Articolo 291 del Codice della navigazione
Articolo 290Articolo 292
Versione
21 aprile 1942
Art. 291.
(Pubblicita' del contratto di raccomandazione institoria).

Quando il raccomandatario e' preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione, la pubblicita' richiesta nell'articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l'institore.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente