Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 850
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'accertamento per contestazioni su costi non inerenti o non di competenza

    La Corte rileva che i ricorrenti non hanno adempiuto all'onere probatorio di provare l'inerenza, la congruità e l'idonea documentazione dei costi contestati, come richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione. In applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio, l'Agenzia delle Entrate ha legittimamente disconosciuto la deducibilità dei costi. Inoltre, dato che le sentenze relative a IRES, IVA e IRAP hanno già rigettato i ricorsi, il maggior reddito accertato alla società, in materia di società a ristretta base sociale, costituisce prova presuntiva della distribuzione degli utili ai soci.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 850
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 850
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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