Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5816
CASS
Sentenza 19 aprile 2001

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Il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori ritualmente prodotti, ha l'onere di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire in sede di legittimità la verifica sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza necessità di inammissibili indagini integrative della validità e decisività delle disattese deduzioni e senza che all'uopo possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento "per relationem" ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio per il principio cosiddetto di "autosufficienza" del ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5816
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5816
    Data del deposito : 19 aprile 2001

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