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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 850/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente e Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
D'ALTERIO GERARDO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4654/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7070300577/2025 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.11.2025 Ricorrente_1, Ricorrente_2 e la Ricorrente_3 S.r.l. proponevano opposizione avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, loro notificato dall'Agenzia delle Entrate di Caserta.
Si costituiva l'ente impositore che depositava le proprie controdeduzioni.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 2.2.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti;
all'esito della discussione la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso i contribuenti hanno evidenziato che "l'avviso di accertamento impugnato in epigrafe, notificato in data 31.07.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Caserta, scaturisce dalla verifica fiscale effettuata nei confronti della società Ricorrente_3, conclusasi con l'emissione del P.V.C. del 18 dicembre 2023, con il quale l'Uffico, per l'anno 2019 ha provveduto a formulare molteplici rilevi riguardanti le imposte dirette (Ires ed Irap) ed indirette (Iva), nonché ha contestato, ai fini delle ritenute modello 770, che la società accertata sia a ristretta base azionaria con l'imputazione degli utili".
I ricorrenti hanno contestato l'accertamento impugnato n. TF7070300577/2025, emesso nei confronti della
Ricorrente_3 e dei soci SS Ricorrente_2 e Ricorrente_1, chiamati a rispondere in solido con il sostituto, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 602 del 1973, dell'imposta, degli interessi e della sola sanzione prevista dall'art. 14 del D. Lgs. n. 471 del 1997 (mancata effettuazione delle ritenute), deducendo che esso è illegittimo perché le contestazioni formulate dall'Ufficio, che hanno determinato la rettifica del reddito societario, si riferiscono a costi che sono stati ritenuti non inerenti in violazione dell'art. 109, comma 1 e 5 del TUIR (rilievo
IRES 2 e 4) o non di competenza (rilievo IRES 3). hanno evidenziato i ricorrenti che non si discorre di costi inesistenti, ma di costi che si qualificano come
“NON INERENTI” e, pertanto, indeducibili.
Con le controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ha replicato, deducendo che il sostituito è ora chiamato a rispondere in solido con il sostituto, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 602 del 1973, dell'imposta, degli interessi e della sola sanzione prevista dall'art. 14 del D. Lgs. n. 471 del 1997 (mancata effettuazione delle ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto). Pertanto, Ricorrente_1 ed Nominativo_4 sono chiamati a rispondere in solido della sanzione per mancata effettuazione delle ritenute. Ha evidenziato l'ente impositore che la Suprema Corte, con ordinanza n. 25501 del 12.11.2020, ha esteso ulteriormente l'utilizzo della presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati, ed è giunta ad ammetterla oltre che in seguito al recupero di costi inesistenti, anche in quello — ben diverso — dei costi ritenuti indeducibili.
Preliminarmente si osserva che il thema decidendum è costituito dal mancato riconoscimento dei costi indicati dalla società ricorrente, perché ritenuti dall'Agenzia Entrate non sufficientemente ed idoneamente documentati nell'an, nel quantum e nella loro inerenza.
Consegue che esula dal presente giudizio qualunque valutazione in ordine alla natura di tali costi, che la società assume di aver sostenuto per attività di ricerca e sviluppo;
in altri termini in questa sede non si deve accertare e valutare nel merito se l'attività abbia o meno i requisiti di legge della novità della ricerca, perché
a monte l'ente impositore ha contestato l'esistenza di tali costi, non provati nell'an e nel quantum.
Orbene, in applicazione del principio del riparto dell'onere probatorio, si evidenzia che la Corte Suprema di
Cassazione afferma che ai fini della deducibilità dei costi imputabili è necessario provare l'inerenza e la congruità della spesa, che deve pure essere idoneamente documentata, perché in assenza di tale idonea prova l'ente impositore può legittimamente disconoscere la deducibilità dei relativi costi sulla base del principio d'inerenza, disciplinato dall'articolo 109 del TUIR. La documentazione delle spese contestate dall'Agenzia delle Entrate deve sempre essere allegata, in modo che gli uffici possano desumere l'importo, la ragione e la coerenza economica delle spese, che non possono essere indicate semplicemente attraverso un documento contabile (Cass. sent. n. 22400/2016).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che grava sul contribuente l'onere di provare, non solo l'indefettibile requisito dell'inerenza dei costi, ma anche la loro effettiva sussistenza e il loro preciso ammontare, attraverso una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, anche la ragione della spesa, di cui non è sufficiente addurre l'avvenuta contabilizzazione (Cass.
n.6650/2006, 1709/2007, 23626/2011, 16896/2014, 23550/2014, 1011/2015 e 1951/2015).
Applicando tali principi al caso di specie, emerge con chiarezza che i ricorrenti non hanno adempiuto all'onere probatorio di cui erano onerati.
Invero, le sentenze emesse da questa Corte in data odierna nei giudizi inter partes relativi all'IRES, all'IVA
e all'IRAP hanno già deciso sulle imposte predette e sull'accertamento che ne è scaturito, con rigetto totale dei rispettivi ricorsi.
Pertanto, una volta accertato il maggior reddito conseguito dalla società a seguito del disconoscimento dei costi, la mancata contabilizzazione degli utili costituisce idonea prova presuntiva della loro distribuzione ai soci, atteso che si verte in materia di società a ristretta base sociale.
In conclusione, trovano applicazione le norme sopra indicate che prevedono il vincolo di solidarietà tra sostituto e sostituito d'imposta.
Consegue che il ricorso va rigettato perché infondato.
Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in E. 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge..
Così deciso in Caserta, il 2.2.2026.
Il Presidente est.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente e Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
D'ALTERIO GERARDO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4654/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7070300577/2025 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.11.2025 Ricorrente_1, Ricorrente_2 e la Ricorrente_3 S.r.l. proponevano opposizione avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, loro notificato dall'Agenzia delle Entrate di Caserta.
Si costituiva l'ente impositore che depositava le proprie controdeduzioni.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 2.2.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti;
all'esito della discussione la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso i contribuenti hanno evidenziato che "l'avviso di accertamento impugnato in epigrafe, notificato in data 31.07.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Caserta, scaturisce dalla verifica fiscale effettuata nei confronti della società Ricorrente_3, conclusasi con l'emissione del P.V.C. del 18 dicembre 2023, con il quale l'Uffico, per l'anno 2019 ha provveduto a formulare molteplici rilevi riguardanti le imposte dirette (Ires ed Irap) ed indirette (Iva), nonché ha contestato, ai fini delle ritenute modello 770, che la società accertata sia a ristretta base azionaria con l'imputazione degli utili".
I ricorrenti hanno contestato l'accertamento impugnato n. TF7070300577/2025, emesso nei confronti della
Ricorrente_3 e dei soci SS Ricorrente_2 e Ricorrente_1, chiamati a rispondere in solido con il sostituto, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 602 del 1973, dell'imposta, degli interessi e della sola sanzione prevista dall'art. 14 del D. Lgs. n. 471 del 1997 (mancata effettuazione delle ritenute), deducendo che esso è illegittimo perché le contestazioni formulate dall'Ufficio, che hanno determinato la rettifica del reddito societario, si riferiscono a costi che sono stati ritenuti non inerenti in violazione dell'art. 109, comma 1 e 5 del TUIR (rilievo
IRES 2 e 4) o non di competenza (rilievo IRES 3). hanno evidenziato i ricorrenti che non si discorre di costi inesistenti, ma di costi che si qualificano come
“NON INERENTI” e, pertanto, indeducibili.
Con le controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ha replicato, deducendo che il sostituito è ora chiamato a rispondere in solido con il sostituto, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 602 del 1973, dell'imposta, degli interessi e della sola sanzione prevista dall'art. 14 del D. Lgs. n. 471 del 1997 (mancata effettuazione delle ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto). Pertanto, Ricorrente_1 ed Nominativo_4 sono chiamati a rispondere in solido della sanzione per mancata effettuazione delle ritenute. Ha evidenziato l'ente impositore che la Suprema Corte, con ordinanza n. 25501 del 12.11.2020, ha esteso ulteriormente l'utilizzo della presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati, ed è giunta ad ammetterla oltre che in seguito al recupero di costi inesistenti, anche in quello — ben diverso — dei costi ritenuti indeducibili.
Preliminarmente si osserva che il thema decidendum è costituito dal mancato riconoscimento dei costi indicati dalla società ricorrente, perché ritenuti dall'Agenzia Entrate non sufficientemente ed idoneamente documentati nell'an, nel quantum e nella loro inerenza.
Consegue che esula dal presente giudizio qualunque valutazione in ordine alla natura di tali costi, che la società assume di aver sostenuto per attività di ricerca e sviluppo;
in altri termini in questa sede non si deve accertare e valutare nel merito se l'attività abbia o meno i requisiti di legge della novità della ricerca, perché
a monte l'ente impositore ha contestato l'esistenza di tali costi, non provati nell'an e nel quantum.
Orbene, in applicazione del principio del riparto dell'onere probatorio, si evidenzia che la Corte Suprema di
Cassazione afferma che ai fini della deducibilità dei costi imputabili è necessario provare l'inerenza e la congruità della spesa, che deve pure essere idoneamente documentata, perché in assenza di tale idonea prova l'ente impositore può legittimamente disconoscere la deducibilità dei relativi costi sulla base del principio d'inerenza, disciplinato dall'articolo 109 del TUIR. La documentazione delle spese contestate dall'Agenzia delle Entrate deve sempre essere allegata, in modo che gli uffici possano desumere l'importo, la ragione e la coerenza economica delle spese, che non possono essere indicate semplicemente attraverso un documento contabile (Cass. sent. n. 22400/2016).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che grava sul contribuente l'onere di provare, non solo l'indefettibile requisito dell'inerenza dei costi, ma anche la loro effettiva sussistenza e il loro preciso ammontare, attraverso una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, anche la ragione della spesa, di cui non è sufficiente addurre l'avvenuta contabilizzazione (Cass.
n.6650/2006, 1709/2007, 23626/2011, 16896/2014, 23550/2014, 1011/2015 e 1951/2015).
Applicando tali principi al caso di specie, emerge con chiarezza che i ricorrenti non hanno adempiuto all'onere probatorio di cui erano onerati.
Invero, le sentenze emesse da questa Corte in data odierna nei giudizi inter partes relativi all'IRES, all'IVA
e all'IRAP hanno già deciso sulle imposte predette e sull'accertamento che ne è scaturito, con rigetto totale dei rispettivi ricorsi.
Pertanto, una volta accertato il maggior reddito conseguito dalla società a seguito del disconoscimento dei costi, la mancata contabilizzazione degli utili costituisce idonea prova presuntiva della loro distribuzione ai soci, atteso che si verte in materia di società a ristretta base sociale.
In conclusione, trovano applicazione le norme sopra indicate che prevedono il vincolo di solidarietà tra sostituto e sostituito d'imposta.
Consegue che il ricorso va rigettato perché infondato.
Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in E. 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge..
Così deciso in Caserta, il 2.2.2026.
Il Presidente est.