Sentenza 12 luglio 2023
Massime • 1
Nel caso della trattazione cartolare introdotta dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020, la contestualità della prima udienza di trattazione regolata dall'art. 350 c.p.c., davanti al giudice d'appello, risulta necessariamente disarticolata, poiché la sequenza temporale si scompone, legittimando, in difetto di un pur opportuno rilievo giudiziale precedente, reazioni scritte immediatamente successive, ma pur sempre riconducibili alla medesima unità giuridica di tempo logico, con la conseguenza che il deposito di "files" telematici idonei a comprovare la notifica dell'appello, avvenuto con la prima difesa successiva all'udienza cartolare ed all'esito del rilievo del collegio, deve considerarsi come effettuato alla medesima "udienza", dovendo escludersi che possa essere dichiarata l'improcedibilità del gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/2023, n. 19984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19984 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
- proposta opposizione al precetto da parte della società, il Tribunale l’aveva accolta;
- la Corte d’appello aveva dichiarato improcedibile il gravame per tardivo deposito dei «files telematici» delle ricevute di accettazione e consegna della notifica via p.e.c. dell’impugnazione, essendo state depositate, ad opera dell’appellante costituito telematicamente, copie in formato “.pdf”, «inidonee ad attribuire qualsivoglia certezza che l’immagine e/o il testo rappresentato siano rispondenti, secondo il loro contenuto, al vero», ed essendo intervenuto deposito degli originali, in formato “.eml”, solo successivamente all’udienza ex art. 350, cod. proc. civ., celebrata con modalità scritta, e all’esito del rilievo sul punto effettuato dal Collegio stesso nel fissare la successiva udienza di precisazione delle conclusioni;
non ha svolto difese la Tea s.r.l.; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 360 n. 5, cod. proc. civ. poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di considerare che il deducente aveva depositato i documenti telematici originali il giorno dopo aver ricevuto comunicazione dell’ordinanza collegiale 3 di 7 che, come ricordato in parte narrativa, aveva effettuato il rilievo dell’irregolarità e fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni, e lo aveva potuto fare solo in quel momento perché l’udienza di cui all’art. 350, cod. proc. civ., aveva avuto una modalità esclusivamente documentale;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 1-bis, legge n. 53 del 1994, 16- decies, 16-undecies, d.l. n. 179 del 2021, quale convertito, poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di considerare che la parte appallata non aveva contestato la conformità delle copie in formato “.pdf” agli originali poi depositati, sicché la sanatoria era anche sotto tale profilo intervenuta, così come possibile anche in sede di giudizio di legittimità fin quando ancora con fascicolo cartaceo non digitale, e senza possibilità di verificare i «files» delle notificazioni via p.e.c.; Considerato che: il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo;
secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dalla sentenza in questa sede gravata, la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., ma integra una nullità sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all'art. 350, secondo comma, cod. proc. civ., mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a séguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale, e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 cod. proc. civ., salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi 4 di 7 ritenere solo in mancanza di ciò consolidato il vizio e improcedibile l'appello (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598 e succ. conf., ad esempio Cass., 19/03/2019, n. 7679); i principî così enucleabili sono evidentemente fondati: a) sul rilievo che la sanzione dell’improcedibilità è ricollegata solo all’inosservanza dei termini di costituzione e non anche a quella delle sue forme, e b) sul canone procedimentale generale della sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo;
una parimenti evidente logica di sistema richiede che i controlli sulla regolarità della costituzione in giudizio siano svolti dal Collegio in sede di prima udienza, al fine di procedere utilmente oltre;
in coerenza, se l’art. 350, cod. proc. civ., non riconosce al giudice il potere di dilazionare i controlli fissando un termine all’appellante per la produzione della documentazione mancante, «la norma non vieta, proprio perché trattasi di attività funzionale al controllo della regolarità della costituzione da effettuarsi in udienza, che il giudice, nel rilevare il difetto inerente la costituzione, possa invitare “hic et hinde” l'appellante, se è in grado di farlo, alla regolarizzazione immediata e che l'appellante possa procedervi nell'udienza stessa» (Cass., Sez. U., n. 16598 del 2016, cit., pag. 17); secondo la Corte territoriale, nel caso, essendosi svolta l’udienza con trattazione scritta, la parte appellante non avrebbe potuto depositare gli originali documenti telematici della notifica subito dopo l’ordinanza in cui il difetto fu rilevato d’ufficio, fissando contestualmente l’udienza di precisazione delle conclusioni: ciò in quanto nulla ostava al deposito parimenti cartolare della prova della notifica dell’appello; la modalità di trattazione scritta è stata, chiaramente, quella regolata dalla legislazione correlata all’emergenza pandemica, in specie dall’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito 5 di 7 dalla legge n. 77 del 2020, con termine di applicabilità poi prorogato, secondo cui «il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile»; della novella legislativa in questione vi è traccia differente nella nuova previsione di cui all’art. 127-ter, cod. proc. civ., non applicabile alla sequenza procedimentale ora in esame;
nella peculiare fattispecie in scrutinio, pertanto, il Collegio ha effettuato il rilievo in ordine alla mancanza d’idonea prova della notifica dell’appello, e dunque della costituzione nei termini ad opera dell’appellante, nell’ordinanza immediatamente successiva allo scambio scritto sostitutivo dell’udienza orale;
ma proprio il contesto cartolare in parola doveva e deve sistematicamente dirsi aver dissolto la contestualità della prima udienza di trattazione, sicché il rilievo giudiziale – ove non effettuato opportunamente prima – e la successiva produzione con prima difesa non potevano che ricondursi alla medesima “udienza”; verrebbe altrimenti meno, nell’ipotesi, sia il potere del giudice, come visto sussistente, d’invitare la parte, nel corso della “udienza”, alla regolarizzazione immediata, nel senso coerente con la modalità scritta, sia quello della parte di adempiere di conseguenza;
6 di 7 la forma cartolare della “udienza”, diversamente, si tradurrebbe in un’imprevista e ingiustificata riduzione dei poteri giudiziali e dei correlati diritti di difesa: non si tratterebbe più, cioè, di una “modalità sostitutiva” della forma orale, ma di una diversa conformazione dei poteri e diritti processuali estranea alla finalità della norma eccezionalmente diretta esclusivamente a permettere lo svolgimento delle “udienze” assicurando al meglio le finalità sanitarie di prevenzione della diffusione pandemica;
è più che opportuno ricordare l’arresto del 4 aprile 2023, n. 9269, di questa Corte, in cui si è predicata, evolutivamente, l’applicazione dei principî di sanatoria affermati dalle Sezioni Unite del 2016 «anche all’ipotesi in cui, secondo i modi del processo telematico, la costituzione dell’appellante avvenga non già con una copia cartacea (c.d. velina) dell’atto di appello, bensì con il deposito di un “file” in formato “.pdf” che riproduca informaticamente l’immagine del documento rappresentato» (pag. 5), equiparando, cioè, la c.d. “velina” al formato “.pdf” (cfr., anche se in ambito diverso, eppure contiguo, Cass., Sez. U., 27/04/2018, n. 10266, sull’equiparazione del formato delle firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES", «sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf".»), e ponendo l’unico limite che risulti la data di notifica (pag. 6), proprio come avvenuto nell’ipotesi qui in esame (e non in quella dell’arresto appena menzionato), ritraibile dalla produzione, in quel formato, delle ricevute di accettazione e consegna della notifica telematica dell’appello; deve pertanto affermarsi il principio per cui nel caso della trattazione cartolare introdotta dall’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, la contestualità della prima udienza di trattazione regolata dall’art. 350, cod. proc. civ., davanti al giudice d’appello, risulta necessariamente disarticolata, poiché la sequenza temporale si scompone legittimando, in difetto di un pur opportuno rilievo giudiziale 7 di 7 precedente, reazioni scritte immediatamente successive ma pur sempre riconducibili alla medesima unità giuridica di tempo logico, così riconformando i mantenuti poteri processuali del giudice e delle parti, adattati alle forme eccezionali della legislazione speciale correlata alla crisi pandemica;
spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli perché, in diversa composizione, provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 18/05/2023.