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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/11/2025, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4875/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.MARTELLOTTA GIOVANNI giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
[...] rappresentato e difeso dall'avv CASTELLANETA ELVIRA giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 7.4.2025, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver lavorato come artigiano edile e prima operaio edile. Deduceva che, a causa delle mansioni svolte aveva contratto una malattia professionale.
Affermava che aveva presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale, ma l' aveva respinto la richiesta. Concludeva CP_2 per il riconoscimento della rendita per malattia professionale.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti CP_2 evidenziando l'assenza del nesso etiologico tra attività lavorativa e malattia denunciata. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato. Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede:
“In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema CP_2
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò detto va evidenziato che il ricorrente non ha fornito la prova dell'esposizione a rischio professionale. I testi escussi, difatti, hanno potuto riferire solo dell'attività di operaio edile svolta dal ricorrente sino al 1993 in quanto sino a tale data avevano svolto le medesime attività del ed erano stati suoi colleghi di lavoro, ma Pt_1 nulla hanno riferito in relazione al periodo successivo, limitandosi a riportare, anche in modo generico, quanto appreso dallo stesso ricorrente senza averne avuto percezione diretta nemmeno in modo saltuario.
Ne deriva che difetta la prova delle mansioni svolte e dei rischi correlati allo svolgimento dell'attività lavorativa per un lungo lasso di tempo (1993 -
2021) e dunque non può ritenersi dimostrata la sussistenza di un esposizione al rischio che abbia potuto incidere sulla patologia lamentata dal ricorrente nella denuncia di malattia professionale.
In considerazione di ciò, non risultando in alcun modo provato nel presente giudizio il nesso causale tra attività lavorativa e malattia denunciata, la domanda deve essere respinta.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA , nei Pt_1 confronti Controparte_3
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
[...]
TEMPORE , così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Bari,11/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4875/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.MARTELLOTTA GIOVANNI giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
[...] rappresentato e difeso dall'avv CASTELLANETA ELVIRA giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 7.4.2025, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver lavorato come artigiano edile e prima operaio edile. Deduceva che, a causa delle mansioni svolte aveva contratto una malattia professionale.
Affermava che aveva presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale, ma l' aveva respinto la richiesta. Concludeva CP_2 per il riconoscimento della rendita per malattia professionale.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti CP_2 evidenziando l'assenza del nesso etiologico tra attività lavorativa e malattia denunciata. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato. Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede:
“In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema CP_2
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò detto va evidenziato che il ricorrente non ha fornito la prova dell'esposizione a rischio professionale. I testi escussi, difatti, hanno potuto riferire solo dell'attività di operaio edile svolta dal ricorrente sino al 1993 in quanto sino a tale data avevano svolto le medesime attività del ed erano stati suoi colleghi di lavoro, ma Pt_1 nulla hanno riferito in relazione al periodo successivo, limitandosi a riportare, anche in modo generico, quanto appreso dallo stesso ricorrente senza averne avuto percezione diretta nemmeno in modo saltuario.
Ne deriva che difetta la prova delle mansioni svolte e dei rischi correlati allo svolgimento dell'attività lavorativa per un lungo lasso di tempo (1993 -
2021) e dunque non può ritenersi dimostrata la sussistenza di un esposizione al rischio che abbia potuto incidere sulla patologia lamentata dal ricorrente nella denuncia di malattia professionale.
In considerazione di ciò, non risultando in alcun modo provato nel presente giudizio il nesso causale tra attività lavorativa e malattia denunciata, la domanda deve essere respinta.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA , nei Pt_1 confronti Controparte_3
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
[...]
TEMPORE , così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Bari,11/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi