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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1484 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'Avv. MAURIZIO MUSU che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. LORENZO PERRA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Pagina 1 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito così decidere:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando le relative annotazioni;
Non disporre alcun assegno divorzile e alcun contributo al mantenimento per i figli.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, con ricorso depositato dal in data 11/03/2024, e Controparte_1 Pt_1
costituzione della in data 12/08/2024, nell'udienza del 25/09/2024 davanti al giudice CP_1
delegato, sostituita col deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere divorziare, senza condizioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio,
erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IGLESIAS il 12/09/1992
tra , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_2
Pagina 2 IGLESIAS il 27/09/1960, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 108, parte II, serie A, anno 1992 - Comune di IGLESIAS).
2. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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