Sentenza 26 aprile 2002
Massime • 1
La rinuncia a comparire in udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti indipendentemente dalla causa della detenzione, atteso che l'imputato detenuto nel caso in cui non voglia presenziare al dibattimento deve necessariamente esprimere in maniera esplicita il suo rifiuto, altrimenti il giudice ha l'obbligo di ordinare la sua traduzione, sia nel caso in cui egli sia detenuto per altro che nel caso in cui sia detenuto per il processo in corso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che all'imputato, detenuto per altra causa, che aveva rinunciato a comparire non doveva essere notificata per estratto la sentenza di condanna, in quanto la sua posizione non era assimilabile a quella del contumace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2002, n. 22504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22504 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 26/04/2002
1. Dott. LA GIOIA Vito - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ROSSI Bruno - Consigliere - N. 1777/2002
3. Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 041745/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI NC N. IL 24/10/1964;
avverso SENTENZA del 11/04/2001 CORTE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERA ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. ANTONIO MURA, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre CI NC, mediante due distinti atti, avverso l'ordinanza emessa l'11.4.2001 dalla Corte di Appello di Genova, con la quale è stato dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto dal EL avverso la sentenza del 27.2.1998 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato il predetto EL colpevole del reato di tentato omicidio e lo aveva condannato alla pena di anni 13 di reclusione.
La Corte territoriale ha osservato: 1) Che nel corso del giudizio di primo grado l'imputato, detenuto per altra causa, aveva rinunciato a comparire, per cui, a norma del primo comma dell'art. 488 c.p.p., all'epoca vigente, essendo egli rappresentato a tutti gli effetti dal difensore, non era stato giustamente dichiarato contumace e non gli era stato notificato l'estratto previsto dal terzo comma dell'art. 548 stesso codice. Poiché la sentenza era stata depositata nel termine di 15 giorni avrebbe dovuto essere impugnata, ai sensi dell'art. 585 comma 1^ lett. b) c.p.p., entro giorni 30 dalla scadenza del termine di deposito, e cioè entro il 13.4.1998, mentre l'appello era stato proposto il 5.5.1998, 2) Che non era ravvisabile alcuna incompatibilità relativamente al difensore che gli era stato nominato d'ufficio, asseritamente difensore anche di un coimputato, in quanto non risultava che il predetto coimputato fosse stato effettivamente difeso dal medesimo avvocato.
Lamenta il ricorrente:
a) violazione di legge sul rilievo che, essendo egli detenuto per altro - e quindi a piede libero per quanto riguardava il processo in corso avanti il Tribunale di Genova - avrebbe dovuto essere dichiarato contumace a norma dell'allora vigente art. 487 c.p.p., dovendosi la disposizione contenuta nel successivo art. 488 ritenere applicabile esclusivamente nella ipotesi in cui l'imputato sia detenuto per il processo in corso, non avendo il giudice, nel caso in cui l'imputato sia detenuto per altro, alcun obbligo di disporne la traduzione in assenza di una sua esplicita richiesta;
b) nullità assoluta della sentenza di primo grado per essere stato egli difeso da un avvocato che era stato nominato difensore anche di un coimputato che si trovava in posizione contrapposta rispetto ad esso ricorrente.
I due ricorsi sono infondati e vanno respinti.
Ed infatti dal raffronto delle disposizioni contenute negli artt. 487, comma 1^, e 488 c.p.p., all'epoca vigenti, si rileva agevolmente che la dichiarazione di contumacia andava fatta, normalmente, allorché l'imputato non fosse comparso all'udienza nonostante il decreto di citazione risultasse regolarmente notificato e non risultasse alcun legittimo impedimento a comparire, mentre, allorché l'imputato avesse chiesto o consentito che il dibattimento avvenisse in sua assenza o, se detenuto, avesse rifiutato di assistervi, la predetta dichiarazione di contumacia non andava adottata e l'imputato era rappresentato dal suo difensore.
Nel primo caso, in quanto formalmente contumace, l'imputato aveva diritto alla notifica dell'estratto di cui al terzo comma dell'art.548 c.p.p., mentre nell'atro caso, egli era dichiarato "assente per rinunzia" o "per rifiuto di comparire" e non gli era dovuta alcuna notifica della sentenza, in quanto rappresentato a tutti gli effetti dal difensore.
La diversa tesi del ricorrente, secondo cui l'imputato detenuto per altra causa che avesse rifiutato di comparire doveva essere dichiarato contumace esattamente come l'imputato libero, è priva di fondamento.
Innanzitutto perché lo status di detenuto, anche se per altra causa, è ovviamente ben diverso da quello dell'imputato a piede libero, e non si tratta affatto di situazioni tra loro assimilabili. In secondo luogo perché, mentre nel caso in cui si tratti di imputato a piede libero, egli può scegliere liberamente se presenziare o meno al dibattimento, ove si tratti invece di imputato detenuto, nel caso in cui non voglia presenziare, deve necessariamente esprimere in maniera esplicita il suo rifiuto, altrimenti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice ha l'obbligo di ordinarne la traduzione, e ciò sia nel caso in cui egli sia detenuto per altro, sia nel caso in cui sia detenuto per il processo in corso.
Il fatto che nel primo comma dell'art. 487 c.p.p. vi fosse un riferimento all'imputato libero o detenuto", non sposta affatto i termini della questione, perché evidentemente la legge intendeva equiparare il caso dell'imputato detenuto "per altro" a quello dell'imputato libero, estendendo al primo le garanzie previste per il secondo, solo nel caso in cui il suo status di detenuto (per altro) non risultasse dagli atti del processo.
Ciò è tanto vero che, qualora, invece, tale status di detenuto emerga dal processo o anche da dichiarazioni del suo difensore, il giudice ha l'obbligo di disporne la traduzione, a pena di nullità di tutto il processo e della sentenza (si veda, a tal proposito Cass., Sez. 1^, sent. n. 4230 del 3.3.1998, rv 210205; Sez. 6^, sent. n. 5989 del 10.3.1997 rv 209322).. Vero è, quindi, che il codice del 1989 prevede la possibilità di dichiarare la contumacia anche di un imputato detenuto, ma ciò solo nel caso in cui la notifica del decreto di citazione sia avvenuta regolarmente, ma non risulti in alcun modo che egli si trovi detenuto per altra causa, mentre non potrà essere dichiarato contumace l'imputato detenuto (per il processo in corso o per altra causa) che rifiuti di comparire. Diversamente opinando, la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 488 c.p.p., non avrebbe avuto alcun significato, senza dire che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la stessa non fa distinzione alcuna fra imputato detenuto per il processo in corso e imputato detenuto per altra causa.
La ratio della norma suddetta è che l'imputato che si fosse espressamente rifiutato di comparire aveva l'onere di attivarsi, anche tramite il difensore, per conoscere l'esito del processo a suo carico.
Questa Corte si è più volte pronunciata nel senso sopra indicato, statuendo che "La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore e a lui non è dovuta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza" (v. Cass., Sez. 6^, sent. n. 2327 del 14.1.1998, rv 210369, Sez. 1^, sent. n. 744 del 31-1-2000, rv 215500; Sez.6^, sent. n. 2157 del 26.5.1995, rv 202830). Per quanto riguarda l'altra doglianza, concernente l'asserita incompatibilità del difensore d'ufficio del EL, la stessa, a prescindere dalle osservazioni contenute nell'ordinanza impugnata, non può essere presa in esame in questa sede, dal momento che, come esattamente osservato dal Procuratore Generale, riguarda questioni di rito riguardanti lo svolgimento del primo grado di giudizio e che, avuto riguardo alla inammissibilità originaria dell'impugnazione proposta contro la sentenza, in quanto non attinenti al titolo esecutivo, non possono essere più riproposte.
I ricorsi vanno pertanto respinti con conseguente condanna del EL al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2002