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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/08/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
Rg. 1429/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Gop, Dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1429/2023
Tra
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Nino Longobardi e Grazia Abagnale Parte_1 ed elettivamente dom.ta presso lo studio dell'avv. Nino Longobardi, in Castellammare di
Stabia, al Viale Europa, 160;
attrice
Contro
, in p.l.r.p.t, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Massimo Bonifacio e Gerardo CP_1
Bonifacio e con gli stessi elettivamente dom.ta in Castellammare di Stabia, al Viale
Europa, 41;
convenuta
Nonché in p.l.r.p.t., con sede in Roma, alla via Tiburtina 1159, Controparte_2
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Emilio Battaglia e Marco Tullio Cataldo, domiciliati presso il loro studio in Roma alla via Agostino Depretis, 86; convenuta
FATTO
La sig.ra con atto ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
concessionaria nonché la , assumendo che, con contratto di CP_1 Controparte_2
vendita stipulato in data 19.04.21, acquistava al prezzo di € 19.381,95 dalla il veicolo nuovo Dacia mod. Spring Confort plus electric 45, CP_3 CP_1
immatricolato con tg. GG126FA e che in sede di vendita le parti convenivano che il veicolo fosse dotato di impianto di climatizzazione e che, peraltro, tale impianto rientrava tra le dotazioni offerte di serie del veicolo acquistato. Rappresentava l'attrice che, avvenuta la consegna del veicolo il 29 ottobre 2021, nel giugno del 2022, con i primi caldi, riscontrava il mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione per cui in data 25.06.22 consegnava il veicolo alla suddetta concessionaria CP_1
chiedendone la riparazione ma che il veicolo, in data 07.10.22, le veniva riconsegnato con la precisazione che non era stato possibile in alcun modo riparare l'impianto di climatizzazione. Assumeva l'attrice che, pertanto, dopo aver avuto la vettura ferma in assistenza per più di tre mesi, dal 25.06.22 al 07.10.22, si ritrovava con un veicolo sprovvisto di impianto di climatizzazione funzionante e che tale difetto rendeva la vettura assolutamente diversa da quella voluta ed oggetto del contratto di vendita e parzialmente inidonea all'uso per cui era stata acquistata, diminuendone sicuramente e notevolmente il valore.
Deduceva, inoltre, che alcun riscontro avevano sortito le richieste a mezzo pec del
01.12.2022 con le quali venivano costituite in mora sia la concessionaria sia CP_1
la e con le quali veniva richiesta la riparazione del veicolo, ovvero Controparte_2
la sua sostituzione, oltre al risarcimento del danno subito.
In forza dei fatti come descritti, parte attrice concludeva per sentir emettere i seguenti provvedimenti:
“Condannare la società convenuta e la in solido CP_1 Controparte_2
ovvero ciascuna per quanto di ragione, alla sostituzione della vettura di proprietà attorea Dacia mod. Spring plus 45, tg. GG126FA con altra di pari Pt_2 Pt_3
modello e caratteristiche;
In via subordinata condannare le stesse convenute, in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento della somma di € 10.000,00 quale riduzione del prezzo di acquisto in virtù dei difetti di conformità e vizi occulti. In ogni caso condannare le convenute, in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione, a risarcire i danni causati alla attrice dalla mancata fruizione e disponibilità della vettura per oltre tre mesi con conseguenti disagi di carattere morale e danno da fermo tecnico, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, da quantificarsi in almeno €
5.000,00; In ogni caso ancora, condannare le convenute, in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione, a risarcire i danni causati alla attrice conseguenti al persistente mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione, da quantificarsi in almeno €
5.000,00.”
Si costituivano tardivamente in giudizio e impugnando Controparte_2 CP_1
e contestando l'avverso dedotto, eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, la propria carenza di legittimazione passiva nonché l'infondatezza della domanda e contestando l'entità dei danni lamentati. chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del CP_2 contendere per l'avvenuta riparazione del veicolo ed, in subordine, contestava la richiesta risarcitoria attrice conseguente alla mancata disponibilità del veicolo.
Veniva esperita infruttuosamente la procedura di negoziazione assistita ed erano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'esito del deposito delle relative memorie, veniva ammesso l'interrogatorio formale deferito dall'attrice al legale rapp.te della che non veniva reso, ed erano CP_1
escussi i testi indicati dalle parti sulle prove testimoniali ammesse.
Ritenuta, poi, la causa matura per la decisione, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda è fondata ed va accolta nei limiti di cui in seguito.
Preliminarmente risulta provata la legittimazione attiva dell'attrice mediante il deposito in atti del contratto di compravendita intercorso tra la stessa e la concessionaria CP_1
legittimata passiva quale venditrice del veicolo.
[...]
Va, poi, esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
la quale sostiene di essere priva di legittimazione passiva, per non essere la CP_2
venditrice finale, né la produttrice, ma solo la società di distribuzione sul mercato italiano dei mezzi.
Orbene, è da rilevare che l'attrice ha agito nei confronti della Controparte_4
ai sensi della disciplina dettata dal Codice del Consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n.
206), Titolo III, Capo I rubricata “Della vendita dei beni di consumo” (artt. 128-135) ed, in via residuale, dagli artt. 1490 c.c. e seg. in tema di vizi della cosa venduta, mentre ha citato in giudizio la in forza di una garanzia convenzionale da Controparte_2 quest'ultima prestata. Ed invero con l'espletata istruttoria l'attrice ha provato mediante il deposito in atti di brochure pubblicitaria ed estratti dalla pagina internet della convenuta
(nella quale si afferma che è un marchio che quest'ultima ha CP_2 CP_5 CP_2
promesso una garanzia convenzionale a mezzo di tali canali pubblicitari per l'acquisto di veicoli nuovi, che prevede una copertura di tre anni dall'acquisto ovvero 100.000 km di percorrenza. Tale garanzia è, peraltro, richiamata nel contratto di compravendita.
Ai sensi dell'art. 135 quinquies del Codice del consumo, secondo cui quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell'arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l'intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità dell'articolo 135 ter, può ritenersi la legittimazione passiva della Controparte_2
E' indubitabile, infatti, che nel caso di specie l'attrice rivesta il ruolo di consumatrice e si verta in ipotesi di acquisto di bene di consumo e, sebbene la abbia Controparte_2
contestato di essere il produttore del veicolo, è indubbio, dalla documentazione allegata, che, attraverso i suoi canali pubblicitari, ella ha ingenerato il convincimento di rivestire tale ruolo, né nel corso del giudizio ha fornito la prova che la produzione del veicolo faccia capo a soggetto diverso.
Sussiste, pertanto, nel presente giudizio la legittimazione passiva della Controparte_2
[...]
Venendo all'esame del merito, va dichiarata la cessata materia del contendere relativamente alle domande proposte dall'attrice di condanna alla sostituzione del veicolo ovvero di riduzione del prezzo di acquisto.
Ed invero, con la prima memoria ex art. 183, comma VI cpc la difesa attrice ha rappresentato che, successivamente alla notifica dell'atto di citazione alle convenute avvenuta in data 27.02.2023, il veicolo attoreo veniva richiamato nell'officina CP_1
ed in data 08.03.2023 veniva riparato il guasto all'impianto di condizionamento.
[...]
Tale circostanza è incontestata tra le parti.
Le predette domande andranno scrutinate, quindi, esclusivamente ai fini delle determinazioni in ordine alle spese di giudizio.
La questione va indiscutibilmente ricondotta all'applicazione del Codice del Consumo, individuandosi nell'odierna attrice un consumatore ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005,
n. 206, il cui art. 3, lett. a), riprendendo la definizione di cui all'art. 1469 bis c.c, qualifica il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Ebbene nel caso in esame non può essere revocato in dubbio che l'attrice ha agito, nell'acquisto dell'autovettura, per scopi personali, estranei a qualunque fine imprenditoriale, e che pertanto la disciplina cui fare riferimento è quella riportata.
Orbene, l'art 130 del cod. cons., nella previgente formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame, stabiliva che: “
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. (…) 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. (…) 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o
è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.” Emerge quindi chiaramente dalla normativa sopra riportata che, nel caso di asserito difetto di conformità del bene, il venditore è tenuto alla riparazione del bene o alla sostituzione, a seconda del rimedio richiesto dalla parte, e salvo che uno dei due rimedi indicati risulti eccessivamente oneroso.
Nel caso in cui invece uno dei due rimedi risulti impossibile o eccessivamente oneroso, ai sensi del comma 4, il consumatore può richiedere o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno cagionato.
Quanto, invece, alla prova del vizio lamentato, vale richiamare l'articolo 132 del codice del consumo, il quale stabilisce che il venditore è responsabile per vizi manifestatisi nei due anni successivi all'acquisto del bene, e in ogni caso la responsabilità è presunta nel caso in cui il difetto si sia manifestato nei sei mesi successivi all'acquisto.
Nel caso in esame, è da ritenere l'esistenza del difetto e che lo stesso fosse presente sin dalla consegna del veicolo avvenuta nell'ottobre 2021, apparendo plausibile che l'attrice se ne sia avveduta solo col sopraggiungere dei mesi estivi.
In ogni caso vanno rigettate le eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate dalle convenute, atteso che le stesse, non rientrando tra quelle rilevabili di ufficio, non sono state tempestivamente sollevate, essendosi la costituita il 01.06.2023 e Controparte_2
la il 16.06.2023, ove la prima udienza era fissata per il giorno 19.06.2023. CP_1
Venendo alla qualificazione del vizio quale “difetto di conformità”, giova ricordare che l'art 129 cod. cons, sempre nella versione applicabile al caso in esame, stabiliva l'obbligo in capo al venditore di fornire al consumatore beni che soddisfacessero i requisiti di conformità descritti dal medesimo art 129 cod. cons., vale a dire la corrispondenza “alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita”, l'idoneità “ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore”, la presenza di “tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita” e degli “aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita”.
Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità sopra descritti, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere anche i requisiti oggettivi richiesti dalla norma, ed in particolare “essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo”, “possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione
o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto” ed “essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere”.
Fatta tale premessa in diritto, è incontestato tra le parti, oltre che confermato dalla espletata istruttoria, il mancato funzionamento dell'impianto di aria condizionata al veicolo attrice. L'attrice ha provato documentalmente, mediante l'allegazione del contratto stipulato in data 19.04.21, l'acquisto al prezzo di € 19.381,95 dalla
Concessionaria Center s.r.l. Renault-Dacia in Castellammare di Stabia del veicolo nuovo
Dacia mod. Spring Confort plus electric 45 immatricolato con tg. GG126FA; ha provato sempre documentalmente, poiché previsto nel contratto di acquisto, che tale veicolo veniva acquistato full optional, ricompreso anche di impianto di climatizzazione.
L'attrice ha, poi, fornito la prova del guasto mediante il deposito della scheda di presa in carico del 25.06.22 rilasciata dalla stessa sulla quale Controparte_4
successivamente, al momento del ritiro senza riparazione, veniva apposta l'annotazione
“Il cliente ritira senza risoluzione del problema“ timbrata e siglata dal responsabile della concessionaria un data 07.10.2022. Anche il teste di parte convenuta sig. CP_1 [...]
, meccanico specializzato dipendente della ha dichiarato: Testimone_1 CP_1
“Si la macchina era in garanzia e c'è stato l'intervento anche dei tecnici della casa madre” ammettendo l'esistenza del guasto.
Inoltre il teste escusso all'udienza del 13.09.24 ha dichiarato: “Sono a Testimone_2
conoscenza che agli inizi di ottobre 2022 il sig. andò a ritirare la macchina alla Pt_4 concessionaria e che l'autovettura gli venne riconsegnata senza riparazione, nel CP_1 senso che l'aria condizionata non funzionava ancora. Tanto so perché accompagnai il sig. alla concessionaria per ritirare l'autovettura e in mia presenza i tecnici Pt_4 della e della casa madre (Renault), anch'essi presenti, dissero che non era CP_1 riparabile perché si trattava di un difetto di fabbrica”. Ritenuto il mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione un difetto di non lieve entità, è da ritenere, pertanto, che sussistessero i presupposti per applicare i rimedi di cui all'art 130 cod. cons. della sostituzione del veicolo, ovvero riduzione del prezzo di acquisto richiesti dalla attrice, se la riparazione del veicolo successivamente alla notifica dell'atto di citazione non avesse determinato la cessazione della materia del contendere in ordine a tali domande.
Sussiste, poi, in forza della garanzia convenzionale offerta per l'acquisto di veicoli nuovi di cui si è detto innanzi, una responsabilità concorrente della Controparte_2
oltre che della CP_1
L'attrice ha dato prova, mediante il deposito degli estratti dalle pagine pubblicitarie
Dacia/Renault nelle quali Dacia viene definito “un marchio Renault”, dell'offerta al pubblico di tale garanzia da parte della nelle proprie campagne Controparte_2
pubblicitarie.
Pertanto, a fronte della consegna del veicolo nell'ottobre 2021, è da ritenere che la garanzia fosse pienamente operante al momento della proposizione delle domande risarcitorie nei confronti di entrambe le convenute, tenuto anche conto che dall'Ordine di riparazione del 25.06.2022 si evince una percorrenza complessiva compiuta dal veicolo di appena 2.510 km.
Anche sotto tale profilo, quindi, la domanda dell'attrice sarebbe stata meritevole di accoglimento se la riparazione intervenuta successivamente non avesse determinato la cessazione della materia del contendere.
Passando, quindi, all'esame delle domande di risarcimento del danno, va riconosciuto il danno richiesto dall'attrice derivante dalla mancata disponibilità del veicolo durante il periodo che va dal 25.06.22 al 07.10.2022, epoca in cui il veicolo è stato trattenuto per tentarne la riparazione presso le autofficine CP_1
L'attrice ha provato documentalmente, mediante la produzione della scheda di presa in carico del 25.06.22 su cui è annotata anche la data del ritiro del 07.10.2022, che durante tale periodo non ha avuto la disponibilità del veicolo in riparazione.
Tale circostanza è confermata dal teste di parte convenuta sig. CP_1 Tes_1
, meccanico specializzato dipendente della il quale ha dichiarato:
[...] CP_1
“Ricordo che la macchina è rimasta in officina per la riparazione 3,4 mesi”.
La convenuta ha dimostrato documentalmente, e la circostanza non risulta CP_1
contestata, che durante tale periodo, dal 14 al 19 luglio e dal 17 settembre al 7 ottobre l'attrice ha avuto disponibilità di un veicolo sostitutivo. E risulta provato per testi ed è incontestato che l'attrice è rimasta, invece, senza la disponibilità del veicolo per i restanti 77 giorni.
Quanto alla eccezione delle convenute di aver messo a disposizione dell'attrice un veicolo sostitutivo gratuitamente, la stessa non può essere accolta, atteso che dalle discordanti testimonianze rese dai testi sia di parte attorea che di parte convenuta non emerge la piena disponibilità di un veicolo sostitutivo a titolo completamente gratuito a favore dell'attrice.
Passando alla quantificazione del danno per mancato utilizzo del veicolo, si ritiene di riconoscere all'attrice la somma € 3.850,00, da porsi a carico delle convenute in solido, così determinata: 77 giorni di mancato utilizzo (calcolati detraendo dal periodo
25.06.2022/07.10.2022 i giorni in cui l'attrice ha usufruito del veicolo sostitutivo) moltiplicati per € 50,00 al dì (importo generalmente riconosciuto in ipotesi di fermo tecnico).
Va, invece, rigettata ogni altra voce di danno perché non provata.
Le spese seguono la soccombenza e, quindi, anche secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico delle convenute in solido tra loro nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Questo Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di
[...]
così provvede: Parte_1
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande di sostituzione del veicolo e di riduzione del prezzo di acquisto;
- Accerta la responsabilità concorrente delle convenute in p.l.r.p.t. e CP_1 [...]
in p.l.r.p.t. in ordine al danno subito dall'attrice per mancata disponibilità CP_2
del veicolo e per l'effetto le condanna in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 3.850,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Condanna le convenute in p.l.r.p.t. e in p.l.r.p.t., in CP_1 Controparte_2
solido, al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'attrice, che liquida in euro
5.077,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese, iva, cpa e rimborso forfetario al
15% come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 13.08.2025 IL G.O.P.
dr.ssa Immacolata Cesarano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Gop, Dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1429/2023
Tra
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Nino Longobardi e Grazia Abagnale Parte_1 ed elettivamente dom.ta presso lo studio dell'avv. Nino Longobardi, in Castellammare di
Stabia, al Viale Europa, 160;
attrice
Contro
, in p.l.r.p.t, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Massimo Bonifacio e Gerardo CP_1
Bonifacio e con gli stessi elettivamente dom.ta in Castellammare di Stabia, al Viale
Europa, 41;
convenuta
Nonché in p.l.r.p.t., con sede in Roma, alla via Tiburtina 1159, Controparte_2
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Emilio Battaglia e Marco Tullio Cataldo, domiciliati presso il loro studio in Roma alla via Agostino Depretis, 86; convenuta
FATTO
La sig.ra con atto ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
concessionaria nonché la , assumendo che, con contratto di CP_1 Controparte_2
vendita stipulato in data 19.04.21, acquistava al prezzo di € 19.381,95 dalla il veicolo nuovo Dacia mod. Spring Confort plus electric 45, CP_3 CP_1
immatricolato con tg. GG126FA e che in sede di vendita le parti convenivano che il veicolo fosse dotato di impianto di climatizzazione e che, peraltro, tale impianto rientrava tra le dotazioni offerte di serie del veicolo acquistato. Rappresentava l'attrice che, avvenuta la consegna del veicolo il 29 ottobre 2021, nel giugno del 2022, con i primi caldi, riscontrava il mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione per cui in data 25.06.22 consegnava il veicolo alla suddetta concessionaria CP_1
chiedendone la riparazione ma che il veicolo, in data 07.10.22, le veniva riconsegnato con la precisazione che non era stato possibile in alcun modo riparare l'impianto di climatizzazione. Assumeva l'attrice che, pertanto, dopo aver avuto la vettura ferma in assistenza per più di tre mesi, dal 25.06.22 al 07.10.22, si ritrovava con un veicolo sprovvisto di impianto di climatizzazione funzionante e che tale difetto rendeva la vettura assolutamente diversa da quella voluta ed oggetto del contratto di vendita e parzialmente inidonea all'uso per cui era stata acquistata, diminuendone sicuramente e notevolmente il valore.
Deduceva, inoltre, che alcun riscontro avevano sortito le richieste a mezzo pec del
01.12.2022 con le quali venivano costituite in mora sia la concessionaria sia CP_1
la e con le quali veniva richiesta la riparazione del veicolo, ovvero Controparte_2
la sua sostituzione, oltre al risarcimento del danno subito.
In forza dei fatti come descritti, parte attrice concludeva per sentir emettere i seguenti provvedimenti:
“Condannare la società convenuta e la in solido CP_1 Controparte_2
ovvero ciascuna per quanto di ragione, alla sostituzione della vettura di proprietà attorea Dacia mod. Spring plus 45, tg. GG126FA con altra di pari Pt_2 Pt_3
modello e caratteristiche;
In via subordinata condannare le stesse convenute, in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione, al pagamento della somma di € 10.000,00 quale riduzione del prezzo di acquisto in virtù dei difetti di conformità e vizi occulti. In ogni caso condannare le convenute, in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione, a risarcire i danni causati alla attrice dalla mancata fruizione e disponibilità della vettura per oltre tre mesi con conseguenti disagi di carattere morale e danno da fermo tecnico, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, da quantificarsi in almeno €
5.000,00; In ogni caso ancora, condannare le convenute, in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione, a risarcire i danni causati alla attrice conseguenti al persistente mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione, da quantificarsi in almeno €
5.000,00.”
Si costituivano tardivamente in giudizio e impugnando Controparte_2 CP_1
e contestando l'avverso dedotto, eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, la propria carenza di legittimazione passiva nonché l'infondatezza della domanda e contestando l'entità dei danni lamentati. chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del CP_2 contendere per l'avvenuta riparazione del veicolo ed, in subordine, contestava la richiesta risarcitoria attrice conseguente alla mancata disponibilità del veicolo.
Veniva esperita infruttuosamente la procedura di negoziazione assistita ed erano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'esito del deposito delle relative memorie, veniva ammesso l'interrogatorio formale deferito dall'attrice al legale rapp.te della che non veniva reso, ed erano CP_1
escussi i testi indicati dalle parti sulle prove testimoniali ammesse.
Ritenuta, poi, la causa matura per la decisione, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda è fondata ed va accolta nei limiti di cui in seguito.
Preliminarmente risulta provata la legittimazione attiva dell'attrice mediante il deposito in atti del contratto di compravendita intercorso tra la stessa e la concessionaria CP_1
legittimata passiva quale venditrice del veicolo.
[...]
Va, poi, esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
la quale sostiene di essere priva di legittimazione passiva, per non essere la CP_2
venditrice finale, né la produttrice, ma solo la società di distribuzione sul mercato italiano dei mezzi.
Orbene, è da rilevare che l'attrice ha agito nei confronti della Controparte_4
ai sensi della disciplina dettata dal Codice del Consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n.
206), Titolo III, Capo I rubricata “Della vendita dei beni di consumo” (artt. 128-135) ed, in via residuale, dagli artt. 1490 c.c. e seg. in tema di vizi della cosa venduta, mentre ha citato in giudizio la in forza di una garanzia convenzionale da Controparte_2 quest'ultima prestata. Ed invero con l'espletata istruttoria l'attrice ha provato mediante il deposito in atti di brochure pubblicitaria ed estratti dalla pagina internet della convenuta
(nella quale si afferma che è un marchio che quest'ultima ha CP_2 CP_5 CP_2
promesso una garanzia convenzionale a mezzo di tali canali pubblicitari per l'acquisto di veicoli nuovi, che prevede una copertura di tre anni dall'acquisto ovvero 100.000 km di percorrenza. Tale garanzia è, peraltro, richiamata nel contratto di compravendita.
Ai sensi dell'art. 135 quinquies del Codice del consumo, secondo cui quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell'arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l'intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità dell'articolo 135 ter, può ritenersi la legittimazione passiva della Controparte_2
E' indubitabile, infatti, che nel caso di specie l'attrice rivesta il ruolo di consumatrice e si verta in ipotesi di acquisto di bene di consumo e, sebbene la abbia Controparte_2
contestato di essere il produttore del veicolo, è indubbio, dalla documentazione allegata, che, attraverso i suoi canali pubblicitari, ella ha ingenerato il convincimento di rivestire tale ruolo, né nel corso del giudizio ha fornito la prova che la produzione del veicolo faccia capo a soggetto diverso.
Sussiste, pertanto, nel presente giudizio la legittimazione passiva della Controparte_2
[...]
Venendo all'esame del merito, va dichiarata la cessata materia del contendere relativamente alle domande proposte dall'attrice di condanna alla sostituzione del veicolo ovvero di riduzione del prezzo di acquisto.
Ed invero, con la prima memoria ex art. 183, comma VI cpc la difesa attrice ha rappresentato che, successivamente alla notifica dell'atto di citazione alle convenute avvenuta in data 27.02.2023, il veicolo attoreo veniva richiamato nell'officina CP_1
ed in data 08.03.2023 veniva riparato il guasto all'impianto di condizionamento.
[...]
Tale circostanza è incontestata tra le parti.
Le predette domande andranno scrutinate, quindi, esclusivamente ai fini delle determinazioni in ordine alle spese di giudizio.
La questione va indiscutibilmente ricondotta all'applicazione del Codice del Consumo, individuandosi nell'odierna attrice un consumatore ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005,
n. 206, il cui art. 3, lett. a), riprendendo la definizione di cui all'art. 1469 bis c.c, qualifica il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Ebbene nel caso in esame non può essere revocato in dubbio che l'attrice ha agito, nell'acquisto dell'autovettura, per scopi personali, estranei a qualunque fine imprenditoriale, e che pertanto la disciplina cui fare riferimento è quella riportata.
Orbene, l'art 130 del cod. cons., nella previgente formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame, stabiliva che: “
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. (…) 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. (…) 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o
è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.” Emerge quindi chiaramente dalla normativa sopra riportata che, nel caso di asserito difetto di conformità del bene, il venditore è tenuto alla riparazione del bene o alla sostituzione, a seconda del rimedio richiesto dalla parte, e salvo che uno dei due rimedi indicati risulti eccessivamente oneroso.
Nel caso in cui invece uno dei due rimedi risulti impossibile o eccessivamente oneroso, ai sensi del comma 4, il consumatore può richiedere o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno cagionato.
Quanto, invece, alla prova del vizio lamentato, vale richiamare l'articolo 132 del codice del consumo, il quale stabilisce che il venditore è responsabile per vizi manifestatisi nei due anni successivi all'acquisto del bene, e in ogni caso la responsabilità è presunta nel caso in cui il difetto si sia manifestato nei sei mesi successivi all'acquisto.
Nel caso in esame, è da ritenere l'esistenza del difetto e che lo stesso fosse presente sin dalla consegna del veicolo avvenuta nell'ottobre 2021, apparendo plausibile che l'attrice se ne sia avveduta solo col sopraggiungere dei mesi estivi.
In ogni caso vanno rigettate le eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate dalle convenute, atteso che le stesse, non rientrando tra quelle rilevabili di ufficio, non sono state tempestivamente sollevate, essendosi la costituita il 01.06.2023 e Controparte_2
la il 16.06.2023, ove la prima udienza era fissata per il giorno 19.06.2023. CP_1
Venendo alla qualificazione del vizio quale “difetto di conformità”, giova ricordare che l'art 129 cod. cons, sempre nella versione applicabile al caso in esame, stabiliva l'obbligo in capo al venditore di fornire al consumatore beni che soddisfacessero i requisiti di conformità descritti dal medesimo art 129 cod. cons., vale a dire la corrispondenza “alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita”, l'idoneità “ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore”, la presenza di “tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita” e degli “aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita”.
Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità sopra descritti, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere anche i requisiti oggettivi richiesti dalla norma, ed in particolare “essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo”, “possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione
o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto” ed “essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere”.
Fatta tale premessa in diritto, è incontestato tra le parti, oltre che confermato dalla espletata istruttoria, il mancato funzionamento dell'impianto di aria condizionata al veicolo attrice. L'attrice ha provato documentalmente, mediante l'allegazione del contratto stipulato in data 19.04.21, l'acquisto al prezzo di € 19.381,95 dalla
Concessionaria Center s.r.l. Renault-Dacia in Castellammare di Stabia del veicolo nuovo
Dacia mod. Spring Confort plus electric 45 immatricolato con tg. GG126FA; ha provato sempre documentalmente, poiché previsto nel contratto di acquisto, che tale veicolo veniva acquistato full optional, ricompreso anche di impianto di climatizzazione.
L'attrice ha, poi, fornito la prova del guasto mediante il deposito della scheda di presa in carico del 25.06.22 rilasciata dalla stessa sulla quale Controparte_4
successivamente, al momento del ritiro senza riparazione, veniva apposta l'annotazione
“Il cliente ritira senza risoluzione del problema“ timbrata e siglata dal responsabile della concessionaria un data 07.10.2022. Anche il teste di parte convenuta sig. CP_1 [...]
, meccanico specializzato dipendente della ha dichiarato: Testimone_1 CP_1
“Si la macchina era in garanzia e c'è stato l'intervento anche dei tecnici della casa madre” ammettendo l'esistenza del guasto.
Inoltre il teste escusso all'udienza del 13.09.24 ha dichiarato: “Sono a Testimone_2
conoscenza che agli inizi di ottobre 2022 il sig. andò a ritirare la macchina alla Pt_4 concessionaria e che l'autovettura gli venne riconsegnata senza riparazione, nel CP_1 senso che l'aria condizionata non funzionava ancora. Tanto so perché accompagnai il sig. alla concessionaria per ritirare l'autovettura e in mia presenza i tecnici Pt_4 della e della casa madre (Renault), anch'essi presenti, dissero che non era CP_1 riparabile perché si trattava di un difetto di fabbrica”. Ritenuto il mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione un difetto di non lieve entità, è da ritenere, pertanto, che sussistessero i presupposti per applicare i rimedi di cui all'art 130 cod. cons. della sostituzione del veicolo, ovvero riduzione del prezzo di acquisto richiesti dalla attrice, se la riparazione del veicolo successivamente alla notifica dell'atto di citazione non avesse determinato la cessazione della materia del contendere in ordine a tali domande.
Sussiste, poi, in forza della garanzia convenzionale offerta per l'acquisto di veicoli nuovi di cui si è detto innanzi, una responsabilità concorrente della Controparte_2
oltre che della CP_1
L'attrice ha dato prova, mediante il deposito degli estratti dalle pagine pubblicitarie
Dacia/Renault nelle quali Dacia viene definito “un marchio Renault”, dell'offerta al pubblico di tale garanzia da parte della nelle proprie campagne Controparte_2
pubblicitarie.
Pertanto, a fronte della consegna del veicolo nell'ottobre 2021, è da ritenere che la garanzia fosse pienamente operante al momento della proposizione delle domande risarcitorie nei confronti di entrambe le convenute, tenuto anche conto che dall'Ordine di riparazione del 25.06.2022 si evince una percorrenza complessiva compiuta dal veicolo di appena 2.510 km.
Anche sotto tale profilo, quindi, la domanda dell'attrice sarebbe stata meritevole di accoglimento se la riparazione intervenuta successivamente non avesse determinato la cessazione della materia del contendere.
Passando, quindi, all'esame delle domande di risarcimento del danno, va riconosciuto il danno richiesto dall'attrice derivante dalla mancata disponibilità del veicolo durante il periodo che va dal 25.06.22 al 07.10.2022, epoca in cui il veicolo è stato trattenuto per tentarne la riparazione presso le autofficine CP_1
L'attrice ha provato documentalmente, mediante la produzione della scheda di presa in carico del 25.06.22 su cui è annotata anche la data del ritiro del 07.10.2022, che durante tale periodo non ha avuto la disponibilità del veicolo in riparazione.
Tale circostanza è confermata dal teste di parte convenuta sig. CP_1 Tes_1
, meccanico specializzato dipendente della il quale ha dichiarato:
[...] CP_1
“Ricordo che la macchina è rimasta in officina per la riparazione 3,4 mesi”.
La convenuta ha dimostrato documentalmente, e la circostanza non risulta CP_1
contestata, che durante tale periodo, dal 14 al 19 luglio e dal 17 settembre al 7 ottobre l'attrice ha avuto disponibilità di un veicolo sostitutivo. E risulta provato per testi ed è incontestato che l'attrice è rimasta, invece, senza la disponibilità del veicolo per i restanti 77 giorni.
Quanto alla eccezione delle convenute di aver messo a disposizione dell'attrice un veicolo sostitutivo gratuitamente, la stessa non può essere accolta, atteso che dalle discordanti testimonianze rese dai testi sia di parte attorea che di parte convenuta non emerge la piena disponibilità di un veicolo sostitutivo a titolo completamente gratuito a favore dell'attrice.
Passando alla quantificazione del danno per mancato utilizzo del veicolo, si ritiene di riconoscere all'attrice la somma € 3.850,00, da porsi a carico delle convenute in solido, così determinata: 77 giorni di mancato utilizzo (calcolati detraendo dal periodo
25.06.2022/07.10.2022 i giorni in cui l'attrice ha usufruito del veicolo sostitutivo) moltiplicati per € 50,00 al dì (importo generalmente riconosciuto in ipotesi di fermo tecnico).
Va, invece, rigettata ogni altra voce di danno perché non provata.
Le spese seguono la soccombenza e, quindi, anche secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico delle convenute in solido tra loro nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Questo Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di
[...]
così provvede: Parte_1
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande di sostituzione del veicolo e di riduzione del prezzo di acquisto;
- Accerta la responsabilità concorrente delle convenute in p.l.r.p.t. e CP_1 [...]
in p.l.r.p.t. in ordine al danno subito dall'attrice per mancata disponibilità CP_2
del veicolo e per l'effetto le condanna in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 3.850,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Condanna le convenute in p.l.r.p.t. e in p.l.r.p.t., in CP_1 Controparte_2
solido, al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'attrice, che liquida in euro
5.077,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese, iva, cpa e rimborso forfetario al
15% come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 13.08.2025 IL G.O.P.
dr.ssa Immacolata Cesarano