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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/06/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4301/2020 R.G. promossa da:
nata ad [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'AVV. TRIGILIO ROBERTO
contro rappresentato e difeso dall'AVV. LA Controparte_1 P.IVA_1
ROCCA GIUSEPPE
Avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26/02/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2020 , allora condomina del Condominio Parte_1
Ronco II a Via Filisto n. 4 in Siracusa, ha convenuto in giudizio il predetto Condominio, e dedotta, fra l'altro, la tardiva convocazione dell'assemblea, la carenza nel verbale dei nominativi e dei millesimi dei pagina 1 di 6 partecipanti, nonché l'approvazione dei bilanci degli anni 2019-2020 ritenuti non conformi all'art. 1130
bis c.c., ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione assembleare assunta il 28
settembre 2020 in seconda convocazione, e la condanna del convenuto al pagamento delle CP_1
spese di lite.
A sostegno della propria domanda, ha rappresentato che la raccomandata contenente Parte_1
la convocazione assembleare, con il relativo o.d.g., del 28 settembre 2020 era stata spedita oltre il termine minimo di cinque giorni previsto dall'art. 66 disp. att. c.c.; che il verbale impugnato era privo dei nominativi e dei millesimi dei partecipanti, sicché non si poteva controllare la regolare costituzione dell'adunanza e il raggiungimento dei quorum; che i bilanci consuntivi relativi agli anni 2019-2020 erano stati approvati senza il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica prescritti dall'art. 1130 bis c.c., con conseguente annullabilità della deliberazione;
che l'assemblea, al punto 6 dell'ordine del giorno, aveva conferito all'ing. un incarico tecnico legato al “superbonus 110 %” imponendo CP_2
a ciascun appartamento un esborso forfettario di Euro 100, deliberando senza preventiva indicazione nell'avviso di convocazione e con una maggioranza inferiore a quella dei due terzi del valore condominiale richiesta per le innovazioni.
Si è costituito in giudizio il Condominio Ronco II a Via Filisto n. 4 di Siracusa instando per il rigetto dell'impugnazione ed eccependo preliminarmente che la domanda attorea fosse improcedibile per la mancata instaurazione del preventivo procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs 28/2010.
Nel merito il convenuto ha rappresentato che l'avviso di convocazione dell'assemblea del CP_1
28 settembre 2020 era stato regolarmente recapitato a , con e-mail del 15 settembre Parte_1
2020 e raccomandata del 21 settembre 2020, nel pieno rispetto del termine minimo di cinque giorni stabilito dall'art. 66 disp. att. c.c.; che il verbale impugnato includeva, in apposita distinta allegata, i nominativi e i millesimi dei partecipanti, cosicché risultavano verificabili tanto la regolare costituzione dell'assemblea quanto i quorum deliberativi;
che i bilanci 2019-2020, unitamente al registro di contabilità, al riepilogo finanziario e a tutta la documentazione prevista dall'art. 1130 bis c.c., erano già
pagina 2 di 6 stati trasmessi ai condomini e al difensore dell'attrice con p.e.c. del 13 luglio 2020, sicché nessuna violazione formale poteva ravvisarsi;
che l'erronea imputazione all'attrice delle spese legali ” CP_3
era stata subito rilevata dall'amministratore e definitivamente emendata con nuova delibera assembleare del 4 novembre 2020, sì da far venir meno ogni interesse all'impugnazione e a far dichiarare cessata la materia del contendere sul punto;
che la stessa , avendo ormai alienato l'unità Parte_1
immobiliare, difettava sia di legittimazione sia di interesse ad agire, dovendo semmai subentrare il suo avente causa.
Radicatosi il contraddittorio, esperito e conclusosi negativamente il tentativo di mediazione, è stato assunto l'interrogatorio formale di e di socio amministratore del Parte_1 CP_4
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della udienza di precisazione delle CP_1
conclusioni del 26.02.2025 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa che la domanda attorea di declaratoria di nullità o annullabilità
della delibera assembleare del 28.09.2025 sia da accogliere per i motivi di seguito indicati.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione promossa da si fonda sulla qualità di Parte_1
condomino, che costituisce requisito indispensabile per proporre impugnazione avverso le delibere assembleari ex art. 1137 codice civile.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, n. 16654/2024) ha chiarito che la perdita della qualità
di condomino in corso di causa determina, di regola, la cessazione dell'interesse ad agire. Tuttavia, essa precisa altresì che la legittimazione può permanere qualora l'interessato conservi un interesse patrimoniale concreto alla caducazione dell'atto, derivante da diritti sorti anteriormente.
Il Condominio ha eccepito che avendo alienato la propria unità e dichiarato in Parte_1
interrogatorio di «non essere più condomina da circa un anno» (vedasi verbale del 23 novembre 2022),
mancherebbe ormai sia della legitimatio ad causam sia dell'interesse concreto richiesto dall'art. 100
codice di rito civile.
pagina 3 di 6 L'eccezione non può essere accolta.
L'attrice, infatti, ha documentato che, nonostante la vendita, continua a subire effetti patrimoniali diretti derivanti dalla delibera impugnata, in particolare è tuttora convenuta, dinanzi a questo stesso Tribunale,
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 500/2022 (COMESA s.r.l. c./
[...]
), per il pagamento dei costi di straordinaria manutenzione a lei addebitati. Controparte_5
Inoltre, proprio il punto 9 della delibera 28 settembre 2020 riguardava la ratifica della transazione
COMESA relativa alla contestata fattura “proprietà Meduri”, e il Condominio, in quel giudizio sopra menzionato, ha depositato l'elenco dei morosi in cui la figura ancora. Parte_1
Ne consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione/interesse deve essere respinta, permanendo in capo all'attrice un interesse concreto, attuale e differenziato all'annullamento della delibera del 28
settembre 2020.
Tanto premesso in punto di fatto, nel merito, , assente alla riunione condominiale, ha Parte_1
impugnato la delibera assunta dal convenuto il 28.09.2020, contestando, in primo luogo, la CP_1
violazione del termine previsto dall'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. dell'avviso di convocazione assembleare ad ella effettuato.
Costituendo tale questione la «ragione più liquida» per la decisione (cfr.: Cass. 12002/2014; Cass.
17214/2016), è sufficiente verificare soltanto la predetta doglianza, la quale è fondata e inficia la validità
dell'intero deliberato, con conseguente valore assorbente degli altri motivi di censura pur proposti dagli istanti.
Occorre premettere che l'art. 66, terzo comma disp. att. c.c. prescrive che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale - che deve contenere la specifica indicazione dell'ordine del giorno,
funzionale a consentire ad ogni componente la comunione condominiale una partecipazione effettiva -
deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in pagina 4 di 6 prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani.
Prima della riforma intervenuta nel 2013 era pacifico il principio della “libertà delle forme” quanto alla convocazione delle assemblee, per cui la comunicazione poteva essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, di conseguenza anche la prova che il condomino avesse in concreto ricevuta la notizia della convocazione poteva essere fornita con qualsiasi mezzo, anche presuntivo.
La modifica legislativa appare, perciò, particolarmente incisiva in quanto sostituisce a un sistema di libertà delle forme una elencazione di particolari modalità di comunicazione. Ma non solo: alla lettura della norma, è palese che il legislatore ha indicato una serie di modalità tutte accomunate da un consistente grado di certezza quanto alla presunzione di ricezione dell'avviso (raccomandata, pec, fax,
consegna a mano), in coerenza e in armonia con il complessivo impianto della intera riforma dell'istituto.
Ne discende che l'elencazione deve essere interpretata tassativamente e che solo l'osservanza di una delle forme prescritte comporta la regolarità della comunicazione.
Il vecchio principio di libertà delle forme, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità in una a quello del raggiungimento dello scopo, è dunque venuto meno con le modifiche apportate dalla riforma della materia e non può più essere invocato per sanare l'irregolarità della convocazione effettuata in forma diversa da quelle imposte dall'articolo 66, terzo comma, disp. att. c.c., con la conseguenza che il mancato rispetto delle forme richieste dalla legge per l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta l'annullamento della delibera.
Passando al caso di specie e applicando i su richiamati principi, sulla base della documentazione versata in atti, è emerso che la condomina istante non era stata messa tempestivamente in Parte_1
condizione di partecipare alla riunione condominiale, avendo il Condominio, per il tramite dell'amministratore p.t., comunicato ad ella la data fissata per l'adunanza in prima convocazione solo a mezzo posta elettronica semplice (vedasi mail del 15.09.2020 prodotta dal convenuto). CP_1
pagina 5 di 6 Invero, nonostante il Condominio affermi di avere comunicato a la convocazione Parte_1
dell'assemblea condominiale, tramite raccomandata del 21.9.2020, in atti non vi è prova di tale comunicazione. Pertanto, essendo escluse, come già detto, le altre forme di comunicazione attuate dall'amministratore p.t. del , ovvero la posta elettronica semplice, la delibera del 28.09.2020, CP_1
qui impugnata, va annullata. L'accoglimento della presente censura è di per sé idoneo a definire il giudizio. Superfluo è, conseguentemente, l'esame degli altri motivi di impugnazione indicati in citazione,
atteso che il motivo di annullabilità della delibera per violazione dell'articolo 66, terzo comma disp. att.
c.c., risulta assorbente rispetto agli altri.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno addossate a carico del
Condominio Ronco II a Via Filisto n. 4 di Siracusa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. In accoglimento della domanda di , annulla la delibera assunta in data 28 Parte_1
settembre 2020 dal Condominio Ronco II a Via Filisto n. 4 di Siracusa;
2. Condanna il Condominio Ronco II a Via Filisto n. 4 di Siracusa a rimborsare a Parte_1
le spese di lite che si liquidano in Euro 125,00 per spese ed Euro 2.800,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siracusa, 25 giugno 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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