Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/2023, n. 19984
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Sentenza 12 luglio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 18 maggio 2023 e pubblicata il 12 luglio 2023. Le parti in causa erano un professionista, che aveva intimato un precetto di pagamento per compensi professionali, e una società, che aveva opposto il precetto. La questione centrale riguardava la tempestività e la validità del deposito telematico dei documenti necessari per l'appello, in particolare la conformità delle copie in formato “.pdf” agli originali. La Corte d'Appello di Napoli aveva dichiarato improcedibile l'appello per tardivo deposito, ritenendo inadeguate le modalità di notifica.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello avesse errato nel non considerare che il deposito degli originali era avvenuto tempestivamente, subito dopo il rilievo di irregolarità. Ha argomentato che la sanzione di improcedibilità si applica solo per inosservanza dei termini di costituzione e non per vizi formali, affermando il principio della sanabilità dei vizi di nullità. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Napoli per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di garantire i diritti di difesa e la regolarità del processo, anche in contesti eccezionali come quello pandemico.

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Massime1

Nel caso della trattazione cartolare introdotta dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020, la contestualità della prima udienza di trattazione regolata dall'art. 350 c.p.c., davanti al giudice d'appello, risulta necessariamente disarticolata, poiché la sequenza temporale si scompone, legittimando, in difetto di un pur opportuno rilievo giudiziale precedente, reazioni scritte immediatamente successive, ma pur sempre riconducibili alla medesima unità giuridica di tempo logico, con la conseguenza che il deposito di "files" telematici idonei a comprovare la notifica dell'appello, avvenuto con la prima difesa successiva all'udienza cartolare ed all'esito del rilievo del collegio, deve considerarsi come effettuato alla medesima "udienza", dovendo escludersi che possa essere dichiarata l'improcedibilità del gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/2023, n. 19984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19984
    Data del deposito : 12 luglio 2023

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