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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/12/2024, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 251 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 251/2024 promossa da
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv.ta Sonia Canevisio (c.f. ), in Lodi (LO) alla via Tiziano C.F._2
Zalli n. 30;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Susanna Magrini (c.f. ), in Lodi (LO) in C.F._4 corso Roma n. 99;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al MINISTERO – in persona del CP_1
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 27.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.., che di seguito si riportano integralmente:
“
1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e risiederà altresì presso quest'ultima nell'abitazione sita in Cervignano
D'DA (Lo), Via Bassano Gabba n. 7;
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
3. Il sig. trascorrerà con la figlia minore i fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18.00 Parte_2 sino alla domenica alle ore 18.00 quando la riporterà a casa dalla madre. Nella settimana in cui non vedrà la figlia il fine settimana, il padre trascorrerà con il lunedì ed il mercoledì dalle ore 18.00 Per_1 andandola a prendere in palestra e sino alle ore 21.30 riaccompagnandola a casa dalla madre. Nella settimana in cui vedrà nel fine settimana trascorrerà con la stessa il mercoledì dalle ore 18.00 Per_1 andandola a prendere in palestra e sino alle ore 21.30 riaccompagnandola a casa dalla madre. La figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno del suo compleanno. La figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Natale e di Santo Stefano ed il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo rimanendo invariata la normale alternanza settimanale. Il padre trascorrerà con la figlia una settimana durante le vacanze estive da comunicarsi compatibilmente con l'organizzazione aziendale entro il 31.03 di ogni anno;
4. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di mantenimento per la figlia minore Parte_2 Pt_1 Per_1 la somma di € 250,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamento
ISTAT.
5. Le spese straordinarie - come da protocollo del Tribunale di Milano - saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno tra i genitori ed in particolare: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposti dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
2 (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso per la quota al genitore anticipatario precisando che: i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o e-mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione oppure via WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. L'assegno familiare sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; Parte_1
7. I genitori si impegnano a garantire una migliore collaborazione tra gli stessi per la comunicazione in ordine alle questioni afferenti la figlia oltre alla gestione degli impegni scolastici (compiti o altro afferente la scuola);
8. Ciascuna delle parti si farà carico delle proprie spese legali per il presente procedimento.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
3 1. Con ricorso depositato in data 08.02.2024 la ricorrente sig.ra ha adito l'Intestato Parte_1
Tribunale affinché disponesse l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Per_1 prevalente presso di sé e regolamentazione del regime di visite paterne, oltre alla previsione in capo al padre di un contributo al mantenimento della minore di €500,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, a far data da settembre 2023.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- nel settembre 2010 la sig.ra ed il sig. si sono conosciuti durante la separazione Pt_1 Parte_2
della ricorrente dall'ex coniuge;
- in quel periodo la ricorrente viveva con la figlia nata dal precedente matrimonio in una villetta in comproprietà con l'ex coniuge al 50%;
- nel settembre 2011 hanno iniziato a convivere nell'abitazione della ricorrente, ove il sig. portava con sé nei fine settimana la figlia avuta da una precedente relazione;
Parte_2
- la ricorrente era impiegata presso una società milanese, mentre parte resistente lavorava come elettricista presso l'azienda di famiglia;
- in seguito, il sig. a causa di divergenze con il genitore, ha lasciato l'impiego presso Parte_2
l'attività di famiglia mettendosi in proprio e, per incrementare i propri guadagni, ha iniziato a lavorare part time presso un bar;
- dalla relazione con il sig. nel 2015 è nata la figlia e quando la minore aveva 4 Parte_2 Per_1 mesi, a causa di tensioni tra i genitori, il resistente ha fatto ritorno presso l'abitazione materna;
- durante il periodo di lontananza, gli incontri tra ed il padre sono stati solo un paio ed il Per_1
contributo economico si è limitato a soli €500,00 in otto mesi;
- nel 2016 la sig.ra ha venduto la villetta in comproprietà con l'ex marito;
Pt_1
- successivamente, il sig. si è riavvicinato alla ricorrente ed alla figlia Parte_2 Per_1
- in tale occasione la sig.ra ha acquistato un appartamento in Cervignano D'DA (LO); Pt_1
- grazie alle risorse economiche ereditate nel 2017 e nel 2018 la sig.ra ha acquistato in via Pt_1
esclusiva una nuova villetta più grande nel predetto Comune. A tale spesa non ha partecipato il sig. in quanto gravato da debiti presso l'Agenzia delle Entrate. In particolare, la sig.ra Parte_2
oltre ad aver sostenuto tutte le spese inerenti all'agenzia, al notaio ed al trasferimento, ha Pt_1 acquistato tutto l'arredamento;
- il 09.04.2021 la sig.ra ha sottoscritto un contratto di mutuo con la BPM. Originariamente Pt_1
solo la resistente ha sopportato il costo delle rate, in quanto il sig. solo a far data dal Parte_2 giugno 2021 ha versato dei bonifici con causale “mantenimento” dal valore di € 1.000,00
4 direttamente sul conto del mutuo, mentre sul conto della ricorrente sono state addebitate tutte le altre spese;
- nel 2022 le parti hanno acceso due finanziamenti per effettuare dei lavori di ristrutturazione presso la villetta;
- nel 2023 la relazione sentimentale tra le parti è cessata, culminando nell'abbandono della casa familiare da parte del sig. il quale ha anche iniziato una nuova relazione sentimentale;
Parte_2
- tale situazione ha generato non poche problematiche economiche ed affettive alla sig.ra Pt_1
sulla quale hanno cominciato a gravare tutte le spese ed i finanziamenti assunti per la famiglia;
- la ricorrente si è occupata da sola della figlia minore e per assolvere agli impegni Per_1 economici ha dovuto richiedere l'anticipo del TFR e vendere alcuni beni di famiglia;
- le parti avevano preso degli accordi sulla gestione della minore, tuttavia il sig. presto Parte_2
li ha disattesi;
- il sig. è un operaio dipendente con uno stipendio di circa € 2.000,00 oltre ticket, lavora Parte_2
dal lunedì al venerdì su turni mattutini o pomeridiani, oltre al sabato mattina e vive presso l'abitazione della madre defunta, di cui è proprietario in parte, con il di lei marito, oltre ad essere proprietario di una piccola percentuale di altro immobile;
- la sig.ra lavora come impiegata amministrativa con uno stipendio di circa € 2.000,00, Pt_1
lavorando in ufficio il lunedì ed il martedì mentre gli altri giorni della settimana da casa. Oltre ad essere proprietaria della sua abitazione possiede una macchina Fiat 500X. Sostiene spese fisse mensili per € 1.396,57, per via dei vari finanziamenti e mutuo sottoscritti ed a causa di ciò ha chiesto un anticipo sul TFR ed ha venduto il furgone di famiglia;
- la figlia minore svolge il lunedì ed il martedì le attività sportive di danza, judo ed Per_1
acrobatica, alle quali viene accompagnata dalla baby sitter;
- originariamente il sig. prendeva spesso con sé la figlia, per via di accordi verbali Parte_2
intervenuti tra le parti, tuttavia, in seguito, le richieste del padre di stare con ed il suo Per_1
contributo al mantenimento sono diminuiti;
- attualmente i rapporti tra le parti sono nulli, in quanto il resistente non vuole comunicare con la ricorrente neanche per ciò che riguarda la minore, tanto che a Natale il padre ha regalato ad Per_1
un cellulare per poter comunicare direttamente con lei, anche se la madre non era d'accordo;
- la gestione della figlia grava quasi interamente sulla madre e le richieste del resistente per vedere la figlia sono irregolari e variabili a causa dei di lui impegni;
- quando la minore è con il padre non svolge i compiti assegnati a scuola, in quanto il resistente sostiene di non avere tempo per seguirla, sicché anche questa incombenza ricade sulla ricorrente;
5 - il contributo al mantenimento del sig. per la figlia ammonta ad € 200,00 mensili e non Parte_2
vi è alcuna partecipazione alle spese straordinarie.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.04.2024 si è costituito il convenuto sig.
chiedendo il rigetto delle domande di controparte, insistendo per l'affido Parte_2 condiviso della minore con collocazione prevalentemente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne, rendendosi disponibile a versare un contributo al mantenimento € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e a partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50%, come previste dal protocollo del Tribunale di Milano e ripartizione al 50% dell'Assegno Unico per i figli.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis. 17 commi I e II c.p.c.
4. All'udienza del 31.05.2024 le parti hanno raggiunto un accordo sulle questioni inerenti all'affido, al collocamento ed ai turni di visita e pernotti paterni ed hanno chiesto un rinvio per cercare di raggiungere un accordo anche sul contributo al mantenimento.
5. Alla successiva udienza del 12.07.2024 la Giudice delegata ha formulato una proposta conciliativa che
è stata rifiutata da parte ricorrente. Le parti chiedevano pertanto fissarsi udienza di discussione e decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bus.28 c.p.c..
La giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione e decisione per il giorno 27.09.2024, da volgersi mediante deposito di note scritte.
6. In data 23.09.2024 le parti hanno depositato la precisazione delle conclusioni congiunte.
7. All'udienza del 27.09.2024 la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza all'interesse della prole delle condizioni concordate dalle parti e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della minore (di anni 9).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
6 1) dispone l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre e residenza nell'abitazione di Cervignano D'DA (LO) alla via Bassano Gabba n.7;
2) dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori;
3) dispone che venga adottato il seguente regime di visite tra ed il padre: Per_1
- il sig. trascorrerà con la figlia minore i fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18.00 Parte_2
sino alla domenica alle ore 18.00 quando la riporterà a casa dalla madre;
- nella settimana in cui non vedrà la figlia il fine settimana, il padre trascorrerà con il lunedì Per_1
ed il mercoledì dalle ore 18.00 andandola a prendere in palestra e sino alle ore 21.30 riaccompagnandola a casa dalla madre;
- nella settimana in cui vedrà nel fine settimana trascorrerà con la stessa il mercoledì dalle Per_1
ore 18.00 andandola a prendere in palestra e sino alle ore 21.30 riaccompagnandola a casa dalla madre;
- la figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno del suo compleanno;
- la figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Natale e di Santo Stefano ed il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo rimanendo invariata la normale alternanza settimanale;
- il padre trascorrerà con la figlia una settimana durante le vacanze estive da comunicarsi compatibilmente con l'organizzazione aziendale entro il 31.03 di ogni anno;
4) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Pt_1 per la figlia minore la somma di € 250,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Milano, siano suddivise nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
6) prende atto che l'assegno unico venga interamente riscosso dalla sig.ra Pt_1
7) prende atto che genitori si impegnano a garantire una migliore collaborazione tra gli stessi per la comunicazione in ordine alle questioni afferenti alla figlia oltre alla gestione degli impegni scolastici (compiti o altro afferente alla scuola);
8) dispone che ciascuna delle parti si faccia carico delle proprie spese legali per il presente procedimento.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 5.11.2024.
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 251/2024 promossa da
(c.f. rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv.ta Sonia Canevisio (c.f. ), in Lodi (LO) alla via Tiziano C.F._2
Zalli n. 30;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Susanna Magrini (c.f. ), in Lodi (LO) in C.F._4 corso Roma n. 99;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al MINISTERO – in persona del CP_1
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 27.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.., che di seguito si riportano integralmente:
“
1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e risiederà altresì presso quest'ultima nell'abitazione sita in Cervignano
D'DA (Lo), Via Bassano Gabba n. 7;
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
3. Il sig. trascorrerà con la figlia minore i fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18.00 Parte_2 sino alla domenica alle ore 18.00 quando la riporterà a casa dalla madre. Nella settimana in cui non vedrà la figlia il fine settimana, il padre trascorrerà con il lunedì ed il mercoledì dalle ore 18.00 Per_1 andandola a prendere in palestra e sino alle ore 21.30 riaccompagnandola a casa dalla madre. Nella settimana in cui vedrà nel fine settimana trascorrerà con la stessa il mercoledì dalle ore 18.00 Per_1 andandola a prendere in palestra e sino alle ore 21.30 riaccompagnandola a casa dalla madre. La figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno del suo compleanno. La figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Natale e di Santo Stefano ed il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo rimanendo invariata la normale alternanza settimanale. Il padre trascorrerà con la figlia una settimana durante le vacanze estive da comunicarsi compatibilmente con l'organizzazione aziendale entro il 31.03 di ogni anno;
4. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di mantenimento per la figlia minore Parte_2 Pt_1 Per_1 la somma di € 250,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamento
ISTAT.
5. Le spese straordinarie - come da protocollo del Tribunale di Milano - saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno tra i genitori ed in particolare: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposti dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
2 (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso per la quota al genitore anticipatario precisando che: i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o e-mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione oppure via WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. L'assegno familiare sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; Parte_1
7. I genitori si impegnano a garantire una migliore collaborazione tra gli stessi per la comunicazione in ordine alle questioni afferenti la figlia oltre alla gestione degli impegni scolastici (compiti o altro afferente la scuola);
8. Ciascuna delle parti si farà carico delle proprie spese legali per il presente procedimento.”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
3 1. Con ricorso depositato in data 08.02.2024 la ricorrente sig.ra ha adito l'Intestato Parte_1
Tribunale affinché disponesse l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Per_1 prevalente presso di sé e regolamentazione del regime di visite paterne, oltre alla previsione in capo al padre di un contributo al mantenimento della minore di €500,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, a far data da settembre 2023.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- nel settembre 2010 la sig.ra ed il sig. si sono conosciuti durante la separazione Pt_1 Parte_2
della ricorrente dall'ex coniuge;
- in quel periodo la ricorrente viveva con la figlia nata dal precedente matrimonio in una villetta in comproprietà con l'ex coniuge al 50%;
- nel settembre 2011 hanno iniziato a convivere nell'abitazione della ricorrente, ove il sig. portava con sé nei fine settimana la figlia avuta da una precedente relazione;
Parte_2
- la ricorrente era impiegata presso una società milanese, mentre parte resistente lavorava come elettricista presso l'azienda di famiglia;
- in seguito, il sig. a causa di divergenze con il genitore, ha lasciato l'impiego presso Parte_2
l'attività di famiglia mettendosi in proprio e, per incrementare i propri guadagni, ha iniziato a lavorare part time presso un bar;
- dalla relazione con il sig. nel 2015 è nata la figlia e quando la minore aveva 4 Parte_2 Per_1 mesi, a causa di tensioni tra i genitori, il resistente ha fatto ritorno presso l'abitazione materna;
- durante il periodo di lontananza, gli incontri tra ed il padre sono stati solo un paio ed il Per_1
contributo economico si è limitato a soli €500,00 in otto mesi;
- nel 2016 la sig.ra ha venduto la villetta in comproprietà con l'ex marito;
Pt_1
- successivamente, il sig. si è riavvicinato alla ricorrente ed alla figlia Parte_2 Per_1
- in tale occasione la sig.ra ha acquistato un appartamento in Cervignano D'DA (LO); Pt_1
- grazie alle risorse economiche ereditate nel 2017 e nel 2018 la sig.ra ha acquistato in via Pt_1
esclusiva una nuova villetta più grande nel predetto Comune. A tale spesa non ha partecipato il sig. in quanto gravato da debiti presso l'Agenzia delle Entrate. In particolare, la sig.ra Parte_2
oltre ad aver sostenuto tutte le spese inerenti all'agenzia, al notaio ed al trasferimento, ha Pt_1 acquistato tutto l'arredamento;
- il 09.04.2021 la sig.ra ha sottoscritto un contratto di mutuo con la BPM. Originariamente Pt_1
solo la resistente ha sopportato il costo delle rate, in quanto il sig. solo a far data dal Parte_2 giugno 2021 ha versato dei bonifici con causale “mantenimento” dal valore di € 1.000,00
4 direttamente sul conto del mutuo, mentre sul conto della ricorrente sono state addebitate tutte le altre spese;
- nel 2022 le parti hanno acceso due finanziamenti per effettuare dei lavori di ristrutturazione presso la villetta;
- nel 2023 la relazione sentimentale tra le parti è cessata, culminando nell'abbandono della casa familiare da parte del sig. il quale ha anche iniziato una nuova relazione sentimentale;
Parte_2
- tale situazione ha generato non poche problematiche economiche ed affettive alla sig.ra Pt_1
sulla quale hanno cominciato a gravare tutte le spese ed i finanziamenti assunti per la famiglia;
- la ricorrente si è occupata da sola della figlia minore e per assolvere agli impegni Per_1 economici ha dovuto richiedere l'anticipo del TFR e vendere alcuni beni di famiglia;
- le parti avevano preso degli accordi sulla gestione della minore, tuttavia il sig. presto Parte_2
li ha disattesi;
- il sig. è un operaio dipendente con uno stipendio di circa € 2.000,00 oltre ticket, lavora Parte_2
dal lunedì al venerdì su turni mattutini o pomeridiani, oltre al sabato mattina e vive presso l'abitazione della madre defunta, di cui è proprietario in parte, con il di lei marito, oltre ad essere proprietario di una piccola percentuale di altro immobile;
- la sig.ra lavora come impiegata amministrativa con uno stipendio di circa € 2.000,00, Pt_1
lavorando in ufficio il lunedì ed il martedì mentre gli altri giorni della settimana da casa. Oltre ad essere proprietaria della sua abitazione possiede una macchina Fiat 500X. Sostiene spese fisse mensili per € 1.396,57, per via dei vari finanziamenti e mutuo sottoscritti ed a causa di ciò ha chiesto un anticipo sul TFR ed ha venduto il furgone di famiglia;
- la figlia minore svolge il lunedì ed il martedì le attività sportive di danza, judo ed Per_1
acrobatica, alle quali viene accompagnata dalla baby sitter;
- originariamente il sig. prendeva spesso con sé la figlia, per via di accordi verbali Parte_2
intervenuti tra le parti, tuttavia, in seguito, le richieste del padre di stare con ed il suo Per_1
contributo al mantenimento sono diminuiti;
- attualmente i rapporti tra le parti sono nulli, in quanto il resistente non vuole comunicare con la ricorrente neanche per ciò che riguarda la minore, tanto che a Natale il padre ha regalato ad Per_1
un cellulare per poter comunicare direttamente con lei, anche se la madre non era d'accordo;
- la gestione della figlia grava quasi interamente sulla madre e le richieste del resistente per vedere la figlia sono irregolari e variabili a causa dei di lui impegni;
- quando la minore è con il padre non svolge i compiti assegnati a scuola, in quanto il resistente sostiene di non avere tempo per seguirla, sicché anche questa incombenza ricade sulla ricorrente;
5 - il contributo al mantenimento del sig. per la figlia ammonta ad € 200,00 mensili e non Parte_2
vi è alcuna partecipazione alle spese straordinarie.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.04.2024 si è costituito il convenuto sig.
chiedendo il rigetto delle domande di controparte, insistendo per l'affido Parte_2 condiviso della minore con collocazione prevalentemente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne, rendendosi disponibile a versare un contributo al mantenimento € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e a partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50%, come previste dal protocollo del Tribunale di Milano e ripartizione al 50% dell'Assegno Unico per i figli.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis. 17 commi I e II c.p.c.
4. All'udienza del 31.05.2024 le parti hanno raggiunto un accordo sulle questioni inerenti all'affido, al collocamento ed ai turni di visita e pernotti paterni ed hanno chiesto un rinvio per cercare di raggiungere un accordo anche sul contributo al mantenimento.
5. Alla successiva udienza del 12.07.2024 la Giudice delegata ha formulato una proposta conciliativa che
è stata rifiutata da parte ricorrente. Le parti chiedevano pertanto fissarsi udienza di discussione e decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bus.28 c.p.c..
La giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione e decisione per il giorno 27.09.2024, da volgersi mediante deposito di note scritte.
6. In data 23.09.2024 le parti hanno depositato la precisazione delle conclusioni congiunte.
7. All'udienza del 27.09.2024 la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza all'interesse della prole delle condizioni concordate dalle parti e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della minore (di anni 9).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
6 1) dispone l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre e residenza nell'abitazione di Cervignano D'DA (LO) alla via Bassano Gabba n.7;
2) dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori;
3) dispone che venga adottato il seguente regime di visite tra ed il padre: Per_1
- il sig. trascorrerà con la figlia minore i fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18.00 Parte_2
sino alla domenica alle ore 18.00 quando la riporterà a casa dalla madre;
- nella settimana in cui non vedrà la figlia il fine settimana, il padre trascorrerà con il lunedì Per_1
ed il mercoledì dalle ore 18.00 andandola a prendere in palestra e sino alle ore 21.30 riaccompagnandola a casa dalla madre;
- nella settimana in cui vedrà nel fine settimana trascorrerà con la stessa il mercoledì dalle Per_1
ore 18.00 andandola a prendere in palestra e sino alle ore 21.30 riaccompagnandola a casa dalla madre;
- la figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno del suo compleanno;
- la figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Natale e di Santo Stefano ed il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo rimanendo invariata la normale alternanza settimanale;
- il padre trascorrerà con la figlia una settimana durante le vacanze estive da comunicarsi compatibilmente con l'organizzazione aziendale entro il 31.03 di ogni anno;
4) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Pt_1 per la figlia minore la somma di € 250,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di Per_1
ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Milano, siano suddivise nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
6) prende atto che l'assegno unico venga interamente riscosso dalla sig.ra Pt_1
7) prende atto che genitori si impegnano a garantire una migliore collaborazione tra gli stessi per la comunicazione in ordine alle questioni afferenti alla figlia oltre alla gestione degli impegni scolastici (compiti o altro afferente alla scuola);
8) dispone che ciascuna delle parti si faccia carico delle proprie spese legali per il presente procedimento.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 5.11.2024.
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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