Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 04/02/2026, n. 1710
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per difetto di indicazione dell'ente impositore e degli estremi del titolo esecutivo

    Il giudice ha ritenuto il motivo privo di senso in riferimento all'avviso di accertamento, essendo chiara la provenienza dall'Agenzia delle Entrate e trattandosi di accertamento esecutivo. Ha altresì ritenuto il motivo infondato se riferito all'intimazione di pagamento, da cui si evince l'ente impositore.

  • Inammissibile
    Inesistenza e/o nullità della notifica dell'avviso di accertamento

    Il giudice ha ritenuto il motivo inammissibile poiché l'avviso di accertamento non è stato tempestivamente impugnato, né dopo la sua notifica né dopo la notifica di successive intimazioni di pagamento. La notifica dell'intimazione di pagamento sana i vizi di notifica dell'atto presupposto.

  • Inammissibile
    Difetto di esistenza e sottoscrizione del ruolo

    Il giudice ha ritenuto il motivo inammissibile poiché l'avviso di accertamento non è stato tempestivamente impugnato, né dopo la sua notifica né dopo la notifica di successive intimazioni di pagamento. Inoltre, ha rilevato che l'avviso di accertamento è esecutivo e non richiede il ruolo o la cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza e prescrizione del diritto di credito

    Il giudice ha respinto il motivo, ritenendo che la notifica di diverse intimazioni di pagamento abbia interrotto il decorso del termine di prescrizione. In particolare, l'intimazione di pagamento notificata nel marzo 2020 ha interrotto la prescrizione decennale per l'IRPEF 2008.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 04/02/2026, n. 1710
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1710
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo