Articolo 16 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 15Articolo 17
Versione
6 maggio 1952
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Versione
15 settembre 1954
Art. 16.
(Canone)


Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. ((Per le concessioni con licenza di durata non superiore al biennio il canone e' pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone e' pagato anticipatamente a rate biennali))
Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell'articolo 40 del codice.
La misura minima normale del canone per le concessioni e' stabilita da leggi o regolamenti speciali.
La misura del canone per le singole concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l'intendente di finanza in relazione alla entita' delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che puo' trarne il concessionario.
Per le concessioni con licenza la misura del canone, a seconda delle varie specie di concessioni, puo' essere stabilita in via generale dal capo di compartimento l'accordo con l'intendente di finanza.
Il concessionario e' obbligato, quando ne sia richiesto, esibire all'ufficio del compartimento la quietanza atestante il pagamento delle rate del canone.
Entrata in vigore il 15 settembre 1954
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