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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2541/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, con sede legale in Riva del Garda (TN) – Via Nuova n. 21 ed i soci illimitatamente responsabili e fideiussori, (C.F. Parte_1
) residente in [...] – Corso Ausugum n. 99 e C.F._1 Parte_1
(C.F. ), residente in [...], tutti rappresentati e
[...] C.F._2 difesi, come da procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Francesca Greblo (C.F.
del Foro di Trieste con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta C.F._3 elettronica certificata Email_1 OPPONENTI CONTRO in persona del Presidente del C.d.A. e legale Controparte_1 rappresentante signor con sede in Cavalese (TN) – Piazza C. Battisti n. 12 (P. IVA CP_2
), nuova denominazione di e società P.IVA_2 Controparte_1 incorporante la rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Massimo Zanon del Foro di Trento (C.F. ), con domicilio eletto C.F._4 presso il suo studio in Trento – Via del Travai n. 80, come da procura speciale ed elezione di domicilio allegata al ricorso per decreto ingiuntivo dd. 02.08.2023; OPPOSTA IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DEGLI OPPONENTI In via preliminare
-sospendere inaudita altera parte o, in subordine, previa udienza di comparizione, ex art. 649 cpc la concessa esecuzione provvisoria del decreto opposto decreto ingiuntivo n. 653/2023 del 09.08.2023 emesso sub R.G. n. 2091/2023 del Tribunale di Trento, sussistendo i gravi motivi;
nel merito in via principale pagina 1 di 13 -dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il decreto ingiuntivo n. 653/2023 dd. 09.08.2023 emesso sub R.G. n. 2091/2023 dal Tribunale di Trento, per le ragioni dedotte in narrativa;
in relazione al conto corrente:
-accertare e dichiarare che il documento di produzione banca non è idoneo a supportare la prova del credito;
-accertare e dichiarare la rettifica del saldo del conto corrente alla data di revoca azzerando il primo saldo agli atti di causa, ricalcolando il dare / avere tra le parti alla data di decadenza del beneficio del termine;
in via gradata
-accertare e dichiarare che i contratti agli atti non pattuiscono la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi e di conseguenza, ricalcolare il dare / avere tra le parti al netto di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
-accertare e dichiarare che i contratti non pattuiscono nessuna condizione economica e pertanto ricalcolare il rapporto alla data di risoluzione al solo tasso 117 TUB;
in relazione ai due finanziamenti chirografari:
-accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
-accertare e dichiarare che i contratti sono esplicati in regime composto degli interessi;
-accertare e dichiarare che i contratti non pattuiscono una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolare i rapporti alla data di risoluzione accertando il dare / avere tra le parti, e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
-accertare e dichiarare che i contratti non pattuiscono una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 della delibera CICR del 09.02.2000 e di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolare i rapporti alla data di risoluzione accertando il dare / avere tra le parti, e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
-accertare e dichiarare la nullità parziale dei finanziamenti (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c.; per violazione degli artt. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CIGR 09.02.2000, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento con capitalizzazione semplice alla data di risoluzione accertando il dare / avere tra le parti, e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
-accertare e dichiarare la nullità parziale dei finanziamenti (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli artt. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB,° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c. art. 1424 c.c.), ricalcolare i rapporti alla data di risoluzione accertando il dare / avere tra le parti, e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al solo tasso legale;
pagina 2 di 13 -accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli artt. 1283 c.c. 120 TUB comma 2, 1284 3° comma;
c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza condannare la banca al risarcimento del danno pari alla differenza tra gli interessi praticati e quelli al solo tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra il dovuto alla banca ed il danno così calcolato. In via istruttoria: ammettersi C.T.U. contabile acciocché il C.T.U. risponda ai seguenti quesiti: A) in relazione al conto corrente
-rettifichi il C.T.U. il saldo del conto corrente alla data di revoca azzerando il primo saldo agli atti di causa ovvero al 20.08.2019, ricalcolando il dare / avere tra le parti alla data di decadenza;
-qualora la clausola contenente la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori non sia rilevabile nei contratti agli atti e/o non specificatamente approvata, proceda il C.T.U. ad eliminare dal ricalcolo qualsivoglia capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
-in ogni caso espunga dal ricalcolo l'anatocismo dal 01.01.2014 al 30.06.2016;
-qualora durante lo svolgimento del rapporto la banca abbia applicato al correntista condizioni economiche peggiorative e non le abbia correttamente comunicate ai sensi dell'articolo 118 TUB ricalcoli il C.T.U. il saldo del rapporto al netto di tali modifiche unilaterali;
-espunga dal ricalcolo qualsivoglia commissione e/o ogni altra spesa non contrattualmente pattuita;
B)in relazione ai finanziamenti
-verifichi il C.T.U. se il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato costruito in regime composto dagli interessi o, in ogni caso, con un costo occulto non dichiarato o se il contratto prevede in regime finanziario adottato. Qualora il contratto sia declinato in regime composto degli interessi o preveda un costo occulto non dichiarato provveda il C.T.U. al ricalcolo del rapporto oggetto di causa al netto della capitalizzazione composta degli interessi e quindi in regime semplice degli interessi;
-verifichi il C.T.U. se le condizioni economiche espresse nel contratto (compreso il regime finanziario) consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento. Qualora sia possibile ricostruire due o più piani di ammortamento ricalcoli il rapporto al tasso legale in regime semplice;
-accerti il C.T.U. il corretto dare / avere tra le parti alla data di svolgimento dei conteggi. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA In via preliminare: per il caso in cui la procedura di Mediazione non si sia esaurita entro la prima udienza di comparizione prevista per il giorno10 aprile 2024, si chiede a codesto Ill.mo Giudice di fissare l'udienza successiva alla predetta dopo la scadenza del termine di cui agli artt. 5, 5 bis e 6.6 del decreto legislativo n. 28 dd. 04.03.2010 ss.ii.mm.; nel merito in via principale: per tutto quanto sopra esposto, respingersi integralmente tutte le domande svolte in causa dagli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 653/2023 del 09.08.2023 emesso dal tribunale di Trento;
in via subordinata e riconvenzionale: per le ragioni ed i titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo ed in narrativa, contrariis reiectis, condannarsi Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché i soci illimitatamente Parte_2 responsabili, fideiussori e terzi datori di ipoteca e , in solido Parte_1 Parte_1 tra loro e ciascuno per il titolo che gli compete, al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 105.570,60 per capitale, interessi e spese alla data del 28.06.2023,
[...] oltre ad interessi successivi a tale data al tasso di mora anno contrattualmente previsto, ed in ogni caso da contenere entro i limiti per tempo fissati dalla legge, ovvero di quelle diverse somme maggiori o minori che risulteranno dovute e di giustizia.
pagina 3 di 13 Disporsi in ogni caso la compensazione tra le parti delle somme che dovessero risultare reciprocamente dovute all'esito del presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese del giudizio, anche della fase cautelare in ordine all'istanza ex adverso avanzata di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi come formulate in memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 2 cpc dd. 20.03.2024, da intendersi qui integralmente ritrascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio dd. 02.08.2023, con decreto n. 653/2023 dd. 09.08.2023, immediatamente esecutivo, il tribunale di Trento ingiungeva a Parte_1 ai soci illimitatamente responsabili e fideiussori e il Parte_1 Parte_1 pagamento, in favore di di € 105.570,60, oltre ad Controparte_1 interesse e spese di procedura. Esponeva in particolare l'ingiungente a sostegno del ricorso: 1) che la già Controparte_1
aveva concesso a Controparte_3 Parte_1
: A) con contratto dd. 16.07.2014 in finanziamento a titolo di apertura
[...] di credito, utilizzabile a valere sul c/c n. 00252445 sino all'importo massimo di € 100.000,00 (v.doc. 1); B) con contratto dd. 09.06.2015un finanziamento a titolo di mutuo chirografario mediante versamento sul conto corrente n. 00252445 dell'importo di € 50.000,00 (v. doc. 2); C) con contratto dd. 15.10.2019 un finanziamento a titolo di mutuo chirografario mediante versamento sul conto corrente n. 00252445 dell'importo di € 150.000,00 (v. doc. 3); 2) che le obbligazioni assunte dalla società con i predetti contratti venivano garantite dalle seguenti fideiussioni specifiche: A) per il finanziamento dd. 16.07.2014, a firma di e sino all'importo massimo di € Parte_1 Parte_1
140.000,00 ciascuno (v. doc. 1); B) per il finanziamento dd. 09.06.2015, a firma di Parte_1 sino all'importo massimo di €50.000,00 e a firma di sino all'importo massimo Parte_1 di € 60.000,00 (v. doc. 2); C) per il finanziamento dd. 15.10.2019, a firma di e Parte_1 [...]
sino all'importo massimo di € 195.000,00 ciascuno (v. doc. 3); 3) che con atto di Parte_1 variazione dd. 09.06.2015 ( v. doc. 4) l'importo massimo del contratto di apertura di credito dd. 16.07.2014 era stato ridotto ad € 50.000,00, con conseguente variazioni del limite della garanzia fideiussoria prestata da e (v. doc. 5); 4) che a seguito degli Parte_1 Parte_1 inadempimenti alle obbligazioni assunte, con comunicazioni dd. 28.06.2023 Controparte_1 dichiarava la risoluzione per inadempimento del contratto di apertura di credito ipotecario in
[...] conto corrente dd. 16.07.2014, del contratto di mutuo chirografario dd. 09.06.2015 e del contratto mutuo chirografario dd. 15.10.2019, richiedendo la restituzione degli importi complessivamente dovuti all'istituto di credito alla società e ai garanti, costituendoli formalmente in mora (v. doc. 6); 5) che il credito vantato dall'istituto bancario ammontava: A) ad € 52.140,68 peer capitale ed interessi alla data dd. 28.06.2023, oltre ad interessi moratori successivi, con riferimento al contratto di apertura di credito dd. 16.07.2014; B) ad € 22.768,87 per capitale ed interessi alla data dd. 28.06.2023, oltre a interessi moratori successivi, con riferimento al contratto di mutuo chirografario dd. 09.06.2015; C) € 30.661,05 per capitale ed interessi alla data dd. 28.06.2023, oltre ad interessi moratori successivi, con riferimento al contratto di mutuo chirografario dd. 15.10.2019; pari a complessivi €105.570,60 per capitale ed interessi alla data dd. 28.06.2023, oltre ad interessi moratori successivi. pagina 4 di 13 Avverso detto decreto ingiuntivo proponevano opposizione la società
[...]
nonché quest'ultimi in qualità di soci illimitatamente Parte_1 responsabili e fideiussori con atto di citazione dd. 10.10.2023, ritualmente notificato rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Esponeva in particolare l'opponente: 1) che con il decreto ingiuntivo n. 653/2023 dd. 09.08.2023, notificato alla stessa in data 01.09.2023 e successivamente anche a e a Parte_1 [...]
, la aveva ingiunto agli stessi il pagamento della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 105.570,60, oltre a spese di lite ed interessi moratori, di cui € 52.140,68 quale saldo dell'apertura di credito in conto corrente, € 22.768,87 quale saldo del prestito chirografario dd. 09.06.2015 ed € 30.661,05 quale saldo del prestito chirografario dd. 15.10.2019; 2) che in realtà nulla era dovuto come si evinceva dalle perizie redatte dal consulente di fiducia dott. (v. docc. Per_1
2A), 2B) e 2C): In punto di diritto gli opponenti deducevano: 1) in relazione al conto corrente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
2) l'inesistenza del credito vantato, non avendo l'istituto di credito fornito la prova di come si fosse generato il saldo debitore riportato sul primo estratto conto, con conseguente applicazione della regola del c.d. saldo zero;
3) il disconoscimento del doc. 8) fasc. monitorio, costituendo esso non tanto l'estratto conto bancario, quanto un semplice elenco movimenti ad uso interno della banca dal 31.05.2021 alla data del passaggio a sofferenza;
4) che l'istituto di credito aveva prodotto unicamente il contratto di apertura di credito in conto corrente relativo al rapporto n. 252445 dd. 19.05.2014 (v. doc. 1) fasc. monitorio) e il contratto di variazione di fido sul conto n. 252445 dd. 09.06.2014 (v. doc. 4) fasc. monitorio), ma non il contratto di apertura del conto corrente n. 252445; 5) che i primi due contratti erano sprovvisti di qualsiasi indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto limitandosi ad indicare unicamente l'importo del fido concesso;
6) che era necessario operare il ricalcolo del saldo dare / avere al netto dell'anatocismo e al solo tasso ex art. 117 T.U.B., con esclusione di qualsiasi interesse ultra legale, spesa e/o commissione non pattuita. In relazione ai finanziamenti gli opponenti eccepivano l'applicazione del regime composto degli interessi come si evinceva dalle perizie redatte dal dott. (v. docc. 2B – 2C), con conseguente Per_1 ricalcolo del rapporto con regime semplice degli interessi, stante la violazione degli artt. 1283 c.c. 120 T.U.B. e 6 della delibera CICR dd. 09.02.2020. In subordine gli opponenti deducevano la violazione del precetto di cui all'art. 1344 c.c., ritenendo
“affetta da nullità (per illecita della causa, ex artt 1418 comma 2, 1343 c.c. e, se del caso, 1344 c.c.) qualsivoglia operazione pattizia diretta ad eludere divieti contenuti in norme imperative attraverso l'impiego di estremi negoziali (eventualmente anche tra loro collegati) per l'appunto tesi al raggiungimento del risultato vietato dal legislatore” (v. pag. 21 atto di citazione). Da ultimo gli esponenti deducevano, quanto ai contratti di finanziamento, la nullità della clausola di pattuizione del tasso di interesse per indeterminatezza dello stesso, con conseguente violazione degli artt. 1418 co. 2 c.c.; 1284 co. 3 c.c.; 1346 c.c. e 117 co 4 T.U.B. Con ordinanza dd. 08.01.2024 il G.I., nel ritenere insussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 13 Costituitosi con comparsa dd. 25.01.2025 l'opposta Controparte_1 CP_1
Rappresentava, quanto ai rapporti bancari intercorsi tra la stessa e la soc. e Parte_1 alle vicende successive: A) che la società opponente aveva per anni gestito l'esercizio commerciale – supermercato ES di Cavalese (TN) in forza di contratto d'affitto d'azienda stipulato con la proprietaria Aspiag Service S.r.l.; B) che la società nell'anno 2023 aveva in corso i seguenti contratti stipulati con l'attuale controparte: 1) contratto di apertura di credito in conto corrente n. 00252445: 2) mutuo chirografario n. 7236; 3) mutuo chirografario n. 24223; 4) mutuo ipotecario dd. 29.12.2016 rep. 14139 notaio C) che a partire dal 2022 la società si rendeva inadempiente al pagamento di Per_2 alcune rate del mutuo n. 24223 per l'importo di € 29.962,99; D) che alla richiesta di chiarimenti formulata dall'istituto di credito dd. 20.02.2023 – stante la presenza di una situazione contabile “non chiara” all'inizio del 2023, la società in data 15.03.2023 forniva alla una “Situazione CP_1 contabile a sezioni per competenza” comprovante una situazione di pesante indebitamento societario nei confronti dei fornitori;
E) che con comunicazione dd. 11.04.2023 la richiedeva l'invio CP_1 delle deliberazioni assunte dalla società per garantire la sostenibilità prospettica dei conti (v. doc. B); F) che in detto periodo: 1) venivano respinti per indisponibilità dei fondi, per € 30.248,73, ordini di bonifico impartiti dalla società (v. doc. C); 2) venivano restituite insolute rimesse bancarie, anche per importi modesti (v. doc. D); 3) venivano respinti per indisponibilità di fondi numerosi ordini permanenti di pagamento (v. doc. E); G) che con comunicazione dd. 04.06.2023 il consulente di Tridente dott. informava il funzionario incaricato di dott. Persona_3 CP_1 [...]
che “in data 16.05.2023, in qualità di fornitore esclusivo di Per_4 Parte_3 in considerazione dei rilevanti crediti vantati (ancorché in parte Parte_1 contestati), ha proceduto alla rivalutazione del contratto di affitto di ramo di azienda con allegato contratto di affiliazione, relativi al supermercato (ramo d'azienda) corrente in Cavalese (TN), via Baratieri 9”, precisando che “questa circostanza … ha impedito per il momento alla Società mia Assistita di predisporre qualunque piano di risanamento o di accordo, venendo a mancare la prospettiva di incassi futuri, a breve, medio e lungo termine” (v. doc. F). Nel premettere che parte opponente non aveva preso posizione sulla situazione di grave dissesto economico in cui versava la soc. , descritta sia in sede da ricorso monitorio Parte_1 che di memoria di costituzione nel procedimento di sospensione della provvisoria esecuzione dd. 31.10.2023 e comprovata dalla documentazione prodotta, contestava l'opposto la fondatezza dei motivi di opposizione, analizzandoli compiutamente. Chiedeva, pertanto, in sede di conclusioni, in via preliminare, che qualora la procedura di mediazione non si fosse esaurita prima della prima udienza di comparizione fissata per il 10.04.2024, di fissare ulteriore udienza dopo la scadenza del termine di cui agli artt. 5, 5 bis e 6.6 D. L.vo n. 28/2010; nel merito in via principale, rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata e riconvenzionale, condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della Dell'importo di € Controparte_1
105.570,60 per capitale, interessi e spese alla data dd. 28.06.2028, oltre ad interessi successivi a tale data al tasso di mora annuo contrattualmente previsto, disponendosi in ogni caso la compensazione tra le parti delle somme eventualmente reciprocamente dovute all'esito del giudizio;
spese di giudizio rifuse.
pagina 6 di 13 Con ordinanza in data 12.07.2024 il G.I. rigettava la richiesta di C.T.U. contabile formulata da parte opponente, dichiarava inammissibili le prove orali dedotte dall'opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 28.05.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, và rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto. Invero, quanto al motivo di opposizione dedotto in principalità, concernente la dedotta nullità del decreto ingiuntivo stante la carenza di prova scritta del credito azionato in via monitoria e considerata l'inidoneità in tal senso del certificato ex art. 50 T.U.B., afferma parte opponente che “nel caso di specie la ricorrente in via monitoria non ha prodotto sub doc. 7 documenti aventi le caratteristiche richieste dalla legge per la concessione del decreto ingiuntivo: il documento può al più essere un estratto di saldaconto, ed in quanto tale non giustifica la concessione di un decreto ingiuntivo” (v. pag. 4 atto di citazione). Trattasi, in realtà, di rilievo palesemente infondato, laddove si consideri, per un verso, che l'estratto di saldaconto (v. doc. 7) fasc. monitorio) è conforme all'ant. 50 in quanto si sostanzia in una Pt_4 dichiarazione unilaterale del funzionario dell'istituto di credito in allegato alla certificazione della sua conformità alle scritture contabili ed a una attestazione di verità e liquidità del credito (v. Cass. n. 33355/2018; trib. Latina n. 6607/2020 e trib. Pavia n. 84/2020). A ciò si aggiunga che trattandosi di debito derivante da rapporti di finanziamento, la banca in sede monitoria non aveva alcun obbligo di produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. risultando sufficiente la produzione del contratto di finanziamento e del piano finanziario, allegati al ricorso monitorio (v. Trib. Catania n. 3487/2023 e Trib. Nola n. 1695/2022). Per l'altro, preme evidenziare che la con riguardo al contratto di apertura di credito in CP_1 conto corrente n. 00252445; ha prodotto già in allegato alla memoria di costituzione dd. 31.10.2023 (v. sub procedimento n. 2541-L/2023 R.G.) e quindi con la comparsa di costituzione e risposta dd. 25.01.2024, i seguenti documenti bancari (da 1) a 14) allegati alla Relazione peritale sub doc H)
[...]
a firma del dott. Postal e del dott. : 01) contratto di apertura del Controparte_4 Parte_5
c/c n. 252445 dd. 21.11.2008; 02) lettera di benestare di concessione di credito sul c/c n. 252445 sino alla concorrenza massima di € 100.000,00 dd. 03.11.2009; 03) condizioni economiche applicate al c/c n. 252445 dd. 29.10.2009, sottoscritto il 03.11.2009 in quanto allegato al contratto sub 02); 04) lettera di conferma delle obbligazioni assunte dd. 16.07.2014, sottoscritta a seguito della variazione societaria da S.r.l. a s.n.c. della debitrice;
05) contratto di nuova apertura di credito sul c/c n. 252445 sino alla concorrenza massima di € 100.000,00 dd. 19.05.2014, sottoscritto dalla debitrice in data 16.07.2014; 06) documento di sintesi delle condizioni economiche del c/c n. 252445 dd. 19.05.2014 allegato al doc. 05), sottoscritto dalla società in data 16.07.2024; 07) lettera di concessione di fidejussione specifica a garanzia delle obbligazioni assunte della società concessa dal socio sino Parte_1 all'ammontare di € 140.000,00, sottoscritta in data 16.07.2014; 08) lettera di concessione di fideiussione specifica a garanzia delle obbligazione assunte dalla società concessa dal socio socio all'ammontare di € 140.000,00, sottoscritta in data 16.07.2014; 9) lettera di Parte_1 comunicazione al cliente della variazione del credito concesso in conto corrente da € 100.000,00 ad € 50.000,00 (copia dell'originale sottoscritto dalla in data 09.06.2015, ancorché sia indicata Parte_1 pagina 7 di 13 erroneamente la data del 09.06.2014; 10) atto integrativo di fideiussione specifica a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società concessa dal socio sino all'ammontare di € Parte_6
120.000,00 (copia dell'originale sottoscritto da quest'ultimo in data 09.06.2015, ancorché sia indicata erroneamente a data del 09.06.2014); 11) atto integrativo di fideiussione specifica a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società concessa dal socio sino all'ammontare di € Parte_1
120.000,00 (copia dell'originale sottoscritto dd quest'ultimo in data 09.06.2015.ancorchè sia indicata erroneamente la data dd. 09.06.2014); 12) comunicazione unilaterale dell'addebito degli interessi su base annuale il 1° marzo successivo a ciascun anno solare e relativa lettera di accettazione del cliente del 30.09.2016; 13) estratti del conto corrente n. 252445 dal 30.10.2009 al 28.06.2023 (2275 fogli); 14) scalari del conto corrente n. 252445 dal 15.09.2009 al 28.06.2023. Orbene, la documentazione bancaria prodotta dall'istituto di credito comprova la sussistenza dei tre rapporti bancari, ovvero il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 00252445, il mutuo chirografario n. 7236, il mutuo chirografario n. 24223, nonché la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, pari a complessivi € 105.570,60 per capitale ed interessi alla data dd. 28.06.2023. Sotto diverso profilo sostiene parte opponente che “La Banca ha azionato il suo credito senza provare il saldo iniziale;
corollario di una tale carenza del conto corrente è l'applicazione della regola del c.d. saldo zero”, rammentando “come in giurisprudenza si sia oramai consolidato il principio secondo il quale nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo – giudizi in cui la banca agisce in qualità di attore sostanziale, assumendo l'onere di dimostrare come si sia formato il proprio credito – il saldo debitore riportato sul primo estratto conto versato in atti debba essere azzerato (cosiddetto “principio del saldo zero”), non avendo l'istituto di credito fornito la prova di come lo stesso si sia generato” (v. pag. 5 atto di citazione). Anche tale eccezione si appalesa del tutto destituita di fondamento, laddove si consideri, per un verso, che tutti i movimenti eseguiti su c/c n. 00252445 risultano documentati a far data dal 2009, come evidenziato nella Relazione a firma del dott. Postel e del dott. dd. 06.11.2023 ove si Parte_5 legge che : “La ha messo a disposizione degli scriventi gli estratti di conto Controparte_1 corrente del conto n. 252445 dal 30.10.2009 e fino alla messa in sofferenza avvenuta il 28.06.2023 data alla quale il relativo saldo risultava negativo per € 52.140,68 – diviene perciò a questo punto immotivata la richiesta di ricalcolo del saldo debitore utilizzando quale “saldo zero” il saldo esistente alla data del 28.06.2023 e conseguentemente la richiesta di ristorno della somma complessiva di
€52.140,68, pari al saldo creditorio a favore della banca alla predetta data” (v. doc. 4). A ciò si aggiunga che l'applicazione del c.d. saldo zero non è soggetta ad automatismo, ma postula l'accertata invalidità della pattuizione di interessi ultra legali a carico del correntista, che nel caso di specie non è dato ravvisare (v. infra). Quanto il disconoscimento operato da parte opponente nei confronti del doc. 8) fasc. monitorio, costituito da un “elenco movimenti ad uso interno alla banca dal 31/5/2021 alla data del passaggio a sofferenza”, in quanto “non è l'estratto conto bancario, bensì una semplice ricostruzione interna della banca dei movimenti bancari”, esso si lascia apprezzare per la sua evidente genericità in quanto non è dato comprendere lo specifico oggetto del disconoscimento, trattandosi per l'appunto di un documento ad uso interno della banca. Quanto all'asserita capitalizzazione degli interessi in relazione ai tre rapporti azionati, fondata unicamente sulle considerazioni di cui alle consulenze a firma del dott. sub docc. 2°), 2B) e Per_1 pagina 8 di 13 2C), giova rammentare, per un verso, che quest'ultime, in quanto prodotte da una parte, in assenza di contraddittorio, non assumono carattere dirimente, non costituendo un mezzo di prova, ma semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (v. C. Cost. n. 124/1995). Per l'altro, le relative risultanze risultano recisamente contestate da parte opposta in sede di memoria di costituzione dd. 07.11.2023 (v. sub procedimento n. 2541-1/2023 R.G.) e di memoria di replica autorizzata dd. 18.12.2023, ma altresì mediante le Relazioni dello a Controparte_4 firma del dott. e del dott. dd. 06.11.2023 (v. doc. H-I-L), secondo cui la CP_4 Parte_5 documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti si appalesa del tutto comprensibile ed inequivocabile in relazione alle specifiche condizioni del finanziamento, di talché non è dato ravvisare alcuna indeterminabilità dell'oggetto dei contratti, né è configurabile l'applicazione di interessi anatocistici. In particolare, quanto al contratto di apertura di credito in conto corrente n. 00252445 i consulenti di parte opposta, dott.ri Postel e nell'esaminare la documentazione contrattuale ed, in Parte_7 particolare, le condizioni economiche del contratto de quo, hanno evidenziato che “le condizioni contrattuali del conto corrente n. 252445 e del finanziamento concesso pattuito nel tempo tra la
[...]
e la , così come sopra riassunte, sono tutte esplicitate in maniera chiara ed Parte_8 Parte_1 inequivocabile nella documentazione sottoscritta tra le parti e fornita dalla banca. Non si ritiene quindi vi sia una situazione di indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni contrattuali che possano giustificare la ricostruzione del conto corrente escludendo dai saldi qualsiasi remunerazione a qualsiasi titolo applicata e applicando gli interessi ai sensi dell'art. 117 del T.U.B. così come concluso dal dott.
nella sua relazione” (v. pag. 6). Per_1 Quanto alla verifica in merito all'asserito anatocismo, i consulenti di parte opposta, nel richiamare la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, hanno evidenziato che “Con la comunicazione di data 30.09.2016 la ha autorizzato la ad addebitare ad esso Parte_1 Parte_9 collegati al momento in cui questi divengono esigibili, ossia dal giorno 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione”. Pertanto i consulenti anzidetti hanno concluso che “a decorrere dal 01.10.2016 la Parte_9 ha applicato il conteggio degli interessi debitori e creditori con periodicità annuale, addebitando gli stessi non prima del giorno 1° marzo dell'anno successivo a quella di maturazione nel rispetto delle nuove previsioni contrattuali dell'art. 120 T.U.B. e della Decl. CICR n. 343 del 03.08.2016. Per quanto sopra esposto si ritiene che la abbia legittimamente applicato l'anatocismo Parte_9 mediante la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 30.09.2016 e addebitato col consenso del cliente gli interessi in c/c su base annuale dal 1.10.2016”. Quanto al mutuo chirografico n. 7236, nella relazione sub doc. I) parte opposta i dott.ri e CP_4 hanno evidenziato che i dati principali del finanziamento – riepilogati nella tabella di Parte_5 cui alla pag. 2 della Relazione – “sono tutti esplicitati in maniera chiara ed inequivocabile nel contratto di mutuo sottoscritto tra le parti, nonché nei relativi allegati, anch'essi sottoscritti, denominati
“Documenti di sintesi mutuo chirografico” e “Piano di ammortamento” che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (come specificato all'art. 4 del contratto)” (v. pagg. 2-3). Inoltre detti consulenti hanno ritenuto non condivisibili le considerazioni e le conclusioni svolte dal consulente di controparte dott. , fondate su criteri di calcolo diversi, e ciò in quanto: A) “il Per_1 tasso nominale (TAN) applicato per il calcolo della quota interessi di ciascuna rata è quello pattuito in pagina 9 di 13 sede contrattuale senza alcun costo occulto, ovvero è pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato del 4,90%. Dalla prima rata e fino alla rata n. 83, avente scadenza 30.06.2022, ossia fino a quando il tasso Euribor 6 mesi è stato negativo, il tasso effettivamente applicato è stato sempre inferiore al 4,9%, solo successivamente cresce in conformità all'andamento dell'Euribor 6 mesi per arrivare nella rata di maggio 2023, l'ultima pagata dal mutuatario, al 8,60%” (v. pag. 6); B)”il calcolo delle rate e, in particolare, della quota interessi, non presuppone alcun illegittimo anatocismo poiché il calcolo degli interessi è stato via via applicato solo al capitale residuo per ciascun periodo di riferimento” (v. pag. 7). In effetti, dalle elaborazioni di cui alle pagg.
7-8 della Relazione, si evince “che la banca, applicando secondo la consueta prassi l'ammortamento “alla francese”, non ha capitalizzato gli interessi addebitati al creditore e, conseguentemente, non ha realizzato una situazione di anatocismo (calcolo degli interessi utilizzando come base di calcolo in capitale composto in parte da interessi); gli interessi, computati mese per mese, sono stati calcolati solo sul capitale residuo del mutuo alla fine del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, senza che gli interessi passivi già predisposti costituissero base di calcolo della rata successiva” (v. pag. 8); C) sulla base dei criteri esposti alle pagg.
8-9 della Relazione, i consulenti hanno concluso che “Per quanto esposto e sulla base delle informazioni e dei dati riportati nel Documento di sintesi (TAN contrattuale, ammortamento alla francese, periodicità dell'ammortamento mensile a rate costanti e numero totale delle rate) il TAEG del finanziamento oggetto di analisi, calcolato senza tener conto delle spese, è calcolabile senza discrezionalità ed è pari al 5,11%, valore che corrisponde al calcolo del TAE proposto dal dott.
. La formulata per il calcolo del TAE utilizzata nella Relazione, come riportata a pag.31 della Per_1 stessa, corrisponde invero alla formula per il calcolo del TAEG presente sub allegato 1 al D.M. 08/07/1992 (sopra riportata). La discrasia tra il TAEG, come sopra calcolato sulla base delle informazioni riportate nei Documenti di sintesi (che corrisponde al TAE calcolato dal perito di controparte) e il TAN pattuito contrattualmente, ma rappresenta una naturale conseguenza della modalità di calcolo dei due tassi (TAN e TAEG corrispondono solo in caso di assenza di spese accessorie e di rimborso effettuato con rata annuale)” (v. pagg. 9-10). In definitiva i consulenti di parte opposta, quanto al contratto di mutuo chirografico n. 7236, hanno ritenuto, diversamente da quanto sostenuto dal dott. : A) “che le condizioni pattuite in sede Per_1 contrattuale tra la e la e nello specifico la previsione CP_1 Parte_1 contrattuale di applicazione del piano di ammortamento “alla francese”, corredata dall'indicazione del TAN e del TAEG, non possono rappresentare fonte di alcuna indeterminatezza degli interessi o delle altre condizioni del finanziamento né, tantomeno, una forma di applicazione di costi occulti e interessi anatocistici;
conseguentemente non si concorda con la richiesta di ricalcolo del saldo debitore utilizzando il tasso legale pro tempore vigente, in luogo del tasso previsto contrattualmente;
B) che la banca non abbia applicato un regime finanziario di capitalizzazione comporta, in quanto…gli interessi computati mese per mese sono stati calcolati solo sul capitale residuo risultante alla fine del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, senza che gli interessi passivi già predisposti abbiano costituito base di calcolo della rata successiva e che, quindi, non si configuri l'applicazione di interessi anatocistici” (v. pagg. 12-13). Da ultimo, ai soli fini di completezza, i consulenti di parte opposta hanno evidenziato che anche qualora “si volesse accogliere la forma di ricalcolo del saldo debitore proposta dal dott. alle Per_1 pagine da 18 a 29 della sua relazione, in particolare l'elaborazione da questi sviluppata nella Tabella 5, pagina 10 di 13 si evidenzia che la differenza tra il saldo debitore calcolato dal perito dopo il pagamento della rata n. 95, indicata alla pag. 29 e avente scadenza 31.05.2022, e il saldo debitore alla medesima data calcolato dalla banca (al netto degli interessi relativi al periodo 01.06.2023 – 28.06.2023) risulta essere di soli 3.104,02” (v. pag. 13). Quanto al mutuo chirografario n. 24233 si impongono analoghe considerazioni: invero, per quanto esposto nella Relazione sub doc. L), i consulenti, nel premettere che i dati riepilogati di cui alla tabella pag. 2, “sono tutti esplicitati in maniera chiara ed inequivocabile nel contratto di mutuo sottoscritto tra le parti, nonché nei relativi allegati denominati “Documento di sintesi mutuo chirografario” e “Piano di ammortamento” che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (come specificato nelle premesse del contratto)”, hanno evidenziato di non ritenere condivisibili le considerazioni e le conclusioni del consulente di controparte con riguardo all'indeterminatezza del tasso ed applicazione di anatocismo, per le ragioni di seguito esposte: A) “il tasso nominale (TAN) applicato per il calcolo della quota interessi di ciascuna rata è quello pattuito in sede contrattuale senza alcun costo occulto, ovvero è pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato del 4,7%. Dalla prima all'ultima rata pagata il tasso effettivamente applicato è stato sempre pari al 4,70 essendo stato l'Euribor 6 mesi negativo in tale periodo)” (v. pagg. 5-6); B) “il calcolo delle rate e, in particolare, della quota interessi, non presuppone alcun illegittimo anatocismo poichè il calcolo degli interessi è stato via via applicato solo al capitale residuo per ciascun periodo di riferimento” (v. pag. 6). In effetti, sulla base delle elaborazioni di cui alle pag.
6-7 della Relazione, risulta che “la banca, applicando secondo la consueta prassi l'ammortamento “alla francese”, non ha capitolarizzato gli interessi addebitati al creditore e, conseguentemente, non ha realizzato una situazione di anatocismo (calcolo degli interessi utilizzando come base di calcolo un capitale composto in parte di interessi); gli interessi, computati mese per mese, sono stati calcolati solo sul capitale residuo del mutuo alla fine del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, senza che gli interessi passivi già predisposti costituissero base di calcolo della rata successiva” (V. PAG. 16); c) “relativamente alla mancata indicazione nel contratto del TAE, si evidenzia che nel Documento di sintesi sono riportati tutti gli elementi utili per determinare, senza elementi di discrezionalità, il tasso effettivo applicato dalla banca. In particolare il Documento di sintesi allegato al contratto riporta il TAEG, calcolato alla data della sottoscrizione del contratto nel valore del 5,79%, il quale è calcolato tenendo conto non solo del tasso di interesse nominale applicato (TAN), ma anche di tutte le spese accessorie pagate dal creditore nonché dell'effetto finanziario della periodicità delle rate del rimborso…Il TAN invece è calcolato tenendo conto solo del tasso di interesse applicato ed è stabilito su base annua senza prendere in considerazione la periodicità delle rate. Ne consegue che, anche senza considerare le spese accessorie, il TAN e il TAEG di un finanziamento con una periodicità di rimborso del capitale inferiore all'anno (ad esempio mensile) saranno fisiologicamente, seppur di poco, differenti…. La discrasia tra il TAEG, come sopra calcolato sulla base delle informazioni riportate nel Documento di sintesi (che corrisponde al TAE calcolato dal perito di controparte) e il TAN pattuito contrattualmente, non può configurare una indeterminatezza contrattuale del tasso di interesse applicato dalla banca, ma rappresenta una naturale conseguenza delle modalità di calcolo dei due tassi (TAN e TAEG corrispondono solo in caso di assenza di spese accessorie e di rimborso effettuato con rata annuale)” (v. pag. 8).
pagina 11 di 13 In sede di conclusioni i consulenti di parte opposta hanno ritenuto, diversamente da quanto sostenuto dal consulente di controparte: A) “che le condizioni pattuite in sede contrattuale tra la e la CP_1
e nello specifico la previsione contrattuale di applicazione del piano di Parte_1 ammortamento “alla francese”, corredato dall'indicazione di TAN, TAEG, periodicità e numero delle rate, non possono rappresentare fonte di alcuna indeterminatezza degli interessi o delle altre condizioni di finanziamento né, tantomeno, una forma di applicazione di costi occulti e interessi anatocistici;
conseguentemente non si concorda con la richiesta di ricalcolo del saldo debitore utilizzando il tasso legale pro tempore vigente, in luogo del tasso previsto contrattualmente” (v. pag. 11); B) “che la banca non abbia applicato un regime finanziario di capitalizzazione composta, in quanto…gli interessi computati mese per mese nel mutuo con ammortamento “alla francese” sono stati calcolati solo sul debito residuo risultante alla fine del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, senza che gli interessi passivi già predisposti abbiano costituito base di calcolo della rata successiva e che, quindi, non si configuri l'applicazione di interessi anatocistici” (v. pag. 11). Anche in tal caso i consulenti di parte opposta hanno affermato che qualora “si volesse accogliere la forma di ricalcolo del saldo debitore proposta dal dott. alle pagine da 18 a 21 della sua Per_1 relazione, in particolare l'elaborazione da questi sviluppata nella tabella 5 (si veda alla pag. 21 della relazione del dott. ), si evidenzia che la differenza tra il saldo debitore dopo il pagamento Per_1 della rata avente scadenza 01.05.2022 calcolato dal perito e il saldo debitore alla medesima data calcolato dalla banca (al netto degli interessi relativi al periodo 01.06.2023 – 28.06.2023) risulterebbe essere di soli 2.061,86” (v. pag. 11). A ciò si aggiunga, per quanto attiene ai rilievi svolti da parte opponente in relazione all'ammortamento c.d. alla francese di cui ai contratti di finanziamento dd. 09.06.2015 e 15.10.2019, che gli interessi sono calcolati “unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutto (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo in cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loco;
è, in altre parole, una forma di qualificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (v. Cass. 27833/2023, richiamata dal Tribunale di Trento con ordinanza emessa in data 24.11.2023, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione formulata da parte opponente nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione recante il n. 2610/2023 R.G., promossa dagli attuali opponenti con riguardo all'ulteriore credito vantato dalla Cassa Rurale in forza del mutuo ipotecario dd. 29.12.2016). Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 11.992,00, di cui € 11.233,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 2.800,00 per fase istruttoria ed € 4.253,00 per fase decisionale) ed € 759,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 25.06.2025 Dott. M. Morandini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, con sede legale in Riva del Garda (TN) – Via Nuova n. 21 ed i soci illimitatamente responsabili e fideiussori, (C.F. Parte_1
) residente in [...] – Corso Ausugum n. 99 e C.F._1 Parte_1
(C.F. ), residente in [...], tutti rappresentati e
[...] C.F._2 difesi, come da procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Francesca Greblo (C.F.
del Foro di Trieste con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta C.F._3 elettronica certificata Email_1 OPPONENTI CONTRO in persona del Presidente del C.d.A. e legale Controparte_1 rappresentante signor con sede in Cavalese (TN) – Piazza C. Battisti n. 12 (P. IVA CP_2
), nuova denominazione di e società P.IVA_2 Controparte_1 incorporante la rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Massimo Zanon del Foro di Trento (C.F. ), con domicilio eletto C.F._4 presso il suo studio in Trento – Via del Travai n. 80, come da procura speciale ed elezione di domicilio allegata al ricorso per decreto ingiuntivo dd. 02.08.2023; OPPOSTA IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DEGLI OPPONENTI In via preliminare
-sospendere inaudita altera parte o, in subordine, previa udienza di comparizione, ex art. 649 cpc la concessa esecuzione provvisoria del decreto opposto decreto ingiuntivo n. 653/2023 del 09.08.2023 emesso sub R.G. n. 2091/2023 del Tribunale di Trento, sussistendo i gravi motivi;
nel merito in via principale pagina 1 di 13 -dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il decreto ingiuntivo n. 653/2023 dd. 09.08.2023 emesso sub R.G. n. 2091/2023 dal Tribunale di Trento, per le ragioni dedotte in narrativa;
in relazione al conto corrente:
-accertare e dichiarare che il documento di produzione banca non è idoneo a supportare la prova del credito;
-accertare e dichiarare la rettifica del saldo del conto corrente alla data di revoca azzerando il primo saldo agli atti di causa, ricalcolando il dare / avere tra le parti alla data di decadenza del beneficio del termine;
in via gradata
-accertare e dichiarare che i contratti agli atti non pattuiscono la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi e di conseguenza, ricalcolare il dare / avere tra le parti al netto di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
-accertare e dichiarare che i contratti non pattuiscono nessuna condizione economica e pertanto ricalcolare il rapporto alla data di risoluzione al solo tasso 117 TUB;
in relazione ai due finanziamenti chirografari:
-accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
-accertare e dichiarare che i contratti sono esplicati in regime composto degli interessi;
-accertare e dichiarare che i contratti non pattuiscono una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolare i rapporti alla data di risoluzione accertando il dare / avere tra le parti, e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
-accertare e dichiarare che i contratti non pattuiscono una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 della delibera CICR del 09.02.2000 e di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolare i rapporti alla data di risoluzione accertando il dare / avere tra le parti, e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
-accertare e dichiarare la nullità parziale dei finanziamenti (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c.; per violazione degli artt. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CIGR 09.02.2000, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento con capitalizzazione semplice alla data di risoluzione accertando il dare / avere tra le parti, e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
-accertare e dichiarare la nullità parziale dei finanziamenti (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli artt. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB,° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c. art. 1424 c.c.), ricalcolare i rapporti alla data di risoluzione accertando il dare / avere tra le parti, e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al solo tasso legale;
pagina 2 di 13 -accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli artt. 1283 c.c. 120 TUB comma 2, 1284 3° comma;
c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza condannare la banca al risarcimento del danno pari alla differenza tra gli interessi praticati e quelli al solo tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra il dovuto alla banca ed il danno così calcolato. In via istruttoria: ammettersi C.T.U. contabile acciocché il C.T.U. risponda ai seguenti quesiti: A) in relazione al conto corrente
-rettifichi il C.T.U. il saldo del conto corrente alla data di revoca azzerando il primo saldo agli atti di causa ovvero al 20.08.2019, ricalcolando il dare / avere tra le parti alla data di decadenza;
-qualora la clausola contenente la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori non sia rilevabile nei contratti agli atti e/o non specificatamente approvata, proceda il C.T.U. ad eliminare dal ricalcolo qualsivoglia capitalizzazione degli interessi attivi e passivi;
-in ogni caso espunga dal ricalcolo l'anatocismo dal 01.01.2014 al 30.06.2016;
-qualora durante lo svolgimento del rapporto la banca abbia applicato al correntista condizioni economiche peggiorative e non le abbia correttamente comunicate ai sensi dell'articolo 118 TUB ricalcoli il C.T.U. il saldo del rapporto al netto di tali modifiche unilaterali;
-espunga dal ricalcolo qualsivoglia commissione e/o ogni altra spesa non contrattualmente pattuita;
B)in relazione ai finanziamenti
-verifichi il C.T.U. se il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato costruito in regime composto dagli interessi o, in ogni caso, con un costo occulto non dichiarato o se il contratto prevede in regime finanziario adottato. Qualora il contratto sia declinato in regime composto degli interessi o preveda un costo occulto non dichiarato provveda il C.T.U. al ricalcolo del rapporto oggetto di causa al netto della capitalizzazione composta degli interessi e quindi in regime semplice degli interessi;
-verifichi il C.T.U. se le condizioni economiche espresse nel contratto (compreso il regime finanziario) consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento. Qualora sia possibile ricostruire due o più piani di ammortamento ricalcoli il rapporto al tasso legale in regime semplice;
-accerti il C.T.U. il corretto dare / avere tra le parti alla data di svolgimento dei conteggi. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA In via preliminare: per il caso in cui la procedura di Mediazione non si sia esaurita entro la prima udienza di comparizione prevista per il giorno10 aprile 2024, si chiede a codesto Ill.mo Giudice di fissare l'udienza successiva alla predetta dopo la scadenza del termine di cui agli artt. 5, 5 bis e 6.6 del decreto legislativo n. 28 dd. 04.03.2010 ss.ii.mm.; nel merito in via principale: per tutto quanto sopra esposto, respingersi integralmente tutte le domande svolte in causa dagli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 653/2023 del 09.08.2023 emesso dal tribunale di Trento;
in via subordinata e riconvenzionale: per le ragioni ed i titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo ed in narrativa, contrariis reiectis, condannarsi Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché i soci illimitatamente Parte_2 responsabili, fideiussori e terzi datori di ipoteca e , in solido Parte_1 Parte_1 tra loro e ciascuno per il titolo che gli compete, al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 105.570,60 per capitale, interessi e spese alla data del 28.06.2023,
[...] oltre ad interessi successivi a tale data al tasso di mora anno contrattualmente previsto, ed in ogni caso da contenere entro i limiti per tempo fissati dalla legge, ovvero di quelle diverse somme maggiori o minori che risulteranno dovute e di giustizia.
pagina 3 di 13 Disporsi in ogni caso la compensazione tra le parti delle somme che dovessero risultare reciprocamente dovute all'esito del presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese del giudizio, anche della fase cautelare in ordine all'istanza ex adverso avanzata di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi come formulate in memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 2 cpc dd. 20.03.2024, da intendersi qui integralmente ritrascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio dd. 02.08.2023, con decreto n. 653/2023 dd. 09.08.2023, immediatamente esecutivo, il tribunale di Trento ingiungeva a Parte_1 ai soci illimitatamente responsabili e fideiussori e il Parte_1 Parte_1 pagamento, in favore di di € 105.570,60, oltre ad Controparte_1 interesse e spese di procedura. Esponeva in particolare l'ingiungente a sostegno del ricorso: 1) che la già Controparte_1
aveva concesso a Controparte_3 Parte_1
: A) con contratto dd. 16.07.2014 in finanziamento a titolo di apertura
[...] di credito, utilizzabile a valere sul c/c n. 00252445 sino all'importo massimo di € 100.000,00 (v.doc. 1); B) con contratto dd. 09.06.2015un finanziamento a titolo di mutuo chirografario mediante versamento sul conto corrente n. 00252445 dell'importo di € 50.000,00 (v. doc. 2); C) con contratto dd. 15.10.2019 un finanziamento a titolo di mutuo chirografario mediante versamento sul conto corrente n. 00252445 dell'importo di € 150.000,00 (v. doc. 3); 2) che le obbligazioni assunte dalla società con i predetti contratti venivano garantite dalle seguenti fideiussioni specifiche: A) per il finanziamento dd. 16.07.2014, a firma di e sino all'importo massimo di € Parte_1 Parte_1
140.000,00 ciascuno (v. doc. 1); B) per il finanziamento dd. 09.06.2015, a firma di Parte_1 sino all'importo massimo di €50.000,00 e a firma di sino all'importo massimo Parte_1 di € 60.000,00 (v. doc. 2); C) per il finanziamento dd. 15.10.2019, a firma di e Parte_1 [...]
sino all'importo massimo di € 195.000,00 ciascuno (v. doc. 3); 3) che con atto di Parte_1 variazione dd. 09.06.2015 ( v. doc. 4) l'importo massimo del contratto di apertura di credito dd. 16.07.2014 era stato ridotto ad € 50.000,00, con conseguente variazioni del limite della garanzia fideiussoria prestata da e (v. doc. 5); 4) che a seguito degli Parte_1 Parte_1 inadempimenti alle obbligazioni assunte, con comunicazioni dd. 28.06.2023 Controparte_1 dichiarava la risoluzione per inadempimento del contratto di apertura di credito ipotecario in
[...] conto corrente dd. 16.07.2014, del contratto di mutuo chirografario dd. 09.06.2015 e del contratto mutuo chirografario dd. 15.10.2019, richiedendo la restituzione degli importi complessivamente dovuti all'istituto di credito alla società e ai garanti, costituendoli formalmente in mora (v. doc. 6); 5) che il credito vantato dall'istituto bancario ammontava: A) ad € 52.140,68 peer capitale ed interessi alla data dd. 28.06.2023, oltre ad interessi moratori successivi, con riferimento al contratto di apertura di credito dd. 16.07.2014; B) ad € 22.768,87 per capitale ed interessi alla data dd. 28.06.2023, oltre a interessi moratori successivi, con riferimento al contratto di mutuo chirografario dd. 09.06.2015; C) € 30.661,05 per capitale ed interessi alla data dd. 28.06.2023, oltre ad interessi moratori successivi, con riferimento al contratto di mutuo chirografario dd. 15.10.2019; pari a complessivi €105.570,60 per capitale ed interessi alla data dd. 28.06.2023, oltre ad interessi moratori successivi. pagina 4 di 13 Avverso detto decreto ingiuntivo proponevano opposizione la società
[...]
nonché quest'ultimi in qualità di soci illimitatamente Parte_1 responsabili e fideiussori con atto di citazione dd. 10.10.2023, ritualmente notificato rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Esponeva in particolare l'opponente: 1) che con il decreto ingiuntivo n. 653/2023 dd. 09.08.2023, notificato alla stessa in data 01.09.2023 e successivamente anche a e a Parte_1 [...]
, la aveva ingiunto agli stessi il pagamento della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 105.570,60, oltre a spese di lite ed interessi moratori, di cui € 52.140,68 quale saldo dell'apertura di credito in conto corrente, € 22.768,87 quale saldo del prestito chirografario dd. 09.06.2015 ed € 30.661,05 quale saldo del prestito chirografario dd. 15.10.2019; 2) che in realtà nulla era dovuto come si evinceva dalle perizie redatte dal consulente di fiducia dott. (v. docc. Per_1
2A), 2B) e 2C): In punto di diritto gli opponenti deducevano: 1) in relazione al conto corrente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
2) l'inesistenza del credito vantato, non avendo l'istituto di credito fornito la prova di come si fosse generato il saldo debitore riportato sul primo estratto conto, con conseguente applicazione della regola del c.d. saldo zero;
3) il disconoscimento del doc. 8) fasc. monitorio, costituendo esso non tanto l'estratto conto bancario, quanto un semplice elenco movimenti ad uso interno della banca dal 31.05.2021 alla data del passaggio a sofferenza;
4) che l'istituto di credito aveva prodotto unicamente il contratto di apertura di credito in conto corrente relativo al rapporto n. 252445 dd. 19.05.2014 (v. doc. 1) fasc. monitorio) e il contratto di variazione di fido sul conto n. 252445 dd. 09.06.2014 (v. doc. 4) fasc. monitorio), ma non il contratto di apertura del conto corrente n. 252445; 5) che i primi due contratti erano sprovvisti di qualsiasi indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto limitandosi ad indicare unicamente l'importo del fido concesso;
6) che era necessario operare il ricalcolo del saldo dare / avere al netto dell'anatocismo e al solo tasso ex art. 117 T.U.B., con esclusione di qualsiasi interesse ultra legale, spesa e/o commissione non pattuita. In relazione ai finanziamenti gli opponenti eccepivano l'applicazione del regime composto degli interessi come si evinceva dalle perizie redatte dal dott. (v. docc. 2B – 2C), con conseguente Per_1 ricalcolo del rapporto con regime semplice degli interessi, stante la violazione degli artt. 1283 c.c. 120 T.U.B. e 6 della delibera CICR dd. 09.02.2020. In subordine gli opponenti deducevano la violazione del precetto di cui all'art. 1344 c.c., ritenendo
“affetta da nullità (per illecita della causa, ex artt 1418 comma 2, 1343 c.c. e, se del caso, 1344 c.c.) qualsivoglia operazione pattizia diretta ad eludere divieti contenuti in norme imperative attraverso l'impiego di estremi negoziali (eventualmente anche tra loro collegati) per l'appunto tesi al raggiungimento del risultato vietato dal legislatore” (v. pag. 21 atto di citazione). Da ultimo gli esponenti deducevano, quanto ai contratti di finanziamento, la nullità della clausola di pattuizione del tasso di interesse per indeterminatezza dello stesso, con conseguente violazione degli artt. 1418 co. 2 c.c.; 1284 co. 3 c.c.; 1346 c.c. e 117 co 4 T.U.B. Con ordinanza dd. 08.01.2024 il G.I., nel ritenere insussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 13 Costituitosi con comparsa dd. 25.01.2025 l'opposta Controparte_1 CP_1
Rappresentava, quanto ai rapporti bancari intercorsi tra la stessa e la soc. e Parte_1 alle vicende successive: A) che la società opponente aveva per anni gestito l'esercizio commerciale – supermercato ES di Cavalese (TN) in forza di contratto d'affitto d'azienda stipulato con la proprietaria Aspiag Service S.r.l.; B) che la società nell'anno 2023 aveva in corso i seguenti contratti stipulati con l'attuale controparte: 1) contratto di apertura di credito in conto corrente n. 00252445: 2) mutuo chirografario n. 7236; 3) mutuo chirografario n. 24223; 4) mutuo ipotecario dd. 29.12.2016 rep. 14139 notaio C) che a partire dal 2022 la società si rendeva inadempiente al pagamento di Per_2 alcune rate del mutuo n. 24223 per l'importo di € 29.962,99; D) che alla richiesta di chiarimenti formulata dall'istituto di credito dd. 20.02.2023 – stante la presenza di una situazione contabile “non chiara” all'inizio del 2023, la società in data 15.03.2023 forniva alla una “Situazione CP_1 contabile a sezioni per competenza” comprovante una situazione di pesante indebitamento societario nei confronti dei fornitori;
E) che con comunicazione dd. 11.04.2023 la richiedeva l'invio CP_1 delle deliberazioni assunte dalla società per garantire la sostenibilità prospettica dei conti (v. doc. B); F) che in detto periodo: 1) venivano respinti per indisponibilità dei fondi, per € 30.248,73, ordini di bonifico impartiti dalla società (v. doc. C); 2) venivano restituite insolute rimesse bancarie, anche per importi modesti (v. doc. D); 3) venivano respinti per indisponibilità di fondi numerosi ordini permanenti di pagamento (v. doc. E); G) che con comunicazione dd. 04.06.2023 il consulente di Tridente dott. informava il funzionario incaricato di dott. Persona_3 CP_1 [...]
che “in data 16.05.2023, in qualità di fornitore esclusivo di Per_4 Parte_3 in considerazione dei rilevanti crediti vantati (ancorché in parte Parte_1 contestati), ha proceduto alla rivalutazione del contratto di affitto di ramo di azienda con allegato contratto di affiliazione, relativi al supermercato (ramo d'azienda) corrente in Cavalese (TN), via Baratieri 9”, precisando che “questa circostanza … ha impedito per il momento alla Società mia Assistita di predisporre qualunque piano di risanamento o di accordo, venendo a mancare la prospettiva di incassi futuri, a breve, medio e lungo termine” (v. doc. F). Nel premettere che parte opponente non aveva preso posizione sulla situazione di grave dissesto economico in cui versava la soc. , descritta sia in sede da ricorso monitorio Parte_1 che di memoria di costituzione nel procedimento di sospensione della provvisoria esecuzione dd. 31.10.2023 e comprovata dalla documentazione prodotta, contestava l'opposto la fondatezza dei motivi di opposizione, analizzandoli compiutamente. Chiedeva, pertanto, in sede di conclusioni, in via preliminare, che qualora la procedura di mediazione non si fosse esaurita prima della prima udienza di comparizione fissata per il 10.04.2024, di fissare ulteriore udienza dopo la scadenza del termine di cui agli artt. 5, 5 bis e 6.6 D. L.vo n. 28/2010; nel merito in via principale, rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata e riconvenzionale, condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della Dell'importo di € Controparte_1
105.570,60 per capitale, interessi e spese alla data dd. 28.06.2028, oltre ad interessi successivi a tale data al tasso di mora annuo contrattualmente previsto, disponendosi in ogni caso la compensazione tra le parti delle somme eventualmente reciprocamente dovute all'esito del giudizio;
spese di giudizio rifuse.
pagina 6 di 13 Con ordinanza in data 12.07.2024 il G.I. rigettava la richiesta di C.T.U. contabile formulata da parte opponente, dichiarava inammissibili le prove orali dedotte dall'opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 28.05.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, và rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto. Invero, quanto al motivo di opposizione dedotto in principalità, concernente la dedotta nullità del decreto ingiuntivo stante la carenza di prova scritta del credito azionato in via monitoria e considerata l'inidoneità in tal senso del certificato ex art. 50 T.U.B., afferma parte opponente che “nel caso di specie la ricorrente in via monitoria non ha prodotto sub doc. 7 documenti aventi le caratteristiche richieste dalla legge per la concessione del decreto ingiuntivo: il documento può al più essere un estratto di saldaconto, ed in quanto tale non giustifica la concessione di un decreto ingiuntivo” (v. pag. 4 atto di citazione). Trattasi, in realtà, di rilievo palesemente infondato, laddove si consideri, per un verso, che l'estratto di saldaconto (v. doc. 7) fasc. monitorio) è conforme all'ant. 50 in quanto si sostanzia in una Pt_4 dichiarazione unilaterale del funzionario dell'istituto di credito in allegato alla certificazione della sua conformità alle scritture contabili ed a una attestazione di verità e liquidità del credito (v. Cass. n. 33355/2018; trib. Latina n. 6607/2020 e trib. Pavia n. 84/2020). A ciò si aggiunga che trattandosi di debito derivante da rapporti di finanziamento, la banca in sede monitoria non aveva alcun obbligo di produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. risultando sufficiente la produzione del contratto di finanziamento e del piano finanziario, allegati al ricorso monitorio (v. Trib. Catania n. 3487/2023 e Trib. Nola n. 1695/2022). Per l'altro, preme evidenziare che la con riguardo al contratto di apertura di credito in CP_1 conto corrente n. 00252445; ha prodotto già in allegato alla memoria di costituzione dd. 31.10.2023 (v. sub procedimento n. 2541-L/2023 R.G.) e quindi con la comparsa di costituzione e risposta dd. 25.01.2024, i seguenti documenti bancari (da 1) a 14) allegati alla Relazione peritale sub doc H)
[...]
a firma del dott. Postal e del dott. : 01) contratto di apertura del Controparte_4 Parte_5
c/c n. 252445 dd. 21.11.2008; 02) lettera di benestare di concessione di credito sul c/c n. 252445 sino alla concorrenza massima di € 100.000,00 dd. 03.11.2009; 03) condizioni economiche applicate al c/c n. 252445 dd. 29.10.2009, sottoscritto il 03.11.2009 in quanto allegato al contratto sub 02); 04) lettera di conferma delle obbligazioni assunte dd. 16.07.2014, sottoscritta a seguito della variazione societaria da S.r.l. a s.n.c. della debitrice;
05) contratto di nuova apertura di credito sul c/c n. 252445 sino alla concorrenza massima di € 100.000,00 dd. 19.05.2014, sottoscritto dalla debitrice in data 16.07.2014; 06) documento di sintesi delle condizioni economiche del c/c n. 252445 dd. 19.05.2014 allegato al doc. 05), sottoscritto dalla società in data 16.07.2024; 07) lettera di concessione di fidejussione specifica a garanzia delle obbligazioni assunte della società concessa dal socio sino Parte_1 all'ammontare di € 140.000,00, sottoscritta in data 16.07.2014; 08) lettera di concessione di fideiussione specifica a garanzia delle obbligazione assunte dalla società concessa dal socio socio all'ammontare di € 140.000,00, sottoscritta in data 16.07.2014; 9) lettera di Parte_1 comunicazione al cliente della variazione del credito concesso in conto corrente da € 100.000,00 ad € 50.000,00 (copia dell'originale sottoscritto dalla in data 09.06.2015, ancorché sia indicata Parte_1 pagina 7 di 13 erroneamente la data del 09.06.2014; 10) atto integrativo di fideiussione specifica a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società concessa dal socio sino all'ammontare di € Parte_6
120.000,00 (copia dell'originale sottoscritto da quest'ultimo in data 09.06.2015, ancorché sia indicata erroneamente a data del 09.06.2014); 11) atto integrativo di fideiussione specifica a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società concessa dal socio sino all'ammontare di € Parte_1
120.000,00 (copia dell'originale sottoscritto dd quest'ultimo in data 09.06.2015.ancorchè sia indicata erroneamente la data dd. 09.06.2014); 12) comunicazione unilaterale dell'addebito degli interessi su base annuale il 1° marzo successivo a ciascun anno solare e relativa lettera di accettazione del cliente del 30.09.2016; 13) estratti del conto corrente n. 252445 dal 30.10.2009 al 28.06.2023 (2275 fogli); 14) scalari del conto corrente n. 252445 dal 15.09.2009 al 28.06.2023. Orbene, la documentazione bancaria prodotta dall'istituto di credito comprova la sussistenza dei tre rapporti bancari, ovvero il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 00252445, il mutuo chirografario n. 7236, il mutuo chirografario n. 24223, nonché la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, pari a complessivi € 105.570,60 per capitale ed interessi alla data dd. 28.06.2023. Sotto diverso profilo sostiene parte opponente che “La Banca ha azionato il suo credito senza provare il saldo iniziale;
corollario di una tale carenza del conto corrente è l'applicazione della regola del c.d. saldo zero”, rammentando “come in giurisprudenza si sia oramai consolidato il principio secondo il quale nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo – giudizi in cui la banca agisce in qualità di attore sostanziale, assumendo l'onere di dimostrare come si sia formato il proprio credito – il saldo debitore riportato sul primo estratto conto versato in atti debba essere azzerato (cosiddetto “principio del saldo zero”), non avendo l'istituto di credito fornito la prova di come lo stesso si sia generato” (v. pag. 5 atto di citazione). Anche tale eccezione si appalesa del tutto destituita di fondamento, laddove si consideri, per un verso, che tutti i movimenti eseguiti su c/c n. 00252445 risultano documentati a far data dal 2009, come evidenziato nella Relazione a firma del dott. Postel e del dott. dd. 06.11.2023 ove si Parte_5 legge che : “La ha messo a disposizione degli scriventi gli estratti di conto Controparte_1 corrente del conto n. 252445 dal 30.10.2009 e fino alla messa in sofferenza avvenuta il 28.06.2023 data alla quale il relativo saldo risultava negativo per € 52.140,68 – diviene perciò a questo punto immotivata la richiesta di ricalcolo del saldo debitore utilizzando quale “saldo zero” il saldo esistente alla data del 28.06.2023 e conseguentemente la richiesta di ristorno della somma complessiva di
€52.140,68, pari al saldo creditorio a favore della banca alla predetta data” (v. doc. 4). A ciò si aggiunga che l'applicazione del c.d. saldo zero non è soggetta ad automatismo, ma postula l'accertata invalidità della pattuizione di interessi ultra legali a carico del correntista, che nel caso di specie non è dato ravvisare (v. infra). Quanto il disconoscimento operato da parte opponente nei confronti del doc. 8) fasc. monitorio, costituito da un “elenco movimenti ad uso interno alla banca dal 31/5/2021 alla data del passaggio a sofferenza”, in quanto “non è l'estratto conto bancario, bensì una semplice ricostruzione interna della banca dei movimenti bancari”, esso si lascia apprezzare per la sua evidente genericità in quanto non è dato comprendere lo specifico oggetto del disconoscimento, trattandosi per l'appunto di un documento ad uso interno della banca. Quanto all'asserita capitalizzazione degli interessi in relazione ai tre rapporti azionati, fondata unicamente sulle considerazioni di cui alle consulenze a firma del dott. sub docc. 2°), 2B) e Per_1 pagina 8 di 13 2C), giova rammentare, per un verso, che quest'ultime, in quanto prodotte da una parte, in assenza di contraddittorio, non assumono carattere dirimente, non costituendo un mezzo di prova, ma semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (v. C. Cost. n. 124/1995). Per l'altro, le relative risultanze risultano recisamente contestate da parte opposta in sede di memoria di costituzione dd. 07.11.2023 (v. sub procedimento n. 2541-1/2023 R.G.) e di memoria di replica autorizzata dd. 18.12.2023, ma altresì mediante le Relazioni dello a Controparte_4 firma del dott. e del dott. dd. 06.11.2023 (v. doc. H-I-L), secondo cui la CP_4 Parte_5 documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti si appalesa del tutto comprensibile ed inequivocabile in relazione alle specifiche condizioni del finanziamento, di talché non è dato ravvisare alcuna indeterminabilità dell'oggetto dei contratti, né è configurabile l'applicazione di interessi anatocistici. In particolare, quanto al contratto di apertura di credito in conto corrente n. 00252445 i consulenti di parte opposta, dott.ri Postel e nell'esaminare la documentazione contrattuale ed, in Parte_7 particolare, le condizioni economiche del contratto de quo, hanno evidenziato che “le condizioni contrattuali del conto corrente n. 252445 e del finanziamento concesso pattuito nel tempo tra la
[...]
e la , così come sopra riassunte, sono tutte esplicitate in maniera chiara ed Parte_8 Parte_1 inequivocabile nella documentazione sottoscritta tra le parti e fornita dalla banca. Non si ritiene quindi vi sia una situazione di indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni contrattuali che possano giustificare la ricostruzione del conto corrente escludendo dai saldi qualsiasi remunerazione a qualsiasi titolo applicata e applicando gli interessi ai sensi dell'art. 117 del T.U.B. così come concluso dal dott.
nella sua relazione” (v. pag. 6). Per_1 Quanto alla verifica in merito all'asserito anatocismo, i consulenti di parte opposta, nel richiamare la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, hanno evidenziato che “Con la comunicazione di data 30.09.2016 la ha autorizzato la ad addebitare ad esso Parte_1 Parte_9 collegati al momento in cui questi divengono esigibili, ossia dal giorno 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione”. Pertanto i consulenti anzidetti hanno concluso che “a decorrere dal 01.10.2016 la Parte_9 ha applicato il conteggio degli interessi debitori e creditori con periodicità annuale, addebitando gli stessi non prima del giorno 1° marzo dell'anno successivo a quella di maturazione nel rispetto delle nuove previsioni contrattuali dell'art. 120 T.U.B. e della Decl. CICR n. 343 del 03.08.2016. Per quanto sopra esposto si ritiene che la abbia legittimamente applicato l'anatocismo Parte_9 mediante la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 30.09.2016 e addebitato col consenso del cliente gli interessi in c/c su base annuale dal 1.10.2016”. Quanto al mutuo chirografico n. 7236, nella relazione sub doc. I) parte opposta i dott.ri e CP_4 hanno evidenziato che i dati principali del finanziamento – riepilogati nella tabella di Parte_5 cui alla pag. 2 della Relazione – “sono tutti esplicitati in maniera chiara ed inequivocabile nel contratto di mutuo sottoscritto tra le parti, nonché nei relativi allegati, anch'essi sottoscritti, denominati
“Documenti di sintesi mutuo chirografico” e “Piano di ammortamento” che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (come specificato all'art. 4 del contratto)” (v. pagg. 2-3). Inoltre detti consulenti hanno ritenuto non condivisibili le considerazioni e le conclusioni svolte dal consulente di controparte dott. , fondate su criteri di calcolo diversi, e ciò in quanto: A) “il Per_1 tasso nominale (TAN) applicato per il calcolo della quota interessi di ciascuna rata è quello pattuito in pagina 9 di 13 sede contrattuale senza alcun costo occulto, ovvero è pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato del 4,90%. Dalla prima rata e fino alla rata n. 83, avente scadenza 30.06.2022, ossia fino a quando il tasso Euribor 6 mesi è stato negativo, il tasso effettivamente applicato è stato sempre inferiore al 4,9%, solo successivamente cresce in conformità all'andamento dell'Euribor 6 mesi per arrivare nella rata di maggio 2023, l'ultima pagata dal mutuatario, al 8,60%” (v. pag. 6); B)”il calcolo delle rate e, in particolare, della quota interessi, non presuppone alcun illegittimo anatocismo poiché il calcolo degli interessi è stato via via applicato solo al capitale residuo per ciascun periodo di riferimento” (v. pag. 7). In effetti, dalle elaborazioni di cui alle pagg.
7-8 della Relazione, si evince “che la banca, applicando secondo la consueta prassi l'ammortamento “alla francese”, non ha capitalizzato gli interessi addebitati al creditore e, conseguentemente, non ha realizzato una situazione di anatocismo (calcolo degli interessi utilizzando come base di calcolo in capitale composto in parte da interessi); gli interessi, computati mese per mese, sono stati calcolati solo sul capitale residuo del mutuo alla fine del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, senza che gli interessi passivi già predisposti costituissero base di calcolo della rata successiva” (v. pag. 8); C) sulla base dei criteri esposti alle pagg.
8-9 della Relazione, i consulenti hanno concluso che “Per quanto esposto e sulla base delle informazioni e dei dati riportati nel Documento di sintesi (TAN contrattuale, ammortamento alla francese, periodicità dell'ammortamento mensile a rate costanti e numero totale delle rate) il TAEG del finanziamento oggetto di analisi, calcolato senza tener conto delle spese, è calcolabile senza discrezionalità ed è pari al 5,11%, valore che corrisponde al calcolo del TAE proposto dal dott.
. La formulata per il calcolo del TAE utilizzata nella Relazione, come riportata a pag.31 della Per_1 stessa, corrisponde invero alla formula per il calcolo del TAEG presente sub allegato 1 al D.M. 08/07/1992 (sopra riportata). La discrasia tra il TAEG, come sopra calcolato sulla base delle informazioni riportate nei Documenti di sintesi (che corrisponde al TAE calcolato dal perito di controparte) e il TAN pattuito contrattualmente, ma rappresenta una naturale conseguenza della modalità di calcolo dei due tassi (TAN e TAEG corrispondono solo in caso di assenza di spese accessorie e di rimborso effettuato con rata annuale)” (v. pagg. 9-10). In definitiva i consulenti di parte opposta, quanto al contratto di mutuo chirografico n. 7236, hanno ritenuto, diversamente da quanto sostenuto dal dott. : A) “che le condizioni pattuite in sede Per_1 contrattuale tra la e la e nello specifico la previsione CP_1 Parte_1 contrattuale di applicazione del piano di ammortamento “alla francese”, corredata dall'indicazione del TAN e del TAEG, non possono rappresentare fonte di alcuna indeterminatezza degli interessi o delle altre condizioni del finanziamento né, tantomeno, una forma di applicazione di costi occulti e interessi anatocistici;
conseguentemente non si concorda con la richiesta di ricalcolo del saldo debitore utilizzando il tasso legale pro tempore vigente, in luogo del tasso previsto contrattualmente;
B) che la banca non abbia applicato un regime finanziario di capitalizzazione comporta, in quanto…gli interessi computati mese per mese sono stati calcolati solo sul capitale residuo risultante alla fine del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, senza che gli interessi passivi già predisposti abbiano costituito base di calcolo della rata successiva e che, quindi, non si configuri l'applicazione di interessi anatocistici” (v. pagg. 12-13). Da ultimo, ai soli fini di completezza, i consulenti di parte opposta hanno evidenziato che anche qualora “si volesse accogliere la forma di ricalcolo del saldo debitore proposta dal dott. alle Per_1 pagine da 18 a 29 della sua relazione, in particolare l'elaborazione da questi sviluppata nella Tabella 5, pagina 10 di 13 si evidenzia che la differenza tra il saldo debitore calcolato dal perito dopo il pagamento della rata n. 95, indicata alla pag. 29 e avente scadenza 31.05.2022, e il saldo debitore alla medesima data calcolato dalla banca (al netto degli interessi relativi al periodo 01.06.2023 – 28.06.2023) risulta essere di soli 3.104,02” (v. pag. 13). Quanto al mutuo chirografario n. 24233 si impongono analoghe considerazioni: invero, per quanto esposto nella Relazione sub doc. L), i consulenti, nel premettere che i dati riepilogati di cui alla tabella pag. 2, “sono tutti esplicitati in maniera chiara ed inequivocabile nel contratto di mutuo sottoscritto tra le parti, nonché nei relativi allegati denominati “Documento di sintesi mutuo chirografario” e “Piano di ammortamento” che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (come specificato nelle premesse del contratto)”, hanno evidenziato di non ritenere condivisibili le considerazioni e le conclusioni del consulente di controparte con riguardo all'indeterminatezza del tasso ed applicazione di anatocismo, per le ragioni di seguito esposte: A) “il tasso nominale (TAN) applicato per il calcolo della quota interessi di ciascuna rata è quello pattuito in sede contrattuale senza alcun costo occulto, ovvero è pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato del 4,7%. Dalla prima all'ultima rata pagata il tasso effettivamente applicato è stato sempre pari al 4,70 essendo stato l'Euribor 6 mesi negativo in tale periodo)” (v. pagg. 5-6); B) “il calcolo delle rate e, in particolare, della quota interessi, non presuppone alcun illegittimo anatocismo poichè il calcolo degli interessi è stato via via applicato solo al capitale residuo per ciascun periodo di riferimento” (v. pag. 6). In effetti, sulla base delle elaborazioni di cui alle pag.
6-7 della Relazione, risulta che “la banca, applicando secondo la consueta prassi l'ammortamento “alla francese”, non ha capitolarizzato gli interessi addebitati al creditore e, conseguentemente, non ha realizzato una situazione di anatocismo (calcolo degli interessi utilizzando come base di calcolo un capitale composto in parte di interessi); gli interessi, computati mese per mese, sono stati calcolati solo sul capitale residuo del mutuo alla fine del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, senza che gli interessi passivi già predisposti costituissero base di calcolo della rata successiva” (V. PAG. 16); c) “relativamente alla mancata indicazione nel contratto del TAE, si evidenzia che nel Documento di sintesi sono riportati tutti gli elementi utili per determinare, senza elementi di discrezionalità, il tasso effettivo applicato dalla banca. In particolare il Documento di sintesi allegato al contratto riporta il TAEG, calcolato alla data della sottoscrizione del contratto nel valore del 5,79%, il quale è calcolato tenendo conto non solo del tasso di interesse nominale applicato (TAN), ma anche di tutte le spese accessorie pagate dal creditore nonché dell'effetto finanziario della periodicità delle rate del rimborso…Il TAN invece è calcolato tenendo conto solo del tasso di interesse applicato ed è stabilito su base annua senza prendere in considerazione la periodicità delle rate. Ne consegue che, anche senza considerare le spese accessorie, il TAN e il TAEG di un finanziamento con una periodicità di rimborso del capitale inferiore all'anno (ad esempio mensile) saranno fisiologicamente, seppur di poco, differenti…. La discrasia tra il TAEG, come sopra calcolato sulla base delle informazioni riportate nel Documento di sintesi (che corrisponde al TAE calcolato dal perito di controparte) e il TAN pattuito contrattualmente, non può configurare una indeterminatezza contrattuale del tasso di interesse applicato dalla banca, ma rappresenta una naturale conseguenza delle modalità di calcolo dei due tassi (TAN e TAEG corrispondono solo in caso di assenza di spese accessorie e di rimborso effettuato con rata annuale)” (v. pag. 8).
pagina 11 di 13 In sede di conclusioni i consulenti di parte opposta hanno ritenuto, diversamente da quanto sostenuto dal consulente di controparte: A) “che le condizioni pattuite in sede contrattuale tra la e la CP_1
e nello specifico la previsione contrattuale di applicazione del piano di Parte_1 ammortamento “alla francese”, corredato dall'indicazione di TAN, TAEG, periodicità e numero delle rate, non possono rappresentare fonte di alcuna indeterminatezza degli interessi o delle altre condizioni di finanziamento né, tantomeno, una forma di applicazione di costi occulti e interessi anatocistici;
conseguentemente non si concorda con la richiesta di ricalcolo del saldo debitore utilizzando il tasso legale pro tempore vigente, in luogo del tasso previsto contrattualmente” (v. pag. 11); B) “che la banca non abbia applicato un regime finanziario di capitalizzazione composta, in quanto…gli interessi computati mese per mese nel mutuo con ammortamento “alla francese” sono stati calcolati solo sul debito residuo risultante alla fine del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, senza che gli interessi passivi già predisposti abbiano costituito base di calcolo della rata successiva e che, quindi, non si configuri l'applicazione di interessi anatocistici” (v. pag. 11). Anche in tal caso i consulenti di parte opposta hanno affermato che qualora “si volesse accogliere la forma di ricalcolo del saldo debitore proposta dal dott. alle pagine da 18 a 21 della sua Per_1 relazione, in particolare l'elaborazione da questi sviluppata nella tabella 5 (si veda alla pag. 21 della relazione del dott. ), si evidenzia che la differenza tra il saldo debitore dopo il pagamento Per_1 della rata avente scadenza 01.05.2022 calcolato dal perito e il saldo debitore alla medesima data calcolato dalla banca (al netto degli interessi relativi al periodo 01.06.2023 – 28.06.2023) risulterebbe essere di soli 2.061,86” (v. pag. 11). A ciò si aggiunga, per quanto attiene ai rilievi svolti da parte opponente in relazione all'ammortamento c.d. alla francese di cui ai contratti di finanziamento dd. 09.06.2015 e 15.10.2019, che gli interessi sono calcolati “unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutto (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo in cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loco;
è, in altre parole, una forma di qualificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (v. Cass. 27833/2023, richiamata dal Tribunale di Trento con ordinanza emessa in data 24.11.2023, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione formulata da parte opponente nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione recante il n. 2610/2023 R.G., promossa dagli attuali opponenti con riguardo all'ulteriore credito vantato dalla Cassa Rurale in forza del mutuo ipotecario dd. 29.12.2016). Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 11.992,00, di cui € 11.233,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 2.800,00 per fase istruttoria ed € 4.253,00 per fase decisionale) ed € 759,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 25.06.2025 Dott. M. Morandini
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