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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22586/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22586/2024 V.G. promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NERVI CHIARA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PRATTICO' Controparte_1
RAFFAELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 19/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1048 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 25/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
DÀ ATTO che i coniugi, di comune accordo, danno atto di restare ciascuno titolare dei propri beni.
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Torino, Corso Luigi Kossuth n. 49/17 (catasto fabbricati n. 2, Foglio 159, Particella 367 Sub. 5, Categoria A/4, Classe 1, Consistenza 5,0 vani, Rendita € 477,72, Zona censuaria 4 – Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di Torino (L219) (TO) Foglio 1274,
Particelle 241,248,270, Corso Luigi Kossuth n. 49/17 Piano T è di proprietà della signora CP_1 ed alla stessa rimane.
DÀ ATTO che il signor provvederà a spostare la propria residenza dalla casa che fu familiare Pt_1 al più tardi entro 30 giorni dalla sentenza della separazione.
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti ed ognuno titolare di un rapporto di lavoro stabile in qualità di lavoratori subordinati e di non aver nulla a che pretendere a titolo di mantenimento.
DÀ ATTO che le presenti condizioni avranno efficacia dal momento del deposito.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22586/2024 V.G. promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NERVI CHIARA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PRATTICO' Controparte_1
RAFFAELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 19/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1048 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 25/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
DÀ ATTO che i coniugi, di comune accordo, danno atto di restare ciascuno titolare dei propri beni.
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Torino, Corso Luigi Kossuth n. 49/17 (catasto fabbricati n. 2, Foglio 159, Particella 367 Sub. 5, Categoria A/4, Classe 1, Consistenza 5,0 vani, Rendita € 477,72, Zona censuaria 4 – Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di Torino (L219) (TO) Foglio 1274,
Particelle 241,248,270, Corso Luigi Kossuth n. 49/17 Piano T è di proprietà della signora CP_1 ed alla stessa rimane.
DÀ ATTO che il signor provvederà a spostare la propria residenza dalla casa che fu familiare Pt_1 al più tardi entro 30 giorni dalla sentenza della separazione.
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti ed ognuno titolare di un rapporto di lavoro stabile in qualità di lavoratori subordinati e di non aver nulla a che pretendere a titolo di mantenimento.
DÀ ATTO che le presenti condizioni avranno efficacia dal momento del deposito.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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