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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
RI RA, Relatore
CASAGRANDA RA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 921/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso - Via Santa Barbara N. 7 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl In Liquidazione Curatore D.ssa Curatore_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 579/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TREVISO sez. 3 e pubblicata il 02/12/2016
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11343 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11344 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 11157 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: La rappresentante dell'Ufficio si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (c.f. P.IVA_2), ha proposto ricorso in riassunzione del giudizio, a seguito dell'Ordinanza n. 1270/2025 della Corte Suprema di Cassazione pubblicata il 19/01/2025, che ha accolto il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rigettato quello incidentale proposto dalla società Resistente_1 s.r.l., cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 258/19, depositata in data 09/05/2019 e ha rinviato la causa alla attuale Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
La società contribuente Resistente_1 Societa' Consortile p.A., impresa di autoproduzione di energia operante nel settore delle fonti di energia rinnovabili, impugnava tre avvisi di pagamento e il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, per l'errata compilazione delle dichiarazioni di consumo dell'energia elettrica relative agli anni 2010 e 2011.
La CTP di Treviso con la sentenza n. 579/03/16 accoglieva il ricorso.
La CTR del Veneto con sentenza n. 258/19, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pur escludendo che la società contribuente potesse usufruire dell'agevolazione ex art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26/10/1995,
n. 504 (cd. TUA), riteneva applicabile, limitatamente alle sanzioni e agli interessi, l'art. 10 comma 2, l. 212 del 2000, riconoscendo il legittimo affidamento che la società aveva riposto nei rapporti da essa intrattenuti con l'Agenzia delle dogane.
Contro la sentenza della CTR, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso per cassazione.
La società Resistente_1 s.r.l. resistiva con controricorso, contenente il ricorso incidentale con due motivi.
La Corte di Cassazione, con la richiamata ordinanza, preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso incidentale contenuto nel controricorso notificato da Resistente_1 s.r.l. il 28/11/2019; ha rigettato il ricorso incidentale notificato il 13/11/2019 e 15/11/2019; ha accolto l'unico motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di disapplicare le sanzioni ai sensi dell'art. 10 legge n. 212 del 2000, ritenendo errata la convinzione della CTR nell'aver tenuto conto, ai fini del riscontro dell'affidamento del contribuente del mutamento dell'orientamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che in precedenza aveva riconosciuto, quanto meno tacitamente e non contestato formalmente il diritto all'esenzione, attesa la contraddittorietà con specifici precedenti tra l'Agenzia delle dogane e la medesima contribuente. Conseguentemente ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame, da parte del giudice del rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese. Inoltre, ha dato atto che sussistono i presupposti processuali, a carico della società contribuente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha riassunto il giudizio eccependo la violazione dell'art. 10 legge n.
212 del 2000; l'esclusione per i consorzi dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3 lettera b) del D.Lgs.
504/1995; la legittimità delle sanzioni e la carenza dei presupposti previsti dall'art. 10 della l. n. 212 /2000
(legittimo affidamento). Conclude per accoglimento dell'atto di riassunzione e, in riforma della sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 579/03/16, dichiarare la legittimità e la debenza della pretesa dell'Amministrazione relativamente agli avvisi di pagamento 579/03/16 e contestuale provvedimento di irrogazione sanzioni prot. n. A/11344 e prot. n. A/11343 entrambi del 29/03/2016, nonché dell'atto di contestazione e di irrogazione sanzioni prot. 11157/RU/AGC del 24/03/2016. Resistente_1 S.r.l. in liquidazione giudiziale n. 100/2023, dichiarata dal Tribunale di Venezia con Sentenza n. 152/2023 depositata il 29.11.2023, non risulta costituita in giudizio.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza)
o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della
Corte di legittimità; mentre, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la pronuncia di annullamento. In sintesi, il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, per l'effetto non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la pronuncia di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza/ordinanza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass,. n.
13825/2018).
Passando all'esame dei motivi di riassunzione, i giudici di legittimità hanno accolto l'unico motivo del ricorso principale in ordine all'insussistenza della violazione dell'art. 10 legge n. 212 del 2000, erroneamente riconosciuta dal giudice di appello, ha confermato la legittimità dell'operato dell'Ufficio ed ha cassato la sentenza, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di lite per la fase di legittimità.
La Corte di cassazione ha, preliminarmente, chiarito che l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, del D.
Lgs. n. 504/1995 non si applica ai consorzi come Resistente_1 S.r.l.
Dall'attività istruttoria svolta dalla Guardia di finanza e dalla stessa Agenzia delle dogane è emerso che Resistente_1 Srl è una società consortile che mediante contratti di affitto di impianti azionati da fonti rinnovabili situati in Italia e Svizzera acquisisce energia elettrica, il cui consumo avviene presso i soci consorziati e, quindi, soggetti giuridicamente e ontologicamente distinti dalla società consortile, sicché non
è autoproduttore ma mero operatore di mercato.
Sul punto con la sentenza n. 33755/2024 pubblicata il 21/12/2024 la Corte di Cassazione ha ritenuto che
“[…] la società che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 Kw, beneficia dell'esenzione limitatamente all'energia consumata in proprio, ma non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consociati”. A tal proposito ha specificato che “è irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 79/2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, si tratta di disposizione estranea alla materia fiscale”.
Dunque, l'esenzione richiamata spetta solamente ai contribuenti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e che la consumano direttamente essi stessi, mentre non può usufruirne un consorzio che cede l'energia elettrica a titolo oneroso ai propri consorziati, in quanto tale fattispecie esula dal concetto di autoproduzione.
Sull'asserita disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 10 legge n. 212 del 2000, l'eccezione deve essere valutata dando rilievo alla condotta tenuta dalla società contribuente, anche in relazione alla strutturazione del Consorzio atteso che la norma richiamata dispone: «I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.» Nel caso specifico, la società aveva beneficiato dell'agevolazione sulla base di dichiarazioni di denuncia di attività agli uffici doganali, con rilascio di licenza di attività come autoproduttore, qualifica non riscontrata come autentica a seguito di accertamento della GdF. Dunque, non poteva trovare applicazione al caso in esame l'esclusione dei presupposti per la comminazione delle sanzioni, atteso che tenuto conto della specificità del caso concreto non ricorrevano né una incolpevole o errata interpretazione della normativa di riferimento né una non fornita da parte dell'Amministrazione corretta interpretazione del dato normativo. In particolare, deve essere esclusa la configurabilità del legittimo affidamento in quanto all'esito della verifica fiscale, di cui al richiamato p.v.c. della G.d.F., era emerso che la Resistente_1, difettava ab origine della qualifica di autoproduttore e autoconsumatore, per cui l'Amministrazione aveva riconosciuto l'esenzione dall'accisa sulla base di dichiarazioni non veritiere rese dalla contribuente. Nel caso concreto l'esclusione dei presupposti per l'irrogazione della sanzione, in base agli atti dell'ufficio favorevoli al contribuente presuppongono che esse non siano frutto di dichiarazioni inveritiere del contribuente.
Nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione del principio di affidamento del contribuente, stante l'assenza delle situazioni e delle circostanze tutelabili.
In conclusione, dovendo decidere sull'impugnazione della sentenza di primo grado della CTP di Treviso n.
n. 579/03/16, deve essere accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dichiarata la legittimità degli atti impositivi con contestuali provvedimenti di irrogazione sanzioni n. A/11344 e n. A/11343 del
29/03/2016, nonché l'atto di contestazione e di irrogazione sanzioni prot. 11157/RU/AGC del 24/03/2016.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per il primo grado in euro 3.500,00; per il grado di appello in euro 4.500,00; per il giudizio di legittimità in euro 6.500,00; per il giudizio di riassunzione in euro 4.500,00.
Inoltre, condanna la società contribuente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, atteso che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 1, giudicando in sede di rinvio dalla
Cassazione, dovendo decidere sull'impugnazione della sentenza della CTP di Treviso n. 579/03/16, accoglie integralmente l'appello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rigetta il ricorso introduttivo, dichiarando la legittimità degli atti impositivi e provvedimenti di irrogazione sanzioni. Condanna la società contribuente alle spese di giudizio per complessivi 19.000,00 come dettagliate in parte motiva, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale. Così deciso in
Venezia-Mestre, lì 27 gennaio 2026 Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
RI RA, Relatore
CASAGRANDA RA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 921/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso - Via Santa Barbara N. 7 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl In Liquidazione Curatore D.ssa Curatore_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 579/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TREVISO sez. 3 e pubblicata il 02/12/2016
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11343 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11344 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 11157 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: La rappresentante dell'Ufficio si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (c.f. P.IVA_2), ha proposto ricorso in riassunzione del giudizio, a seguito dell'Ordinanza n. 1270/2025 della Corte Suprema di Cassazione pubblicata il 19/01/2025, che ha accolto il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rigettato quello incidentale proposto dalla società Resistente_1 s.r.l., cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 258/19, depositata in data 09/05/2019 e ha rinviato la causa alla attuale Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
La società contribuente Resistente_1 Societa' Consortile p.A., impresa di autoproduzione di energia operante nel settore delle fonti di energia rinnovabili, impugnava tre avvisi di pagamento e il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, per l'errata compilazione delle dichiarazioni di consumo dell'energia elettrica relative agli anni 2010 e 2011.
La CTP di Treviso con la sentenza n. 579/03/16 accoglieva il ricorso.
La CTR del Veneto con sentenza n. 258/19, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pur escludendo che la società contribuente potesse usufruire dell'agevolazione ex art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26/10/1995,
n. 504 (cd. TUA), riteneva applicabile, limitatamente alle sanzioni e agli interessi, l'art. 10 comma 2, l. 212 del 2000, riconoscendo il legittimo affidamento che la società aveva riposto nei rapporti da essa intrattenuti con l'Agenzia delle dogane.
Contro la sentenza della CTR, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso per cassazione.
La società Resistente_1 s.r.l. resistiva con controricorso, contenente il ricorso incidentale con due motivi.
La Corte di Cassazione, con la richiamata ordinanza, preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso incidentale contenuto nel controricorso notificato da Resistente_1 s.r.l. il 28/11/2019; ha rigettato il ricorso incidentale notificato il 13/11/2019 e 15/11/2019; ha accolto l'unico motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di disapplicare le sanzioni ai sensi dell'art. 10 legge n. 212 del 2000, ritenendo errata la convinzione della CTR nell'aver tenuto conto, ai fini del riscontro dell'affidamento del contribuente del mutamento dell'orientamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che in precedenza aveva riconosciuto, quanto meno tacitamente e non contestato formalmente il diritto all'esenzione, attesa la contraddittorietà con specifici precedenti tra l'Agenzia delle dogane e la medesima contribuente. Conseguentemente ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame, da parte del giudice del rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese. Inoltre, ha dato atto che sussistono i presupposti processuali, a carico della società contribuente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha riassunto il giudizio eccependo la violazione dell'art. 10 legge n.
212 del 2000; l'esclusione per i consorzi dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3 lettera b) del D.Lgs.
504/1995; la legittimità delle sanzioni e la carenza dei presupposti previsti dall'art. 10 della l. n. 212 /2000
(legittimo affidamento). Conclude per accoglimento dell'atto di riassunzione e, in riforma della sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 579/03/16, dichiarare la legittimità e la debenza della pretesa dell'Amministrazione relativamente agli avvisi di pagamento 579/03/16 e contestuale provvedimento di irrogazione sanzioni prot. n. A/11344 e prot. n. A/11343 entrambi del 29/03/2016, nonché dell'atto di contestazione e di irrogazione sanzioni prot. 11157/RU/AGC del 24/03/2016. Resistente_1 S.r.l. in liquidazione giudiziale n. 100/2023, dichiarata dal Tribunale di Venezia con Sentenza n. 152/2023 depositata il 29.11.2023, non risulta costituita in giudizio.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza)
o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della
Corte di legittimità; mentre, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la pronuncia di annullamento. In sintesi, il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, per l'effetto non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la pronuncia di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza/ordinanza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass,. n.
13825/2018).
Passando all'esame dei motivi di riassunzione, i giudici di legittimità hanno accolto l'unico motivo del ricorso principale in ordine all'insussistenza della violazione dell'art. 10 legge n. 212 del 2000, erroneamente riconosciuta dal giudice di appello, ha confermato la legittimità dell'operato dell'Ufficio ed ha cassato la sentenza, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di lite per la fase di legittimità.
La Corte di cassazione ha, preliminarmente, chiarito che l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, del D.
Lgs. n. 504/1995 non si applica ai consorzi come Resistente_1 S.r.l.
Dall'attività istruttoria svolta dalla Guardia di finanza e dalla stessa Agenzia delle dogane è emerso che Resistente_1 Srl è una società consortile che mediante contratti di affitto di impianti azionati da fonti rinnovabili situati in Italia e Svizzera acquisisce energia elettrica, il cui consumo avviene presso i soci consorziati e, quindi, soggetti giuridicamente e ontologicamente distinti dalla società consortile, sicché non
è autoproduttore ma mero operatore di mercato.
Sul punto con la sentenza n. 33755/2024 pubblicata il 21/12/2024 la Corte di Cassazione ha ritenuto che
“[…] la società che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 Kw, beneficia dell'esenzione limitatamente all'energia consumata in proprio, ma non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consociati”. A tal proposito ha specificato che “è irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 79/2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, si tratta di disposizione estranea alla materia fiscale”.
Dunque, l'esenzione richiamata spetta solamente ai contribuenti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e che la consumano direttamente essi stessi, mentre non può usufruirne un consorzio che cede l'energia elettrica a titolo oneroso ai propri consorziati, in quanto tale fattispecie esula dal concetto di autoproduzione.
Sull'asserita disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 10 legge n. 212 del 2000, l'eccezione deve essere valutata dando rilievo alla condotta tenuta dalla società contribuente, anche in relazione alla strutturazione del Consorzio atteso che la norma richiamata dispone: «I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.» Nel caso specifico, la società aveva beneficiato dell'agevolazione sulla base di dichiarazioni di denuncia di attività agli uffici doganali, con rilascio di licenza di attività come autoproduttore, qualifica non riscontrata come autentica a seguito di accertamento della GdF. Dunque, non poteva trovare applicazione al caso in esame l'esclusione dei presupposti per la comminazione delle sanzioni, atteso che tenuto conto della specificità del caso concreto non ricorrevano né una incolpevole o errata interpretazione della normativa di riferimento né una non fornita da parte dell'Amministrazione corretta interpretazione del dato normativo. In particolare, deve essere esclusa la configurabilità del legittimo affidamento in quanto all'esito della verifica fiscale, di cui al richiamato p.v.c. della G.d.F., era emerso che la Resistente_1, difettava ab origine della qualifica di autoproduttore e autoconsumatore, per cui l'Amministrazione aveva riconosciuto l'esenzione dall'accisa sulla base di dichiarazioni non veritiere rese dalla contribuente. Nel caso concreto l'esclusione dei presupposti per l'irrogazione della sanzione, in base agli atti dell'ufficio favorevoli al contribuente presuppongono che esse non siano frutto di dichiarazioni inveritiere del contribuente.
Nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione del principio di affidamento del contribuente, stante l'assenza delle situazioni e delle circostanze tutelabili.
In conclusione, dovendo decidere sull'impugnazione della sentenza di primo grado della CTP di Treviso n.
n. 579/03/16, deve essere accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dichiarata la legittimità degli atti impositivi con contestuali provvedimenti di irrogazione sanzioni n. A/11344 e n. A/11343 del
29/03/2016, nonché l'atto di contestazione e di irrogazione sanzioni prot. 11157/RU/AGC del 24/03/2016.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per il primo grado in euro 3.500,00; per il grado di appello in euro 4.500,00; per il giudizio di legittimità in euro 6.500,00; per il giudizio di riassunzione in euro 4.500,00.
Inoltre, condanna la società contribuente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, atteso che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 1, giudicando in sede di rinvio dalla
Cassazione, dovendo decidere sull'impugnazione della sentenza della CTP di Treviso n. 579/03/16, accoglie integralmente l'appello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rigetta il ricorso introduttivo, dichiarando la legittimità degli atti impositivi e provvedimenti di irrogazione sanzioni. Condanna la società contribuente alle spese di giudizio per complessivi 19.000,00 come dettagliate in parte motiva, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale. Così deciso in
Venezia-Mestre, lì 27 gennaio 2026 Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi