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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/07/2025, n. 4538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4538 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1061/2021 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. WALTER SALVADORI Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ), in persona della Sindaca in carica, con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. PIERPAOLO CARBONE
Appellato
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione dell'udienza 16 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1 1483/2020 con cui il Tribunale ordinario di Tivoli ha respinto la propria domanda risarcitoria;
ha posto le spese della CTU a suo definitivo carico e lo ha condannato al pagamento delle Parte_1 spese di giudizio in favore del . Controparte_1
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con atto di citazione il ricorrente deduceva: di aver partecipato alla gara che il Comune di aveva indetto per acquisire manifestazioni CP_1 di interesse alla gestione di alcuni locali di proprietà comunale, alle condizioni ivi riportate che comprendevano l'appalto di alcuni lavori di ristrutturazione/rifacimento, così come meglio riportati in atti;
di aver proposto di aprire nella struttura un'attività di ristorazione;
1 che con verbale del 5.3.2013 la commissione giudicatrice riteneva congrua e vantaggiosa l'offerta da lui avanzata e successivamente, con delibera n° 23 del 22.3.2013, la Giunta comunale approvava l'offerta del e l'aggiudicazione dell'appalto allo stesso;
Pt_1
di essere stato immesso nel possesso dell'immobile per l'esecuzione delle opere che veniva affidata anche a professionisti e ditte terze;
di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie;
che nel luglio 2013 iniziava l'attività di ristorazione con l'autorizzazione del Comune utilizzando quasi in esclusiva la terrazza all'aperto; che nel settembre – ottobre 2013 accertava la presenza di infiltrazioni di acqua nella stanza sottostante la terrazza (dunque la stanza principalmente utilizzabile nel periodo autunnale, invernale, primaverile); di aver denunziato i vizi al Comune che però non eseguiva alcun intervento risolutivo;
che il previsto contratto di locazione non era stato mai stipulato nonostante egli avesse anche provveduto, facendo seguito alle richieste del resistente, a versare preventivamente l'importo dovuto per la registrazione dello stesso e le spese necessarie per il rogito;
che il Comune di infine revocava l'aggiudicazione sostenendo, tra l'altro: l'illegittimità CP_1 del possesso, da parte sua, dell'immobile in quanto l'immissione non era stata preceduta da un formale verbale la mancata sottoscrizione del contratto di locazione in ogni caso, il mancato pagamento di qualsivoglia corrispettivo. Su tali basi, ricostruita la cronologia di tutti i fatti inerenti alla vicenda – che qui debbono intendersi trascritti e riportati –, contestando l'avvenuta revoca dell'aggiudicazione e sostenendo la ricorrenza della responsabilità contrattuale – ai sensi dell'art. 1578 e/o dell'art. 1453 cc - del chiedeva CP_1 dichiararsi la risoluzione del rapporto per l'inadempimento del resistente e la sua condanna, per i titoli dedotti, al risarcimento del danno pari ad euro 260.000,00. Il si costituiva in giudizio contestando la domanda sotto vari profili, così Controparte_1 come riportato nel proprio atto difensivo, cui si fa espresso riferimento, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del GO in favore di quello amministrativo. Su tali basi, concludeva in conformità. Veniva disposto il mutamento del rito trattandosi di causa che – a parere dell'istruttore - trovava comunque origine in un rapporto di locazione che, pur non perfezionatosi con la formale stipula del contratto, aveva comunque avuto – secondo la prospettazione dei fatti fornita - un principio di esecuzione con l'avvio dell'attività di ristorazione del veniva inoltre espletata prova orale e Pt_1 CTU, alle cui conclusioni il Tribunale si riporta, facendole proprie, in quanto frutto di esaustiva indagine, condotta con metodo condivisibile e privo di errori logici e giuridici. Rileva il Tribunale. Quanto all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione. E' incontestato che il Comune di abbia approvato, con propria delibera del 22.3.2013, la CP_1 proposta avanzata dal per la locazione della porzione immobiliare di cui al bando di gara, Pt_1 aggiudicando quindi allo stesso l'appalto dei lavori necessari all'attività prevista. Siamo dunque in presenza di una aggiudicazione formalmente perfezionata che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Ord. 24411/2018), rappresenta lo spartiacque per dirimere le diverse competenze giurisdizionali: quella del GA, qualora la questione litigiosa investa profili procedurali antecedenti l'atto deliberativo;
quella del GO, qualora invece la questione riguardi fatti successivi, a prescindere che sia stato formalmente sottoscritto un contratto di natura privatistica. Ebbene, è noto come l'inquadramento giuridico della vicenda portata alla attenzione del Giudice discenda, necessariamente, dai fatti così come riferiti dalle parti e, in particolare, dalla natura della domanda formulata dall'attore; sub specie, il agisce per la risoluzione del contratto che ritiene Pt_1 si sia comunque concluso per facta concludentia inter partes, allegando, infatti, l'inadempimento del che egli colloca nella violazione degli obblighi contrattuali previsti a carico Controparte_1
2 del locatore ai sensi degli articoli 1575 ss cc o, in alternativa, nella generale previsione di inadempimento contrattuale previsto nell'art. 1453 cc. Tale prospettazione dei fatti – che, ovviamente, non significa fondatezza dei fatti – è indubbiamente di natura privatistica e, altrettanto indubbiamente, inerisce ad una vicenda sviluppatasi successivamente alla delibera di aggiudicazione emessa dalla PA, investendo i diritti soggettivi delle parti: di qui la giurisdizione del Giudice ordinario. L'eccezione va dunque respinta.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Nel merito. Come detto, l'attore ha agito con domanda di risoluzione contrattuale. Sotto questo profilo, il convenuto ha eccepito come un contratto da risolvere non sia mai stato stipulato, né in altro modo venuto in essere. La domanda va respinta. Essendo pacifico che alla stipula del contratto le parti non siano mai giunte, va verificato se nei comportamenti mantenuti dalle stesse a seguito della delibera sia identificabile l'attuazione delle prestazioni previste dalle norme regolatrici del contratto di locazione e se, soprattutto, tali prestazioni – nel caso di riscontro positivo – si siano svolte in attuazione della reciproca volontà delle parti. Ritiene il Tribunale che ciò non sia avvenuto. La delibera comunale e tutti gli atti successivi, infatti, vanno considerati come semplici, ancorché significativi, atti prodromici alla futura conclusione del contratto e la stessa immissione del Pt_1 nella detenzione dell'immobile – immissione invero, come sostiene il resistente, anch'essa non formalizzata ma certamente non contestata, né contrastata ma anzi sostenuta e confermata dalle numerose, diverse autorizzazioni rilasciate al futuro conduttore per eseguire gli allacci alle utenze e le altre opere previste nel bando - non può essere valutata come assenso implicito all'inizio dell'attività di ristorazione programmata ma solo come consegna avvenuta ai fini della esecuzione dei citati lavori. Conseguentemente, deve anche ritenersi che l'inizio, da parte del dell'esercizio della propria Pt_1 attività non sia stato frutto del comune volere delle parti comunque pattuito ma, semplicemente, di una propria iniziativa che la sua controparte può aver al massimo tollerato. Deriva da qui che ogni richiesta di risoluzione del contratto – sia formulata ai sensi dell'art. 1578 cc, sia formulata ai sensi dell'art. 1453 cc – debba essere disattesa, proprio perché un contratto – né scritto, né verbale – mai è stato concluso dalle parti. Tutta la vicenda, in realtà, avrebbe potuto denotare, in via di ipotesi, la ricorrenza di una responsabilità precontrattuale del ai sensi dell'art. 1337 cc, responsabilità Controparte_1 che, però, è di natura extracontrattuale e non contrattuale (così come pressoché graniticamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità: cfr., da ultimo, Cass. 16735/2011; 14188/2016; 24738/2019; 12107/2020), in relazione alla quale il non ha formulato alcuna domanda: dal Pt_1 che consegue il divieto per questo Giudice di poterla esaminare in osservanza del principio tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cpc. Il tenore della decisione rende irrilevanti le risultanze della prova orale e della CTU. Le spese di questa vengono poste a definitivo carico della parte attrice. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 260.000,00, base valore medio, riduzione del 75% su tutte le fasi).”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
3 3.1.- Con il primo motivo l'appellante censura l'“Erronea valutazione del rapporto giuridico instauratosi tra le parti con l'esecuzione anticipata delle obbligazioni indicate nel bando di gara e di quelle connesse allo stipulando contratto di locazione” Secondo l'appellante le parti avrebbero dato esecuzione anticipata al rapporto locatizio ponendo in essere adempimenti e obbligazioni risultanti dal bando di gara e collegate allo stipulando contratto di locazione. L'istruttoria espletata in primo grado avrebbe confermato che, successivamente all'aggiudicazione, il sarebbe stato immesso nel possesso di una porzione dell'immobile che precedentemente era Pt_1 un ex monastero e che, pertanto, necessitava di tutti i lavori per essere adibito alla ristorazione;
sarebbero stata confermati l'esecuzione di lavori, l'accatastamento e il frazionamento della parte concessa al nonché l'apertura del locale nel luglio 2013. Pt_1 L'esecuzione anticipata degli obblighi derivanti dal bando sarebbe stata posta in essere sia dal Pt_1 sia dal che avrebbe consegnato materialmente l'immobile, nonché presentato Controparte_1 le domande per il frazionamento dell'immobile e per il cambio di destinazione d'uso.
3.2.- Il secondo motivo di doglianza si incentra “Sull'interpretazione del rapporto instauratosi tra le parti per effetto dell'esecuzione anticipata delle obbligazioni di cui al bando di gara e connesse allo stipulando contratto di locazione.” Il giudice avrebbe errato nel ravvisare solo degli atti prodromici alla conclusione del contratto fondanti una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e non contrattuale;
tale tutela non sarebbe stata richiesta dal e, dunque, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, Pt_1 il Tribunale non si è pronunciato sul punto. Invero, nell'atto di citazione il ricorrente avrebbe avanzato domanda di risoluzione per inadempimento consapevole del fatto che il contratto di locazione non era stato stipulato formalmente;
il rapporto sarebbe, comunque, venuto ad esistenza attraverso l'esecuzione anticipata del contratto che il giudice avrebbe potuto interpretare come promessa di stipula del contratto di locazione o comunque come rapporto obbligatorio di diverso genere, con diritti e obblighi disciplinati dallo stesso bando di gara o dallo stipulando contratto locatizio.
3.3.- Con ulteriore motivo, l'appellante si riporta alla domanda di primo grado, nonché alla memoria conclusionale. In particolare, precisa che la stanza sottostante la terrazza sarebbe stata accatastata come mensa per la consumazione dei pasti;
successivamente, tra ottobre e novembre 2013, al manifestarsi delle prime infiltrazioni, la stanza sarebbe stata utilizzata come punto di appoggio di materiale del ristorante in attesa che venissero eseguiti i necessari interventi. In riferimento, alla presenza, sin dall'origine del rapporto, di infiltrazioni nella stanza sottostante, l'appellante asserisce che tutti i locali, a seguito di sopralluogo da parte della sarebbero Pt_2 stati ritenuti idonei, con conseguente rilascio delle autorizzazioni amministrative – sanitarie. Successivamente, dalla CTU tecnica dell'arch. sarebbe emersa l'inidoneità dei locali allo Per_1 svolgimento di attività di ristorazione, nonché la compromissione definitiva dell'agibilità sanitaria. Al contempo, la superficie coperta disponibile della sala principale sarebbe stata pari a mq. 54, per una capienza pari a 38 persone. Da ciò ne sarebbe derivata la chiusura del locale nel settembre 2018.
Inoltre, sussisterebbe una responsabilità del anche per la mancata stipulazione del contratto CP_1 di locazione. Nel caso di specie, lo schema di contratto sarebbe stato adottato solo il 18.03.2015, dopo due anni dall'aggiudicazione; in assenza dello stesso, il avrebbe comunque versato nell'ottobre Pt_1 2014 la somma di euro 1.500,00 per la futura registrazione del contratto;
in ogni caso, all'appellante non sarebbe mai stato inviato né lo schema di contratto, né l'invito alla stipulazione dello stesso.
L'appellante sostiene che, se avesse saputo che le effettive dimensioni utilizzabili del locale erano pari a 45 mq e che la sala per la ristorazione era pari a 20 mq, ubicata accanto alla sala del forno, non avrebbe partecipato al bando di gara, né avrebbe investito in una simile struttura inidonea ad ammortizzare i costi.
4 Sul mancato versamento di un corrispettivo a fronte della cessione, l'appellante di aver Parte_3 versato euro 7.210,00 con l'esecuzione dei lavori;
inoltre, il conduttore rivendicherebbe il diritto alla riduzione del canone mensile da 650,00 a 215,00 euro per i primi periodi in cui sarebbero state scoperte le infiltrazioni;
diversamente, a fronte dell'inerzia del nel porre fine a tali vizi e CP_1 stante l'inutilizzabilità dei locali, il conduttore non sarebbe tenuto al pagamento del corrispettivo, ma anzi avrebbe il diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
In definitiva il qualificando il comportamento del come inadempimento Pt_1 Controparte_2 contrattuale, richiede la risoluzione del contratto o il recesso dal rapporto. In particolare, la risoluzione sarebbe richiesta ai sensi dell'art. 1578 c.c. se il rapporto venisse inteso come locatizio;
qualora, invece, venisse considerato come rapporto convenzionale di anticipazione del contratto o preliminare di locazione, la risoluzione sarebbe richiesta ai sensi dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa riconducibili all'ente appellato. Quantifica l'ammontare dei danni risarcibili per un totale pari ad euro 279.000,00; in particolare, in riferimento al danno emergente: 1) euro 65.000,00 per le spese sostenute;
2) euro 8.000,00 per il lavoro prestato per quattro mesi;
3) euro 20.000,00 per l'eventuale trasloco ed adeguamento delle attrezzature in un nuovo locale;
4) euro 11.700,00 per l'avviamento commerciale, dato dall'importo del canone mensile (600,00 euro) moltiplicato per 18 mensilità. In riferimento al lucro cessante, dato dall'inutilizzabilità dei locali, invece, l'appellante richiede una valutazione del danno in via equitativa, che potrebbe portare il giudice a quantificarlo in euro 100,00 al giorno, dunque, 3.000,00 euro al mese, da moltiplicare per 62 mesi, per un totale di euro 186.000,00.
5.- IL ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando Controparte_1 l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari e ha proposto, altresì, appello incidentale per i motivi di seguito enunciati
In particolare, con il primo motivo dell'appello incidentale ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione in base alla quale il Giudice non avrebbe considerato che la controversia in giudizio riguarderebbe un bene appartenente al demanio culturale ovvero al patrimonio indisponibile del
. Controparte_3 La parte precisa che i locali oggetto di lite apparterrebbero al complesso architettonico dell'ex Monastero di S. Croce, avente rilevanza storico-artistica e culturale ex artt. 10 e ss. D.Lvo 42/2004; pertanto, sarebbero sottoposti al regime giuridico previsto per i beni demaniali e/o del patrimonio indisponibile dell'Ente, per cui possono formare oggetto di diritti in favore di terzi solo in ossequio alle norme di diritto pubblico con relativa giurisdizione del G.A.; in questo senso, il G.A. potrebbe conoscere anche delle controversie afferenti alla fase esecutiva del rapporto concessorio. Il rapporto giuridico inter partes dovrebbe essere ricondotto non alla locazione, ma alla concessione di un bene pubblico. Invero, nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20.12.2012 emergerebbe la volontà dell'ente di rendere redditizia la parte inutilizzata del complesso dell'ex
, eliminando così l'impegno della manutenzione. Parte_4 Pertanto, secondo l'appellato la domanda non troverebbe fondamento nel rapporto di locazione, mai instaurato, ma nel rapporto di concessione. Sul punto l'art. 133, comma 1, lett. b), del c.p.a., prevederebbe che, in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, le controversie riservate alla giurisdizione del G.O. sarebbero solo quelle aventi un contenuto meramente patrimoniale, concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi", mentre, nel caso di specie, la domanda dell'attore sarebbe volta ad ottenere la declaratoria di responsabilità del per inadempimento CP_1 degli obblighi gravanti ex lege sul locatore, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dal conduttore. Secondo la parte, a prescindere dalla terminologia, l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni dei Comuni sarebbe riconducibile alla figura della concessione-contratto; infatti, i beni pubblici, proprio perché destinati a realizzare interessi pubblici, potrebbero essere attribuiti ad un soggetto
5 diverso dall'ente titolare solo mediante concessione amministrativa che radica la giurisdizione esclusiva del G.A. Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe dovuto riconoscere la giurisdizione in favore del G.A., in quanto ai sensi dell'art. 133 c.p.a. sarebbe l'atto di stipula del contratto di concessione/gestione a segnare il confine tra la serie procedimentale, governata da norme pubblicistiche, e la serie negoziale con conseguenti diritti e obblighi delle parti.
L'appellato incentra il suo scritto difensivo “SULL'INESISTENZA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE VALIDO. NULLITA' INSANABILE PER DIFETTO DI FORMA SCRITTA. INFONDATEZZA E/O INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA ATTOREA PER IMPOSSIBILITA' TECNICO GIURIDICA DI CONFIGURARE UN'IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO NEL CASO DI SPECIE.”. L'appello sarebbe infondato in quanto non sarebbe configurabile un rapporto obbligatorio fra le parti di matrice negoziale ma, al più, un rapporto di fatto, privo di riflessi risarcitori. La parte sottolinea che, a fronte della mancata stipulazione di un contratto di locazione, non potrebbe essere invocata la risoluzione del contratto ex artt. 1575 c.c. o 1456 c.c., costituendo essi rimedi tipici afferenti rapporti obbligatori suscettibili di essere risolti. Dunque, non sussisterebbe alcun vincolo negoziale per la Pubblica Amministrazione, stante l'assenza di sottoscrizione del contratto, avente forma scritta ad substantiam;
nel caso di specie, il contratto sarebbe soggetto alla forma vincolata dell'atto pubblico, ai sensi dell'articolo 16 del r.d. 2440/1923, al precipuo scopo di agevolare l'esercizio dei controlli a tutela delle risorse degli Enti pubblici. Pertanto, si sarebbe in presenza di un comportamento di fatto privo di conseguenze sul piano giuridico;
sul punto, si adduce giurisprudenza di legittimità secondo cui la deliberazione o determinazione di aggiudicazione, se non tradotta in un contratto, non costituirebbe nemmeno una proposta contrattuale, ma avrebbe solo efficacia di atto interno all'ente pubblico. La stipulazione del contratto rappresenterebbe, altresì, il passaggio alla fase privatistica;
dunque, tale controversia rientrerebbe ancora nella fase pubblicistica, con conseguente giurisdizione devoluta al G.A. In riferimento all'esecuzione anticipata, la parte afferma che la stessa, in caso di procedure ad evidenza pubblica, sarebbe tipizzata dalla legge, in particolare all' art. 32 Codice Contratti pubblici oggi vigente, nonché art. 12 D.Lgs 163/2006, applicabile ratione temporis, e troverebbe giustificazione in ragioni di urgenza. Nel caso di specie, secondo la parte non si farebbe riferimento in nessuno degli atti comunali né all'esecuzione anticipata dello stipulando contratto, né alle ragioni d'urgenza. Dunque, nella prospettiva difensiva del l'inizio da parte del Controparte_1 Pt_1 dell'esercizio della propria attività di ristorazione, in assenza del titolo legittimante il possesso dei Pa beni de quibus, sarebbe stato frutto di un abuso del privato che la avrebbe tollerato. Le pretese risarcitorie si innesterebbero sui vizi dell'immobile che avrebbero condizionato il servizio di ristorazione;
tale servizio sarebbe stato svolto dal in via di mero fatto, senza nessun contratto. Pt_1 Inoltre, il non avrebbe versato al alcun corrispettivo per l'uso del bene e l'allaccio Pt_1 CP_1 provvisorio alle utenze comunali. In relazione alla CTU espletata, lo stato dei luoghi sarebbe imputabile anche all'incuria del ricorrente, che da anni occuperebbe i locali senza corrispondere alcunché all'ente, impedendo al personale incaricato di accedervi. Secondo l'appellato, il non avrebbe rispettato né gli impegni assunti in Pt_1 sede di offerta, né le prescrizioni del bando circa l'interesse collettivo alla valorizzazione di prodotti e cultura locali.
6.- L'appello principale e l'appello incidentale non sono fondati. 6.1.- In via pregiudiziale, viene esaminata l'eccezione di difetto di questa giurisdizione, spiegata nell'appello incidentale, in considerazione dell'asserito rapporto concessorio dedotto nell'odierna controversia.
6 L'eccezione è priva di pregio, dal momento che la procedura di selezione del contraente si è esaurita e l'odierno appellante agisce deducendo di aver concluso un contratto di locazione e dunque nella fase esecutiva a valle del rapporto privatistico.
6.2.- Venendo all'appello principale, i motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Essi si fondano, difatti, sull'assunto portante per cui le parti avrebbero concluso un contratto di locazione rispetto al quale l'amministrazione concedente sarebbe inadempiente. Al riguardo, si osserva che i rapporti con la P.A. richiedono, per la loro instaurazione, la forma scritta ad substantiam – come si desume dal dato testuale dell'art. 16 del r.d. n. 2440 del 1923 – in ragione della natura pubblica del soggetto debitore che assoggetta la sua attività ai controlli funzionali all'attuazione del principio di buon andamento (art. 97 Cost.) ed alla tutela delle risorse pubbliche, sottoponendolo a procedure amministrative e contabili. Alla stipula del contratto di locazione difatti il Comune di obbligava l'eventuale aggiudicatario. Peraltro, nel caso in esame il rapporto CP_1 di locazione in assunto in essere incorrerebbe anche nell'ulteriore nullità per violazione del disposto di cui al comma 346 dell'art. 1 della L. 311/2004 secondo il quale “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”. Dalle precedenti considerazioni deriva che, in tale ipotesi, deve escludersi la conclusione di contratti per "facta concludentia" ossia mediante inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato (ex multis Cass. n. 12316 del 2015, n. 12492 del 2000, n. 14524 del 2002). La mancata conclusione del contratto di locazione non consente di ravvisare l'evocata responsabilità contrattuale.
7.- In conclusione, gli appelli sono infondati e devono essere rigettati.
8.- L'esito della lite giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di lite. La restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da, avverso la sentenza n. 1483/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Respinge l'appello incidentale;
3) condanna l pagamento di 2/3 delle spese di lite, in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in complessivi euro 3.500, per compensi professionali, CP_1 oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 16.07.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1061/2021 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. WALTER SALVADORI Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ), in persona della Sindaca in carica, con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. PIERPAOLO CARBONE
Appellato
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione dell'udienza 16 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1 1483/2020 con cui il Tribunale ordinario di Tivoli ha respinto la propria domanda risarcitoria;
ha posto le spese della CTU a suo definitivo carico e lo ha condannato al pagamento delle Parte_1 spese di giudizio in favore del . Controparte_1
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con atto di citazione il ricorrente deduceva: di aver partecipato alla gara che il Comune di aveva indetto per acquisire manifestazioni CP_1 di interesse alla gestione di alcuni locali di proprietà comunale, alle condizioni ivi riportate che comprendevano l'appalto di alcuni lavori di ristrutturazione/rifacimento, così come meglio riportati in atti;
di aver proposto di aprire nella struttura un'attività di ristorazione;
1 che con verbale del 5.3.2013 la commissione giudicatrice riteneva congrua e vantaggiosa l'offerta da lui avanzata e successivamente, con delibera n° 23 del 22.3.2013, la Giunta comunale approvava l'offerta del e l'aggiudicazione dell'appalto allo stesso;
Pt_1
di essere stato immesso nel possesso dell'immobile per l'esecuzione delle opere che veniva affidata anche a professionisti e ditte terze;
di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie;
che nel luglio 2013 iniziava l'attività di ristorazione con l'autorizzazione del Comune utilizzando quasi in esclusiva la terrazza all'aperto; che nel settembre – ottobre 2013 accertava la presenza di infiltrazioni di acqua nella stanza sottostante la terrazza (dunque la stanza principalmente utilizzabile nel periodo autunnale, invernale, primaverile); di aver denunziato i vizi al Comune che però non eseguiva alcun intervento risolutivo;
che il previsto contratto di locazione non era stato mai stipulato nonostante egli avesse anche provveduto, facendo seguito alle richieste del resistente, a versare preventivamente l'importo dovuto per la registrazione dello stesso e le spese necessarie per il rogito;
che il Comune di infine revocava l'aggiudicazione sostenendo, tra l'altro: l'illegittimità CP_1 del possesso, da parte sua, dell'immobile in quanto l'immissione non era stata preceduta da un formale verbale la mancata sottoscrizione del contratto di locazione in ogni caso, il mancato pagamento di qualsivoglia corrispettivo. Su tali basi, ricostruita la cronologia di tutti i fatti inerenti alla vicenda – che qui debbono intendersi trascritti e riportati –, contestando l'avvenuta revoca dell'aggiudicazione e sostenendo la ricorrenza della responsabilità contrattuale – ai sensi dell'art. 1578 e/o dell'art. 1453 cc - del chiedeva CP_1 dichiararsi la risoluzione del rapporto per l'inadempimento del resistente e la sua condanna, per i titoli dedotti, al risarcimento del danno pari ad euro 260.000,00. Il si costituiva in giudizio contestando la domanda sotto vari profili, così Controparte_1 come riportato nel proprio atto difensivo, cui si fa espresso riferimento, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del GO in favore di quello amministrativo. Su tali basi, concludeva in conformità. Veniva disposto il mutamento del rito trattandosi di causa che – a parere dell'istruttore - trovava comunque origine in un rapporto di locazione che, pur non perfezionatosi con la formale stipula del contratto, aveva comunque avuto – secondo la prospettazione dei fatti fornita - un principio di esecuzione con l'avvio dell'attività di ristorazione del veniva inoltre espletata prova orale e Pt_1 CTU, alle cui conclusioni il Tribunale si riporta, facendole proprie, in quanto frutto di esaustiva indagine, condotta con metodo condivisibile e privo di errori logici e giuridici. Rileva il Tribunale. Quanto all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione. E' incontestato che il Comune di abbia approvato, con propria delibera del 22.3.2013, la CP_1 proposta avanzata dal per la locazione della porzione immobiliare di cui al bando di gara, Pt_1 aggiudicando quindi allo stesso l'appalto dei lavori necessari all'attività prevista. Siamo dunque in presenza di una aggiudicazione formalmente perfezionata che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Ord. 24411/2018), rappresenta lo spartiacque per dirimere le diverse competenze giurisdizionali: quella del GA, qualora la questione litigiosa investa profili procedurali antecedenti l'atto deliberativo;
quella del GO, qualora invece la questione riguardi fatti successivi, a prescindere che sia stato formalmente sottoscritto un contratto di natura privatistica. Ebbene, è noto come l'inquadramento giuridico della vicenda portata alla attenzione del Giudice discenda, necessariamente, dai fatti così come riferiti dalle parti e, in particolare, dalla natura della domanda formulata dall'attore; sub specie, il agisce per la risoluzione del contratto che ritiene Pt_1 si sia comunque concluso per facta concludentia inter partes, allegando, infatti, l'inadempimento del che egli colloca nella violazione degli obblighi contrattuali previsti a carico Controparte_1
2 del locatore ai sensi degli articoli 1575 ss cc o, in alternativa, nella generale previsione di inadempimento contrattuale previsto nell'art. 1453 cc. Tale prospettazione dei fatti – che, ovviamente, non significa fondatezza dei fatti – è indubbiamente di natura privatistica e, altrettanto indubbiamente, inerisce ad una vicenda sviluppatasi successivamente alla delibera di aggiudicazione emessa dalla PA, investendo i diritti soggettivi delle parti: di qui la giurisdizione del Giudice ordinario. L'eccezione va dunque respinta.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Nel merito. Come detto, l'attore ha agito con domanda di risoluzione contrattuale. Sotto questo profilo, il convenuto ha eccepito come un contratto da risolvere non sia mai stato stipulato, né in altro modo venuto in essere. La domanda va respinta. Essendo pacifico che alla stipula del contratto le parti non siano mai giunte, va verificato se nei comportamenti mantenuti dalle stesse a seguito della delibera sia identificabile l'attuazione delle prestazioni previste dalle norme regolatrici del contratto di locazione e se, soprattutto, tali prestazioni – nel caso di riscontro positivo – si siano svolte in attuazione della reciproca volontà delle parti. Ritiene il Tribunale che ciò non sia avvenuto. La delibera comunale e tutti gli atti successivi, infatti, vanno considerati come semplici, ancorché significativi, atti prodromici alla futura conclusione del contratto e la stessa immissione del Pt_1 nella detenzione dell'immobile – immissione invero, come sostiene il resistente, anch'essa non formalizzata ma certamente non contestata, né contrastata ma anzi sostenuta e confermata dalle numerose, diverse autorizzazioni rilasciate al futuro conduttore per eseguire gli allacci alle utenze e le altre opere previste nel bando - non può essere valutata come assenso implicito all'inizio dell'attività di ristorazione programmata ma solo come consegna avvenuta ai fini della esecuzione dei citati lavori. Conseguentemente, deve anche ritenersi che l'inizio, da parte del dell'esercizio della propria Pt_1 attività non sia stato frutto del comune volere delle parti comunque pattuito ma, semplicemente, di una propria iniziativa che la sua controparte può aver al massimo tollerato. Deriva da qui che ogni richiesta di risoluzione del contratto – sia formulata ai sensi dell'art. 1578 cc, sia formulata ai sensi dell'art. 1453 cc – debba essere disattesa, proprio perché un contratto – né scritto, né verbale – mai è stato concluso dalle parti. Tutta la vicenda, in realtà, avrebbe potuto denotare, in via di ipotesi, la ricorrenza di una responsabilità precontrattuale del ai sensi dell'art. 1337 cc, responsabilità Controparte_1 che, però, è di natura extracontrattuale e non contrattuale (così come pressoché graniticamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità: cfr., da ultimo, Cass. 16735/2011; 14188/2016; 24738/2019; 12107/2020), in relazione alla quale il non ha formulato alcuna domanda: dal Pt_1 che consegue il divieto per questo Giudice di poterla esaminare in osservanza del principio tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cpc. Il tenore della decisione rende irrilevanti le risultanze della prova orale e della CTU. Le spese di questa vengono poste a definitivo carico della parte attrice. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 260.000,00, base valore medio, riduzione del 75% su tutte le fasi).”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
3 3.1.- Con il primo motivo l'appellante censura l'“Erronea valutazione del rapporto giuridico instauratosi tra le parti con l'esecuzione anticipata delle obbligazioni indicate nel bando di gara e di quelle connesse allo stipulando contratto di locazione” Secondo l'appellante le parti avrebbero dato esecuzione anticipata al rapporto locatizio ponendo in essere adempimenti e obbligazioni risultanti dal bando di gara e collegate allo stipulando contratto di locazione. L'istruttoria espletata in primo grado avrebbe confermato che, successivamente all'aggiudicazione, il sarebbe stato immesso nel possesso di una porzione dell'immobile che precedentemente era Pt_1 un ex monastero e che, pertanto, necessitava di tutti i lavori per essere adibito alla ristorazione;
sarebbero stata confermati l'esecuzione di lavori, l'accatastamento e il frazionamento della parte concessa al nonché l'apertura del locale nel luglio 2013. Pt_1 L'esecuzione anticipata degli obblighi derivanti dal bando sarebbe stata posta in essere sia dal Pt_1 sia dal che avrebbe consegnato materialmente l'immobile, nonché presentato Controparte_1 le domande per il frazionamento dell'immobile e per il cambio di destinazione d'uso.
3.2.- Il secondo motivo di doglianza si incentra “Sull'interpretazione del rapporto instauratosi tra le parti per effetto dell'esecuzione anticipata delle obbligazioni di cui al bando di gara e connesse allo stipulando contratto di locazione.” Il giudice avrebbe errato nel ravvisare solo degli atti prodromici alla conclusione del contratto fondanti una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e non contrattuale;
tale tutela non sarebbe stata richiesta dal e, dunque, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, Pt_1 il Tribunale non si è pronunciato sul punto. Invero, nell'atto di citazione il ricorrente avrebbe avanzato domanda di risoluzione per inadempimento consapevole del fatto che il contratto di locazione non era stato stipulato formalmente;
il rapporto sarebbe, comunque, venuto ad esistenza attraverso l'esecuzione anticipata del contratto che il giudice avrebbe potuto interpretare come promessa di stipula del contratto di locazione o comunque come rapporto obbligatorio di diverso genere, con diritti e obblighi disciplinati dallo stesso bando di gara o dallo stipulando contratto locatizio.
3.3.- Con ulteriore motivo, l'appellante si riporta alla domanda di primo grado, nonché alla memoria conclusionale. In particolare, precisa che la stanza sottostante la terrazza sarebbe stata accatastata come mensa per la consumazione dei pasti;
successivamente, tra ottobre e novembre 2013, al manifestarsi delle prime infiltrazioni, la stanza sarebbe stata utilizzata come punto di appoggio di materiale del ristorante in attesa che venissero eseguiti i necessari interventi. In riferimento, alla presenza, sin dall'origine del rapporto, di infiltrazioni nella stanza sottostante, l'appellante asserisce che tutti i locali, a seguito di sopralluogo da parte della sarebbero Pt_2 stati ritenuti idonei, con conseguente rilascio delle autorizzazioni amministrative – sanitarie. Successivamente, dalla CTU tecnica dell'arch. sarebbe emersa l'inidoneità dei locali allo Per_1 svolgimento di attività di ristorazione, nonché la compromissione definitiva dell'agibilità sanitaria. Al contempo, la superficie coperta disponibile della sala principale sarebbe stata pari a mq. 54, per una capienza pari a 38 persone. Da ciò ne sarebbe derivata la chiusura del locale nel settembre 2018.
Inoltre, sussisterebbe una responsabilità del anche per la mancata stipulazione del contratto CP_1 di locazione. Nel caso di specie, lo schema di contratto sarebbe stato adottato solo il 18.03.2015, dopo due anni dall'aggiudicazione; in assenza dello stesso, il avrebbe comunque versato nell'ottobre Pt_1 2014 la somma di euro 1.500,00 per la futura registrazione del contratto;
in ogni caso, all'appellante non sarebbe mai stato inviato né lo schema di contratto, né l'invito alla stipulazione dello stesso.
L'appellante sostiene che, se avesse saputo che le effettive dimensioni utilizzabili del locale erano pari a 45 mq e che la sala per la ristorazione era pari a 20 mq, ubicata accanto alla sala del forno, non avrebbe partecipato al bando di gara, né avrebbe investito in una simile struttura inidonea ad ammortizzare i costi.
4 Sul mancato versamento di un corrispettivo a fronte della cessione, l'appellante di aver Parte_3 versato euro 7.210,00 con l'esecuzione dei lavori;
inoltre, il conduttore rivendicherebbe il diritto alla riduzione del canone mensile da 650,00 a 215,00 euro per i primi periodi in cui sarebbero state scoperte le infiltrazioni;
diversamente, a fronte dell'inerzia del nel porre fine a tali vizi e CP_1 stante l'inutilizzabilità dei locali, il conduttore non sarebbe tenuto al pagamento del corrispettivo, ma anzi avrebbe il diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
In definitiva il qualificando il comportamento del come inadempimento Pt_1 Controparte_2 contrattuale, richiede la risoluzione del contratto o il recesso dal rapporto. In particolare, la risoluzione sarebbe richiesta ai sensi dell'art. 1578 c.c. se il rapporto venisse inteso come locatizio;
qualora, invece, venisse considerato come rapporto convenzionale di anticipazione del contratto o preliminare di locazione, la risoluzione sarebbe richiesta ai sensi dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa riconducibili all'ente appellato. Quantifica l'ammontare dei danni risarcibili per un totale pari ad euro 279.000,00; in particolare, in riferimento al danno emergente: 1) euro 65.000,00 per le spese sostenute;
2) euro 8.000,00 per il lavoro prestato per quattro mesi;
3) euro 20.000,00 per l'eventuale trasloco ed adeguamento delle attrezzature in un nuovo locale;
4) euro 11.700,00 per l'avviamento commerciale, dato dall'importo del canone mensile (600,00 euro) moltiplicato per 18 mensilità. In riferimento al lucro cessante, dato dall'inutilizzabilità dei locali, invece, l'appellante richiede una valutazione del danno in via equitativa, che potrebbe portare il giudice a quantificarlo in euro 100,00 al giorno, dunque, 3.000,00 euro al mese, da moltiplicare per 62 mesi, per un totale di euro 186.000,00.
5.- IL ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando Controparte_1 l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari e ha proposto, altresì, appello incidentale per i motivi di seguito enunciati
In particolare, con il primo motivo dell'appello incidentale ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione in base alla quale il Giudice non avrebbe considerato che la controversia in giudizio riguarderebbe un bene appartenente al demanio culturale ovvero al patrimonio indisponibile del
. Controparte_3 La parte precisa che i locali oggetto di lite apparterrebbero al complesso architettonico dell'ex Monastero di S. Croce, avente rilevanza storico-artistica e culturale ex artt. 10 e ss. D.Lvo 42/2004; pertanto, sarebbero sottoposti al regime giuridico previsto per i beni demaniali e/o del patrimonio indisponibile dell'Ente, per cui possono formare oggetto di diritti in favore di terzi solo in ossequio alle norme di diritto pubblico con relativa giurisdizione del G.A.; in questo senso, il G.A. potrebbe conoscere anche delle controversie afferenti alla fase esecutiva del rapporto concessorio. Il rapporto giuridico inter partes dovrebbe essere ricondotto non alla locazione, ma alla concessione di un bene pubblico. Invero, nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20.12.2012 emergerebbe la volontà dell'ente di rendere redditizia la parte inutilizzata del complesso dell'ex
, eliminando così l'impegno della manutenzione. Parte_4 Pertanto, secondo l'appellato la domanda non troverebbe fondamento nel rapporto di locazione, mai instaurato, ma nel rapporto di concessione. Sul punto l'art. 133, comma 1, lett. b), del c.p.a., prevederebbe che, in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, le controversie riservate alla giurisdizione del G.O. sarebbero solo quelle aventi un contenuto meramente patrimoniale, concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi", mentre, nel caso di specie, la domanda dell'attore sarebbe volta ad ottenere la declaratoria di responsabilità del per inadempimento CP_1 degli obblighi gravanti ex lege sul locatore, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dal conduttore. Secondo la parte, a prescindere dalla terminologia, l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni dei Comuni sarebbe riconducibile alla figura della concessione-contratto; infatti, i beni pubblici, proprio perché destinati a realizzare interessi pubblici, potrebbero essere attribuiti ad un soggetto
5 diverso dall'ente titolare solo mediante concessione amministrativa che radica la giurisdizione esclusiva del G.A. Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe dovuto riconoscere la giurisdizione in favore del G.A., in quanto ai sensi dell'art. 133 c.p.a. sarebbe l'atto di stipula del contratto di concessione/gestione a segnare il confine tra la serie procedimentale, governata da norme pubblicistiche, e la serie negoziale con conseguenti diritti e obblighi delle parti.
L'appellato incentra il suo scritto difensivo “SULL'INESISTENZA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE VALIDO. NULLITA' INSANABILE PER DIFETTO DI FORMA SCRITTA. INFONDATEZZA E/O INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA ATTOREA PER IMPOSSIBILITA' TECNICO GIURIDICA DI CONFIGURARE UN'IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO NEL CASO DI SPECIE.”. L'appello sarebbe infondato in quanto non sarebbe configurabile un rapporto obbligatorio fra le parti di matrice negoziale ma, al più, un rapporto di fatto, privo di riflessi risarcitori. La parte sottolinea che, a fronte della mancata stipulazione di un contratto di locazione, non potrebbe essere invocata la risoluzione del contratto ex artt. 1575 c.c. o 1456 c.c., costituendo essi rimedi tipici afferenti rapporti obbligatori suscettibili di essere risolti. Dunque, non sussisterebbe alcun vincolo negoziale per la Pubblica Amministrazione, stante l'assenza di sottoscrizione del contratto, avente forma scritta ad substantiam;
nel caso di specie, il contratto sarebbe soggetto alla forma vincolata dell'atto pubblico, ai sensi dell'articolo 16 del r.d. 2440/1923, al precipuo scopo di agevolare l'esercizio dei controlli a tutela delle risorse degli Enti pubblici. Pertanto, si sarebbe in presenza di un comportamento di fatto privo di conseguenze sul piano giuridico;
sul punto, si adduce giurisprudenza di legittimità secondo cui la deliberazione o determinazione di aggiudicazione, se non tradotta in un contratto, non costituirebbe nemmeno una proposta contrattuale, ma avrebbe solo efficacia di atto interno all'ente pubblico. La stipulazione del contratto rappresenterebbe, altresì, il passaggio alla fase privatistica;
dunque, tale controversia rientrerebbe ancora nella fase pubblicistica, con conseguente giurisdizione devoluta al G.A. In riferimento all'esecuzione anticipata, la parte afferma che la stessa, in caso di procedure ad evidenza pubblica, sarebbe tipizzata dalla legge, in particolare all' art. 32 Codice Contratti pubblici oggi vigente, nonché art. 12 D.Lgs 163/2006, applicabile ratione temporis, e troverebbe giustificazione in ragioni di urgenza. Nel caso di specie, secondo la parte non si farebbe riferimento in nessuno degli atti comunali né all'esecuzione anticipata dello stipulando contratto, né alle ragioni d'urgenza. Dunque, nella prospettiva difensiva del l'inizio da parte del Controparte_1 Pt_1 dell'esercizio della propria attività di ristorazione, in assenza del titolo legittimante il possesso dei Pa beni de quibus, sarebbe stato frutto di un abuso del privato che la avrebbe tollerato. Le pretese risarcitorie si innesterebbero sui vizi dell'immobile che avrebbero condizionato il servizio di ristorazione;
tale servizio sarebbe stato svolto dal in via di mero fatto, senza nessun contratto. Pt_1 Inoltre, il non avrebbe versato al alcun corrispettivo per l'uso del bene e l'allaccio Pt_1 CP_1 provvisorio alle utenze comunali. In relazione alla CTU espletata, lo stato dei luoghi sarebbe imputabile anche all'incuria del ricorrente, che da anni occuperebbe i locali senza corrispondere alcunché all'ente, impedendo al personale incaricato di accedervi. Secondo l'appellato, il non avrebbe rispettato né gli impegni assunti in Pt_1 sede di offerta, né le prescrizioni del bando circa l'interesse collettivo alla valorizzazione di prodotti e cultura locali.
6.- L'appello principale e l'appello incidentale non sono fondati. 6.1.- In via pregiudiziale, viene esaminata l'eccezione di difetto di questa giurisdizione, spiegata nell'appello incidentale, in considerazione dell'asserito rapporto concessorio dedotto nell'odierna controversia.
6 L'eccezione è priva di pregio, dal momento che la procedura di selezione del contraente si è esaurita e l'odierno appellante agisce deducendo di aver concluso un contratto di locazione e dunque nella fase esecutiva a valle del rapporto privatistico.
6.2.- Venendo all'appello principale, i motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Essi si fondano, difatti, sull'assunto portante per cui le parti avrebbero concluso un contratto di locazione rispetto al quale l'amministrazione concedente sarebbe inadempiente. Al riguardo, si osserva che i rapporti con la P.A. richiedono, per la loro instaurazione, la forma scritta ad substantiam – come si desume dal dato testuale dell'art. 16 del r.d. n. 2440 del 1923 – in ragione della natura pubblica del soggetto debitore che assoggetta la sua attività ai controlli funzionali all'attuazione del principio di buon andamento (art. 97 Cost.) ed alla tutela delle risorse pubbliche, sottoponendolo a procedure amministrative e contabili. Alla stipula del contratto di locazione difatti il Comune di obbligava l'eventuale aggiudicatario. Peraltro, nel caso in esame il rapporto CP_1 di locazione in assunto in essere incorrerebbe anche nell'ulteriore nullità per violazione del disposto di cui al comma 346 dell'art. 1 della L. 311/2004 secondo il quale “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”. Dalle precedenti considerazioni deriva che, in tale ipotesi, deve escludersi la conclusione di contratti per "facta concludentia" ossia mediante inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato (ex multis Cass. n. 12316 del 2015, n. 12492 del 2000, n. 14524 del 2002). La mancata conclusione del contratto di locazione non consente di ravvisare l'evocata responsabilità contrattuale.
7.- In conclusione, gli appelli sono infondati e devono essere rigettati.
8.- L'esito della lite giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di lite. La restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da, avverso la sentenza n. 1483/2020 del Tribunale Ordinario di Tivoli, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Respinge l'appello incidentale;
3) condanna l pagamento di 2/3 delle spese di lite, in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in complessivi euro 3.500, per compensi professionali, CP_1 oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 16.07.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
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