Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2002, n. 22504
CASS
Sentenza 26 aprile 2002

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La rinuncia a comparire in udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti indipendentemente dalla causa della detenzione, atteso che l'imputato detenuto nel caso in cui non voglia presenziare al dibattimento deve necessariamente esprimere in maniera esplicita il suo rifiuto, altrimenti il giudice ha l'obbligo di ordinare la sua traduzione, sia nel caso in cui egli sia detenuto per altro che nel caso in cui sia detenuto per il processo in corso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che all'imputato, detenuto per altra causa, che aveva rinunciato a comparire non doveva essere notificata per estratto la sentenza di condanna, in quanto la sua posizione non era assimilabile a quella del contumace).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2002, n. 22504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22504
    Data del deposito : 26 aprile 2002

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