Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/2025, n. 9882
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Sentenza 15 aprile 2025

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In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/2025, n. 9882
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9882
    Data del deposito : 15 aprile 2025

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