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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/07/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2264/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Arini Giulia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Arini Giulia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 26/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Albisola Superiore (SV) il 02/08/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 17, Parte II - Serie A, Anno 2013. Dall'unione è nata, in data 31/08/2011, la figlia CA, ancora minore.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 24/05/2016 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Albisola Superiore (SV) il 02/08/2013, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 17, Parte II - Serie A, Anno 2013 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso la residenza della madre;
2. DISPONE che la minore trascorra egual tempo con entrambi i genitori con le seguenti modalità:
- a settimane alterne, dal lunedì alla domenica, con ciascun genitore;
pagina 2 di 3 - durante le vacanze estive quindici giorni consecutivi con ciascun genitore;
- durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, due giorni in via alternata tra ciascun genitore;
3. DISPONE che le modalità di visita possano essere modificate su accordo dei genitori in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori e della minore, e verranno comunicati anche telefonicamente da entrambi i genitori con breve preavviso;
4. DISPONE che ciascun genitore eserciti disgiuntamente le responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il minore presso di sé, mentre le scelte principali che riguardano il minore stesso, come quelle in campo scolastico, e medico e comunque rilevanti per la sua crescita, saranno adottate congiuntamente da entrambi i coniugi;
5. DISPONE che in merito al mantenimento, ciascun genitore nei giorni in cui avrà la minore presso di sé provvederà a tutte le esigenze della medesima relativamente alle spese ordinarie e al vitto;
6. DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, comprese quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e di svago, e abbigliamento, previo accordo tra loro e con esibizione della relativa documentazione giustificativa;
il tutto tenuto conto del protocollo del Tribunale di Vercelli;
7. AUTORIZZA la Signora a continuare a richiedere gli assegni familiari;
Pt_2
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsivoglia assegno di mantenimento o ad altro titolo;
9. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver regolato nell'ambito della separazione consensuale tutti i loro rapporti economici e di non aver altro reciprocamente a pretendere.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2264/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Arini Giulia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Arini Giulia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 26/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Albisola Superiore (SV) il 02/08/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 17, Parte II - Serie A, Anno 2013. Dall'unione è nata, in data 31/08/2011, la figlia CA, ancora minore.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 24/05/2016 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Albisola Superiore (SV) il 02/08/2013, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 17, Parte II - Serie A, Anno 2013 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso la residenza della madre;
2. DISPONE che la minore trascorra egual tempo con entrambi i genitori con le seguenti modalità:
- a settimane alterne, dal lunedì alla domenica, con ciascun genitore;
pagina 2 di 3 - durante le vacanze estive quindici giorni consecutivi con ciascun genitore;
- durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, due giorni in via alternata tra ciascun genitore;
3. DISPONE che le modalità di visita possano essere modificate su accordo dei genitori in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori e della minore, e verranno comunicati anche telefonicamente da entrambi i genitori con breve preavviso;
4. DISPONE che ciascun genitore eserciti disgiuntamente le responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il minore presso di sé, mentre le scelte principali che riguardano il minore stesso, come quelle in campo scolastico, e medico e comunque rilevanti per la sua crescita, saranno adottate congiuntamente da entrambi i coniugi;
5. DISPONE che in merito al mantenimento, ciascun genitore nei giorni in cui avrà la minore presso di sé provvederà a tutte le esigenze della medesima relativamente alle spese ordinarie e al vitto;
6. DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, comprese quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e di svago, e abbigliamento, previo accordo tra loro e con esibizione della relativa documentazione giustificativa;
il tutto tenuto conto del protocollo del Tribunale di Vercelli;
7. AUTORIZZA la Signora a continuare a richiedere gli assegni familiari;
Pt_2
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsivoglia assegno di mantenimento o ad altro titolo;
9. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver regolato nell'ambito della separazione consensuale tutti i loro rapporti economici e di non aver altro reciprocamente a pretendere.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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