Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 2
L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, numero 4, cod. proc. civ., non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di merito, senza la esplicitazione del loro contenuto.
Poiché il rapporto di locazione che consegue all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è un rapporto di durata, trova ad esso applicazione il principio secondo cui la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo; ne deriva che legittimamente l'amministrazione comunale - in applicazione della sopravvenuta legge regionale che, nello stabilire un'ulteriore condizione per l'assegnazione, costituita dalla non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località del territorio dello Stato, il cui valore locativo complessivo sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, prevede la decadenza allorché detta titolarità sussista - dichiara la decadenza dall'assegnazione ove l'assegnatario non possegga o non conservi nel tempo il nuovo requisito.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI LL, domiciliato in ROMA presso la CANCELERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA CABURAZZI e PAOLO POLLINA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI 34, presso l'avvocato NICOLÒ PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIO GIDONI, M. M. MORINO e NICOLETTA ONGARO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1666/98 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 22/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il resistente, l'Avvocato Paoletti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto, Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 24 ottobre 1995, il Pretore di Venezia rigettava l'opposizione proposta da LL LI contro il provvedimento 294/1991 con cui il comune di Venezia aveva disposto la revoca per decadenza, del l'assegnazione di un appartamento con caratteri di edilizia residenziale pubblica, ubicato nella locale via Calvi n. 24.
Anche l'impugnazione del LI è stata respinta dal Tribunale di Venezia il quale con sentenza del 22 giugno 1998 ha osservato: a) che andava confermato l'accertamento del Pretore in base al quale l'appellante risultava titolare di altro immobile di redditività tale da superare il valore locativo indicato nell'art. 2 della legge reg. Veneto 19/1990; b) che tanto la legge 60/1984,
quanto la legge 19/1990 della regione Veneto disponevano la decadenza dell'assegnazione nell'ipotesi in cui l'assegnatario abbia perduto i requisiti prescritti per ottenerla, fra cui quello della non titolarità in qualsiasi località del territorio statale di altro immobile avente il valore locativo di cui si è detto;
c) che, trattandosi di rapporto di durata, la normativa regionale sopravvenuta ben poteva regolarne i presupposti per la continuazione nel tempo, senza per questo assumere carattere retroattivo. Per la cassazione di questa sentenza LL LI ha proposto ricorso per 4 motivi, illustrati da memoria;
cui resiste il comune di Venezia con controricorso.
Motivi del ricorso
Con il primo motivo di ricorso il LI, denunciando violazione dell'art. 11 delle preleggi, si duole che la sentenza impugnata abbia applicato la legge reg. Veneto 19/1990 ad un rapporto sorto nella vigenza della legge statale 1035 del 1972 che richiedeva soltanto come requisito per concorrere all'assegnazione, la non titolarità al momento della pubblicazione del bando, di altro immobile nel territorio dello stesso comune o di altro comune dello stesso comprensorio;
laddove la nuova legge regionale che aveva introdotto nuove cause di decadenza - tra cui quella della titolarità di altro immobile in qualsiasi altra località del territorio statale e richiesto che il requisito e che dell'impossidenza di altro immobile dovesse permanere per tutta la durata dell'assegnazione, poteva regolare soltanto i rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore, altrimenti ponendo si in conflitto con i principi della legge statale.
Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla violazione del principio di irretroattività della legge regionale come interpretata da entrambi i giudici del merito, e che non era sanata neppure dalla delibera del C.I.P.E. del 19 novembre 1981 che ha introdotto i criteri di indirizzo nell'emanazione dei provvedimenti locali, difettando una legge statale che disponesse in tal senso. Con il terzo e quarto motivo censura la sentenza impugnata per avere acriticamente recepito, in merito al valore dell'altro immobile di sua proprietà, le risultanze della consulenza tecnica senza indicarne le ragioni, di s attendendo le proprie istanze istruttorie e non avvedendosi dell'incompletezza e dell'erroneità dei calcoli eseguiti dal consulente.
Il ricorso è infondato.
Costituiscono circostanze pacifiche, accertate dai giudici di merito e non contestate dalle parti: 1) che il ricorrente ha avuto assegnato l'appartamento per cui è causa nell'anno 1973, allorché era vigente il d.p.r, 1035 del 1972, il quale per l'assegnazione degli alloggi richiedeva unicamente all'art. 2 che, con riferimento solo al momento della pubblicazione del bando (III co.), l'aspirante assegnatario ed i componenti del suo nucleo familiare (IV co.) non fossero proprietari, nello stesso comune o in uno dei comuni del comprensorio, di altro appartamento adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso (I co, lett. c); e disponeva nell'art. 16 che costituivano ragioni di decadenza e di annullamento dell'assegnazione, rispettivamente, solo la mancanza (prima della consegna dell'alloggio) della suddetta condizione ed il conseguimento dell'assegnazione in violazione della legislazione vigente al tempo del perfezionamento del relativo procedimento;
2) che durante il periodo in cui era assegnatario dell'appartamento, ed era perciò in corso il conseguente rapporto di locazione con l'IACP, è sopravvenuta la legge reg. Veneto 60 del 1984, il cui art. 2 ha introdotto un'ulteriore condizione per l'assegnazione, costituita (lett. e) dalla non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località del territorio dello Stato, che consentissero un reddito almeno pari all'ammontare del canone di locazione determinato ai sensi della legge 392/1998, di un alloggio adeguato con valore locativo medio con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
ed il cui successivo art. 40 prevedeva la decadenza dall'assegnazione anche nell'ipotesi in cui l'assegnatario avesse perduto i requisiti prescritti dal menzionato art. 2 per conseguirla.
Norme di contenuto del tutto analoghe sono state dettate dagli art. 2 e 41 della successiva legge reg. 19 del 1990.
Vero è che il LI, titolare di altre unità immobiliari, ha contestato con il terzo e quarto motivo di ricorso i criteri con cui i giudici di appello hanno accertato che il reddito da esse provenienti superava quello indicato dall'art. 2 di entrambe le leggi regionali citate;
ma il Collegio deve dichiarare inammissibili le relative censure perché prive del requisito della specificità e completezza, non osservato con il generico rinvio, per dimostrare l'erroneità dei parametri di valutazione recepiti dal Tribunale, ad atti del giudizio di appello senza l'esplicazione del loro contenuto, anche perché il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere questa deciso la causa sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica, ignorando le critiche sollevate: sicché avrebbe avuto l'onere di precisare nel ricorso sia gli errori commessi dal consulente, sia il contenuto specifico di dette critiche, non essendone ammissibile l'esposizione "per relationem", mediante riferimento ad atti del pregresso giudizio di merito il cui esame è precluso al giudice di legittimità (sent. 2607/1999; 252/1996; 702/1991). Ed allora, il problema che si pone nel caso è quello di stabilire se una normativa sopravvenuta dopo l'assegnazione dell'alloggio durante il rapporto locativo possa introdurre ulteriori requisiti per mantenerla rispetto a quelli posti dalla legge vigente al tempo del concorso, nonché nuove ipotesi di decadenza;
e se in particolare la legge modificativa possa essere emanata dalla Regione. Ovvero se la legge nuova (statale o regionale) possa disciplinare soltanto le assegnazioni attribuite dopo la sua entrata in vigore. Al primo quesito deve darsi necessariamente risposta affermativa, in aderenza alla giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, perché il rapporto di locazione che consegue all'assegnazione nell'ambito di una disciplina pubblicistica è un rapporto di durata;
e perché dunque trova applicazione il principio che la legge sopravvenuta deve essere comunque applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto e l'atto generatore del rapporto ma gli effetti di esso nonché il suo perdurare nel tempo. Con la conseguenza che la nuova legge non è retroattivamente applicabile ai requisiti cui era subordinata la validità del provvedimento di assegnazione ne' al rapporto di locazione iniziato e concluso sotto l'imperio della legge precedente - come nell'ipotesi in cui sia già intervenuto l'atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio, che definitivamente sottrae il bene al patrimonio dell'ente ed all'esercizio di quei poteri di tutela - e neppure al periodo anteriore alla sua entrata in vigore;
mentre, è sicuramente applicabile al restante periodo dello stesso rapporto locativo successivo a tale data durante il quale perdurano gli effetti dell'assegnazione: in relazione alla quale ben possono, dunque, essere introdotti nuovi requisiti per garantirne agli interessati la permanenza, anche nel periodo posteriore alla nuova legge, nonché nuove ipotesi di decadenza per il caso che gli assegnatari non li posseggano o non li conservino nel tempo (Cass. 4462/1999; 3231/1987;
3249/1983).
Ma se, nel corso del periodo dell'assegnazione dell'alloggio era consentito ad una legge statale modificare i requisiti per mantenerla e prevedere nuove ipotesi di decadenza, eguale potere deve riconoscersi ad una legge regionale nell'ambito del proprio territorio, in quanto nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, l'art. 88, n. 13, del D.P.R. 616 del 1977 ha attribuito allo Stato soltanto "la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni", mentre l'art. 93 dello stesso D.P.R. ha disposto un ampio trasferimento alle regioni delle funzioni di programmazione e di gestione (comma primo, concernente la programmazione, la localizzazione, la realizzazione e la gestione degli interventi, le funzioni connesse alle procedure di finanziamento), nonché di organizzazione del servizio della casa (comma secondo, relativo alla riorganizzazione degli I.A.C.P.). La successiva legge n. 457 del 1978, all'art. 2, comma secondo, ha, quindi specificato ulteriormente l'ambito della competenza statale, attribuendo al C.I.P.E. la determinazione dei "criteri generali" per le assegnazioni e la fissazione dei canoni, nel mentre ha ancora arricchito la sfera della competenza regionale in materia con l'art. 4, in base al quale spetta, fra l'altro, alle regioni:
individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale (lett. a); formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili (lett. b);
ripartire e coordinare gli interventi per ambiti territoriali (lett. c); formare e gestire l'anagrafe degli assegnatari (lett. f);
disporre la concessione dei contributi pubblici (lett. l); esercitare il controllo sui soggetti incaricati della realizzazione dei programmi (lett. m).
Da questa normativa la Corte Costituzionale (sent. 727/1988) ha tratto la conseguenza che, al di fuori della formulazione dei "criteri generali" da osservare nelle assegnazioni, è stata attribuita alle regioni la piu ampia potestà legislativa nella materia, e quindi la disciplina attinente alle assegnazioni e alle successive vicende dei relativi rapporti;
che la Regione Veneto ha esercitato proprio con la legge 60/1984 nonché con le successive leggi 19/1990, 10/1996 e 14/1997; e che, pertanto, non può ritenersi esorbitante dalla competenza della Regione l'aver introdotto nuove ipotesi di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio (tra cui dunque rientra quella conseguente alla mancanza o alla perdita del requisito di cui all'art. 2 lett. d delle leggi reg. 60/84 e 19/90) trattandosi, appunto, di disciplina specifica di una vicenda (la decadenza) dell'assegnazione.
E la Corte deve aggiungere che con tali nuove disposizioni la legge regionale non si è neppure discostata dalla normativa statale, dal momento che il C.I.P.E., con deliberazione 19 novembre 1981, adottata ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 457/1978, ha previsto, al punto 14, lett. d), il verificarsi della decadenza proprio nell'ipotesi in cui l'assegnatario abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione; ha introdotto il requisito (punto 3, lett. d) della non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località del territorio dello Stato, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 392/1998, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
ed ha posto infine la regola (3^ comma) che i requisiti per l'assegnazione debbano essere posseduti non solo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché al momento dell'assegnazione, ma che debbono altresì permanere in costanza del rapporto.
Per cui, deve concludersi che le leggi reg. Veneto citate, intervenute durante il periodo del l'assegnazione dell'alloggio al ricorrente e del conseguente rapporto locativo, ben potevano modificare i requisiti stabiliti dalla legge statale vigente all'epoca dell'assegnazione per conseguirla e mantenerla nel tempo, nonché introdurre casi di decadenza ulteriori rispetto a quelli previsti da quest'ultima legge;
e che dunque correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente il potere dell'amministrazione comunale di dichiarare la decadenza dell'atto di assegnazione dell'alloggio per essere il LI titolare di altro immobile con le caratteristiche di cui si è detto: a nulla rilevando in contrario, la sentenza 4908/1997 di questa Corte invocata dal ricorrente in quanto tale decisione delle Sezioni Unite è rivolta principalmente e soprattutto a specificare i criteri di riparto della giurisdizione nella materia dell'edilizia residenziale pubblica sia nella fase antecedente che in quella successiva all'assegnazione dell'alloggio e solo marginalmente ha affrontato la questione della possibilità per la normativa regionale di disciplinare i rapporti conseguenti all'assegnazione sorti prima della sua entrata in vigore, peraltro con riferimento alla peculiare fattispecie sottoposta al suo esame.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune di Venezia in complessive L. 2.806.400= di cui L.
2.500.000 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001