Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N 92/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 9 gennaio 2024 al n. 92/2024 del ruolo Generale, avente per oggetto: avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]
nato a [...] il [...] ( C.F. Parte_2
in NT IN (FI) Piazza Matteotti C.F._2
n. 4, rappresentati e difesi dall'Avv. Katy MAGNOLFI, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Empoli (FI) Viale Petrarca n. 124, in forza di procura allegata all'atto di opposizione;
Fax : 0571-536656; Pec: Email_1
Opponenti e (P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro Controparte_1
, quale società a responsabilità limitata, in P.IVA_1 persona del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, e per essa , giusta procura speciale del 31/08/2018 per atto CP_2 Tes_1
, Notaio in Roma (Rep. n. 57298 - Racc. n. 29003) (quale società
[...] rata in a sua volta Controparte_3 rappresentata, gi (oggi CP_2 Cont
) in data 22/03/2022 e autenticata dalla Dott.ssa Persona_1 io in Roma (Rep. n. 17869 - Racc. n. 8723) da Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ta dagli Avv.ti Marco PESENTI e Francesco CONCIO , con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Silvia FERSINO, in virtù di procura allegata agli atti;
Fax: 0248011624 Pec: Email_2
Pec: Email_3
Opposta
1
Per l'opposta: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, così giudicare: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma come sopra meglio rideterminata, poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art. 648 c.p.c.; Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto In via subordinata: condannare comunque gli opponenti al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di €. 1.043,05 oltre interessi al tasso legale dal 08/01/2013 con riguardo al rapporto di conto corrente n. 33152.22; ed €. 8.401,00 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 1/10/12 al saldo quanto al contratto di finanziamento chirografario, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive...”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9 gennaio 2024, e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n Parte_2
1126/2023, emesso in data 17 novembre 2023, notificato rispettivamente il
4 e 1 dicembre 2023, con il quale il Tribunale di Prato aveva loro ingiunto di pagare a la somma di € 19.042,14, oltre interessi e Controparte_1 spese di giudizio, in ragione della pretesa vantata nei confronti della
[...] derivante per Controparte_6
€ 2531,05 dal conto corrente n. 33152 e per € 16.511,09 dal finanziamento chirografario n 741372430 , nonché delle garanzie prestate.
A sostegno dell'opposizione rilevavano:
2 - che la società ricorrente aveva fondato il suo credito su un contratto di conto corrente ed un contratto di finanziamento erogato entrambi conclusi con la società e garantito personalmente e Controparte_6 solidalmente da , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
Persona_2
- che per entrambe le obbligazioni asserite in giudizio non era state richiesta ingiunzione nei confronti di il quale rivestiva la carica Parte_3 di socio liquidatore della società , in qualità di socio, aveva Parte_4 sottoscritto il contratto di conto corrente e la fideiussione, unitamente a
[...]
, e le cui obbligazioni erano peraltro Pt_1 Parte_2 Persona_2 da intendersi solidali e indivisibili;
- che il aveva instaurato con la società creditrice accordo di Pt_3 remissione e/o saldo e stralcio e/o transazione o altro, della propria posizione nonostante il carattere di obbligazione plurisoggettiva solidale ed indivisibile;
- che la richiesta di adempimento dell'intero importo di € 19.042.14 era quindi illegittima e infondata in quanto era carente la prova della pretesa concernente il contratto di finanziamento in assenza di alcun estratto prodotto a dimostrazione della effettiva erogazione della somma concessa alla
[...]
Controparte_6
- che la fideiussione prestata fino alla concorrenza di € 35.000,00 era inoltre affetta da nullità in quanto stipulata in adesione ad accordo di cartello tra le banche, rappresentato in concreto dal modulo di “fideiussione omnibus” in violazione dell'art. 2 della L. 10.10.1990, n. 287 intitolato “Intese restrittive della libertà di concorrenza”, come accertato dalla Banca d'IT nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005;
- che, in ogni caso, attesa la nullità quanto meno parziale della clausola avente ad oggetto la rinuncia ai termini di cui all'art 1957 c.c., avrebbe comportato gli effetti della decadenza dalla garanzia, in assenza di azione nei confronti della debitrice principale.
Tanto premesso convenivano per sentire accertare la Controparte_1 nullità delle fidejussioni prestate e, comunque, la insussistenza della pretesa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite. 3 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , tramite la Controparte_1 propria procuratrice, confermando di essere la titolare del credito in ragione della cessione operata da MPS e di essere in corso la procedura di mediazione, non ancora conclusa.
Allegava tuttavia che, per effetto dell'accordo, nelle more intervenuto con uno degli obbligati, e dell'incasso della somma complessiva di € 9.609,25, il credito residuo avrebbe dovuto essere rideterminato in €. 1.043,05 oltre interessi al tasso legale dal 08/01/2013 con riguardo al rapporto di conto corrente n.
33152.22 ed in €. 8.401,00 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal
1/10/12, quanto al contratto di finanziamento chirografario.
Produceva inoltre gli estratti conto dai quali desumere la prova del credito e, comunque, eccepiva la inopponibilità da parte dei fideiussori delle eccezioni relative al rapporto principale, in presenza di fideiussione specifica e di valida deroga negoziale alla disposizione di cui all'art 1957 c.c.
Quindi la causa, istruita con produzione di documenti, era riservata in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte all'udienza del 23 gennaio
2025, dopo la concessione dei termini di cui all'art 189 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I DECIDENDUM E PROVA DEL CREDITO CP_7
L'opposizione è parzialmente fondata e dovrà essere accolta nei limiti delle seguenti argomentazioni. In primo luogo, va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n
7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185;
Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078). 4 Tale precisazione conduce a qualificare l'opposta quale attrice sostanziale tenuta, in base alla corretta ripartizione dell'onere della prova, a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, anche in riferimento al conto corrente principale, risalente al 2003, nonché sul mutuo concesso, con ogni conseguenza anche in ordine alla corretta applicazione del c.d. principio del saldo zero.
Risulta poi essere stata attivata la procedura di mediazione obbligatoria, si sensi dell'art 5 Dlsvo 28/2010 e s.m., con esito negativo, così che ricorrono le condizioni di procedibilità della domanda.
In ordine a tale pretesa, inoltre, non sono state sollevate contestazioni in ordine alla cessione dei crediti a favore di da parte di Controparte_1
, operate con contratto stipulato in data 20 Parte_5 dicembre 2017, dandone avviso ai debitori ai sensi degli artt 1 e 4 della legge n 130 del 30 aprile 1999 e dell'art 58 TUB, tramite pubblicazione in G.U. del
23.12.2017, parte II, n 151. Quanto alla prova dei crediti, i saldi, in sede monitoria, sono quindi desumibili non solo dalla attestazione delle risultanze delle scritture tenute, ai sensi dell'art 50 T.U.B. ma anche dalla produzione dei contratti e degli estratti conto attestanti l'erogazione del finanziamento . Non
v'è dubbio, infatti, che il compendio probatorio della fase monitoria, ma anche del procedimento di opposizione è stato acquisito al presente procedimento ed è idoneo a sorreggere la pretesa di credito. I relativi negozi , anche in ordine alla garanzia prestata, sono stati provati attraverso la produzione completa dei documenti sin dal ricorso monitorio. Peraltro, va considerato che le risultanze dei documenti prodotti a sostegno della pretesa di pagamento del saldo, possono essere disattese in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni, e non attraverso un mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.
Conseguentemente, almeno sotto questo profilo, la documentazione prodotta è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata e si possono assumere i numeri debitori forniti dalla banca ( Cass, 2.5.2019, n 11543).
L'obbligazione assunta dalla società debitrice principale, quindi, deve essere determinata attraverso le risultanze dei contratti ed i relativi conteggi e , in ipotesi, anche l'obbligazione del garante dovrà essere individuata attraverso il rinvio ai distinti rapporti obbligatori tra debitrice principale (
[...]
[..
[...] [...]
) e creditore garantito ( Parte_6 Parte_5
poi . Tanto precisato, nella determinazione
[...] Controparte_1 del thema decidendum dovrà essere rilevato a fondamento della pretesa di credito , per complessivi € 19.042,14,nei confronti della
[...] derivante per € 2531,05 Controparte_6 dal conto corrente n. 33152 e per € 16.511,09, e ulteriore titolo nei confronti di e , per le garanzie prestate . Parte_1 Parte_2
In particolare, il credito discende dai seguenti rapporti:
➢ € 2531,05, quale saldo debitore al 7 gennaio 2003 del contratto di c/c n 2390/33152 acceso in data 13 maggio 2005, presso l'Agenzia di Prato della banca ., oltre ai successivi interessi al tasso Parte_5 convenzionale sino al saldo;
➢ € 16.511,09, quale residuo importo al 30.9.2012, dal finanziamento chirografario n 1372430, sottoscritto il 28 settembre 2007, di originari €
35.000,000, oltre ai successivi interessi di mura dal dovuto al saldo.
A seguito di opposizione, ha dato comunque conto di Controparte_1 avere incassato l'importo di € 1500,00, imputato al saldo di conto corrente, e di € 8109.25, imputandolo al mutuo chirografario n 741372430, ed ha riformulando la domanda per il riconoscimento del credito € 1043,05 , quale scoperto del conto corrente, ed in € 8401, 84 per il mutuo.
II. LE DIVERSE GARANZIE PRESTATE DAGLI OPPONENTI In ordine a tali rapporti, tutti intercorrenti con
[...]
e Controparte_8 Parte_2 sono coobbligati in virtù delle fideiussioni omnibus sottoscritte il 13 maggio
2003, sino a concorrenza complessiva di € 35.000,00.
Con riferimento al finanziamento chirografario, , Parte_2 Parte_1
e hanno inoltre prestato garanzia specifica in base all'art 6 del Persona_2 contratto medesimo, impegnandosi al pagamento immediato di tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria a semplice richiesta, con espressa dispensa dai termini previsti dall'art 1957 c.c. , precisando che “ la garanzia fideiussoria rimarrà ferma e valida anche in caso la Banca dovesse consentire, senza
6 informare i fideiussori… riduzioni o restrizioni o sostituzioni delle garanzie nel caso di loro inefficacia o nullità”.
Tale schema negoziale ha quindi ad oggetto uno specifico rapporto intercorrente con il debitore principale e non già tutte le obbligazioni, presenti e future, così che – in disparte l'ulteriore contenuto del regolamento negoziale - le garanzie prestate risultano determinate esclusivamente attraverso il riferimento allo specifico finanziamento espressamente richiamato.
In ordine ai profili di illegittimità sollevati, la difesa della opposta ha evidenziato che, in quanto relative al rapporto principale, i garanti non sarebbero comunque legittimato a sollevare le relative eccezioni, in virtù delle limitazioni convenzionali desumibili dal regolamento negoziale.
Ciò in quanto i rapporti di garanzia troverebbero titolo in negozi che contenendo l'impegno al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, clausola di pagamento c.d. “ a prima richiesta” ( v lettera di fideiussione prodotta) , andrebbe qualificato come contratto autonomo di garanzia e comunque sarebbe del tutto slegato dalle obbligazioni nascenti dai contratti principali.
Di contro, le questioni sollevate dagli opponenti evidenziano , da una parte, i profili di nullità concernenti la violazione della disciplina prevista a tutela della concorrenza;
dall'altro, il contrasto di tali clausole con l'art 1957 c.c. e la violazione da parte della creditrice del disposto dell'art 1956 c.c. .
Nella fattispecie di cui si controverte, tuttavia, ricorre la necessità di distinguere le diverse garanzie prestate è strettamente correlata alla verifica della conformità dei negozi agli schemi conformi ai requisiti normativamente prescritti.
A riguardo, infatti, al fine di valutare le dedotte nullità occorre distinguere tra le garanzie prestate, le fideiussioni che hanno ad oggetto specifici rapporti intercorrenti con il debitore principale, da quelle c.d. omnibus, che – sia pure nei limiti di un importo massimo, riguardano tutti i rapporti intercorrenti con la società debitrice. Invero, contestualmente al mutuo chirografario del 28 settembre 2007, e ( unitamente a Parte_1 Parte_2 [...]
) hanno sottoscritto a favore di fideiussione Per_2 Parte_5
7 specifica nei limiti del finanziamento erogato , con una clausola anch'essa a “ prima richiesta” .
Tale schema negoziale ha, quindi, ad oggetto uno specifico rapporto intercorrente con il debitore principale e non già tutte le obbligazioni, presenti e future, così che – in disparte l'ulteriore contenuto del regolamento negoziale- le garanzie risultano determinate esclusivamente attraverso il riferimento allo specifico finanziamento espressamente richiamato.
Diversamente, tutti i rapporti intercorrenti con
[...]
, come sopra evidenziato, risultano garantiti Controparte_6 con le fideiussioni c.d. omnibus sottoscritte in data 7 gennaio 2003, sino a concorrenza complessiva di € 35.000,00,. Si tratta, in tal caso, di co-fideiussioni cd omnibus nel senso sopraprecisato, avente ad oggetto anche i crediti futuri sia pure entro il limite massimo garantito.
Quanto a quest'ultima, si tratta di uno schema contrattuale, sovente impiegato nella prassi finanziaria, che si distingue per l'ampiezza del suo oggetto, in quanto la garanzia prestata dal fideiussore viene a determinarsi per tutte le obbligazioni, presenti e future, del debitore.
Di tal che, nel caso in esame, attraverso l'introduzione del limite massimo di €
35.000,00, in conformità al disposto dell'art 1938 c.c, come modificato dall'art
10 legge 154/1992, la garanzia complessivamente prestata da e Parte_1
a favore della Parte_2 Controparte_6 [...] risulta sufficientemente determinata e sotto tale profilo Controparte_6 valida.
III.
LA INVALIDITA' DELLE GARANZIE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA CONCORRENZA
Ora, quanto alla validità delle garanzie, rilevano le clausole contenenti limitazioni alla possibilità di far valere eccezioni , che precludono all'odierno opponente di far valere i profili di invalidità degli stessi contratti intercorrenti con la società debitrice principale.
Con l'atto introduttivo , la questione della nullità totale o parziale delle garanzie prestate è stata sollevata per la riscontrata conformità delle clausole
8 allo schema ABI , già oggetto del provvedimento della Banca d'IT n 55 del 2 maggio 2005, in violazione dell'art 2, comma 2, lettera A legge 287/1990, secondo il più recente arresto giurisprudenziale (Cass., 22 maggio 2019 n
13846; anche in riferimento a Cass. 12 dicembre 2017, n 29810). La questione dovrà essere comunque scrutinata, in quanto integra un profilo di nullità che
- secondo il più recente orientamento della S.C. (Cass., sez. un. n 7294 del 22 marzo 2017)– è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello, anche se nel corso del giudizio di primo grado anche qualora la validità dello stesso non sia stata discussa dalle parti, né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione. Ora, pur condividendosi in generale l' arresto giurisprudenziale richiamato, la sua corretta applicazione impone alcune considerazioni. Il contesto in cui si inserisce l'eccezione concerne l'ipotetica invalidità del rapporto contrattuale a “valle” tra garante e istituto di credito rispetto all'intesa bancaria a “monte” considerata restrittiva della concorrenza, il cui fondamento è da rinvenirsi nell'inscindibilità tra la suddetta intesa e i negozi che ne diano esecuzione, aderendo così alla teoria della c.d. “nullità derivata".
Norma di riferimento, a riguardo, è l'art. 2 della Legge n. 287/1990 che vieta le intese tra imprese che abbiano quale effetto quello di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” attraverso diverse modalità, tra cui, inter alia, quelle di determinare, direttamente o indirettamente, le condizioni contrattuali da applicare ai consumatori. Ora, sul piano propriamente sostanziale, la nullità discende dalle intese restrittive della concorrenza, da pratiche concordate e da abuso di posizione dominante che si riflettono sul singolo contratto sottoscritto con il cliente. Invero, le clausole che derivano da un siffatto tipo di intesa vietata si riverberano sulla validità di quelle inserite nel singolo contratto, non tanto secondo lo schema classico della invalidità derivata da collegamenti negoziali, ma indotta piuttosto anche da meri comportamenti e pratiche anche solo fattuali di cui i singoli negozi costituiscono espressione. In generale, è l'utente a dovere dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito - e quindi anche del carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa e rappresentarne essenziale riflesso. E' noto che, in tale contesto, gli interventi 9 della Corte di Cassazione richiamati (Cass., 22 maggio 2019 n 13846; Cass.12 dicembre 2017, n 29810), prendono le mosse dall' esame dei profili di invalidità dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità al modello ABI del 2003, sottoposto al vaglio della Banca d'IT la quale con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, affermò la contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti all'art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990, ingiungendo all'ABI di trasmettere alle imprese aderenti un modello emendato da tali articoli. La Banca d'IT - che sino al 2006 operava come autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito – aveva infatti focalizzato la propria attenzione, in particolare, sul contenuto di alcune clausole inserite nel modello di fideiussione omnibus a garanzia di operazioni di natura bancaria, adottato dall'ABI nel 2003, addivenendo all'emanazione del provvedimento nel 2005, da cui è emerso che dette clausole, ove oggetto di un'adozione uniforme e generalizzata da parte dei vari istituti, potrebbero creare effetti anticoncorrenziali.
Nello specifico si fa riferimento all'applicazione uniforme da parte delle banche degli artt. 2, 6 e 8 del menzionato schema contrattuale relativi alle cd clausole di «sopravvivenza», «reviviscenza» e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che per tale parte si sovrappongono al contenuto della fideiussione in esame . Nello specifico si fa riferimento all'applicazione uniforme da parte delle banche degli artt. 2, 6 e 8 del menzionato schema contrattuale relativi alle cd clausole di «sopravvivenza», «reviviscenza» e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che per tale parte si sovrappongono proprio al contenuto della fideiussione in esame. Le clausole di cui si discute, che impongono maggiori oneri a carico del garante, riguardano:
• la c.d. “reviviscenza” della garanzia dopo l'estinzione del debito principale (art. 2 dello schema ABI), che impegna il fideiussore a tenere indenne la banca dalle vicende successive all'avvenuto adempimento, anche quando il garante, confidando nell'estinzione del debito principale, abbia trascurato di procedere alla tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del debitore;
• l'art. 6 dello schema ABI, che, in deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., esonera la banca dall'obbligo di continuare le proprie istanze contro il debitore entro il periodo prescrizionale stabilito dalla disposizione codicistica;
10 • l'art. 8 dello schema ABI, che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore scaturenti dall'invalidità del negozio principale, con ciò rendendo la fideiussione “insensibile” rispetto ai vizi del rapporto debitorio principale. Al riguardo, la Banca d'IT ha affermato come clausole analoghe a quelle sopra menzionate, avendo quale fine quello di far sopportare al fideiussore le conseguenze negative dell'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, laddove applicate in modo uniforme, sono da considerarsi in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge. n. 287/1990.
In tali ipotesi, secondo l'indirizzo richiamato, allorquando il contenuto delle clausole riflette quello dello schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'IT può concludersi nel senso della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, lett. a), della l. 10 ottobre 1990, n. 287 e che le clausole negoziali costituiscono espressione di una tale intesa, senza necessità di ulteriori elementi di prova.
Il provvedimento sanzionatorio della Banca d'IT, in tale prospettiva, non rileva sul piano normativo, ma probatorio, perché in tale ipotesi sarà l'impresa a «dover offrire prova contraria a dimostrazione della interruzione del nesso causale tra l'illecito antitrust e il danno patito dai consumatori».
Tant'è-si ha cura di precisare- che a fronte di tale accertamento privilegiato, peraltro, non è possibile escludere la nullità di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione “a monte” è stata consumata anteriormente alla negoziazione “a valle”, l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula non può che travolgere il negozio concluso “a valle”, per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia. In proposito, nelle pronunce si sottolinea che: “ le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato
e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640)”.
11 In definitiva, nelle ipotesi in cui il contenuto delle clausole corrisponda esattamente allo schema sanzionato dall'autorità deputata all'accertamento di tali comportamenti anticoncorrenziali e della identica tipologia negoziale, il provvedimento dell'autorità di garanzia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di illecito.
Esattamente in linea con quanto sostenuto in altre simili vicende oggetto di analisi, anche nel caso in esame gli opponenti non possono a ragione richiamare la presunzione dell'accertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio indicato.
Sotto il profilo di diritto sostanziale, non può certo invocare tale presunzione in relazione alle garanzie prestate con specifico riferimento al rapporto di mutuo, poiché l'accertamento – seppure in parte coincidente con le clausole negoziali- ha invece ad oggetto l'intesa riscontrata in materia di fideiussione omnibus. Per tali garanzie, come si è detto, non si verte nella medesima tipologia negoziale- in quanto non si tratta di fideiussione omnibus, ma di fideiussione accessoria ad un rapporto negoziale determinato, quale il contratto finanziamento- e dunque in alcun modo il garante potrebbe giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole allo schema sanzionato.
Al più, l'accertamento desumibile dal provvedimento richiamato dagli opponenti, potrebbe rivestire valore di dato presuntivo, ma isolato e non preciso, e quindi non rispondente al parametro imposto dall'art 2729 c.c.
Per la fattispecie sottoscritta dai garanti contestualmente al mutuo del
28.9.2007, quindi, deve darsi atto che non v'è prova che lo schema utilizzato corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch'essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali degli istituti concedenti i mutui.
Ora, non si esclude che anche il contenuto di tali garanzie possa essere stato determinato da intese anticoncorrenziali intervenute a monte con altri istituti di credito. E tuttavia, in presenza di contestazioni sul punto relativo alla sussistenza dell'illecito, deve darsi atto che difetta la prova che lo schema utilizzato corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch'essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali degli istituti concedenti i
12 mutui, secondo quanto può desumersi dal provvedimento sanzionatorio depositato.
Né soccorrono altri eventuali schemi di fideiussioni utilizzati da altri istituti bancari se non in presenza di precisi riferimenti cronologici ed elementi per concludere che le clausole scaturiscano da intese a monte, così che l'eccezione deve essere senz'altro disattesa.
A differenti conclusioni dovrebbe pervenirsi per quanto riguarda le co- fideiussioni omnibus concesse il 13 maggio 2003, poiché in tal caso lo schema negoziale corrisponde a quello sanzionato dal provvedimento sanzionatorio e pertanto – sotto il profilo sostanziale- il profilo di nullità evidenziato viene in diretta considerazione. Tuttavia, sotto il profilo processuale- e ciò riguarda anche le garanzie prestate genericamente- va considerato che il documento sanzionatorio non risulta essere stato tempestivamente prodotto nei termini imposti per la produzione di documenti, così che anche in ogni caso l'opponente non può certamente fare leva sulla presunzione dell'accertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio nei termini precisati, in riferimento ad un differente schema negoziale. Di conseguenza, facendo applicazione dei principi ordinari in tema di ripartizione dell'onere della prova, deve ritenersi non dimostrato il profilo di nullità derivante dalla condotta illecita secondo i principi richiamati dalla S.C.
e fatti propri dal Tribunale. Al rigetto della questione di invalidità delle fideiussioni specifiche, segue il difetto di legittimazione degli opponenti a sollevare le questioni di nullità e decadenza in relazione al mutuo chirografario oggetto della relativa garanzia, a differenza dello scoperto del conto corrente, garantito solo dalle fideiussioni generiche
Per quest'ultimo credito, la nullità parziale della deroga all'art 1957 c.c. porta a dare rilevanza, limitatamente al credito in tal modo garantito, alla decadenza derivante dal mancato rispetto del termine semestrale posto a tutela dell'azione di rivalsa dei garanti.
Diversamente per il credito derivante dal mutuo, i garanti non sarebbero comunque legittimati a sollevare le relative eccezioni, in quanto i rapporti di garanzia troverebbero titolo nella clausola che contenendo l'impegno al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, c.d. “ a prima richiesta”, 13 andrebbero qualificati come contratto autonomo di garanzia con esonero della Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art 1957 c.c . (Cass.,
9.8.2016, n 16825). Pur rientrando nello schema delle fideiussioni, in quanto accessorie a contratto di mutuo appare infatti evidente l'intenzione dei contraenti di rafforzare proprio quei caratteri di autonomia.
Tanto dovrebbe essere sufficiente per precludere agli odierni opponenti di sollevare le eccezioni fondate sul rapporto principale e sul mancato rispetto del termine di cui all'art 1957 c.c., attese le limitazioni derivanti dal contenuto delle fideiussioni sottoscritte specificamente.
Al contempo, proprio in ragione di tale clausola, è altresì loro precluso anche avvalersi dell'accordo transattivo intervenuto con uno dei condebitori in solido, in base ai principi generali di cui all'art 1304 c.c..
Per tale aspetto, le finalità dei finanziamenti appaiono di per sé pienamente compatibili con la funzione economico - sociale dello schema negoziale utilizzato e di per sé meritevole di tutela ai sensi dell'art 1322 c.c e – in presenza del contenuto negoziale delle garanzie- i garanti non possono dolersi della erogazione del credito, anche ulteriore e delle transazioni intervenute con uno dei coobbligati.
In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, almeno nei limiti in cui deve essere precluso a e in base alle garanzie Parte_1 Parte_2 prestate, di sollevare eccezioni di una evidente mala fede e contrarietà a disciplina di ordine pubblico ravvisabili nella condotta della opposta, la pretesa avanzata nei loro confronti deve essere riconosciuta fondata, salvo regresso nei confronti della debitrice principale ( o di altri garanti solidali, in base ai rapporti interni sottostanti).
In applicazione dei principi di cui agli art 91 e ss cpc, in presenza di reciproca soccombenza in ordine alle pretese e in ragione dei contrasti giurisprudenziali e interpretativi esistenti nelle materie trattate all'epoca della opposizione proposta e ancora non sanati, valutata altresì l'incasso di parte delle somme in data antecedente alla procedura fi ingiunzione, ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da, e Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n 1126/2023, emesso in data Parte_2
23, notificato il rispettivamente il 4 e 1 dicembre 2023, con atto di citazione notificato in data 9 gennaio 2024, nei confronti di
[...]
., rappresentata da , (quale società incorporata in Controparte_1 CP_2 ua volta rappresentata, da Controparte_3 resentante p.t. , ogni altra istanza, Controparte_5 eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) revoca, in accoglimento della proposta opposizione , il decreto ingiuntivo opposto;
b) accerta il credito derivante dai rapporti richiamati in parte motiva, per effetto degli importi riscossi e delle accertate nullità parziali e decadenza delle fideiussioni generiche, in € 8401, 84 al 5 marzo 2024; c) condanna gli opponenti in solido e nelle rispettive qualità, al pagamento della somma di cui al capo b) a favore della titolare del credito, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora dalla data di scadenza delle obbligazioni sino al soddisfo;
d) dichiara integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in data 18 aprile 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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