Sentenza 9 giugno 1999
Massime • 2
Affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico sì da essere posto a base della decisione, ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento.
La persona fisica che, nella qualità di organo della persona giuridica, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che contesta la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/1999, n. 5699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5699 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
il fallimento della OS 85 S.R.L. IN LIQ., con sede in Roma, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA via Francesco Saverio NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO NAPOLETANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TE SC AC S.P.A. GIÀ EF S.P.A., con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato WALTER TESTA, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato LUIGI ANTONIELLI D'OULX, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1008/96 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 14/06/96 e depositata il 24/07/96 (R.G. 756/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/99 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Paolo NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.11.88 la EF s.p.a. esponeva al Presidente dei Tribunale di Torino che aveva stipulato un contratto di factoring con la s.r.l. EN RM, in tale ambito le era stata ceduta la fattura n. 38, del 23.12.87, emessa da EN RM nei confronti della s.r.l. OS 85, per complessive lire 104.799.542; e tale fattura non era stata pagata dalla debitrice. Ciò premesso la società ricorrente chiedeva che il Presidente adito emettesse ingiunzione nei confronti della OS 85 per il pagamento dell'importo dovuto in linea capitale, oltre gli interessi di legge dalle scadenze al saldo. Il Presidente emetteva la chiesta ingiunzione, in data 24.11.88, contro la quale proponeva opposizione la s.r.l. OS 85, esponendo tra l'altro che non aveva autorizzato ne' accettato alcuna cessione e che aveva effettuato il pagamento alla EN RM, che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa.
Resisteva in giudizio la EF chiedendo in subordine la condanna dell'opponente al pagamento della somma di cui all'ingiunzione oltre al danno da svalutazione monetaria, rilevando tra l'altro che per il perfezionarsi della cessione dei credito, non era necessaria l'accettazione dei debitore ceduto, bastando la notifica al medesimo, e tale notifica non doveva essere intesa in senso tecnico, e cioè come consegna della copia dell'atto ad opera dell'ufficiale giudiziario, ma era sufficiente la prova che il debitore ceduto avesse ricevuto una notizia della cessione. Su autorizzazione del G.I. veniva chiamata in causa la s.r.l. EN RM, che rimaneva contumace.
Con sentenza 16.12.93 - 31.1.94 il Tribunale di Torino riteneva la nullità della chiamata in causa della s.r.l. EN RM revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando la EF a rimborsare alla OS le spese. Rilevava detto Tribunale: - che la cessione era opponibile alla società opponente la quale aveva ammesso che la cessione era ad essa stata comunicata, con la conseguenza che i pagamenti avrebbero dovuto essere fatti alla cessionaria;
- che però i pagamenti avevano efficacia liberatoria ex art. 1188 c.c. in quanto la società di factoring ne aveva approfittato (defalcando l'importo degli stessi dalle somme dovute alla EN RM in dipendenza di altri rapporti inerenti al contratto di factoring); - che detta società aveva contestato l'assunto in tal senso e la documentazione prodotta sul punto dalla OS 85 per la prima volta nella comparsa conclusionale con la conseguenza che il punto medesimo doveva considerarsi pacifico. Proponeva appello la TE SC AC (assumendo che tale era divenuta la denominazione sociale della EF). Resisteva in giudizio la OS 85.
Con sentenza 14.6 - 24.7.96 la Corte d'Appello di Torino La Corte d'appello di Torino, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo, confermando detto decreto, condannava la s.r.l. OS 85 al risarcimento, in favore della s.p.a. TE SC AC, già EF, del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c., che liquidava nell'importo da calcolare sul capitale portato dall'ingiunzione (lire 104.799.542), dalle singole scadenze (da intendersi in data 23.1.88 per lire 52.399.711, in data 23.2.88 per lire 26.199.885 e in data 23.3.88 per lire 26.199.886) fino al 16.12.90, in ragione dei tasso aggiuntivo del 5% annuo (oltre cioè gli interessi legali al tasso tempo per tempo vigente, già liquidati nell'ingiunzione, dalle medesime scadenze fino al dì del pagamento effettivo);
condannava la s.r.l. OS 85 a rimborsare alla s.p.a. TE SC AC, già EF, le spese di lite dei due gradi. Nella motivazione detta Corte esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, sul rilievo che esso risulta proposto dal dott. Gualtiero Piovano, che non ha ne' cariche sociali ne' poteri di rappresentanza nella società appellante, s.p.a. TE SC AC. Posto però che non è contestato che la società in questione sia la stessa persona giuridica che emise l'editio actionis originaria, con il ricorso per decreto ingiuntivo (l'originaria procura alla lite era infatti in margine a tale ricorso), persona giuridica che si è limitata a cambiare denominazione, ciò che rileva è che il potere di rappresentanza sussistesse al momento del rilascio della procura. E che all'epoca il VA fosse dotato di tale potere, non è mai stato contestato, nel corso dei giudizio di primo grado. A ben vedere, ciò non viene contestato neppure ora, perché l'eccezione sollevata concerne il difetto di rappresentanza attuale. L'eccezione deve pertanto essere disattesa. La Corte non può condividere i rilievi del Tribunale, a proposito della prova dell' approfittamento, ex art. 1188 co. 2 c.c , per mancata tempestiva contestazione da parte di EF (ora TE SC AC) delle circostanze di fatto che si desumerebbero dalla dichiarazione EL BE e dagli allegati in quanto possono darsi per pacifici solo i fatti che la parte a cui vennero opposti abbia esplicitamente o implicitamente, ma chiaramente, ammesso, ad esempio per avere articolato le proprie difese in modo conciliabile con i fatti stessi, senza alcuna riserva al loro riguardo. Ora, è evidente che la EF non ha mai, non che ammesso, lasciato intendere di avere profittato dei pagamento fatto da OS 85 a EN RM, tenendone conto nel regolare i propri rapporti di dare e avere con questa e ottenendone, nell'ambito di essi, il riaccredito, anche in via di compensazione. Al contrario, essa ha agito proprio sul rilievo che il pagamento era andato a definitivo beneficio della propria controparte contrattuale nell'ambito dei rapporto di factoring. Basterebbe questo per la totale riforma della sentenza appellata, la quale non ha mai affermato che i documenti prodotti all'udienza dei 21.9.90 abbiano una autonoma rilevanza probatoria nel senso che viene accreditato, tale da consentire la medesima conclusione anche ove cada l'assunto della mancata, efficace contestazione. Scrupolo di completezza impone tuttavia di ritornare alla disamina dei documenti in questione, per rilevare che l'unico documento che può far prova contro la EF è l'estratto conto 30.4.88, da essa EF proveniente (mentre nessun rilievo possono avere le affermazioni del EL BE, ex amministratore di un soggetto giuridico diverso e controinteressato). È però evidente che si tratta non già di un estratto che riflette la totalità dei rapporti tra factor e fornitore, ma solo quelli relativi ad un determinato cliente del fornitore, debitore ceduto nell'ambito dei factoring, e cioè la ICEM. Che dunque le fatture emesse dalla EN RM sulla ICEM, anticipate dal factor, fossero quelle elencate, e che esse fossero in sofferenza., non esclude che vi fossero altre analoghe fatture in sofferenza, anch'esse anticipate dal factor e non ancora pagate dal debitore ceduto, diverso da ICEM. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la OS 85 s.r.l. in liquidazione, con due motivi.
La TE SC AC s.p.a. ha resistito con controricorso. Il fallimento della Stratos 85 s.r.l. in liquidazione si ha dichiarato di costituirsi depositando memoria.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente OS 85 s.r.l. in liquidazione denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n 3, c.p.c., nonché
omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. lamentando che non sia stato ritenuto "fatto pacifico" la sopra citata compensazione e quindi l'approfittamento ex art. 1188 c.c. da parte della EF, ed esponendo le seguenti argomentazioni. La Corte d'Appello dì Torino ha omesso di valutare che di fronte alle argomentazioni esposte ed ai documenti prodotti da essa Stratos 85 la EF sia nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado che nel corso del processo (salvo che nella comparsa conclusionale) non aveva eccepito che il pagamento effettuato dalla OS 85 alla EN RM fosse andato ad esclusivo vantaggio della EN RM, ne' aveva contestato il fatto che vi fosse stato un'accordo tra la Filiale di Firenze e la EN RM per la compensazione delle partite, ne' aveva asserito di non aver approfittato di tale pagamento mediante la compensazione della partita con il ristorno non effettuato delle fatture di tutti gli altri clienti;
ne' aveva contestato il contenuto di detti documenti, limitandosi ad impostare la propria difesa sull'efficacia dell'avvenuta cessione e sulla non idoneità del pagamento effettuato dalla OS 85 a EN RM a liberare il debitore ceduto, argomenti questi da cui non può desumersi nemmeno una forma implicita di contestazione delle circostanze e dei fatti allegati a fondamento della propria domanda dalla OS 85; e ciò fino alla comparsa conclusionale;
con la conseguenza che la difesa impostata dalla EF non poteva e non può essere considerata inconciliabile con i fatti allegati dalla OS 85.
Il motivo è privo di pregio. Infatti , come questa Corte Suprema ha più volte rilevato (v. tra le altre Cass. n. 10247 del 16/10/1998) " Affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione ancorché non provato, non è sufficiente la sua sola mancata contestazione, non esistendo nel nostro ordina mento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte. Occorre invece che lo stesso sia esplicitamente ammesso da controparte ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento". Alla luce di tale principio di diritto dunque non bastava che "la difesa impostata dalla EF" non fosse inconciliabile con la tesi della OS 85 (nel senso che - semplicemente -non la contestava), ma occorreva che fosse incompatibile con il disconoscimento dei fatti in questione. Pertanto la decisione impugnata deve ritenersi rispettosa della normativa sopra citata;
deve inoltre escludersi che presenti i denunciati vizi logici in quanto appare esauriente, logica e non contraddittoria.
Con il secondo motivo la OS 85 s.r.l. denuncia violazione o falsa applicazione di legge dell'art 75 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, esponendo le seguenti argomentazioni.
Nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di secondo grado, la OS 85 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, per carenza di legittimazione processuale, sul rilievo che esso risultava proposto dalla TE SC AC s.p.a., in persona del dott. Gualtiero VA, che non aveva ne' cariche sociali ne' poteri di rappresentanza nella società appellante. È ininfluente che la società OS 85 non abbia contestato nel corso del giudizio di prima grado il "potere di rappresentanza" del Sig. Piovano, potendo la carenza di legittimazione processuale essere rilevata anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del procedimento. La OS 85 ha eccepito il difetto di rappresentanza del Sig. Piovano e non il difetto di rappresentanza "attuale" ( e cioè riferito al solo giudizio di appello) del Sig. Piovano, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'Appello di Torino;
che la Monte Paschi Factor non sia società diversa dalla Primefactor, che avrebbe solamente cambiato il nome e che pertanto la società in questione sarebbe la stessa persona giuridica "che emise l'editio actionis originaria", è un fatto che non risulta provato nel corso del giudizio, a fronte dell'eccepita carenza di legittimazione processuale (lo rileva la stessa Corte d'Appello di Torino affermando che la "dichiarazione" allegata alla comparsa conclusionale è stata prodotta irritualmente nel giudizio). Il motivo è privo di pregio. Premesso che la ricorrente non è riuscita ad evidenziare vizi logici, per quanto riguarda la motivazione in diritto va rilevato che l'assunto della ricorrente non appare rispettoso del principio di diritto (più volte affermato da questa Corte Suprema: cfr. tra le altre Cass. 279/96 e Cass. 4642/95) secondo il quale "La persona fisica che, nella sua qualità
di organo della persona giuridica, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che contesta la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa". Deve dunque venire corretto nel senso ora esposto ex art. 384 c.p.c. il punto in questione della motivazione della Corte d'Appello. Una volta assodato che detto onere probatorio incombeva sull'odierna ricorrente (la quale non ha specificamente e ritualmente esposto di averlo assolto), vengono a perdere rilevanza tutte le ulteriori varie problematiche dalla medesima sollevate (ad es. in ordine all'esatta interpretazione dell'eccezione in questione: se riferentesi o meno anche al giudizio di primo grado).
Sulla base di quanto sopra rilevato, il ricorso va respinto. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
spese compensate.
Così deciso a Roma il 19.2.1999.
Depositata in cancelleria il 9 giugno 1999.