Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 3
In materia di procedimento civile, qualora sia parte del processo una persona giuridica, la persona fisica che sta in giudizio e rilasci il mandato al difensore nella qualità di organo di detta parte non ha l'onere di dimostrare tale veste, mentre l'eventuale inesistenza di tale rapporto organico, che è presunto, deve essere provata da chi l'eccepisce (fattispecie relativa a capitolo ecclesiastico).
La personalità giuridica degli enti ecclesiastici, ivi ricompresi i capitoli, non è soggetta alle regole di cui agli artt. 1 e 16 del codice civile, ne' dell'art. 16 delle preleggi, trovando per essi applicazione la disciplina pattizia ed eccezionale e come tale derogatoria di quella generale di cui all'art. 29, secondo comma, lett. a) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, ratificato dall'Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810 (secondo cui <<ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese ...>>); ne' è onere dell'ente ecclesiastico che sia stato convenuto in giudizio avanti al giudice italiano dare prova del proprio status di persona giuridica secondo la legge italiana mediante l'esibizione dell'atto di fondazione o di costituzione, essendo allo scopo sufficiente che da tutti i documenti prodotti in giudizio (nel caso, nota verbale della Segreteria di Stato Vaticana all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede; denunzia dei redditi presentata dal Capitolo: documenti tutti attinenti alla capacità di essere parte in giudizio, ed in quanto tali direttamente esaminabili anche dalla Suprema Corte di Cassazione) tale status risulti incontestato ed incontestabile.
In materia di ricorso per cassazione, poiché i "Capita Constitutionum" non hanno natura normativa ma integrano meri atti amministrativi emessi nell'ordinamento canonico, non se ne può denunziare la relativa violazione o falsa applicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ma l'interpretazione di essi data dal giudice di merito può essere eventualmente dedotta esclusivamente sotto il diverso profilo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Commentario • 1
- 1. Capacità giuridicahttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10605 del 5 novembre 1990 «Ai fini dell'esclusione della capacità di donare (art. 774) e della annullabilità di donazione fatta da soggetto incapace (art. 776 c.c.) deve escludersi la equiparazione della condizione e situazione giuridica dell'inabilitato a quella di colui...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10741 del 11 maggio 2009 «Il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall'ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4627 del 2 aprile 2002 «La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2002, n. 4627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4627 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
I A D S , S A O 3 0 T L 1 3 , L . 5 A O T S B E R I P N A D S ' 04627/02 L I 3 A L N 7 T ITALIANA REPUBBLICA E - G S D 8 O O - I 1 P S A 1 M D N I IN NOME E E E S , A G I O D A R Oggetto G CA SAZIONE E CORTE SUP T E T S O L I N cessazione T G E T I E S A affitto R E R L SEZIONE TERZA CIVILE I L D agrario E D O Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1854/00 FIDUCCIA Presidente Dott. Gaetano VITTORIA Consigliere Dott. Paolo Consigliere -10631 Cron. Dott. Fabio MAZZA FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. Dott. Mario CALABRESE Consigliere Ud. 29/11/01 Dott. Donato ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AL, MA PO, elettivamente domici- liati in Roma, viale Mazzini n.6, presso l'avv. Elio Vitale, che li difende giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
Capitolo di San Pietro in Vaticano, in persona del Ca- elettivamente domici- merlengo mons. SE BO, 39, presso l'avv. Giulio liato in Roma, via Tacito n. Favino, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, se- zione specializzata agraria, n. 1051/99 del 2 aprile 2056 9 novembre 1999 (R.G. 152/99 R.G.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Elio Vitale per ricorrenti e l'avv. Giulio Favino per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Rosario Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 23 maggio 1997 il Capitolo di San Pie- tro in Vaticano chiedeva che il tribunale di Roma, se- dichiarasse risolto, per zione specializzata agraria, la data del 6 maggio 1997 il contratto di affitto di un fondo rustico di sua proprietà in Roma, località Acqua- fredda condotto da MA AL e MA PO, con condanna di questi ultimi al rilascio del fondo stesso. Costituitisi in giudizio i convenuti eccepivano la improcedibilità della domanda giudiziaria, poiché in sede di tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della 1. 3 maggio 1982, n. 203 controparte aveva chie- sto esclusivamente la declaratoria di risoluzione del contratto per scadenza del rapporto e non anche la de- terminazione della data di consegna. 2 Facevano, altresì, presente i convenuti, nell'ordi- sia che il dott. Latini (comparso innanzi all'Ipa) ne, non aveva alcun mandato per rappresentare la parte lo- catrice, sia che in atti mancava qualsiasi prova della esistenza giuridica e della capacità di agire dell'ente attore, e che, infine, MA PO non aveva mai ri- cevuto le lettere di disdette prodotte da controparte. In ogni modo, proseguivano i convenuti, mancava, in atti, la prova della proprietà e del possesso del fondo oggetto di lite da parte dell'ente ricorrente e della sua rappresentabilità attraverso la figura, sconosciuta in Italia, di un c.d. Camerlengo Maggiore, la impossi- bilità di accertare che il mandato alle liti fosse sta- to sottoscritto da costui, la inesistenza, in capo al Camerlengo Maggiore del potere di rappresentare l'ente e la mancata regolare e utile comunicazione di disdet - ta, da parte del ricorrente, mancando qualsiasi delibe- ra ad hoc. Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 15 maggio 1998 dichiarava scaduto dal 10 novembre 1997 il contratto inter partes con condanna dei convenuti al rilascio del fondo. Gravata tale pronunzia dai soccombenti MA Salva- tore e MA PO, la corte di appello di Roma, se- zione specializzata agraria, con sentenza 2 aprile 9 3 novembre 1999 rigettava il proposto gravame, ponendo a carico degli appellati le spese del grado. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 26 novembre 1999 hanno proposto ricorso, con atto noti- ficato il 24 gennaio 2000 MA AL e MA Leo- poldo, affidato a nove motivi. Resiste, con controricorso, il Capitolo di San Pie- tro in Vaticano. Le parti hanno presentato memoria MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorrenti, dopo avere esposto, nella prima parte del ricorso [da pag. 1 a pag. 11], i fatti della causa, cioè lo svolgimento del processo, e riferito analiticamente tutte le deduzioni svolte hinc et hinde २ a sostegno dei rispettivi assunti (in applicazione del precetto di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c.) denunciano con il primo motivo, testualmente, «in primis la sen- tenza è sostanzialmente priva di motivazioni e di cor- rispondenza tra il chiesto, o meglio, l'eccepito e il pronunciato, con palese violazione dell'art. 112 c.p.c.». Si osserva, infatti, che «sono apodittiche e prive di sostegno e sviluppo logico le succinte, quasi inesi- stenti e del tutto gratuite motivazioni se così possono definirsi, poste a base delle relative decisioni nei 4 soli quattro punti presi in considerazione. Di per sé soltanto questa violazione di legge sarebbe sufficiente alla cassazione del provvedimento - art. 360 n. 5 c.p.c.».
2. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei due profili in cui si articola. 2. 1. Quanto al primo (omessa motivazione), a pre- scindere dal considerare che ove faccia difetto come si adombra - la motivazione della sentenza gravata sus- siste la nullità di questa ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. e non sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., si Osserva da pagina 3 allache la sentenza impugnata, indica - pagina 5 pur se succintamente, i «motivi» della deci- sione e le ragioni per le quali i motivi di appello formulati dai MA dovevano disattendersi. È palese, per l'effetto, che la denunziata assenza di motivazione non sussiste. 2. 2. Sotto il secondo profilo (violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pro- nunciato, e, pertanto, violazione dell'art. 112 c.p.c.) la censura è inammissibile, alla luce delle considera- zioni che seguono. Il ricorso per cassazione - in ragione del princi- pio di autosufficienza dello stesso deve contenere in 5 sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì а permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giu- dizio di merito (Cass. 5 gennaio 2001, n. 88). Il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso ai mezzi ritualmente prodotti, pertanto, ha l'onereistruttori di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire in sede di legittimità la verifica, sulla sola base di tale at- to di impugnazione e senza necessità di inammissibili indagini integrative della validità e decisività delle disattese deduzioni e senza che all'uopo possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento per relatio- nem ad altri atti о scritti difensivi presentati nei 2001, precedenti gradi del giudizio (Cass., 19 aprile n. 5816). Analogamente, il ricorrente per cassazione il quale deduca l'omessa о insufficiente motivazione della sen- tenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare 6 in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ri- corso per cassazione il controllo deve essere consenti- to alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass., 11 aprile 2001, n. 5404). Pacifico, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice sulla specifica questione, quanto precede, ritiene la Corte che il det- to principio, della autosufficienza del ricorso, trovi applicazione anche allorché il ricorrente lamenti una omessa pronuncia relativa a una domanda o ad una ecce- zione. Lo stesso, quindi, ha l'onere di indicare non solo, puntualmente, quale sia, in concreto, la domanda 0 e f e l'eccezione, sulla quale il giudice a quo non ha reso la propria pronunzia, ma anche in quale atto detta do- manda o eccezione è stata posta, al fine di permettere la valutazione della ritualità e tempestività della stessa e quindi della decisività della questione, of- frendo il riferimento all'atto del processo dal quale risulti la domanda о l'eccezione (cfr., recentemente, in termini, Cass., 29 ottobre 2001 n. 13410, specie in motivazione). 7 In mancanza delle indicazioni di cui sopra la cen- sura si risolve in una affermazione apodittica, non se- guita da alcuna dimostrazione, in violazione del prin- cipio di autosufficienza del ricorso, che mira ad assi- -come sopra anticipato che detto atto consen- curare - ta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, Co- stituendo il principio dell'autosufficienza del ricorso un particolare atteggiarsi del disposto normativo della specificità dei motivi di impugnazione (art. 366 n. 4 e 342, comma 1, c.p.c.). È vero che il vizio di omessa pronuncia, in quanto sulla sentenza pronunziata dal giudice delincidente gravame è deducibile con ricorso per cassazione ai sen- si dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e, risolvendosi nella vio- lazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e f l e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) integra un error in procedendo, in relazione al quale la S.C. è anche giu- dice del fatto e ha il potere dovere di esaminare di- rettamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e le deduzioni delle parti (Cass., 25 settembre 1996, n. 8468; Cass., 10 gennaio 1996, n. 103). Fermo questo potere - dovere di riesame degli atti processuali, peraltro, la parte ricorrente ha sempre l'onere di indicare sia quali siano le istanze pretesa- 0 08 mente non esaminate sia dove dette istanze e deduzioni vadano esaminate. Non va, infatti, confuso il dovere di «riesame del fatto processuale>>> con quello della ricerca dello stesso»>, salvo che non si tratti di fatti rilevabili di ufficio e il vizio di omessa pronuncia non può essere rilevato di ufficio (pressoché in termini, Cass., 29 ottobre 2001, n. 13410, cit.). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che i ricorrenti, nella seconda parte del loro ricorso destinata all'esposizione «dei motivi per i quali si chiede la cassazione>>> (a norma dell'art. 366 n. 4 c.p.c.) si limitano, genericamente, a affermare che la sentenza gravata stata resa in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto, o meglio l'eccepito e il pronunciato, omettendo, peraltro, qual- siasi altra indicazione. In realtà, come era loro onere, alla luce delle considerazioni svolte sopra, ricorrenti dovevano pun- tualmente indicare quali erano i motivi di appello, tempestivamente e ritualmente formulati avverso la sen- tenza dei primi giudici, non esaminati dalla sentenza gravata, o da questa non sufficientemente esaminati, e non limitarsi ad affermare che la sentenza contiene 9 delle motivazioni «succinte, quasi inesistenti e del tutto gratuite>>>. Essendosi, i ricorrenti limitati a esporre una pro- pria, soggettiva, valutazione della motivazione della sentenza impugnata, è palese, come accennato, la inam- missibilità della deduzione in esame la quale non per- mette a questa corte di apprezzare, sulla base della sola lettura dello specifico motivo di ricorso, se in effetti giudici del merito hanno trascurato di prendere in esame alcuni dei motivi di appello, o, come pure si adombra, non hanno tenuto presente alcune delle puntua- li eccezioni spiegate in sede di merito.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ancora, testualmente, dellache «la sentenza Corte ha ignorato, omesso di pronunciare validamente sulle cor- rispondenti eccezioni, quanto disposto dagli articoli 1 e 16 c.c. in relazione all'art. 16 delle preleggi: di- fatti né afferma e spiega l'esistenza di condizioni di reciprocità tra lo delStato della Città Vaticano e quello italiano, né rileva la mancanza in tutti gli at- ti processuali di un documento che possa considerarsi equivalente agli effetti operativi e/o organizzativi dell'atto costitutivo о dello statuto (essenziale nel diritto italiano per la costituzione e quindi per l'esistenza giuridica di qualsiasi persona giuridica 10 pubblica o privata che sia) in capo all'ineffabile e misterioso ancora Rev.mo Capitolo di San Pietro in Va- ticano, e dei modi, termini e forme in cui possa espri- mersi ed articolarsi la propria capacità giuridica».
4. La deduzione è, per un verso inammissibile, per altro manifestamente infondata. 4. 1. Quanto al primo profilo (inammissibilità) si Osserva che giusta un insegnamento assolutamente paci- fico presso la giurisprudenza di questa Corte regola- trice e che nella specie deve trovare ulteriore confer- ma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario per giungere alla cassazione della pro- - non solo che ciascuna di esse abbia formato nunzia - oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'acco- glimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sor- reggano. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola del- 11 le dette ragioni, perché il motivo di impugnazione deb- ba essere respinto nella sua interezza, divenendo inam- missibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni. (In tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass., 12 settembre 2000, n. 12040, specie in motivazione, nonché tra le più recenti affermazioni del principio, Cass. 24 maggio 2001, n. 7077; Cass. 12 aprile 2001, n. 5493 e Cass. 14 marzo 2001 n. 3671). Certo quanto sopra si osserva che i giudici del me- rito hanno disatteso l'eccezione di «inesistenza giuri- dica» dell'ente appellato (ora controricorrente) evi - denziando, da un lato, che gli appellanti [id est MA AL e MA PO, attuali ricorrenti] fin dal 1963 hanno avuto la legittima detenzione, quali affit- tuari, del fondo in questione proprio dal Capitolo di S. Pietro in Vaticano di cui paradossalmente eccepi- scono la giuridica inesistenza», dall'altro, che la ca- pacità giuridica dell'ente risulta, altresì, dalla ine- quivoca documentazione all'uopo prodotta dal Capitolo. Poiché, come sopra osservato, ricorrenti denun- ziano esclusivamente una delle rationes decidendi poste dai giudici a quibus a fondamento della raggiunta con- clusione, trascurando totalmente l'altra, è, palese, la inammissibilità della deduzione. 12 Anche nell'ipotesi, infatti, dovesse ritenersi fon- dato il motivo di censura in esame giammai potrebbe pervenirsi alla cassazione della sentenza gravata, at- teso che questa rimarrebbe pur sempre ferma in forza della ratio decidendi, sopra trascritta, non censurata e la cui correttezza giuridica, pertanto, non può esse- re vagliata in questa sede. 4. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comun- non può tacersi che la deduzione in esame è mani- que, contrariamente a festamente infondata atteso che - quanto invocato dai ricorrenti lo specifico problema della personalità giuridica degli enti ecclesiastici non è soggetta alle regole di cui agli artt. 1 e 16 del codice civile, né dell'art. 16 preleggi. Recita testualmente l'art. 291 comma 2, lett. a) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 [ratificato da parte dell'Italia con 1. 27 maggio 1929, n. 810, e da cui prescinde totalmente la difesa dei ricorrenti e che, in quanto norma patti- zia e eccezionale deroga, necessariamente, alla disci- plina generale] che «ferma restando la personalità giu- ridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (sante Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie ecc.), tale personalità sarà rico- nosciuta anche alle chiese ... ». 13 Certo quanto precede, certo che l'ente ora
contro
- ricorrente è un «Capitolo»> [Capitolo di San Pietro in Vaticano] è palese che non può dubitarsi della sogget- tività giuridica di tale ente. Né, come pure si assume, era onere di parte
contro
- ricorrente esibire l'atto di fondazione о di costitu- zione, apparendo, allo scopo, più che sufficiente la circostanza che da tutti i documenti prodotti dal con- la soggettività risulta e incontestata troricorrente, incontestabile. È sufficiente al riguardo fare riferimento alla No- ta verbale del 16 maggio 1987 della Segreteria di Stato all'Ambasciata d'Italia presso la S. Vaticana Sede, nonché alla stessa denunzia dei redditi per l'anno 1990 presentata dal Campitolo di San Pietro in Vaticano [Do- cumenti tutti attinenti alla capacità di essere parte, e f l anche nel presente giudizio, dell'ente controricorrente e che possono, quindi, essere direttamente esaminati da questa Corte regolatrice] dallarichiamati sentenza gravata e dal cui contenuto totalmente prescindono i ricorrenti.
5. Con il terzo motivo i ricorrenti assumono che la sentenza della Corte [di merito] ha violato, reite- rando la pari violazione di quella di primo grado, l'art. 182, comma 2, c.p.c., avendo disatteso l'obbligo 14 di verificare d'ufficio la regolarità della rappresen- tanza ad litem del mons. BO, contestata ab initio dai resistenti, che non trova fondamento e riferibilità validi ed efficaci su alcuno dei documenti prodotti da controparte».
6. La deduzione è manifestamente infondata. Tenuta presente la procura in atti, espressamente richiamata in motivazione, in data 25 novembre 1995, e SE BO con la quale è stato conferito a mons. il potere di compiere tutti gli atti indicati nella tra l'altro, nell'interesse, procura stessa, a nome e 0 del Capitolo di San Pietro in Vaticano è di palmare evidenza che non esisteva, nella specie, alcun difetto di rappresentanza che imponesse al giudice di svolgere, d'ufficio, particolari indagini al riguardo. In realtà, eventualmente, era onere di controparte dimostrare che la procura era stata rilasciata da sog- getto non legittimato ad agire in nome e per conto del eCapitolo (della cui capacità giuridica d'agire non della espressa previsionepuò dubitarsi, alla luce dell'art. 29, lett. a) del Concordato, sopra richiama- to). Deve trovare, infatti, al riguardo, applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte e in forza del quale la persona fisica che, nella qualità di 15 organo della persona giuridica, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece contestaalla parte che la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa (Cass., 9 giugno 1999, n. 5699; Cass. 15 di- cembre 2000, n. 15820).
7. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, an- cora, che la sentenza in questa sede impugnata ha vio- c.p.c., comma 3, lato l'art. 75 suoin particolare il affermando che il Camerlengo firmatario della procura ad litem fosse dotato di idoneo a valido potere di agi- re, con una travisazione ed una manipolazione inammis- sibili violazione dell'art. 116 c.p.c. del testo della procura del 25 novembre 1995, letto, modificato e trascritto dalla Corte arbitrariamente a proprio comodo interpretativo, come si evince da una semplice lettura del documento che i Supremi Magistrati ora aditi certa- mente opereranno, verificando che i sei camerlengari non avevano, come emerge dagli artt. 62 e ss. dei Capi- ta sii poteri che sono indebitamente attribuiti con quella opposta procura, letta e interpretata dalla Cor- te di Appello romana, lo si ribadisce, con palese vio- lazione dell'art. 116 c.p.c.».
8. La censura non può trovare accoglimento. Sotto diversi, concorrenti, profili. 16 In primo luogo, come già osservato sopra, era onere degli attuali ricorrenti dimostrare che in effetti la procura proveniva da soggetto non legittimato (e non viceversa). In secondo luogo si osserva che l'interpretazione dei documenti di causa, e, pertanto, anche della procu- ra in questione è rimessa in via esclusiva al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da congrua e logica motivazione, conforme a diritto. Nella specie, per contro, i ricorrenti pur affer- data dai mando di condividere l'interpretazione non giudici a quibus alla procura in questione, si limita- no, in termini estremamente generici, a censurare detta interpretazione come compiuta in violazione dell'art. un travisamento e di una 116 c.p.c. nonché frutto di - totalmente di precisare manipolazione, ma omettono - sia quale, a giudizio degli stessi, sia la corretta in- terpretazione di quel documento, sia, soprattutto, di indicare gli «errori» commessi da giudici di merito in sede di interpretazione dello stesso.
9. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, ancora, la violazione, da parte della Corte del merito dell' art. 2697 C.C. per quanto riguarda la apodittica interpretazione e la postulata gratuita valenza, priva 17 di sostegni e riscontri logici e giuridici, dei docu- menti avvisi di ricevimento e fotocopia di asserite lettere di disdetta, loro attribuite nonostante le esplicite contestazioni al riguardo del resistente MA PO ampiamente sviluppate nei precedenti gradi di giudizio e che in toto si richiamano>>>. a sesto con il quale si Connesso iltale motivo è lamenta che la corte del merito ha omesso di pronun- ciarsi sulle correlate eccezioni dei resistenti alla esistenza, rilevanza e corrispondenza tra i documenti di cui sopra, prodotti ex adverso, violando l'obbligo processuale imposto dall'art. 112 c.p.c. in riferimento al precedente richiamato articolo 2697 c.c., nonché con stesse violazioni di legge, sulla eccepita capacità le lte di disdire i contratti di affitto da parte dei c.d. Ca- merlenghi i cui asseriti, ma contestati poteri, sono ancora privi di qualsiasi valido sostegno probatorio o documentale, non potendosi assolutamente tali quelli offerti. mache controparte aveva l'obbligo di dare, non ha mai dato, in relazione ai poteri stessi, che al- la riferibilità al soggetto ricorrente». 10. Entrambe le trascritte deduzioni - per molti aspetti di difficile lettura sono inammissibili. 10. 2. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 2697 c.c. e 112 18 c.p.c. le censure in esame sono manifestamente inammis- sibili. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi - cate con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente - il motivo è inammissibile poiché non consen- dottrina te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini ricorsoinammissibile il nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente Corte di in gradolegittimità dila porre orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si Osserva che nella spe- come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- cie, 19 corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 2697 C.C. e 112 c.p.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 10. 3. Contemporaneamente non può non evidenziarsi che le censure in esame a causa della loro estrema ge- nericità non consente di comprendere né quale sia la «interpretazione» data dai giudici a quibus dei docu- menti in atti, contestata dai ricorrenti, né sotto qua- le profilo detta interpretazione sia in contrasto con le norme di legge richiamate. 10. 4. Sempre in margine ai sopra indicati motivi si Osserva che l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibi- lità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, 20 numero 4, c.p.c., non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di merito, senza la esplicitazione del loro contenuto (Cass., 8 marzo 2001, n. 3385), come invece operato dai ricorren- ti. 10. 5. Solo per completezza di esposizione, infine, si Osserva che essendo pacifico alla luce delle con- - che il Capitolo di san Pie- siderazioni svolte sopra tro in Vaticano è dotato di personalità giuridica, che - in assenza di qualsiasi il potere di amministrazione altra dimostrazione in senso contrario proveniente da- gli attuali ricorrenti compete proprio ai soggetti che hanno rilasciato mandato, in data 25 novembre 1995, a Mons. BO, non si comprende in forza di quale iter (e, soprattutto, di quale principio argomentativo di diritto dovrebbe pervenirsi alla conclusione che detto Mons. BO era privo del potere di disdire il con- tratto di affitto oggetto di controversia. 11. Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano, ancora, la violazione della 203[intera] legge n. del 1982 per avere omesso di riformare la sentenza di primo grado nel punto della eccepita improponibilità ed im- procedibilità della richiesta del ricorrente di fissa- zione della data di rilascio ritasere del fondo che, pur non essendo mai stato oggetto di richiesta all'IPA 21 di Roma, il tribunale aveva accolto e deciso, ignorando l'essenzialità della proposizione, del conseguente esa- me e della auspicabile determinazione di una data di rilascio che poteva invece essere utilmente concordata e conciliata in sede di IPA, con gli effetti benefici già citati»>. 12. Al pari delle precedenti la censura è inammis- sibile. I giudici del merito hanno accertato, in linea di fatto, che dal verbale della comparizione delle parti innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura risulta che «l'esperito tentativo di conciliazione ha avuto per oggetto la «finita locazione per scadenza le- gale ed il rilascio del fondo per la scadenza del 6 maggio 1997». Pacifico quanto precede è palese che non esiste al- cuna relazione tra quanto affermato dai giudici del me- rito, allorché hanno ritenuto adempiuto l'onere di cui all'art. 46, 1 3 maggio 1982, n. 203 da parte del Ca- pitolo attore, e la censura in esame. Se, per contro, con tale censura si vuol dedurre che, in realtà, in sede di tentativo di conciliazione non è stato oggetto di esame la data di rilascio del fondo stesso la censura stessa è palesemente inammissi- bile sotto altro profilo. 22 Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di appel- lo possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa si «l'effetto di un errore di fatto ri- sultante dagli atti o documenti della causa». -«Vi è questo errore in particolare quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa». Pacifico quanto sopra e non controverso che la de- nuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione dima revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità CO- me anticipato della censura in esame. Nella specie, infatti, i ricorrenti denunziando che i giudici del merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione un dato di fatto inesistente [quanto all'ambito del dibattito innanzi all'Ispettorato agra- rio in sede di tentativo di conciliazione] imputano a - in quanto tale costoro un travisamento dei fatti che non può costituire motivo di ricorso per cassazione. 23 Il denunciato travisamento, in particolare, risol- vendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ra- gionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (tra le tantissime, Cass., 28 n.novembre 1998, 12089, nonché Cass., n.23 giugno 1998, 6235, nonché Cass., 2 marzo 2001, n. 3023, specie in motivazione). 13. Con l'ottavo motivo, i ricorrenti denunciano ancora, sia la ritenuta [dai giudici a quibus] riferi- bilità dei Capita Constistutionum [prodotti, peraltro, dagli appellanti MA AL e MA PO, cioè dagli attuali ricorrenti], al Capitolo di San Pietro in [dalla sia l'interpretazione data sentenza Vaticano, gravatal di detti Capita. Si osserva, infatti, da parte dei ricorrenti: in primis, che i giudici a quibus hanno dato ingiustificatamente ed immotivatamente per ammessa e, quindi violando gli artt. 112 e 115 c.p.c., la equiva- lenza tra la Patriarcale Basilica, dei quali i Capita Constitutionum sono l'atto costitutivo e lo statuto, e il [diverso] rev.mo Capitolo di San Pietro in Vaticano che è l'unico soggetto attore del presente procedi- mento>>> ; 24 - in secondo luogo, che «a proposito della valuta- zione dei Capita Constitutionum la sentenza della corte di appello di Roma, prendendo in considerazione ingiu- un solo articolo, il stificatamente ed indebitamente dello statuto in questione, elude e stravolge il 68, significato sintomatico delle deroghe al principio del- la gestione generalmente collegiale che compete in capo a tutti i canonici>>. 14. La censura è inammissibile. Sotto entrambi i profili in cui si articola. 14. 1. Quanto, in primo luogo, alla dedotta non applicabilità dei Capita questione al soggetto giuridi- co «Capitolo di San Pietro in Vaticano» che - assumono i ricorrenti è distinto e autonomo, rispetto alla Pa- triarcale Basilica (di cui i Capita sono l'atto costi - tutivo e lo statuto) la censura è inammissibile per di- fetto di interesse (art. 100 c.p.c.). Precisato, infatti, che il principio contenuto nel- l'art. una100 c.p.C., secondo il quale per proporre domanda o per resistere ad essa è necessario avervi in- teresse si applica anche al giudizio di impugnazione, si Osserva che nei giudizi di gravame l'interesse ad impugnare una sentenza, о un capo di essa, va desunto dalla utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, 25 con conseguente cassazione della sentenza gravata (cfr. Cass., 22 febbraio 2000, n. 2022; Cass., 14 aprile 2000, n. 4851; Cass. 7 dicembre 2000, n. 15526). Certo quanto sopra di palmare evidenza che nell'ipotesi fosse accertato, come si invoca dai ricor- renti, che i Capita costitutionum in quanto applicabili esclusivamente per la gestione della Patriarcale Basi- lica, e non anche per l'amministrazione del Capitolo di in giudizio, giammai po- San oraPietro in Vaticano, trebbe pervenirsi alla cassazione della sentenza impu- gnata. Pacifico, infatti, che l'istituto del mandato (art. 1703 e ss. c.c.) ha cittadinanza anche nell'ordinamento canonico e non controverso che possono conferire manda- to sia persone fisiche che giuridiche, è palese che il mandato 25 novembre 1995 la cui validità è contestata dai ricorrenti con il motivo in esame - dovrebbe, Co- munque, essere ritenuto valido anche da questa Corte, attesa la inapplicabilità al Capitolo attuale controri- corrente delle disposizioni oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti. 14. 2. Quanto al secondo profilo di censura hanno osservato i giudici del merito che l'art. 68 dei rife- riti Capita non contiene alcuna limitazione, quanto al potere, spettante al Collegio dei Camerlenghi, di rila- 26 sciare procura per il compimento di attività giuridiche e prevede la diversa ipotesi in cui qualche membro di quel Collegio si allontani dalla città del Vaticano, disponendo che in una tale eventualità l'attività ammi- nistrativa dovrà essere espletata dagli altri componen- ti, purché rimangano in numero non inferiore a due. Oppongono, per contro, i ricorrenti come sopra anticipato che, in realtà, i detti Capita non avreb- bero consentito il rilascio di un mandato. Anche per la parte de qua il motivo manifestamen- te inammissibile. Escluso, infatti, che i Capita constitutionum di cui si discute abbiano natura normativa e pacifico, all'opposto, che gli stessi integrano meri atti ammini- لا strativi emessi nell'ordinamento canonico, è palese che non può essere denunziata, in questa sede, la loro vio- lazione, o falsa applicazione, ai sensi e per gli ef- fetti di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. L'interpretazione data dai giudici di merito ai ri- feriti Capita, in realtà, poteva essere dedotta esclu- sivamente sotto il diverso profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. A tale fine, era onere, peraltro, dei ricorrenti prospettare l'esistenza, nel ragionamento fatto proprio dai giudici di merito, in sede di interpretazione dei 27 detti Capita, di un mancato о insufficiente esame di punti decisivi, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico po- sto a base della decisione. Atteso, per contro, che i ricorrenti si sono limi- tati ad opporre alla interpretazione data dai giudici a quibus del più volte ricordato documento una propria, soggettiva, interpretazione di quello stesso documento, sein alcun modo censurare, non con espressioni senza le conclusioni di stile>> assolutamente generiche, e fatte proprie dalla sentenza gravata e senza indicare i vizi relativi alla interpretazione degli atti - in ね cui detta sentenza è incorsa in sede di esegesi del do- inammissibile cumento, è palese che la èdeduzione (cfr. Cass., 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960). 15. Con il nono, e ultimo, motivo, infine, i ricor- renti Osservano che «la sentenza [impugnata] infine è nulla perché, reiterando l'omissione dei giudici di primo grado, con un'ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c., non ha assolutamente e esplicitamente deci- So la domanda di chiamata in garanzia volta dai resi- 28 stenti contro il sedicente rappresentante legale dell'apparente soggetto ricorrente». 16. Il motivo è manifestamente infondato. Si osserva, infatti, che l'opportunità dell'inter- vento in causa del terzo, ad istanza di parte è rimessa alla valutazione esclusiva e discrezionale del giudice del merito, l'esercizio della quale, in senso positivo o negativo, non può formare oggetto d'impugnazione né, tantomeno, è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 14 febbraio 2000 n. 1600). Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede, si osserva che la chiamata in causa di un ter- zo non può essere autorizzata dal giudice dopo la prima udienza, neanche se l'interesse della parte ad ottenere la partecipazione del detto terzo nel giudizio sia sor- to nel corso dello svolgimento del processo ed a segui- to della difesa avversaria e dell'istruttoria espletata (Cass. 12 maggio 2000 n. 6092). E' che esattamente i giudici di palese, pertanto, secondo grado non hanno esaminato la richiesta in que- stione. 17. Si assume, infine, sempre con il nono motivo, la sentenza non avrebbe chericorrenti,da parte dei deciso, ignorando in toto la richiesta di dichiarazione contratto di locazione del fondo di proroga legale del 29 di via Acquafredda perché mancata qualsiasi valida disdetta, chiesta dagli appellanti in effetto della lo- ro impugnazione con ulteriore evidente violazione del più volte citato art. 112 c.p.c. 18. La deduzione è palesemente inammissibile. Vuoi per la estrema genericità, vuoi tenuto sua 40, comma 1, 1 3 maggio 1982, n. presente che l'art. 203 ha abrogato le disposizioni di legge che prevedono 0 che disciplinano le la proroga di contratti agrari eccezioni alla proroga stessa (per cui è palese che i giudici del merito non potevano fare applicazione di un istituto giuridico, quello della proroga legale dei contratti agrari, non più esistente). a quanto precede, comunque, Anche prescindere da come Osservato sopra, in sede di analisi del primo mo- tivo, i ricorrenti non potevano limitarsi, genericamen- te, a affermare che una loro istanza non è stata esami- nata dai giudici del merito ma dovevano, altresì, pre- nel rispetto del principio cisare in quale occasione contraddittorio e con l'osservanza delle norme di del cui agli artt. 409 e SS. c.p.c., e, in particolare de- gli artt. e418, 420 437 c.p.c. una tale richiesta era stata formulata. 19. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna 30 dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in di- spositivo.
P.Q.M.
LA Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in 4181.000- 93,483 lire oltre lire 5.000.000, quanto agli onora- ri= € 2582,29 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- Corte di Cassazione, il la terza sezione civile della giorno 29 novembre 2001. il Consigliere relatore est. il Presidente. ميد Fiduccion 2 Depositata in Cancelleria joggi, n 2.4.07 ELLIERE O IL CANCELLIERE COF Gima Casoff I A D S , S O A L T L , 0 1 O A B S . E I T P R D S A M I ' A L N T 2 L S G 7 E O - O D P 8 A - I M 1 S D I 1 N E A , E D S E O I E R G T A G N E O E G L T S I E A 31