Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/1999, n. 5699
CASS
Sentenza 9 giugno 1999

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Affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico sì da essere posto a base della decisione, ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento.

La persona fisica che, nella qualità di organo della persona giuridica, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che contesta la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/1999, n. 5699
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5699
    Data del deposito : 9 giugno 1999

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