TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 26/05/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 555/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 26/05/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del gi sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Sferlazza, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 555/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Francesco Sferlazza, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec Email_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio in Fiumicino, ed elettivamente Persona_1 domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e atti successivamente depositati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 aprile 2025, parte ricorrente ha convenuto in CP_ giudizio opponendosi all'esito negativo del procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto davanti al tribunale in epigrafe, r.g. n. 309/2024. In tale ambito, la relazione peritale aveva infatti escluso che ricorressero le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e/o della pensione di inabilità di cui alla legge n. 118 del 1971 nonché all'accertamento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992. CP_ si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. Istruita mediante la richiesta di approfondimenti al c.t.u. già nominato, la causa è stata successivamente discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni. Così ricostruito l'iter processuale, si deve ritenere che le rinnovate considerazioni espresse dalla c.t.u., in quanto accurate e frutto d'un iter metodologico immune da censure di sorta, siano particolarmente convincenti e dunque da condividere. In tal senso, a fronte dell'allegata invalidità al 100% e dei presupposti per l'applicazione dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l'esperta, sulla premessa che risulta affetto da BPCO, Ipertensione arteriosa, Parte_1
MRGE gastrite cronica, Angiodisplasie colon, Esposizione amianto con placche pleuriche (riconosciuta dall' ), Ispessimenti pleurici bilaterali, CP_3
Ipoacusia percettiva bilaterale di media gravità, Esiti frattura ulnare polso sinistro, Sindrome ansioso depressiva, e ricordato il riconoscimento dell'inabilità da parte dell' e la presenza di patologie d'origine CP_3 extralavorativa, ha chiarito che, «con applicazione della formula riduzionistica per le menomazioni coesistenti si ottiene un valore del 50% (cinquanta) per la sola invalidità civile. Gli atti quotidiani sono riferiti eseguibili in autonomia pur con qualche piccolo aiuto, deambula in autonomia ed è in grado di salire le scale pur con affanno dato dalle problematiche polmonari (moderata BPCO) e contestuale stato di obesità. Non sono state riferite limitazioni articolari, nemmeno a carico del polso sinistro in esiti di frattura, confermato all'obiettività senza deficit di forza. L'esame obiettivo effettuato convalida pertanto quanto riferito dal Sig. , ovvero autonomia pressochè Parte_1 completa». Pertanto, richiamato il testo dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, a mente del quale, «qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici», ha concluso che non si trova Parte_1
«nelle condizioni di un intervento assistenziale continuativo e globale, ciò in accordo alla valutazione complessiva espressa del 75% di invalidità civile che descrive la presenza di capacità residue dichiarate dallo stesso e oggettivate nel corso delle operazioni peritali». Ha quindi confermato che «le caratteristiche cliniche cui è soggetto il Sig.
, rappresentano i requisiti biologico sanitari per il riconoscimento di Parte_1 un grado di invalidità civile del 50% (cinquanta) dalla data della domanda amministrativa. Come valutazione complessiva, invalidità totale, includendo le menomazioni lavorative e le extralavorative, poiché trattasi di tabelle di CP_3 riferimento normativo diverse, può essere indicato un valore del 75% (settantacinque). Quanto alla valutazione dello stato di Handicap ad oggi non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92». Precisato che questa valutazione non ha incontrato osservazioni di sorta da parte dei cc.tt.pp., non può che confermarsene la già indicata condivisibilità. Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto. Quanto alle spese del giudizio r.g. 309/2024, le stesse vanno compensate in considerazione del fatto che l' si era costituito in giudizio CP_2 avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, sicché non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità in capo al funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in questa ipotesi l'Amministrazione ha diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (Cass., 9 febbraio 2007, n. 2872; Cass., 12 settembre 2002, n. 13294). Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese delle c.t.u. svolte nel procedimento r.g. 30/2024 e nel presente giudizio, liquidate come da separati decreti vanno integralmente poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
accerta il requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU di cui al procedimento r.g. n. 309/2024 e ribadite nella relazione depositata nel presente giudizio;
nulla sulle spese del giudizio r.g. 309/2024; CP_ condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.312,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
pone le spese di c.t.u. del procedimento r.g. 309/2024 e del presente giudizio, liquidate come da separati decreti, a carico del ricorrente. Gorizia, 26 maggio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 26/05/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del gi sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Sferlazza, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 555/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Francesco Sferlazza, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec Email_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio in Fiumicino, ed elettivamente Persona_1 domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e atti successivamente depositati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 aprile 2025, parte ricorrente ha convenuto in CP_ giudizio opponendosi all'esito negativo del procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto davanti al tribunale in epigrafe, r.g. n. 309/2024. In tale ambito, la relazione peritale aveva infatti escluso che ricorressero le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e/o della pensione di inabilità di cui alla legge n. 118 del 1971 nonché all'accertamento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992. CP_ si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. Istruita mediante la richiesta di approfondimenti al c.t.u. già nominato, la causa è stata successivamente discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni. Così ricostruito l'iter processuale, si deve ritenere che le rinnovate considerazioni espresse dalla c.t.u., in quanto accurate e frutto d'un iter metodologico immune da censure di sorta, siano particolarmente convincenti e dunque da condividere. In tal senso, a fronte dell'allegata invalidità al 100% e dei presupposti per l'applicazione dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l'esperta, sulla premessa che risulta affetto da BPCO, Ipertensione arteriosa, Parte_1
MRGE gastrite cronica, Angiodisplasie colon, Esposizione amianto con placche pleuriche (riconosciuta dall' ), Ispessimenti pleurici bilaterali, CP_3
Ipoacusia percettiva bilaterale di media gravità, Esiti frattura ulnare polso sinistro, Sindrome ansioso depressiva, e ricordato il riconoscimento dell'inabilità da parte dell' e la presenza di patologie d'origine CP_3 extralavorativa, ha chiarito che, «con applicazione della formula riduzionistica per le menomazioni coesistenti si ottiene un valore del 50% (cinquanta) per la sola invalidità civile. Gli atti quotidiani sono riferiti eseguibili in autonomia pur con qualche piccolo aiuto, deambula in autonomia ed è in grado di salire le scale pur con affanno dato dalle problematiche polmonari (moderata BPCO) e contestuale stato di obesità. Non sono state riferite limitazioni articolari, nemmeno a carico del polso sinistro in esiti di frattura, confermato all'obiettività senza deficit di forza. L'esame obiettivo effettuato convalida pertanto quanto riferito dal Sig. , ovvero autonomia pressochè Parte_1 completa». Pertanto, richiamato il testo dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, a mente del quale, «qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici», ha concluso che non si trova Parte_1
«nelle condizioni di un intervento assistenziale continuativo e globale, ciò in accordo alla valutazione complessiva espressa del 75% di invalidità civile che descrive la presenza di capacità residue dichiarate dallo stesso e oggettivate nel corso delle operazioni peritali». Ha quindi confermato che «le caratteristiche cliniche cui è soggetto il Sig.
, rappresentano i requisiti biologico sanitari per il riconoscimento di Parte_1 un grado di invalidità civile del 50% (cinquanta) dalla data della domanda amministrativa. Come valutazione complessiva, invalidità totale, includendo le menomazioni lavorative e le extralavorative, poiché trattasi di tabelle di CP_3 riferimento normativo diverse, può essere indicato un valore del 75% (settantacinque). Quanto alla valutazione dello stato di Handicap ad oggi non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/92». Precisato che questa valutazione non ha incontrato osservazioni di sorta da parte dei cc.tt.pp., non può che confermarsene la già indicata condivisibilità. Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto. Quanto alle spese del giudizio r.g. 309/2024, le stesse vanno compensate in considerazione del fatto che l' si era costituito in giudizio CP_2 avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, sicché non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità in capo al funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in questa ipotesi l'Amministrazione ha diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (Cass., 9 febbraio 2007, n. 2872; Cass., 12 settembre 2002, n. 13294). Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese delle c.t.u. svolte nel procedimento r.g. 30/2024 e nel presente giudizio, liquidate come da separati decreti vanno integralmente poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
accerta il requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU di cui al procedimento r.g. n. 309/2024 e ribadite nella relazione depositata nel presente giudizio;
nulla sulle spese del giudizio r.g. 309/2024; CP_ condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.312,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
pone le spese di c.t.u. del procedimento r.g. 309/2024 e del presente giudizio, liquidate come da separati decreti, a carico del ricorrente. Gorizia, 26 maggio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri