Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2002, n. 4627
CASS
Sentenza 2 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In materia di procedimento civile, qualora sia parte del processo una persona giuridica, la persona fisica che sta in giudizio e rilasci il mandato al difensore nella qualità di organo di detta parte non ha l'onere di dimostrare tale veste, mentre l'eventuale inesistenza di tale rapporto organico, che è presunto, deve essere provata da chi l'eccepisce (fattispecie relativa a capitolo ecclesiastico).

La personalità giuridica degli enti ecclesiastici, ivi ricompresi i capitoli, non è soggetta alle regole di cui agli artt. 1 e 16 del codice civile, ne' dell'art. 16 delle preleggi, trovando per essi applicazione la disciplina pattizia ed eccezionale e come tale derogatoria di quella generale di cui all'art. 29, secondo comma, lett. a) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, ratificato dall'Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810 (secondo cui <<ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese ...>>); ne' è onere dell'ente ecclesiastico che sia stato convenuto in giudizio avanti al giudice italiano dare prova del proprio status di persona giuridica secondo la legge italiana mediante l'esibizione dell'atto di fondazione o di costituzione, essendo allo scopo sufficiente che da tutti i documenti prodotti in giudizio (nel caso, nota verbale della Segreteria di Stato Vaticana all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede; denunzia dei redditi presentata dal Capitolo: documenti tutti attinenti alla capacità di essere parte in giudizio, ed in quanto tali direttamente esaminabili anche dalla Suprema Corte di Cassazione) tale status risulti incontestato ed incontestabile.

In materia di ricorso per cassazione, poiché i "Capita Constitutionum" non hanno natura normativa ma integrano meri atti amministrativi emessi nell'ordinamento canonico, non se ne può denunziare la relativa violazione o falsa applicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ma l'interpretazione di essi data dal giudice di merito può essere eventualmente dedotta esclusivamente sotto il diverso profilo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Commentario1

  • 1Capacità giuridica
    https://www.brocardi.it/

    Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10605 del 5 novembre 1990 «Ai fini dell'esclusione della capacità di donare (art. 774) e della annullabilità di donazione fatta da soggetto incapace (art. 776 c.c.) deve escludersi la equiparazione della condizione e situazione giuridica dell'inabilitato a quella di colui...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10741 del 11 maggio 2009 «Il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall'ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4627 del 2 aprile 2002 «La …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2002, n. 4627
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4627
Data del deposito : 2 aprile 2002

Testo completo