Art. 2.
Nei confronti del personale contemplato nell' art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , il disposto dell' articolo 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e successive modificazioni, e' sostituito, a decorrere dal 1 febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:
"L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
lire 3860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
lire 3970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999;
lire 5690 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2390 per ciascuna delle altre persone di famiglia, acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999;
lire 7520 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
Le quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 1000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di eta'. Si osservano a tal fine le norme di cui all' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ".
Nei confronti del personale contemplato nell' art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , il disposto dell' articolo 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e successive modificazioni, e' sostituito, a decorrere dal 1 febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:
"L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 , e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
lire 3860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
lire 3970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999;
lire 5690 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2390 per ciascuna delle altre persone di famiglia, acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999;
lire 7520 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
Le quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 1000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di eta'. Si osservano a tal fine le norme di cui all' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ".