Sentenza 5 gennaio 2001
Massime • 1
Il ricorso per cassazione - in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso - deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito ,ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere - particolarmente nel caso in cui si tratti di controllare la correttezza di un giudizio tecnico( nella specie, relativo alla riduzione della capacità lavorativa conseguente ad infermità) - a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolino Dell'Anno - Presidente -
" Alberto Spanò - Consigliere -
" Luciano Vigolo "
" Guido Vidiri "
" Pasquale Picone relatore "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NI DA, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie, n. 38, presso l'avv. Giovanni Angelozzi, che la rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Mario Passaro, Mario Poti e Carlo De Angelis, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- costituito con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 5456 in data 19 marzo 1998 (R.G. 53035/93);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.10.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con unico motivo di ricorso, articolato in due distinte censure, DA MA chiede la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello dell'Inps, ha rigettato la domanda proposta contro l'Istituto per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità.
Il Tribunale, disposta una nuova consulenza tecnica nel giudizio di appello, ha condiviso le conclusioni dell'esperto, nel senso che la riduzione della capacità lavorativa della MA prodotta dalla infermità riscontrate non era tale da raggiungere la soglia dei due terzi.
L'Inps sì è costituito mediante deposito della procura speciale ai difensori.
Motivi della decisione
L'unico, articolato, motivo di ricorso denunzia vizi della motivazione e violazione degli art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni, 132, n. 4, e 445 c. p.c.: nella sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, non è contenuta alcuna giustificazione del perché, a fronte di dati clinici accertati in modo sostanzialmente identico dai due consulenti (nominati in primo e in secondo grado), dovesse darsi preferenza al giudizio conclusivo del secondo anziché a quello del primo;
in ogni caso era mancata una valutazione complessiva delle infermità riscontrate correlata alle concrete attitudini lavorative, in relazione all'attività di operaia agricola da ultimo svolta - come accertato dal primo consulente -, nonché la considerazione dell'età (anni 51) e della circostanza della cessazione dell'attività lavorativa dal 1985. La Corte giudica il ricorso inammissibile perché le ragioni di critica alla sentenza impugnata investono direttamente il giudizio, non la correttezza del procedimento della sua formazione e della giustificazione fornita (come impone l'art. 360 c.p.c., comma 2^ in particolare al n. 5).
La giurisprudenza della Corte ha più volte precisato, con riguardo specifico alla valutazione di situazioni di incapacità al lavoro, che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice di secondo grado, non può essere utilmente contestata, in sede di ricorso per cassazione, mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni espresse dal consulente d'ufficio di primo grado, poiché siffatte contestazioni e censure si rivelano dirette, non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., 11 settembre 1995, n. 9573; 21 gennaio 1998, n. 530). Nel vigente ordinamento processuale, infatti, con il rimedio dell'appello si denunzia l'ingiustizia della prima. decisione, nel senso più pieno (errore nella valutazione di tutti gli elementi, di fatto e di diritto, di cui la vicenda si compone). Si ha, quindi, un vero e proprio nuovo giudizio, sia pure eventualmente limitato dall'ambito investito dai motivi (cd. effetto parzialmente devolutivo dell'appello). Il giudice dell'appello, perciò, non si limita a verificare la sola correttezza della decisione impugnata, ma soprattutto valuta la fondatezza della domanda.
La natura di giudizio rescissorio (non soltanto rescindente) dell'appello, cioè il suo contenuto di rinnovazione e riesame con gli stessi poteri del primo giudice, comporta il cd. effetto devolutivo, cioè che il giudice di secondo grado conosce della controversia negli stessi termini in cui essa si è presentata in prima istanza, con gli stessi poteri di cognizione e decisione del giudice di primo grado, fermo restando il rispetto della regola della sostanziale identità con il processo precedente, regola che impone di decidere della stessa domanda già formulata in quella sede. Ne discende che il secondo giudizio, sostituendosi al primo, deve essere valutato, ai fini dell'impugnazione per motivi di legittimità, per come è stato formulato in relazione agli elementi della controversia, non certo per le ragioni che hanno convinto il giudice di appello dell'ingiustizia della prima decisione, ragioni, d'altra parte, inevitabilmente contenute in quelle che sorreggono l'esito di riforma.
L'ordine dei concetti esposti riceve un'evidenza accentuata proprio con riferimento a controversie del tipo di quelle in esame, nelle quali, cioè, la decisione dipende da una valutazione tecnica, per sua natura opinabile, sicché, mutando il soggetto che formula il giudizio, può cambiare il suo esito, sebbene siano gli stessi gli elementi di fatto presi in considerazione e gli accertamenti effettuati.
La conclusione è che il ricorso per cassazione non può limitarsi a denunziare che il secondo giudizio si pone in contrasto con il primo pur non avendo sottoposto a valutazione fatti diversi, siccome non si è presenza di evento patologico, ma della fisiologia del sistema. Questione diversa sarebbe se se si denunziasse che il secondo giudizio ha omesso di valutare fatti e circostanze considerate nel primo, perché allora sarebbero denunziati, ritualmente, vizi della motivazione. Ma siffatto contenuto è estraneo al ricorso, nel corpo del quale, anzi si deduce che mancava una specifica motivazione del perché la riduzione della capacità di lavoro fosse stata, nel giudizio di primo grado, giudicata di una certa entità. In relazione al secondo profilo di censura, il ricorso risulta ugualmente inammissibile perché omette di precisare in relazione a quali altri fatti e circostanze la considerazione del tipo di attività lavorativa e dell'epoca della sua cessazione, nonché dell'età, sarebbe stata decisiva ai fini dell'esito della controversia.
Il ricorso per cassazione - in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso - deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere - particolarmente nel caso in cui si tratti di controllare la correttezza di un giudizio tecnico - a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass., 13 settembre 1999, n. 9734). In ordine alle spese, ritiene la Corte che, in forza dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2^ del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438),
non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi delta pretesa infondata e temeraria.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2001