Sentenza 15 aprile 2025
Massime • 1
In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/2025, n. 9882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9882 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
MA RN
IA IO
Presidente Relatore
OS IA
Consigliere
RA LI
OR RE
Consigliere
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Numero registro generale 21489/2023 Numero sezionale 1199/2025 Numero di raccolta generale 9882/2025 Data pubblicazione 15/04/2025
Oggetto: SEPARAZIONE DIVORZIO Ud.20/03/2025 PU
sul ricorso iscritto al n. 21489/2023 R.G. proposto da: EN NN, rappresentata e difesa dall'avvocato REGGIO D'ACI MICHELA ([...]),
-ricorrente-
contro
CC IO, rappresentato e difeso dall'avvocato SRUBEK TOMASSY CHIARA ([...]) unitamente all'avvocato CARUGNO CUCCIA RAFFAELLA ([...]), -controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4393/2023 depositata il 19/06/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2025 dal Consigliere IA IO. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona della Dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per l'accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso con le conseguenze previste dalla legge.
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 21489/2023 Numero sezionale 1199/2025 Sentiti i difensori delle parti, ricorrente e controricorrente, avvocati Numero di raccolta generale 9882/2025 E.Reggio D'Aci e C. Srubek Tomassy, che hanno illustratione 15/04/2025 oralmente le loro difese e si sono riportati ai rispettivi atti.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4393/2023, pubblicata il 19/6/2023, ha confermato la decisione di primo grado del settembre 2021, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da AN IN e IO CI ed attribuito alla prima l'assegno divorzile di Euro 1.350,00 a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status coniugale, dichiarando inammissibile, in quanto tardiva, la domanda ex art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 presentata dalla ex moglie. In motivazione, il Tribunale aveva accertato che: 1) la IN, dipendente di istituto bancario, svolgeva attività di lavoro a tempo parziale (accordatole dal datore di lavoro in ragione di problematiche di salute) con una retribuzione netta mensile di circa Euro 1250/1300; b) la stessa era affetta da patologie e percepiva un assegno di invalidità pari a Euro 870,00 mensili ed era proprietaria esclusiva di un immobile in Roma, lasciato libero, nonché comproprietaria al 50% con il fratello di un secondo immobile in Roma, abitato dal congiunto, e di un terzo immobile in altro Comune, viveva in una casa in Roma, che conduceva in locazione al canone mensile di Euro 850,00 ed era onerata del canone di locazione di Euro 370,00 per una casa in Tagliacozzo e deteneva liquidità sul proprio conto corrente per circa Euro 50.000,00; c) il CI era Consigliere parlamentare in pensione dal marzo 2019 e, successivamente, era stato nominato Consigliere di Stato, percependo redditi da lavoro pari a circa Euro 12.000,00 mensili, con una trattamento di fine rapporto di circa Euro 365.600,00, ed era proprietario di due immobili in Roma, uno dei quali adibito per abitazione, e comproprietario al 50% di un
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Oscuramento disposto
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immobile nel Comune di San Casciano;
d) lo stesso deteneva liquidità e/o forme di risparmio pari ad Euro 630.000,00. Il giudice di primo grado aveva evidenziato che il matrimonio si era protratto per circa 19 anni, dalla celebrazione del 1998 alla separazione personale del 2017 e che durante la convivenza la moglie «aveva svolto attività di lavoro part-time dal 2001 al 2014, all'epoca non connesso alle problematiche di salute che avrebbero giustificato il part-time successivamente accordato nel 2018». Per tale ragione, il Tribunale riduceva l'assegno di divorzio ad Euro 1.350,00, rispetto a quello concordato tra le parti in sede di separazione pari ad Euro 3.000,00 al mese, in ragione della diversa funzione dell'assegno divorzile, che non doveva essere parametrato al tenore di vita in costanza di convivenza coniugale, escludendo l'attribuzione di un assegno divorzile per la finalità assistenziale, mentre le scelte lavorative dalla stessa compiute «da presumersi condivise con il coniuge (...) giustificavano invece la finalità perequativa-compensativa» e, per tale profilo, ne determinava l'importo e la decorrenza. Avverso tale sentenza proponeva appello la IN, censurando l'entità dell'assegno di divorzio, in quanto vi sarebbe stata un'erronea valutazione della sperequazione tra le situazioni economiche dei coniugi, oltre che del «contributo da lei fornito alla carriera professionale del coniuge pregiudicando la propria», delle sue condizioni di invalidità fisica, oltre che della durata del rapporto matrimoniale e chiedendo dunque un aumento dell'assegno divorzile, che doveva essere determinato nella somma di Euro 4.000,00 mensili, riproponendo anche la domanda di attribuzione della quota di trattamento di fine rapporto percepito dal coniuge. L'udienza del 23/2/2023 veniva sostituita con la trattazione scritta, con note a tal fine autorizzate. La IN depositava note scritte il 17/2/2023, producendo altresì documentazione, acquisita solo in sede di appello con un
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Oscuramento disposto
ricorso al giudice amministrativo.
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La Corte d'Appello di Roma ha rigettato il gravame rilevando, preliminarmente, «l'inammissibilità e conseguente l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'appellante il 17/2/2023 in allegato alle note scritte sostitutive dell'udienza del 23/2/2023, in quanto depositata senza autorizzazione e in violazione del
contraddittorio».
Quanto al merito, la Corte territoriale «conferma(va) i riscontri istruttori del primo grado», evidenziando che la IN aveva documentato: 1) di aver percepito nel 2020 un reddito complessivo (da pensione e da lavoro) pari a circa Euro 26.000,00 netti annui e nel 2021 un reddito da pensione pari ad Euro 10.500,00 netti annui ed un reddito da lavoro pari ad Euro 23.000,00 netti annui;
2) di aver acquistato, nel marzo del 2022, l'immobile in Roma, adibito a propria abitazione, assumendo per l'acquisto un mutuo di Euro 90.000,00, per la restituzione del quale era onerata, nel termine di 12 anni, del pagamento di rate mensili di circa Euro 150,00; il CI aveva documentato: 1) di aver percepito nel 2020 un reddito netto annuale di circa Euro 150.000,00 (pari a circa Euro 12.500,00 mensili); 2) di aver corrisposto alla ex moglie la somma di Euro 81.000,00 nel settembre 2022, a titolo di quota di trattamento di fine rapporto;
3) di avere ricoperto e di ricoprire nell'attualità incarichi istituzionali senza tuttavia compensi ulteriori.
percepire
Ha aggiunto la Corte d'Appello che la diversa finalità dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento, connessa alla valutazione del fatto che l'obbligo di solidarietà coniugale, sussistente nel regime di convivenza coniugale e persistente nel regime di separazione, veniva meno nel regime di divorzio, escludendo dunque «la correttezza della pretesa dell'appellante di riconoscimento di un assegno divorzile addirittura superiore all'assegno di mantenimento», sottolineava che «la presenza di
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 21489/2023 Numero sezionale 1199/2025 risorse personali dell'appellante idonee a garantirle mezzi adeguati Numero di raccolta generale 9882/2025 al proprio sostentamento di recente anche accresciute pemaeffettoone 15/04/2025 del minor onere della rata di mutuo rispetto al pregresso canone di locazione della casa di abitazione della percezione di una significativa somma corrispostale dall'ex coniugi esclude una finalità assistenziale della prestazione divorzile>> Quanto alla finalità compensativa dell'assegno divorzile, la Corte territoriale ha rilevato che si doveva tenere conto «delle scelte professionali parzialmente sacrificate negli anni 2001/2014 e della durata del matrimonio (circa 20 anni)». Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 17/8/2023, AN IN propone ricorso per cassazione, notificato il 30/10/2023, affidato a undici motivi, nei confronti di IO CI (che resiste con controricorso) e della Procura Generale presso la Corte d'appello di Roma. La ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 22716/2024, questa Corte, all'esito dell'adunanza camerale del 5/6/2024, ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza, in ragione della sua complessità e del rilievo nomofilattico sulle questioni poste dai motivi terzo e quarto, di carattere processuale, concernenti la possibilità o meno per le parti in sede di appello, nel giudizio di divorzio, di depositare nuova documentazione, sopravvenuta nel corso del gravame, nel termine concesso dal Collegio per il deposito di note, cinque giorni prima dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 221, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020. Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo l'accoglimento dei primi quattro motivi, con assorbimento dei restanti. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa
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Numero registro generale 21489/2023 Numero sezionale 1199/2025
nonché
applicazione dell'art. 4 e 5 della legge n. 898 del 1970 Numero raccolta generale 9882/2025 l'omessa valutazione delle censure proposte con l'atto di appelloicione 15/04/2025 ordine alla errata considerazione dei redditi delle parti e la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Per la ricorrente, la Corte d'Appello non avrebbe in alcun modo considerato la censura proposta nell'atto introduttivo del giudizio di gravame in ordine alla circostanza per cui il Tribunale «ha considerato il reddito dell'appellante così come risultante dalla ricezione dell'assegno di mantenimento da parte del marito, quindi non il reddito proprio della stessa appellante, bensì quello derivato dalla somma del reddito proprio con quello derivato dal mantenimento riconosciutole dal marito durante la
consensualmente separazione».
1.2.Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 6, e 5, comma 9 della legge n. 898 del 1970, violazione e falsa applicazione dell'art. 706 c.p.c. e degli artt. 116, 706 e 359 c.p.c., anche in relazione al principio di giusto processo dell'art. 111 della Costituzione ed agli artt. 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea recanti, rispettivamente, il diritto ad una buona amministrazione (anche giudiziaria), ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, e in relazione all'artt. 6 e 13 della CEDU (Diritto ad un equo processo e diritto ad un ricorso effettivo), nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 200 n. 445, l'ingiustizia manifesta, la violazione e falsa applicazione del provvedimento della Corte d'Appello del 13 ottobre 2021. Il giudice d'appello non si sarebbe reso conto della «grave carenza dell'istruttoria svolta in appello». Con provvedimento del 13/10/2021 la Corte d'Appello aveva fissato l'udienza di prima comparizione, disponendo che le parti provvedessero entro il 31/3/2022 al deposito di una autodichiarazione articolata e al <<deposito della documentazione fiscale, nonché bancaria fino
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Numero sezionale 1199/2025 all'ultima annualità disponibile», ma il CI non aveva Numero di raccolta generale 9882/2025 depositato tutti gli estratti conto e, mentre la INa avevane 15/04/2025 depositato la dichiarazione sostitutiva e le ultime dichiarazioni dei redditi, il marito «si è limitato ad allegare solo una dichiarazione dei redditi (quella del 2021, relativa all'anno 2020) ed una dichiarazione sostitutiva, in violazione delle norme indicate>». Peraltro, la dichiarazione sostitutiva del CI, quanto all'anno 2019, «attesta redditi del tutto diversi da quelli risultanti dalla documentato né fiscale acquisita dall'agenzia delle entrate dalla signora IN» e, in ogni caso, l'autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, non avrebbe alcun valore probatorio, neanche indiziario, nell'ambito del giudizio civile. Insomma, il CI avrebbe omesso «di allegare l'intera documentazione bancaria con impossibilità per la Corte d'Appello di verificare la correttezza delle dichiarazioni rese in sede di dichiarazione sostitutiva», con conseguente grave difetto di istruttoria.
1.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 6, e 5, comma 9 della legge n. 898 del 1970, la violazione e falsa applicazione dell'art. 706 c.p.c. e degli artt. 116, 706 e 359 c.p.c., anche in relazione al principio di giusto processo dell'art. 111 della Costituzione ed agli artt. 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea recanti, rispettivamente, il diritto ad una buona amministrazione (anche giudiziaria) diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché in relazione all'artt. 6 e 13 della CEDU (Diritto ad un equo processo e diritto ad un ricorso effettivo), la violazione e falsa applicazione dell'art. 221 del DL 34/2020 convertito con legge 77/2020 anche in relazione all'art. 6 della CEDU, l'ingiustizia manifesta e la violazione dell'art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c. Nelle note l'udienza cartolare, che ai sensi dell'art. 221 del decreto- legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020,
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sostituiscono l'udienza in presenza, la
Numero registro generale 21489/2023 Numero sezionale 1199/2025 Numero di raccolta generale 9882/2025 Data pubblicazione 15/04/2025 ricorrente aveva
«ampiamente dedotto in ordine alla carenza delle dichiarazioni dei redditi e alla non veridicità della dichiarazione sostitutiva depositata dal B.B., con specifico riferimento all'anno 2019» in quanto <<nella sua dichiarazione sostitutiva ha dichiarato un reddito di Euro 145.259,00 netti, mentre risulta aver conseguito un reddito lordo pari ad Euro 346.732,00». Nell'udienza, la ricorrente aveva dimostrato «la non corrispondenza al vero dell'autodichiarazione resa nel giudizio»>, allegando peraltro alle note anche <<le dichiarazioni dei redditi del signor B.B. acquisite a seguito di un complesso contenzioso al Tar Lazio, documentato con tutti gli atti correlati». Da tale documentazione sarebbe emersa la <<non veridicità dell'autodichiarazione depositata (...) per l'anno solare 2019 (modello unico 2020)». La disciplina dell'udienza cartolare, dunque, <<non può eliminare la possibilità dell'avvocato di rappresentare in udienza circostanze gravissime come la documentata falsità della dichiarazione sostitutiva depositata in giudizio e la documentata falsità dell'attestazione del TFR ricevuto (...) circostanze provate entrambe con documenti acquisiti dall'Agenzia delle entrate e della Camera dei deputati». Con la nota dell'8 giugno 2022, «la Camera dei deputati ha certificato il pagamento al dott. CI della somma al netto delle tasse di Euro 500.472,37, in luogo di quella provata nel corso del giudizio (...) attestante la ben diversa somma di Euro 365.633,85».
1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 6, e 5, comma 9 della legge n. 898 del 1970, la violazione e falsa applicazione dell'art. 706 c.p.c. e degli artt. 116, 706 e 359 c.p.c. anche in relazione al principio di giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione ed agli artt. 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
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Numero registro generale 21489/2023 Numero sezionale 1199/2025 Numero, di raccolta generale 9882/2025 Data pubblicazione 15/04/2025
recanti, rispettivamente, il diritto ad una buona amministrazione (anche giudiziaria) diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché con riferimento all'artt. 6 e 13 della CEDU (Diritto ad un equo processo e diritto ad un ricorso effettivo), la violazione e falsa applicazione del provvedimento della Corte d'Appello del 13 ottobre 2021, la violazione e falsa applicazione dell'art.331 c.p.p. e della prassi della Corte d'Appello di Roma, anche in relazione alla rilevanza delle circostanze dedotte nelle note d'udienza e dei documenti allegati a dimostrazione della fondatezza delle circostanze dedotte, l'ingiustizia manifesta, la violazione dell'art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.. Ad avviso della ricorrente, sarebbe erronea l'affermazione della Corte d'Appello per cui «preliminarmente deve essere rilevata l'inammissibilità e conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'appellante il 17/2/2023 in allegato alle note scritte sostitutiva dell'udienza del 23/2/2023, in quanto depositata senza autorizzazione e in violazione del contraddittorio». L'errore della sentenza sarebbe duplice: a) i documenti allegati alle note udienza consistono <<proprio nelle dichiarazioni dei redditi che il CI non ha depositato e la cui carenza doveva essere rilevata d'ufficio». La Corte d'Appello dunque ha stralciato proprio la documentazione che avrebbe consentito lo svolgimento dell'istruttoria» e da cui sarebbe emersa «la falsità della dichiarazione sostitutiva resa dal B.B. (oltre che la falsità della certificazione in ordine al suo TFR dallo stesso depositata in giudizio)». Inoltre e questo sarebbe il secondo errore della Corte, sub b) - lo stralcio era <<evidentemente erroneo ed inopportuno>>, stante la carenza dell'istruttoria, mentre il differimento dell'udienza con assegnazione di un termine alla controparte per controdedurre>> sarebbe una modalità «che costituisce prassi del processo del diritto di famiglia≫.
1.5. Con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art.
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Numero sezionale 1199/2025 4, comma 6, e 5, comma 9 della legge n. 898 del 1970, la Numero di raccolta generale 9882/2025 violazione e falsa applicazione dell'art. 706 c.p.c. e degli artt publjone 15/04/2025 706 e 359 c.p.c. anche in relazione al principio di giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione ed agli artt. 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea recanti, rispettivamente, il diritto ad una buona amministrazione (anche giudiziaria) diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché con riferimento all'artt. 6 e 13 della CEDU (Diritto ad un equo processo e diritto ad un ricorso effettivo). La sentenza sarebbe erronea «per carenza di istruttoria», nella parte in cui afferma che il CI avrebbe documentato di avere percepito nel 2020 un reddito netto annuale di circa Euro 150.000,00, pari ad Euro 12.500,00 mensili, e di aver corrisposto alla IN la somma di Euro 81.000,00, quale quota del trattamento di fine rapporto, senza però «dare atto come lo stesso B.B. ha depositato solo la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 omettendo quella relativa all'anno 2019, le cui risultanze fiscali sono state dichiarate nella dichiarazione sostitutiva in modo infedele». I modelli rilasciati all'agenzia delle entrate attestano un reddito lordo pari ad Euro 646.632,00, di molto superiore a quello riportato in sede di dichiarazione sostitutiva, per l'anno 2019, modello unico 2020, pari ad Euro 145.259,00. Inoltre, la Corte d'Appello non avrebbe considerato il compendio immobiliare di entrambe le parti».
1.6. Con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della Legge n. 898/1970 così come modificato dalla legge 74/1987, in relazione alla valutazione della situazione economica delle parti ai fini della valutazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento, e la violazione dell'art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'Appello errato nel valutare <la rilevanza economica degli immobili di proprietà del CI (mai
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Numero registro generale 21489/2023 Numero sezionale 1199/2025 Numero di raccolta generale 9882/2025
considerati)>> e non avrebbe tenuto conto che l'immobile di Tera inutilizzabile perché fabbricato inagibile ed invendibile». Data pubblicazione 15/04/2025 1.7. Con il settimo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della Legge n. 898/1970 così come modificato dalla legge 74/1987, anche in relazione agli artt. 1 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Dignità umana e Inserimento delle persone con disabilità), al principio di solidarietà di cui all'art. 143 del codice civile, al diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione ed alla funzione assistenziale e perequativo compensativa dell'assegno di divorzio ai sensi della giurisprudenza della Suprema Corte, e la violazione dell'art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., lamentandosi che l'istruttoria sarebbe stata <gravemente carente», in assenza delle dichiarazioni dei redditi del CI, ma anche per mancata valutazione della «situazione di salute della signora IN e della conseguente incapacità lavorativa accertata, in relazione alla quale non è stata spesa una sola parola».
1.8. Con l'ottavo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione l'art. 143 del codice civile e della disciplina del divorzio di cui alla legge 898/1970 e succ.mod., anche in relazione agli artt. 2, 29, 31, 32 della Costituzione ed agli artt. 6, 13 e 14 della CEDU ed al protocollo n. 1 della CEDU, l'omessa valutazione delle censure proposte con l'atto di appello in ordine alla doverosità del riconoscimento di un assegno divorzile con funzione assistenziale e la violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Secondo la ricorrente, sarebbe stata omessa la valutazione della configurabilità di una funzione assistenziale dell'assegno divorzile, <in relazione alla situazione economica delle parti, alla durata del matrimonio ed alla ridotta capacità lavorativa dell'ex moglie», in quanto quest'ultima, «ha contribuito in via maggioritaria la vita familiare, con inevitabile rinuncia alla realizzazione professionale piena».
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1.9. Con il nono motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 133 c.p.c. e del principio di difesa e del giusto processo, anche in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione ed agli art. 6 e 13 della CEDU e la violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., per non essere stata la sentenza della Corte d'Appello mai comunicata alle parti, con grave violazione delle norme indicate.
1.10. Con il decimo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art 91 c.p.c. Ingiustizia manifesta e la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per essere stata la IN condannata al pagamento di oltre Euro 6.800,00 per spese, a fronte della situazione reddituale della stessa e malgrado il giudice di primo grado avesse invece compensato tra le parti le spese.
1.11. Con l'undicesimo motivo la ricorrente deduce la «questione ex art. 267 TFUE con riferimento alle interpretazione degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea recanti, rispettivamente, il diritto ad una buona amministrazione (anche giudiziaria) diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché con riferimento all'art. 21,32 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Non discriminazione, Parità tra donne ed uomini e Diritto ad un ricorso effettivo) e in relazione agli articoli 6,13 e 14 della CEDU (Diritto ad un equo processo, diritto ad un ricorso effettivo e divieto di discriminazioni)». Si chiede dunque, «ove si aderisca ad una in tesi interpretativa dell'art. 4 della legge sul divorzio e dell'art. 706 c.p.c. che legittimi il giudice a non verificare d'ufficio il deposito degli ultimi modelli fiscali da parte di entrambe le parti e a non valutare la rilevanza della omissione da parte del convenuto », a questa Corte di voler sollevare la pregiudiziale questione di interpretazione delle norme comunitarie indicate in epigrafe dinanzi alla Corte giustizia della comunità Europea ai sensi dell'art. 267 del trattato, in ordine alla <<coerenza con un ordinamento nazionale del diritto di famiglia nel
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quale le parti devono essere effettivamente trattate alla pari a prescindere dal sesso, dal reddito e dalla persone svolta». Data pubblicazione 15/04/2025 2. Preliminarmente, l'eccezione, sollevata con il controricorso, di inammissibilità del ricorso per «mancata menzione>> della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica del 17/8/2023, è infondata, in quanto la sentenza impugnata è stata ritualmente depositata in giudizio unitamente alla pec ed alla relata di notifica del 17 agosto 2023. 3. I motivi secondo, terzo e quarto, di rilievo pregiudiziale, sono fondati. Con il secondo motivo si duole che la Corte d'appello abbia respinto la doglianza in punto di carenza di istruttoria nel primo grado, ritenendo sufficiente la complessiva istruttoria espletata in entrambi i gradi del giudizio, senza rilevare il mancato deposito da parte dell'appellato della documentazione fiscale e bancaria, richiesta in appello con ordinanza del 13/10/2021, e l'inidoneità a fini probatori nel giudizio civile dell'autocertificazione ex art.46 DPR n. 445/2000 prodotta. Con i motivi terzo e quarto si pone poi la questione circa la possibilità o meno per le parti in sede di appello, nel giudizio di divorzio, di depositare nuova documentazione, sopravvenuta nel corso del gravame, nel termine concesso dal Collegio per il deposito di note cinque giorni prima dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 221, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020. 3.1. Nella specie, in particolare, è stata fissata dal Collegio d'appello l'udienza cartolare del 23/2/2023, con termine concesso alle parti per il deposito di note sino a cinque giorni prima di tale udienza. Si legge, infatti, nella sentenza della Corte d'Appello che <in ottemperanza alla normativa sull'emergenza sanitaria nazionale l'udienza del 23/2/2023, cui la causa è pervenuta dal rinvio d'ufficio
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determinato da esigenze di riorganizzazione delle causa in decisione, è stata sostituita con trattazione scritta;
nelle note abitalone 15/04/2025 fine autorizzate i procuratori delle parti hanno ribadito le conclusioni in atti;
la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata>. L'art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77/2020, prevede «il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a 5 giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile». La novella è poi confluita nell'articolo 127-ter c.p.c., non applicabile nella specie ratione temporis. La IN, essendo venuta in possesso solo nel corso del
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giudizio di appello di documentazione rilevante o comunque ritenuta utile (modello fiscale attestante reddito lordo pari ad Euro 646.632,00 con riferimento all'anno 2019, a fronte della dichiarazione sostituiva del B.B. per Euro 145.25900, e nota dell'8 giugno 2022 della Camera dei Deputati con indicazione del TFR nella somma di Euro 500.472,37, a fronte della somma di Euro 365.633,85, come da documento già depositato in giudizio dal marito), a seguito di ricorso al giudice amministrativo, in ordine ai redditi percepiti dal marito, ha depositato telematicamente il 17/2/2023, e quindi nel termine di cinque giorni prima del
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23/2/2023, due documenti attestanti, il primo, i redditi percepiti dal marito nell'anno 2019 (dichiarazione del 2020) e il secondojone 15/04/2025 l'importo complessivo del TFR percepito dal marito. La ricorrente, infatti, ha presentato istanza di accesso agli atti alla Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 «in relazione alla dichiarazione dei redditi dell'ex marito», in data 12 maggio 2022, oltre che sui redditi soggetti a tassazione separata con riferimento agli stessi anni 2018, 2019 e 2020. L'Agenzia delle entrate ha comunicato il diniego di accesso il 10/6/2022. Con ricorso al TAR, la IN ha impugnato il diniego. II TAR, con sentenza del 25 ottobre 2022 ha annullato il diniego e ordinato alla Agenzia delle entrate il rilascio della documentazione fiscale <<del dott. CI non depositata nel giudizio davanti alla Corte d'Appello». L'Agenzia delle entrate ha omesso di procedere al rilascio dei documenti. Nel febbraio 2023, la IN si è vista costretta a notificare il ricorso al TAR per l'ottemperanza (quindi pochi giorni prima della scadenza del termine per note fissato al 17/2/2023, per l'udienza cartolare del 23/2/2023). Quindi l'Agenzia delle entrate ha dato esecuzione alla sentenza del TAR del 25/10/2022, rilasciando la documentazione, con un reddito lordo del marito di Euro 646.732,00. Con domanda del 10/5/2022, la IN ha chiesto anche documentazione alla Camera dei Deputati, con riguardo al TFR del marito. Con nota dell'8 giugno 2022, la Camera ha certificato il pagamento della somma di Euro 501.472,37. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile la documentazione in quanto prodotta in violazione del contraddittorio («in quanto depositata senza autorizzazione e in violazione
del
contraddittorio»).
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3.2. Nell'ordinanza interlocutoria, nell'esporre Numero di raccolta generale 9882/2025
dubbio Data pubblicazione 15/04/2025
interpretativo che ha giustificato la trattazione in pubblica udienza, si sono descritte le due possibili soluzioni della questione sopra indicata, in ordine alla possibilità di produzione di documentazione nel termine concesso per il deposito di note in vista dell'udienza <<cartolare». Per una prima possibile soluzione interpretativa, le parti, nell'unico termine (nella specie il 17/2/2023), concesso dal Collegio in vista dell'udienza cartolare (fissata per il 23/2/2023) per
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il deposito di note, non possono produrre documentazione, anche se come nella specie acquisita successivamente, a seguito di contenzioso giurisdizionale amministrativo solo nel corso del giudizio di gravame. In sostanza, poiché non v'è stata alcuna autorizzazione del Collegio alla produzione di documenti, ma solo al deposito di note, nessuna parte può produrre documenti, a maggior ragione nel caso in cui non siano stati concessi termini successivi per eventuali prove contrarie e deduzioni difensive. Se si ammettesse il deposito di documenti in tale segmento processuale, che è teso solo al deposito di <<note», senza termini «sfalzati» o «a seguire», ne risulterebbe irrimediabilmente compromesso il principio del contraddittorio. Infatti, una volta che la moglie ha depositato i nuovi documenti, nell'ultimo giorno utile (quindi entro 5 giorni prima dell'udienza cartolare), al marito sarebbe sottratta qualsiasi difesa, con pregiudizio del contraddittorio. Pertanto, in base a questa prospettiva, particolarmente attenta al diritto di difesa delle parti in giudizio ed alla «parità delle armi>>, oltre che al diritto ad un «contraddittorio effettivo», nessun documento può essere prodotto in tale segmento processuale, anche se si tratti di documenti decisivi acquisiti successivamente nelle more della pendenza del giudizio di appello. Si sottolinea, poi,
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Numero registro generale 21489/2023 Numero sezionale 1199/2025 Numero di raccolta generale 9882/2025 Data pubblicazione 15/04/2025
che, una volta che una delle parti abbia proceduto al deposito del nuovo documento (nella specie la moglie), la Corte territoriale non ha alcun obbligo di differimento dell'udienza per consentire l'espletamento del contraddittorio delle parti. Quei documenti non dovevano essere prodotti, sicché - essendo non utilizzabili - non v'è alcun obbligo di differimento dell'udienza e di rimessione della causa in istruttoria o in trattazione per il contraddittorio. Tanto più che, trattandosi di procedimento camerale, sarebbe stato possibile alla moglie la produzione documentale anche in un futuro giudizio di revisione dell'importo dell'assegno, poiché i provvedimenti vengono emessi rebus sic
stantibus.
Una diversa soluzione enfatizza, invece, le peculiarità dell'udienza <<cartolare>> che non può perdere le caratteristiche dell'udienza ordinaria. Deve però tenersi conto, da un lato, della circostanza per cui la sostituzione dell'udienza in presenza con la trattazione cartolare non può impedire alle parti l'esercizio dei diritti che sarebbero loro consentiti in presenza all'udienza «ordinaria» e, dall'altra parte, della considerazione che il giudizio divorzile ha natura camerale, con la ineluttabile conseguenza della possibilità di produrre nuovi documenti anche in sede di appello.
3.3. Ritiene il Collegio che vada privilegiata la seconda soluzione, anche alla luce di principi affermati da questo giudice di legittimità. In base a questa diversa interpretazione, la IN poteva produrre documentazione in appello, trattandosi di procedimento in camera di consiglio, nelle note scritte depositate entro il termine perentorio fissato dal giudice, e quindi da considerarsi <<data di udienza».
3.4. Invero, si è ritenuto, in una recente decisione di questa Corte, che «la forma cartolare della «udienza», diversamente, si tradurrebbe in un'imprevista e ingiustificata riduzione dei poteri
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Numero sezionale 1199/2025 giudiziali e dei correlati diritti difesa: non si tratterebbe più, cioè, di Numero di raccolta generale 9882/2025 una <<modalità sostitutiva» della forma orale, ma di una diversaone 15/04/2025 conformazione dei poteri e diritti processuali estranea alla finalità della norma eccezionalmente diretta esclusivamente a permettere lo svolgimento delle «udienze» assicurando al meglio le finalità sanitarie di prevenzione della diffusione pandemica» (Cass., sez. 2, 12 luglio 2023, n. 19984). Nella fattispecie, la Corte d'appello aveva dichiarato improcedibile il gravame per tardivo deposito dei <<files telematici>> delle ricevute di accettazione e consegna della notifica via p.e.c. dell'impugnazione, essendo state depositate, ad opera dell'appellante costituito telematicamente, copie in formato <<.pdf>>, <<inidonee ad attribuire qualsivoglia certezza che l'immagine e/o il testo rappresentato siano rispondenti, secondo il loro contenuto, al vero», ed essendo intervenuto deposito degli originali, in formato «.eml»>, solo successivamente all'udienza ex art. 350 c.p.c., celebrata con modalità scritta, e all'esito del rilievo sul punto effettuato dal Collegio stesso nel fissare la successiva udienza di precisazione delle conclusioni. La Corte territoriale aveva ritenuto, essendosi svolta l'udienza con trattazione scritta, che la parte appellante non avrebbe potuto depositare gli originali documenti telematici della notifica dell'appello subito dopo l'ordinanza in cui il difetto fu rilevato d'ufficio, fissando contestualmente l'udienza di precisazione delle conclusioni. Questa Corte ha rilevato che, sia pure con riferimento all'appello, nei giudizi di cognizione ordinaria, la contestualità della prima udienza di trattazione regolata dall'articolo 350 c.p.c., risulta necessariamente disarticolata, poiché la sequenza temporale si scompone, legittimando, in difetto di un pur opportuno rilievo giudiziale precedente, le reazioni scritte immediatamente successive, ma pur sempre riconducibili alla medesima unità giuridica di tempo logico (Cass., n. 19984 del 2023, cit.), con la conseguenza che, nella specie, il deposito di «files> telematici
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idonei a comprovare la notifica dell'appello, avvenuto con la prima difesa successiva all'udienza cartolare ed all'esito del rilievo del collegio, doveva considerarsi come effettuato alla medesima <<udienza»>, dovendo escludersi che possa essere dichiarata l'improcedibilità del gravame. Per tale ragione si è osservato che non può venire meno in sede di udienza cartolare, «il potere del giudice (...) d'invitare la parte, nel corso della "udienza", alla regolarizzazione immediata, nel senso coerente con la modalità scritta, sia quello della parte di adempiere di conseguenza». L'art. 127-ter, ultimo comma, c.p.c., non applicabile ratione temporis, stabilisce che «il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti»> ma che può valere come canone ermeneutico.
3.5. Si è poi ritenuto, in via generale, che il rito adottato dal legislatore, con l'art.4 e l'art. 9 della legge sul divorzio, ai fini della modificazione dell'assegno divorzile, risulta regolato dagli artt. 737 e ss. del cod. proc. civ., e, quanto alle forme, in parte risulta disciplinato espressamente da tale normativa, mentre, nella parte non regolata, risulta rimesso nel suo svolgimento che è attuato con impulso di ufficio alla disciplina concretamente dettata dal giudice la quale dovrà garantire il rispetto del principio del contraddittorio e di quello del diritto di difesa. Anche l'appello è deciso in camera di consiglio (art.4 1. div.) Da ciò deriva, quanto al procedimento di primo grado, che in esso non vigano le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario, con la conseguenza che in esso: 1) potranno essere proposte per tutto il corso di esso domande nuove, anche riconvenzionali, in conformità delle direttive dettate dal giudice nella gestione del processo, senza con ciò peraltro che la loro eventuale mancata proposizione possa impedirne la proposizione in
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separato giudizio;
2) potranno essere ammesse altresi prove nuove, anche in correlazione con i fatti sopravvenuti dedotti nel corso del processo;
fatti che peraltro anche in questo caso il giudice dovrà e potrà prendere in esame se ed ove dedotti e sempre nei limiti delle domande proposte. Più in particolare, si tratta di un procedimento svolgentesi nell'interesse delle parti ed anche nel quale diversamente da quanto accade nel caso in cui si tratti di modifica dell'assegno di mantenimento di figli minori vige il principio della domanda e della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, investendo l'officiosità del procedimento unicamente il profilo dell'impulso al suo svolgimento, ed, in certa misura (ai sensi dell'art. 738, comma terzo) l'acquisizione di materiale probatorio. Quanto poi al giudizio di secondo grado nascente dall'appello o dal reclamo, fermo che quest'ultimo costituisce un mezzo di impugnazione avente carattere devolutivo e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del <devolutum>> e delle censure formulate ed in correlazione alle domande formulate in quella sede, in esso giudizio, mentre possono essere allegati stante la libertà di forme proprie del procedimento fatti nuovi, non possono essere proposte domande nuove, in quanto queste ultime snaturerebbero la natura del reclamo quale mezzo di impugnazione e, come tale, avente la funzione di rimuovere vizi del precedente provvedimento (Cass., sez. 1, 25 ottobre 2000, n. 14022).
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Per tale ragione, talune norme del giudizio di cognizione ordinaria non sono applicabili, tra cui l'art. 190 c.p.c. (Cass., sez. 1, 13 gennaio 2023, n. 838; Cass., sez. 6-1, 12 ottobre 2022, n. 29865; Cass., sez. 6-1, 10 novembre 2021, n. 33175; Cass., sez. 6-1, 30 dicembre 2015, n. 26200; Cass., sez. 1, 12 gennaio 2007, n. 565), con riferimento al dovere di concedere termine per la redazione delle comparse conclusionali, oppure l'art. 352 c.p.c. (Cass., sez. 1,
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1 febbraio 2016, n. 1867), mentre è consentita la produzione di nuovi documenti in sede di appello (Cass., sez. 1, 30 novembreone 15/04/2025 2020, n. 27234). Pertanto, il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario (Cass., n. 1179 del 20106 e Cass., n. 6094 del 2018). È stata quindi ritenuta ammissibile anche la produzione di documenti al di fuori degli stretti limiti dettati dall'art. 345 c.p.c., «purché sia garantito il diritto dell'altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale e quindi il principio del contraddittorio>> (Cass., 30 novembre 2020, n. 27234; Cass., sez. 1, 13 aprile 2012, n. 5876; Cass., sez. 1, 27 maggio 2005, n. 11319; Cass., sez. 1, 28 maggio 2003, n. 8547). Nella recente ordinanza n. 29908/2024, si è ribadito che nei giudizi (nella specie si discuteva di revisione delle condizioni di divorzio) che si svolgono secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti, e si è specificato che <<l'acquisizione di documenti, ancorché sopravvenuti, quando oramai la causa è stata assunta in decisione, comporta una violazione del diritto al contraddittorio e del correlato diritto di difesa, ove tale documentazione sia utilizzata ai fini della decisione, che determina la nullità della statuizione senza che sia necessaria la della dimostrazione di alcun ulteriore nocumento che in concreto la parte stessa abbia subito». In motivazione, si è chiarito che, laddove vengano prodotti in giudizio da una delle parti <<quando la causa era stata già riservata in decisione»> documenti <<che, per
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essere sopravvenuti, potevano essere certamente acquisiti al processo, ma solo previa sottoposizione al contraddittoriajone 15/04/2025 occorreva rimettere la causa sul ruolo, in modo tale che la controparte potesse offrire il suo punto di vista su di essi ed, eventualmente, offrire prova contraria. In relazione alla legislazione emergenziale, si è affermato che nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'Appello, applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla giustizia civile, sostituisca l'udienza già fissata per la decisione con la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in I. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. prima di statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme (Cass., sez. 6-1, 10 novembre 2021, n. 33175). In generale, recentemente, anche la Corte Costituzionale ha precisato che il contraddittorio, «quale primaria e fondamentale garanzia del giusto processo», quale positivizzato, con portata generale, nell' art. 111, secondo comma, Cost., introdotto dalla legge cost. n. 2 del 1999, consiste nella «necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento...con mezzi paritetici»>, anche se «al legislatore è consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare» (sentenza n. 73 del 2022, che richiama sentenza n. 80 del 1992 e ordinanza n. 37 del 1988). In una recentissima pronuncia di questa Corte (Cass. n. 7067 del 17/3/2025), si è poi confermato il principio secondo il quale nei procedimenti, quale quello in oggetto, di separazione personale tra
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coniugi (o di divorzio), soggetti al rito camerale, anteriormente all'applicazione del d.lgs. n 149/2022, non è prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, successivamente all'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti. E si è ricordato, in motivazione, che «Il rito camerale, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme, in quanto la sua previsione è funzionale a soddisfare primarie esigenze di celerità e di economia processuale, con la conseguenza che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria. E non si può nemmeno configurare un'inattesa amputazione di un segmento del processo destinato dalla legge all'esercizio di quei «diritti processuali essenziali» che sicuramente rappresentano diretta espressione del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente tutelati. Ciò vale con riguardo al processo ordinario di cognizione, perché si tratta di un processo il cui regolamento formale prevede che la fase decisoria sia necessariamente preceduta dallo scambio paritetico di atti in cui le parti possono esercitare le difese di cui si discute. Non anche per il rito camerale, svincolato da tali rigide scansioni».
3.6. Il d.lgs. n 149/2022, nel nuovo rito unico del processo di famiglia, non operante ratione temporis, ha previsto, al quarto comma dell'articolo 473-bis.31, che, attraverso l'attivazione dei poteri officiosi e di impulso, il presidente, fin dal momento nel quale nomina il giudice relatore e fissa l'udienza, potrà disporre l'acquisizione d'ufficio delle relazioni aggiornate dei servizi socio- assistenziali e sanitari e di ordinare alle parti di depositare tutta la documentazione indicata dall'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c. vale a dire quella reddituale e patrimoniale, aggiornata (in linea con un procedimento che deve essere retto dal principio rebus sic
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stantibus). Inoltre, l'art.473bis.35 ha introdotto una specifica deroga alle preclusioni prescritte dall'art. 345, terzo comma, c.p.c. per nuove prove e nuove documenti, come riscritto dalla legge n. 134/2012: la relativa produzione o articolazione è sempre consentita, anche nel secondo grado di giudizio, quando questo ha per oggetto domande relative a diritti indisponibili, rimanendo operanti, di contro, le preclusioni istruttorie di cui al terzo comma dell'art. 345 c.p.c. per l'appello che riguardi domande aventi ad oggetto diritti disponibili (diritti patrimoniali), con riferimento al quale, a parte il giuramento decisorio, le nuove prove e i nuovi documenti sono proponibili in grado di appello solo se la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile. Si è quindi scelto nel nuovo rito di famiglia in appello di limitare la deroga della disciplina dei «nova» di cu all'art. 345 c.p.c. alle sole controversie in materia di diritti indisponibili, mentre questo giudice di legittimità già da tempo (Cass. 8547/2003; Cass. 11319/2005; Cass. 5876/2012; Cass. 27234/2020; Cass. 17931/2022; Cass. 29908/2024) ha affermato, senza distinzione tra diritti disponibili o indisponibili, che nei procedimenti nella materia familiare, soggetti al rito camerale, nella fase di reclamo o appello, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie di documenti, «alla sola condizione che sia assicurato - come in tutte le fattispecie soggette al rito camerale - un pieno e completo contraddittorio tra le parti». Tuttavia, tale disposizione della Novella va contemperata con le altre (artt. 473 bis.2 e 473 bis.12 c.p.c.) che pongono, nella materia della famiglia, un preciso obbligo alle parti di discovery, laddove si controverta di contributi economici o di mantenimento dei figli minori.
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Si può quindi ritenere che i limiti posti dal nuovo art.473bis.35 alla deroga alle preclusioni prescritte dall'art. 345, terzo comma, c.p.c., operino, quanto ai documenti, per i soli documenti esclusi dall'obbligo generale di discovery rinvenibile in altre disposizioni.
3.7. Nella specie, la ricorrente censura il seguente inciso della sentenza <<Preliminarmente deve essere rilevata l'inammissibilità e conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'appellante il 17.2.2023 in allegato alle note scritte sostitutive dell'udienza del 23.2.2023, in quanto depositata senza autorizzazione e in violazione del contraddittorio». La ricorrente afferma che l'avere espunto la documentazione sopra descritta rappresenta una grave violazione del proprio diritto a valersi di un ricorso giurisdizionale effettivo, perché il giudice di appello, trincerandosi dietro l'inammissibilità della documentazione, non si sarebbe reso conto della «grave carenza dell'istruttoria svolta in appello», né avrebbe potuto valutare la reciproca situazione reddituale delle parti in assenza di documentazione attestate le reali capacità reddituali. Si trattava, peraltro, di documentazione che la parte non aveva potuto produrre in primo grado (definito nel 2021) per causa ad essa non imputabile, tanto che, anche a seguito della pronuncia del TAR, in data 25 ottobre 2022, che aveva annullato il diniego ed ordinato alla Agenzia delle entrate il rilascio della documentazione fiscale, l'Agenzia delle entrate non aveva provveduto al rilascio dei documenti e la IN aveva dovuto procedere con l'ottemperanza, nel febbraio 2023, ottenendo la consegna dei documenti (quindi pochi giorni prima della scadenza del termine per note fissato al 17/2/2023, per l'udienza cartolare del 23/2/2023). Sempre la IN, pendente il gravame della sentenza di primo grado, con domanda del 10/5/2022, aveva chiesto anche documentazione alla Camera dei Deputati, con
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riguardo al TFR del marito, consegnatale con nota dell'8 giugno 2022. Ritiene il Collegio che la Corte di appello avrebbe dovuto valutare la documentazione depositata dall'appellante, con le note scritte dell'udienza cartolare. Nella specie, si verte in un procedimento di divorzio, in cui, all'esito della sentenza sullo status (nel 2019), il giudizio è proseguito sulle questioni economiche nei rapporti tra i gli ex coniugi ed è stato definito in primo grado con sentenza del 2021, appellata. Il procedimento in questione è soggetto alla disciplina vigente ante Riforma di cui al d.lgs. 149/2022. Il rito dell'appello è invero quello camerale e, come osserva il PG, <<la indiscutibile semplificazione formale e l'esigenza di una celere definizione devono essere bilanciate con l'esigenza ineludibile di consentire, anche in fase di appello, una effettiva contestazione delle pretese azionate», pur nel rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa. La produzione di nuovi documenti in appello, formatisi successivamente alla decisione impugnata, peraltro non per causa imputabile alla parte, consente, invero, di adeguare la decisione alla realtà fattuale e a rendere effettivo il diritto delle parti, specie in una materia (modificazione dell'assegno divorzile) in cui è necessario verificare le concrete sopravvenienze reddituali o gli effettivi scostamenti dalla situazione dichiarata più che ricostruire astrattamente le diverse posizioni teoriche. Diversamente ragionando, l'udienza cartolare, ex art. 737 c.p.c. e 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, giungerebbe al sacrificio delle esigenze difensive e le note scritte si tradurrebbero in un vuoto formalismo applicativo privo di ogni reale consistenza, così togliendo effettività al rimedio giurisdizionale. Nella specie, nel termine concesso, la parte appellante depositava anche la documentazione integrativa predetta,
dalla quale
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emergerebbe la non veridicità di alcune dichiarazioni sostitutive depositate dall'ex coniuge, in relazione ad annualità pregressesione 15/04/2025 uno scostamento reddituale di una certa consistenza. Orbene, la produzione di nuovi documenti da cui si possano evincere nuove circostanze di fatto non può essere preclusa dalla natura del giudizio che è ispirato ad una maggiore libertà di forma e in cui si è già detto, nella giurisprudenza sopra richiamata, sono escluse preclusioni, nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno siano maturati nel corso del giudizio anche in grado di appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di
nuovi elementi di fatto.
Necessariamente, in tutte le ipotesi in cui si rendano ammissibili (e necessarie) nuove deduzioni processuali, risulta, di volta in volta, indispensabile la concessione di opportuni termini per lo svolgimento di difese scritte, in ossequio al principio del contraddittorio e al fine di prevenire una (altrimenti inevitabile) pronuncia di nullità. Nei procedimenti camerali ex art.737 c.p.c., la rimessione della causa in fase decisoria non consente la produzione di nuovi documenti, ancorché sopravvenuti, i quali, ove prodotti, non possono essere utilizzati per la decisione se non previa rimessione della controversia sul ruolo, realizzandosi altrimenti una violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio che comporta la nullità della statuizione (Cass. n. 29908 del 20/11/2024). E, come osserva il PG, permane la necessità, così come rimarcato di recente in altre occasioni, di attribuire rilevanza ampia al contraddittorio tra le parti nel rito cartolare, specie al momento dell'approssimarsi alla decisione.
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Il tema peraltro della presente controversia, riguardante in primis la lesione del diritto di difesa, concerne anche quello della discoveryone 15/04/2025 necessaria nel giudizio sul conflitto familiare e con riguardo ai provvedimenti concernenti le condizioni economiche (si pensi ai poteri officiosi di indagine patrimoniale, già presenti nei giudizi di separazione e divorzio in caso di domande di contributo economico o nel caso di provvedimenti riguardo ai figli, art.337 ter c.c., oggi trasfusi nell'art. 473 bis.2 c.p.c.; anzi, la Riforma ha prescritto all'art.473 bis. 12 che la domanda, di contributo economico o in presenza di figli minori, sia corredata da specifica documentazione reddituale e patrimoniale). Nel presente giudizio, la ricorrente lamenta di avere richiesto l'integrazione documentale già in primo grado e in appello, richiesta non soddisfatta avendo la controparte prodotto dichiarazioni sostitutive ritenute sufficienti dal giudice della famiglia. E solo a seguito dell'attivazione personale, tale documentazione era stata acquisita dall'interessata nel corso del giudizio di appello, ma la richiesta di acquisizione al processo era stata respinta. Ma la Corte d'appello non ha dato alcun rilievo alle peculiarità del rito della famiglia. Si deve pertanto affermare il seguente principio di diritto: << In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche tra le parti in giudizio per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell'ambito del giudizio contenzioso camerale con rito cartolare, ai sensi dell'art.221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo la disciplina ante Riforma di cui al d.lgs. 149/2022, occorre garantire alle parti, la possibilità di depositare documenti nuovi sopraggiunti, salvo l'unico limite di disporre la rimessione sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa».
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4. I restanti motivi sono assorbiti.
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5.Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti i motivi secondojone 15/04/2025 terzo e quarto, assorbiti i restanti, e va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa
composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
La Cons. Est.
IU FR
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La Presidente
RI RN
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