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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/05/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1081 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tinaglia, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il domicilio digitale Email_1
Appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Lomeo, elettivamente domiciliato presso lo studio del quale sito in Palermo in Via Ruggero
Settimo n. 73 e presso il domicilio digitale Email_2
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dagli Avv.ti Cristiana Vivian e Delia Cernigliaro elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale sita in Palermo Via Laurana n. 59 CP_2
Appellato e Appellante incidentale
All'udienza di discussione del 3 aprile 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 31.05.2024, presso il Tribunale G.L. di Palermo, Pt_1 impugnava il licenziamento per giusta causa intimatole dall'
[...] [...]
[..
[...] con comunicazione trasmessa a mezzo pec del Controparte_3
04.04.2024, contestandone la legittimità e chiedendo di accertarne la nullità e/o disporne l'annullamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni “dal mese di ottobre 2023 sino alla data di effettiva reintegrazione”; chiedeva, altresì, di condannare l' “al risarcimento del danno CP_1 dovuto per legge nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto” nonché “al versamento in favore dell' Controparte_4
( dei contributi previdenziali relativi al periodo che va dal 1° ottobre 2023 CP_2 alla data di effettiva reintegrazione”. Deduceva di essere stata assunta dall' con contratto a tempo indeterminato CP_1 dal 01.06.2005 e di avere ottenuto il riconoscimento della condizione di “lavoratore fragile” con la possibilità di svolgere le proprie mansioni in modalità agile.
Rilevava che, con nota del 05.10.2023, pur mantenendo la condizione di lavoratore fragile, era stata invitata dall' a prestare le proprie mansioni presso CP_1 la sede di servizio e, non avendo ottemperato alla suddetta richiesta, le era stata sospesa la retribuzione a partire dall'ottobre 2023. Con successiva nota del 05.03.2024, inviatale a mezzo pec, l' le aveva CP_1 contestato l'assenza ingiustificata e l'apertura di un procedimento disciplinare che si era concluso con l'intimazione del licenziamento. Eccepiva, in via preliminare, la nullità del licenziamento perché privo di sottoscrizione autografa del Direttore dell'Istituto o, in alternativa, della sottoscrizione digitale.
Nel merito, sosteneva “l'infondatezza del fatto contestato”, sostenendo di avere diritto a svolgere le mansioni assegnatele in modalità agile stante la propria condizione di fragilità “certificata” (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante).
Rilevava che l'accordo propostole dall' per potere continuare a fruire della CP_1
“modalità agile” non solo non era necessario, in considerazione della sua condizione di salute, ma non teneva conto delle osservazioni critiche che ella aveva prospettato
(doc. n. 11 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante).
Aggiungeva, altresì, che con nota del 05.10.2023 l'Istituto le aveva comunicato che, all'esito della visita del Medico competente, era stata riconosciuta idonea a svolgere il proprio lavoro in presenza purché non a contatto con il pubblico.
Contestava che tale Medico potesse “revocare la certificazione dì lavoratore fragile stante il suo indiscutibile diritto ad essere posta a prestare lavoro in modalità agile sino al 31.12.2023” (come ritenuto dal Tribunale con il decreto di rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nelle more proposto dalla – vedasi doc. all. Pt_1
n. 14).
2 Sosteneva, quindi, di avere diritto allo svolgimento della propria attività lavorativa in modalità agile, senza dovere necessariamente sottoscrivere alcun accordo con l'amministrazione datrice di lavoro Infine, eccepiva l'illegittimità del licenziamento sotto il profilo della tardività del procedimento disciplinare iniziato, a suo dire, a distanza di oltre cinque mesi dalla contestata assenza dal servizio.
Si costituiva in giudizio l' (da qui in Controparte_1 poi “l' ”), contestando la fondatezza del ricorso. CP_1
Deduceva di aver autorizzato la con nota prot. n. 4566 del 21.7.2023, a Pt_1 svolgere il servizio in modalità agile, sulla scorta del giudizio emesso dal Medico competente aziendale in data 14.4.2023, secondo il quale la stessa era stata ritenuta lavoratore “inidoneo temporaneamente per 6 mesi da adibire ad attività che non prevedono contatto con il pubblico o a lavoro agile (smart working) ove previsto dal contratto di lavoro, da sottoporre a nuova visita medica entro il 5.10.2023” (v. doc.
n. 7 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Aggiungeva che, con l'approssimarsi della scadenza dei sei mesi indicati in detta certificazione del Medico competente, la che aveva nelle more chiesto di Pt_1 continuare a rendere l'attività in smartworking, era stata nuovamente convocata alla visita del 03.10.2023, all'esito della quale il Medico l'aveva dichiarata idonea a svolgere attività lavorativa purché non a contatto con il pubblico.
Non essendo la lavoratrice rientrata in sede, come disposto con ordine di servizio del 4.10.2023, le era stata inviata una prima contestazione disciplinare in data
02.11.2023 (v. doc. n. 11 fascicolo di parte appellata), a seguito del quale la Pt_1 aveva promosso il giudizio cautelare chiedendo di essere collocata nuovamente in modalità agile, esitato con decreto di rigetto del Tribunale (v. doc. n. 16 fascicolo di parte appellata), reclamato dalla innanzi al Collegio che lo respingeva, sotto il Pt_1 profilo che la lavoratrice non avesse più diritto allo svolgimento delle mansioni in modalità agile a partire dal gennaio 2024.
Nelle more aveva proposto alla dipendente l'ipotesi di accordo per la prestazione in modalità agile che era stato dalla stessa rifiutato e, all'esito del giudizio cautelare, le aveva contestato l'assenza ingiustificata, con nota del 05.04.2024, cui era seguito il licenziamento del 04.04.2024.
In ordine all'eccepita nullità del licenziamento per difetto di firma autografa, l'Istituto rilevava come non fosse in contestazione l'effettiva ricezione della lettera di recesso, per il quale non sono previste formule specifiche e che la copia analogica dell'atto, inviata a mezzo pec con numero di protocollo, timbro e firma autografa del
Direttore, era stata ricevuta dalla che, infatti, lo aveva impugnato nei termini. Pt_1
3 Deduceva la sussistenza del fatto addebitato, ovverosia l'assenza ingiustificata, peraltro non contestato nella sua materialità.
Infine, in merito alla eccepita tardività della contestazione disciplinare, sottolineava di avere atteso l'esito del procedimento cautelare, conclusosi il 20.02.2024 con il rigetto del reclamo, tentando nelle more di addivenire ad un accordo con la Pt_1
Si costituiva in giudizio anche l' che chiedeva, nel caso di accoglimento CP_2 del ricorso, che il datore di lavoro fosse condannato al versamento dei contributi previdenziali.
Con sentenza n. 3579/2022, emessa in data 12.09.2024, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso della Pt_1
Disattesa l'eccepita nullità del licenziamento (in base al rilievo che la lettera trasmessa via pec fosse la scansione informatica del documento nativo cartaceo – analogico – ai sensi dell'art.1 c.1 lett.i-ter CAD, che “l'assenza di specifiche e concrete contestazioni di parte ricorrente relative alla “sicurezza, integrità e immodificabilità” del documento, alla sua “provenienza e integrità”, nonché la conoscenza stessa del recesso datoriale da parte della lavoratrice (cfr. Cass, 10091 del 15.04.2024), dovessero far ritenere sussistente la forma scritta prevista dall'art. 2 della l. 604/1966, risultando altresì pacifico che la trasmissione della nota di licenziamento a mezzo pec è espressamente prevista dall'art. 35, comma 2, CCNL per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici”), in merito alla dedotta “insussistenza del fatto contestato”, il Tribunale, richiamando le conclusioni adottate dal Tribunale collegiale in sede di reclamo nel procedimento cautelare, riteneva che “fino al 31.12.2023 (in base alla previsione dell'art.1 c.306 della L.n.197 del 29.12.2022 e delle successive proroghe del termine del 31.03.2023, disposte con il Dl n.132/2023 art.8) la ricorrente aveva diritto, in quanto lavoratrice
“fragile”, ad espletare la propria attività lavorativa in modalità agile, con conseguente diritto a percepire la retribuzione spettante, ma per il periodo successivo (dal 1.1.2024 al 5.3.2024), l'assenza risulta ingiustificata”. Infine, rigettava l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, rilevando che “la parte datoriale in pendenza del procedimento cautelare ragionevolmente confidava nella possibilità di raggiungere un accordo con la ricorrente, sicché doveva ritenersi che il lasso di tempo tra la definizione del procedimento medesimo
(20.2.2024) e la contestazione disciplinare (intervenuta dopo 14 giorni) non possa violare il principio di immediatezza della contestazione disciplinare nella duplice accezione evidenziata (ossia sia con riguardo al lasso temporale fra la conoscenza dell'infrazione e la contestazione, che rispetto al tempo complessivo trascorso dal fatto rispetto all'irrogazione del licenziamento), non avendo peraltro la ricorrente
4 specificamente dedotto che il decorso temporale abbia compromesso il proprio diritto di difesa o abbia ingenerato un affidamento nella volontà di non sanzionare la condotta, risultando pendente il procedimento cautelare dalla medesima attivato”.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 26.09.2024.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell' al pagamento dei contributi previdenziali avendo il Giudice di CP_1 prime cure, in parte dispositiva, condannato l' al pagamento delle retribuzioni CP_1 dal 05.10.2023 al 31.12.2023 oltre accessori, senza prevedere l'obbligo di versamento dei corrispondenti contributi.
Con il secondo motivo di gravame, riproponendo le medesime argomentazioni svolte in primo grado, si duole del rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di licenziamento e, con il terzo motivo, lamenta la “contraddittorietà” del ragionamento del primo giudice in ordine al fatto addebitato, contestando la validità del giudizio del Medico competente e la circostanza che la lavoratrice fosse tenuta a depositare ulteriore documentazione attestante lo stato di fragilità.
Censura, infine, con il quarto motivo, la “carenza di motivazione in ordine alle ragioni giustificative dell'assenza successiva al 31.12.2023”. Si è costituito in giudizio l' con Controparte_1 memoria del 24.03.2025 chiedendo il rigetto del gravame.
Si è costituito anche l' con memoria del 14.04.2025, proponendo CP_2 impugnazione incidentale in ordine alla omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni dovute per il periodo dal 05.10.2023 al 31.12.2023.
All'udienza del 3 aprile 2025, la causa è stata decisa, sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
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Deve preliminarmente rilevarsi che la statuizione con la quale il Tribunale ha respinto l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare non è stata impugnata, sicché deve ritenersi coperta da giudicato, con la conseguenza che è preclusa in questa sede ogni ulteriore valutazione in ordine alla tempestività dell'impugnato licenziamento.
Analogamente è passata in giudicato )in carenza di impugnazione incidentale) anche la pronuncia del Tribunale in merito al diritto della a prestare l'attività Pt_1 lavorativa in modalità agile per il periodo dal 05.10.2023 al 31.12.2023 quale lavoratore fragile.
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Sono fondate sia la prima ragione di gravame che l'appello incidentale dell' CP_2
5 Rispetto alle retribuzioni maturate dalla nel periodo da ottobre a dicembre Pt_1
2023, spettano, difatti, anche i contributi previdenziali sui quali il Tribunale ha omesso di pronunciarsi, nulla in proposito motivando nel corpo della sentenza, e non potendo tale voce ritenersi compresa, come preteso dall' , Controparte_1 nell'inciso, contenuto in dispositivo di condanna alle retribuzioni “oltre accessori come per legge”, all'evidenza riferito agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Sicché l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, va condannato al pagamento della contribuzione previdenziale sulla retribuzione spettante alla lavoratrice dal 05.10.2023 al
31.12.2023.
È, invece, infondato il secondo motivo di gravame con il quale la reitera Pt_1
l'eccezione di nullità dell'atto di licenziamento. L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure abbia “confuso” la modalità di trasmissione di tale recesso a mezzo pec (ammessa dal Ccnl) con la trasmissione della nota in allegato alla pec che, secondo la sua prospettazione, non garantendo la provenienza e il contenuto dell'atto non attesterebbe con certezza l'integrità ed immodificabilità dell'atto di licenziamento. Vale, allora, ribadire che, come già correttamente valutato dal Tribunale, l'art. 2 della l. n. 604/1966 non impone all'atto di licenziamento il rispetto di specifiche formule sacramentali, purché esso sia redatto in forma scritta e sia regolarmente ricevuto dal destinatario, che nella specie non ha contestato tali circostanze.
Né la ha specificato se e quali fossero le eventuali difformità della copia Pt_1 del documento analogico allegato alla Pec del 4.04.2024, rispetto all'originale, sì da rendere concreto il paventato pericolo di non integrità dell'atto, considerato che la trasmissione della nota di licenziamento a mezzo pec è specificatamente prevista dall'art. 35, comma 2, del CCNL applicato. Non coglie nel segno il rinvio alla giurisprudenza citata in appello che si riferisce ad ipotesi – diversa da quella in esame - relativa al conferimento di delega alla sottoscrizione conferita ad un soggetto diverso da quello istituzionalmente competente.
Quanto al merito, si legge nella contestazione disciplinare del 5.3.2024 : «Con nota del 4.10.2023, a firma del Direttore dell'Istituto, prot. 0005801 in partenza di pari data, avente ad oggetto “disposizione di servizio” Le è stato comunicato quanto segue: “Visto il certificato di idoneità alla mansione relativo alla visita medica periodica del 03/10/2023. Vista l'idoneità a potere svolgere l'attività lavorativa che non comporta contatto con il pubblico. Con la presente si revoca la disposizione autorizzativa a prestare la Sua attività lavorativa in modalità agile (smart wor-king)
6 prot. n. 4566 del 21/07/2023 e la nota prot. n. 4671 del 27/07/2023 con la quale veniva indicata la modalità di svolgimento del lavoro agile ed il carico di lavoro.
Per quanto sopra esposto si dispone con decorrenza 05/10/2023 il Suo rientro in servizio presso la sede abituale di lavoro sita in Palermo Via Roccazzo, 85 in conformità di quanto stabilito nel su menzionato certificato di idoneità alla mansione LA sarà assegnata ad attività di archiviazione documentale.” Con successiva nota del 2.11.2023 prot. 0006342 in partenza, avente ad oggetto
“richiamo disciplinare”, è stata avvertita di quanto qui di seguito si riporta:
“In riferimento a quanto disposto con nota prot. 5801 del 04/10/2023, da lei ampiamente disatteso, con la presente si comunica che dal 05/10/2023, data del suo rientro in servizio presso la sede abituale di lavoro sita in Palermo via Roccazzo
n°85, LA risulta essere assente dal posto di lavoro arbitrariamente con la conseguente perdita della retribuzione.
Il perseguire di tale comportamento ci troverà costretti, nostro malgrado, a ricorrere ai provvedimenti previsti in materia”. LA, a tutt'oggi né ha dato riscontro alle predette note, né ha ripreso servizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del ccnl per i dipendenti delle
che regolamenta il Parte_2 rapporto di lavoro dei dipendenti di questo istituto, si contesta quanto segue: a decorrere dal 5.10.2023 LA risulta assente dal servizio, senza che abbia trasmesso alcun documento comprovante la legittimità della Sua assenza e/o i motivi di essa.
Ciò premesso, con il terzo motivo la si duole della “contraddittorietà” del Pt_1 ragionamento del Giudice che ha accertato il suo diritto a lavorare in modalità agile fino al dicembre 2023, nonostante fosse variato il giudizio del Medico competente a seguito della visita del 03.10.2023 e il datore avesse, di conseguenza, disposto il suo rientro in servizio.
In realtà è, in proposito, corretto il ragionamento del primo giudice laddove ha ritenuto che il diritto della a lavorare in modalità agile derivi dalla legislazione Pt_1 del periodo di emergenza epidemiologica da Covid, più volte prorogata, che ha cessato di valere per l'impiego pubblico a dicembre 2023. L'art. 1, comma 306, della Legge 29.12.2022 n. 197, sanciva, difatti, che: “Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie
e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della
7 retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli”. Il suddetto termine veniva più volte prorogato fino al 31 dicembre 2023 per i dipendenti pubblici e privati (v. D.L. nn. 198/2022, 48/2023 e 132/2023 art.8), allo scopo di garantire la salvaguardia della salute dei c.d. lavoratori “fragili” (fra cui pacificamente la ricorrente, cfr. all. n. 2).
In definitiva, nonostante il parere del Medico competente che aveva giudicato la lavoratrice idonea – sia pure con la limitazione dell'assenza di contatti con il pubblico
- sin dal mese di ottobre 2023, la ricorrente aveva diritto, almeno fino al dicembre del 2023, in quanto lavoratrice “fragile”, ad espletare la propria attività lavorativa in modalità agile senza alcun margine di discrezionalità in tal senso per il datore di lavoro pubblico o privato, atteso che secondo, la citata previsione di legge, il datore di lavoro “assicura” ovvero è obbligato ad assicurare tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa al lavoratore “fragile” che lo richieda.
A partire da gennaio 2024, in ambito pubblico, è, invece, necessario stipulare un accordo individuale tra l'amministrazione e il dipendente che autorizza l'utilizzo e regolamenta l'attività lavorativa in modalità agile. Sicché, correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo derivante dalla previsione di legge radicasse il diritto della “lavoratrice fragile” ad espletare il lavoro
“a distanza” solo sino a dicembre 2023. Con il quarto motivo la lamenta, poi, la “carenza di motivazione” da parte Pt_1 del Giudice di primo grado nella parte in cui, per il periodo successivo al dicembre
2023, ha ritenuto ingiustificata la sua assenza dal servizio.
In particolare, l'appellante si duole della mancata disamina da parte del Giudice di primo grado delle “osservazioni” che la stessa aveva formulato all'ipotesi di accordo individuale inviatole dall' . CP_1
L'argomento non è condivisibile. La non ha mai contestato né la materialità del fatto contestato, ovverosia Pt_1
l'assenza protratta dal lavoro sin dal 5.10.2023, essendosi, piuttosto, limitata a sostenere di avere essere stata presente in servizio con le modalità stabilite dall'istituto datore di lavoro in riferimento alla prestazione lavorativa in modalità agile” sino al 7.11.2023 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente); né il giudizio espresso dal Medico competente in data 4.10.2023 in ordine alla sua idoneità al servizio in presenza con limitazioni.
Inoltre, come già evidenziato, in assenza di proroga della normativa emergenziale, nel pubblico impiego, a partire dal gennaio 2024, per accedere a tale formula lavorativa (aperta a tutti i dipendenti) è necessario stipulare un accordo di lavoro individuale di durata temporanea, nel quale devono essere specificati l'orario
8 di lavoro, le fasce di reperibilità oraria e il luogo ove il dipendente deve svolgere le proprie mansioni.
La proposta di accordo, sottoposto da parte datoriale alla e dalla stessa Pt_1 rifiutato nel corso del procedimento cautelare, rispettava tali caratteristiche (v. doc.
13 fascicolo di parte appellata), mentre la ricorrente non ha indicato, nemmeno in sede di gravame, possibili valide formule alternative a tale proposta, che le avrebbe consentito di accedere alla modalità lavorativa pretesa.
Nessun vizio motivazionale è, quindi, ravvisabile nel ragionamento del Giudice di prime cure, che ha ritenuto l'assenza di 64 giorni ingiustificata e conseguentemente legittimo il licenziamento irrigato alla ricorrente.
La sentenza va, quindi, confermata nel resto.
********
Residua il regolamento delle spese del presente grado di giudizio che, in ragione della parziale reciproca soccombenza, vanno compensate per un terzo e poste, per la restante quota, a carico di ed in favore dell' Parte_1 Controparte_5 appellato, come da dispositivo (tenuto conto dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, con l'aumento previsto dall'art.4 c.1 bis del D.M. n.147/2022).
La posizione di litisconsorte per la domanda di versamento dei contributi assunta dall' giustifica la compensazione delle spese nei rapporti con tale parte CP_2 processuale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 3579/2024, emessa il 12.09.2024, dal Tribunale
G.L. di Palermo, condanna l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle contribuzioni spettanti a dal 05.10.2023 al 31.12.2023. Parte_1
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa per un terzo le spese del presente grado di giudizio e condanna Pt_1 al rimborso, in favore dell' , in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, della restante parte che liquida in € 2.662,63, oltre iva c.p.a. e spese generali come per legge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio nei confronti dell' CP_2
Così deciso in Palermo il 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Michele De Maria
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