subiti da un veicolo in conseguenza dell'urto contro un tombino aperto e non segnalato, quando l'ostacolo avrebbe potuto essere avvistato ed evitato dall'automobilista con l'uso dell'ordinaria diligenza.>>).
5.9. E', dunque, appena il caso di rimarcare nuovamente come la pietra in questione nel caso di specie fosse perfettamente visibile sicché l'ostacolo era prevedibile e, tenendo un'andatura di marcia non superiore al limite di 50 km/h, evitabile o arrestando per tempo il mezzo oppure, nella peggiore delle ipotesi, aggirandolo in sicurezza. La collisione così violenta e distruttiva contro un albero posto più avanti sulla destra della carreggiata trova, come unica spiegazione, la condotta di guida colposa,
o in termini di eccesso di velocità o di distrazione o di altro, da parte del conducente.
6. In conclusione, l'appello va respinto.
6.1. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ).
6.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, scaglione conforme alla domanda, secondo i valori medi con esclusione della fase di trattazione e di istruttoria per la quale, essendo la causa stata rimessa direttamente in decisione, appaiono appropriati i valori minimi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 2.419,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compensi.
6 3) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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