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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 04/02/2026, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1710/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5280/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQM03663 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 556/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente la signora Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TJQM03663 rif. interno 69714010869141001000 per la somma di Euro 3.568,61, oltre accessori, a titolo di
IRPEF 2008, del quale dichiarava di avere avuto notizia soltanto in data 27 novembre 2024.
La ricorrente formulava i seguenti motivi di impugnazione:
1) nullità degli atti in contestazione per difetto di indicazione dell'ente impositore nonché degli estremi del titolo esecutivo (Cass. Sez. Unite n. 11722/2010) e della data di esecutività del ruolo (Cass. n. 22997/2010);
2) inesistenza e/o nullità della notifica dell'avviso di accertamento impugnato;
3) difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo e pertanto difetto di esistenza del titolo esecutivo ex art. 12 DPR n 602/1973 (Corte cost. 37/15);
4) intervenuta decadenza e prescrizione del diritto di credito.
Illustrate le censure, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, previa sua sospensione, e la dichiarazione di estinzione del diritto dell'ente impositore e dell'agente della riscossione al pagamento della pretesa tributaria;
vinte le spese, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, avv. Difensore_1, ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, esponendo che risultava notificata in data
27 novembre 2004 l'intimazione di pagamento n. 09720249083005845000, nella quale era riportato in modo chiaro l'ente impositore, contrariamente a quanto sostenuto col primo motivo di ricorso. Quanto ai motivi restanti: eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento, di cui al secondo motivo;
contestava le censure concernenti asserite invalidità o irregolarità del ruolo esattoriale, di cui al terzo motivo;
indicava ben quattro atti (tre intimazioni di pagamento e un preavviso di fermo) interruttivi della prescrizione, di cui al quarto motivo.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma, eccependo l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento, in quanto questo era stato regolarmente notificato in data 21 dicembre 2013 e seguito da numerosi atti di intimazione di pagamento,
e deducendo che le relative contestazioni avrebbero dovuto essere tempestivamente rivolte avverso queste ultime.
Nel merito resisteva alle eccezioni riguardanti l'iscrizione a ruolo delle somme e, in particolare, la mancata indicazione della data di esecutività ed il difetto di esistenza e sottoscrizione dello stesso, osservando che l'avviso d'accertamento presupposto è un accertamento esecutivo, per il quale non è richiesto né il ruolo né la cartella di pagamento che di conseguenza non vengono più formati, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 78 del
2010. Resisteva inoltre all'eccezione di prescrizione, considerando la durata decennale di questa, e facendo riferimento ai diversi atti interruttivi indicati in memoria.
Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 e il dispositivo è stato depositato il
22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il primo motivo appare privo di senso se riferito all'unico atto formalmente impugnato, vale a dire l'avviso di accertamento n. n. TJQM03663, risultando per tabulas la sua provenienza dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma e trattandosi di accertamento esecutivo.
Il motivo di ricorso è peraltro manifestamente infondato, se riferito all'intimazione di pagamento n. 09720249083005845000 (nemmeno menzionata nel ricorso della signora Ricorrente_1, ma di fatto costituente l'atto notificato il 27 novembre 2024, data nella quale la stessa assume di aver avuto conoscenza dell'avviso di accertamento). Risulta parimenti per tabulas che l'ente impositore dell'avviso di accertamento de quo (il quale costituisce uno soltanto dei diversi atti presupposti dell'intimazione di pagamento) è appunto l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma. Del tutto irrilevante è la menzione del ruolo esattoriale contenuta nell'intimazione di pagamento (in evidente riferimento alle cartelle di pagamento pure presupposte dall'intimazione), considerato che l'unico atto impugnato è un accertamento esecutivo ex art. 29 del d.l. n.
78/2010.
Quanto ai restanti motivi di ricorso, rilevante è la circostanza che l'avviso di accertamento impugnato risulti notificato in data 21 dicembre 2013 e comunque che sia stato oggetto di successive intimazioni di pagamento regolarmente notificate e non impugnate.
In tale eventualità non è necessario verificare la regolarità della notificazione dell'atto presupposto poiché superata dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, per le seguenti due ragioni.
La notificazione dell'intimazione di pagamento comporta, in primo luogo, l'applicazione dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di modo che, portando a conoscenza del destinatario la pregressa emissione dell'avviso di accertamento (anche nell'ipotesi in cui questo non sia stato regolarmente notificato), determina il decorso del termine per impugnare (con effetto c.d. recuperatorio) l'atto presupposto sia per vizi attinenti alla pretesa creditoria che, eventualmente, per vizi attinenti la notificazione dell'avviso. In mancanza di impugnazione tempestiva, il successivo ricorso avverso lo stesso avviso di accertamento è inammissibile.
In secondo luogo, la notificazione dell'intimazione di pagamento determina l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e l'inizio di altro periodo utile ai medesimi fini.
Nel caso di specie, l'Agente della riscossione ha indicato i seguenti atti notificati dopo la notificazione dell'avviso di accertamento qui impugnato e prima dell'intimazione di pagamento notificata il 27 novembre
2024:
AVV. INT. 09720169059377121000 NOT. 24/03/2017
AVV. INT. 09720199068132713000 NOT. 02/03/2020
AVV. INT. 09720239079013031000 NOT. 21/09/2024
PREAVV. FERMO 09780201400044896000 NOT. 20/10/2014.
A sua volta, l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma ha fatto riferimento alle seguenti due intimazioni di pagamento:
intimazione n. 09720169059377121000 intimazione n. 09720199068132713000,
notificate nelle date già indicate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Ai fini della decisione del presente ricorso è sufficiente soffermarsi sull'intimazione di pagamento n.
09720199068132713000, contenente quale atto presupposto anche l'avviso di accertamento qui impugnato
(TJQM03663), per come risulta dalla copia prodotta dagli enti resistenti. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha fornito prova della regolare notificazione di tale intimazione di pagamento con le formalità richieste per la notificazione a mezzo posta, puntualmente seguite dall'agente notificatore, mediante deposito del plico non recapitato presso la casa comunale e ricezione, in data 2 marzo 2020, da parte della destinataria, della raccomandata contenente l'avviso di deposito nella casa comunale (cfr. gli allegati intitolati “notifiche 2020” prodotti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione con la memoria dell'11 marzo 2025).
Considerato l'effetto interruttivo prodottosi nella data del 2 marzo 2020, è tempestiva l'intimazione di pagamento notificata il 27 novembre 2024, quando non era ancora decorso il termine di prescrizione decennale riguardante l'IRPEF.
Va quindi respinto il quarto motivo, concernente l'asserita prescrizione del tributo, mentre sono inammissibili i motivi secondo e terzo concernenti il ruolo esattoriale e l'avviso di accertamento, perché non solo questo non è stato tempestivamente impugnato dopo la sua notificazione, ma nemmeno dopo la predetta intimazione di pagamento n. 09720199068132713000, notificata il 24 febbraio/2 marzo 2020, che ha preceduto l'intimazione di pagamento, che ha dato luogo alla presente impugnazione.
Il ricorso va quindi complessivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Roma.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida nell'importo di € 700,00, oltre accessori per ciascuna delle parti resistenti. Dispone che le spese liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione siano distratte in favore dell'avv. Difensore_2, che si è dichiarato antistatario. Roma, 14 gennaio 2026. Il giudice monocratico Giuseppina Luciana Barreca
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5280/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQM03663 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 556/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente la signora Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TJQM03663 rif. interno 69714010869141001000 per la somma di Euro 3.568,61, oltre accessori, a titolo di
IRPEF 2008, del quale dichiarava di avere avuto notizia soltanto in data 27 novembre 2024.
La ricorrente formulava i seguenti motivi di impugnazione:
1) nullità degli atti in contestazione per difetto di indicazione dell'ente impositore nonché degli estremi del titolo esecutivo (Cass. Sez. Unite n. 11722/2010) e della data di esecutività del ruolo (Cass. n. 22997/2010);
2) inesistenza e/o nullità della notifica dell'avviso di accertamento impugnato;
3) difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo e pertanto difetto di esistenza del titolo esecutivo ex art. 12 DPR n 602/1973 (Corte cost. 37/15);
4) intervenuta decadenza e prescrizione del diritto di credito.
Illustrate le censure, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, previa sua sospensione, e la dichiarazione di estinzione del diritto dell'ente impositore e dell'agente della riscossione al pagamento della pretesa tributaria;
vinte le spese, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, avv. Difensore_1, ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in resistenza l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, esponendo che risultava notificata in data
27 novembre 2004 l'intimazione di pagamento n. 09720249083005845000, nella quale era riportato in modo chiaro l'ente impositore, contrariamente a quanto sostenuto col primo motivo di ricorso. Quanto ai motivi restanti: eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento, di cui al secondo motivo;
contestava le censure concernenti asserite invalidità o irregolarità del ruolo esattoriale, di cui al terzo motivo;
indicava ben quattro atti (tre intimazioni di pagamento e un preavviso di fermo) interruttivi della prescrizione, di cui al quarto motivo.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma, eccependo l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento, in quanto questo era stato regolarmente notificato in data 21 dicembre 2013 e seguito da numerosi atti di intimazione di pagamento,
e deducendo che le relative contestazioni avrebbero dovuto essere tempestivamente rivolte avverso queste ultime.
Nel merito resisteva alle eccezioni riguardanti l'iscrizione a ruolo delle somme e, in particolare, la mancata indicazione della data di esecutività ed il difetto di esistenza e sottoscrizione dello stesso, osservando che l'avviso d'accertamento presupposto è un accertamento esecutivo, per il quale non è richiesto né il ruolo né la cartella di pagamento che di conseguenza non vengono più formati, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 78 del
2010. Resisteva inoltre all'eccezione di prescrizione, considerando la durata decennale di questa, e facendo riferimento ai diversi atti interruttivi indicati in memoria.
Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 e il dispositivo è stato depositato il
22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Il primo motivo appare privo di senso se riferito all'unico atto formalmente impugnato, vale a dire l'avviso di accertamento n. n. TJQM03663, risultando per tabulas la sua provenienza dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma e trattandosi di accertamento esecutivo.
Il motivo di ricorso è peraltro manifestamente infondato, se riferito all'intimazione di pagamento n. 09720249083005845000 (nemmeno menzionata nel ricorso della signora Ricorrente_1, ma di fatto costituente l'atto notificato il 27 novembre 2024, data nella quale la stessa assume di aver avuto conoscenza dell'avviso di accertamento). Risulta parimenti per tabulas che l'ente impositore dell'avviso di accertamento de quo (il quale costituisce uno soltanto dei diversi atti presupposti dell'intimazione di pagamento) è appunto l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma. Del tutto irrilevante è la menzione del ruolo esattoriale contenuta nell'intimazione di pagamento (in evidente riferimento alle cartelle di pagamento pure presupposte dall'intimazione), considerato che l'unico atto impugnato è un accertamento esecutivo ex art. 29 del d.l. n.
78/2010.
Quanto ai restanti motivi di ricorso, rilevante è la circostanza che l'avviso di accertamento impugnato risulti notificato in data 21 dicembre 2013 e comunque che sia stato oggetto di successive intimazioni di pagamento regolarmente notificate e non impugnate.
In tale eventualità non è necessario verificare la regolarità della notificazione dell'atto presupposto poiché superata dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, per le seguenti due ragioni.
La notificazione dell'intimazione di pagamento comporta, in primo luogo, l'applicazione dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di modo che, portando a conoscenza del destinatario la pregressa emissione dell'avviso di accertamento (anche nell'ipotesi in cui questo non sia stato regolarmente notificato), determina il decorso del termine per impugnare (con effetto c.d. recuperatorio) l'atto presupposto sia per vizi attinenti alla pretesa creditoria che, eventualmente, per vizi attinenti la notificazione dell'avviso. In mancanza di impugnazione tempestiva, il successivo ricorso avverso lo stesso avviso di accertamento è inammissibile.
In secondo luogo, la notificazione dell'intimazione di pagamento determina l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e l'inizio di altro periodo utile ai medesimi fini.
Nel caso di specie, l'Agente della riscossione ha indicato i seguenti atti notificati dopo la notificazione dell'avviso di accertamento qui impugnato e prima dell'intimazione di pagamento notificata il 27 novembre
2024:
AVV. INT. 09720169059377121000 NOT. 24/03/2017
AVV. INT. 09720199068132713000 NOT. 02/03/2020
AVV. INT. 09720239079013031000 NOT. 21/09/2024
PREAVV. FERMO 09780201400044896000 NOT. 20/10/2014.
A sua volta, l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma ha fatto riferimento alle seguenti due intimazioni di pagamento:
intimazione n. 09720169059377121000 intimazione n. 09720199068132713000,
notificate nelle date già indicate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Ai fini della decisione del presente ricorso è sufficiente soffermarsi sull'intimazione di pagamento n.
09720199068132713000, contenente quale atto presupposto anche l'avviso di accertamento qui impugnato
(TJQM03663), per come risulta dalla copia prodotta dagli enti resistenti. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha fornito prova della regolare notificazione di tale intimazione di pagamento con le formalità richieste per la notificazione a mezzo posta, puntualmente seguite dall'agente notificatore, mediante deposito del plico non recapitato presso la casa comunale e ricezione, in data 2 marzo 2020, da parte della destinataria, della raccomandata contenente l'avviso di deposito nella casa comunale (cfr. gli allegati intitolati “notifiche 2020” prodotti dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione con la memoria dell'11 marzo 2025).
Considerato l'effetto interruttivo prodottosi nella data del 2 marzo 2020, è tempestiva l'intimazione di pagamento notificata il 27 novembre 2024, quando non era ancora decorso il termine di prescrizione decennale riguardante l'IRPEF.
Va quindi respinto il quarto motivo, concernente l'asserita prescrizione del tributo, mentre sono inammissibili i motivi secondo e terzo concernenti il ruolo esattoriale e l'avviso di accertamento, perché non solo questo non è stato tempestivamente impugnato dopo la sua notificazione, ma nemmeno dopo la predetta intimazione di pagamento n. 09720199068132713000, notificata il 24 febbraio/2 marzo 2020, che ha preceduto l'intimazione di pagamento, che ha dato luogo alla presente impugnazione.
Il ricorso va quindi complessivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Roma.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida nell'importo di € 700,00, oltre accessori per ciascuna delle parti resistenti. Dispone che le spese liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione siano distratte in favore dell'avv. Difensore_2, che si è dichiarato antistatario. Roma, 14 gennaio 2026. Il giudice monocratico Giuseppina Luciana Barreca