Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori ritualmente prodotti, ha l'onere di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire in sede di legittimità la verifica sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza necessità di inammissibili indagini integrative della validità e decisività delle disattese deduzioni e senza che all'uopo possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento "per relationem" ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio per il principio cosiddetto di "autosufficienza" del ricorso per cassazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5816 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (n. 23598/99 R.G.) proposto da:
DA NN, LI AL, elettivamente domiciliati in Roma, via Galilei n. 45, presso l'avv. Giovanni Magnano di San Lio, difesi dall'avv. Girolamo Rizzuto, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DA TA;
DA MA;
DA FR;
DA SO;
MA IE,
- intimati -
nonché sul ricorso (n. 2968/00 R.G.) proposto da:
DA TA, in persona del suo procuratore generale GORGONE Giovanna, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Milizie n. 76, presso l'avv. Paolo Grimaldi, difesa dall'avv. Sara Lo Bianco Greco, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
DA NN, LI AL, elettivamente domiciliati in Roma, via Galilei n. 45, presso l'avv. Giovanni Magnano di San Lio, difesi dall'avv. Girolamo Rizzuto, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
DA MA;
DA FR;
DA SO;
MA IE,
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, sezione specializzata agraria, n. 908/99 del 17 settembre - 20 ottobre 1999 (R.G. 216/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 1999 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. G. Rizzuto per i ricorrenti principali;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale nonché di quello incidentale autonomo e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 26 gennaio 1998 DA TA premesso di essere proprietaria di porzioni indivise di alcuni fondi rustici e dell'intero di altri, esposto che tali fondi erano condotti in affitto dai coniugi DA NN e LI AL, DA SO e MA IE, DA MA e DA AN, chiedeva che la sezione specializzata agraria presso il tribunale di Palermo, in contraddittorio con i detti conduttori, dichiarasse cessati i descritti contratti a seguito di rituale disdetta, con condanna dei convenuti al rilascio.
Costituitisi in giudizio DA NN, LI AL, DA MA e DA FR eccepivano, quanto ai fondi comuni, la improponibilità della domanda attrice, facendo presente, comunque, che il rapporto aveva avuto inizio nell'annata agraria 1995 - 96. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 25 settembre 1998 dichiarava cessati, al 10 novembre 1997 i contratti oggetto di controversia e ordinava ai convenuti il rilascio delle quote indivise dei fondi e del fondo appartenente in via esclusiva, dichiarando, altresì, inammissibili le altre domande della stessa attrice.
Gravata tale pronunzia da DA NN e LI AL in via principale e da DA TA in via incidentale, la Corte di appello di Palermo, sezione specializzata agraria, con sentenza 17 settembre - 20 ottobre 1999, in contumacia di DA MA, AL FR, DA SA e MA IE rigettava sia l'appello principale che quello incidentale.
Osservava la Corte - tra l'altro - che nessuna delle parti convenute si era presentata, nel corso del giudizio di primo grado, a rendere il deferito interrogatori formale e tale comportamento processuale doveva ritenersi sufficiente a provare la data di scadenza dei rapporti contrattuali (derivante dalla data iniziale di decorrenza dei contratti stessi, coincidente con le stesse date di acquisto dei fondi), che tra i convenuti sussisteva un'ipotesi di litisconsorzio necessario per cui non si rilevavano motivi per non valutare positivamente anche nei riguardi del LI la confessione stragiudiziale resa dalla sola DA NN.
Quanto, ancora, al fondo di proprietà esclusiva della appellata la Corte di appello evidenziava, da un lato, che anche in ordine a questo gli appellanti avevano omesso di rispondere al deferito interrogatorio, ma non avevano provato una data di inizio del rapporto diversa da quella dedotta da controparte.
Quanto, infine, all'appello incidentale, quei giudici evidenziavano che in assenza di divisione del bene era consentita solo la condanna degli appellanti al rilascio, in favore della appellata, della sola quota ideale di detti terreni. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, DA NN e LI AL. Resiste con ricorso incidentale, affidato a un unico motivo nonché con ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi DA TA. DA NN e LI AL resistono con controricorso ai ricorsi incidentali di DA TA.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede DA MA, AL FR, DA SO ne' gli eredi di MA IE. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Quanto ai ricorsi incidentali i ricorrenti principali ne eccepiscono in limine la inammissibilità per tardività, atteso che il ricorso principale è stato notificato il 15 dicembre 1999, mentre quelli incidentali sono stati notificati il 25 gennaio 2000, oltre il termine perentorio del 24 gennaio 2000.
3. L'eccezione è infondata e da disattendere.
La parte contro la quale il ricorso è diretto deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con il controricorso (cfr. art. 371, comma 1, c.p.c., che deve essere notificato al ricorrente "entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso" (art. 370, comma 1, c.p.c.). Poiché il "ricorso [principale] deve essere depositato ... nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione ..." (cfr. art. 369, comma 1, c.p.c.) e poiché nella specie il ricorso di DA NN
e LI AL è stato notificato oltre che a DA TA (il 15 dicembre 1999), anche, nei giorni successivi, a DA MA, a AL FR nonché a DA SO e a MA IE è evidente che i 20 giorni entro i quali DA TA doveva notificare il proprio controricorso con ricorso incidentale decorreva non dal 5 gennaio 2000, ma dal 12 gennaio 2000 (essendo avvenuta l'ultima notificazione il giorno 22 dicembre 1999).
3. Nel corso del giudizio di primo grado l'attrice DA TA ha chiesto, al fine di dimostrare la fondatezza dei propri assunti, che fosse dato ingresso in causa all'interrogatorio formale dei convenuti sui capitoli allo scopo articolati.
In quella sede i convenuti costituiti si sono opposti a tale mezzo istruttorio, chiedendo - in subordine - in caso di sua ammissione, venisse ammesso l'interrogatorio formale della attrice sugli stessi capitoli esposti in senso negativo.
I primi giudici, senza nulla disporre sulle richieste della parte convenuta, hanno dato ingresso esclusivamente all'interrogatorio richiesto dalla parte ricorrente. Censurando i soccombenti DA NN e LI AL la pronunzia dei primi giudici nella parte de qua la Corte di appello di Palermo, sezione specializzata agraria, ha evidenziato, testualmente che "a prescindere da ogni questione circa l'ammissibilità dei capitoli di prova dedotti, ciò che rileva esclusivamente, a fronte della omessa ammissione da parte del tribunale di tale mezzo di prova, è la circostanza che gli appellanti in questo grado del giudizio non hanno reiterato la richiesta di ammissione di tale mezzo di prova".
4. Tali proposizioni sono denunziate, con il primo motivo, dai ricorrenti principali i quali lamentano, in particolare, "violazione dell'art. 2697 del c.c. nonché degli artt. 115, 232, 420 e 437 del c.p.c., nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisione della controversia. Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". Si osserva, infatti, al riguardo:
- nell'atto di appello essi concludenti avevano censurato, espressamente, la mancata ammissione della loro istanza istruttoria senza alcuna motivazione;
- che anche in caso di omessa reiterazione nell'atto di appello dell'indicazione dei mezzi istruttori già formulati in primo grado, gli stessi possono essere disposti d'ufficio dal giudice di appello ove li ritenga non solo rilevanti, perché virtualmente idonei a dimostrare la fondatezza della domanda o delle eccezioni, ma anche indispensabili per la conoscenza di un fatto determinante al fine della decisione della controversia.
5. Il motivo non può trovare accoglimento.
Almeno sotto due concorrenti profili.
5.1. Deve ribadirsi, in primis, ulteriormente, che il ricorrente il quale lamenti la mancata ammissione, da parte del giudice del merito, di istanze probatorie, ha l'onere - innanzi tutto - di indicare analiticamente in ricorso le circostanze che formavano oggetto della prova richiesta e, per qualsiasi motivo, non ammessa (Cass. 15 giugno 1999, n. 5945; Cass. 25 marzo 1999, n. 2838). Il ricorrente per cassazione - in particolare - che denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori ritualmente prodotti, ha l'onere di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire in sede di legittimità la verifica sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza necessità di inammissibili indagini integrative della validità e decisività delle disattese deduzioni e senza che all'uopo possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento per relationem ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio per il principio c.d. "di autosufficienza" del ricorso per cassazione (Cass. 30 ottobre 1998, n. 10897; Cass. 13 maggio 1999, n. 4754). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie i ricorrenti pur affermando che la prova non ammessa concerneva l'interrogatorio formale della attrice in primo grado sulle stesse circostanze da costei capitolate, ma enunciate in senso negativo, hanno omesso di trascrivere, in ricorso, quale fosse il contenuto delle dette circostanze (in senso positivo o negativo), non mettendo - pertanto - questa Corte nelle condizioni di apprezzarne la ammissibilità e rilevanza al fine del decidere.
Nè, al riguardo, è rilevante che il primo giudice, allorché ha ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti su quelle stesse circostanze abbia, per implicito, ritenuto la loro ammissibilità (e pertinenza, al fine del decidere), stante l'autonomia di ogni singola deduzione.
5.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, deve evidenziarsi - al riguardo - in una con la più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che questo collegio ritiene di dovere fare propria, disattendendo il precedente insegnamento in senso contrario della stessa Corte, che la presunzione di rinuncia prevista dall'art. 346 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanza istruttorie.
Le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, tuttavia, non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello, con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e dei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. (In questo senso, da ultimo, Cass, sez. III, 26 ottobre 2000, n. 14135, specie in motivazione). Pacifico quanto sopra e non controverso che in sede di appello gli attuali ricorrenti, pur riferendo che il tribunale non aveva espresso alcuna motivazione in ordine alla richiesta, proveniente da essi concludenti, perché fosse ammesso l'interrogatorio formale della controparte sugli stessi capitoli da lei dedotti, ma esposti in senso negativo, si erano limitati a censurare la sentenza impugnata perché aveva tratto elementi di giudizio anche dal non reso interrogatorio da parte di essi convenuti, omettendo di ribadire la richiesta di ammissione del mezzo istruttorio in questione, è palese che la violazione di legge dedotta con il motivo in esame non sussiste.
6. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano "violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 116 e 232 c.p.c. e difetto di motivazione sotto altro aspetto. Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". Al pari del precedente il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei profili in cui si articola.
6.1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 2697, 112, 116 e 232 c.p.c. la censura è inammissibile.
Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (2697 c.c., 112, 116 e 232 c.p.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.
6.2. Nè, ancora, vi è stata, nel caso concreto, violazione dell'art. 232 c.p.c., per avere valutato i giudici del merito la mancata risposta degli intimati all'interrogatorio pur in assenza di altri elementi di prova, atteso che detti elementi certamente esistevano e sono stati puntualmente indicati nella sentenza gravata nella "nota a firma delle affittuarie sorelle DA, in data 21 luglio 1993", ritenuta - da un lato - dotata di natura confessoria, dall'altro, sufficiente a fornire riscontro "circa l'esistenza di un contratto di affitto a decorrere da epoca antecedente al 1993". Puntualmente ed esaustivamente, ancora, i giudici del merito hanno - con valutazione non sindacabile in questa sede di legittimità, perché immune da vizi logici o giuridici - adeguatamente indicato le ragioni per cui, ai sensi dell'art. 2733, comma 3, c.c. la confessione stragiudiziale resa da DA NN
potesse essere valutata anche nei confronti di LI AL, tenuto presente, da un lato, che sussisteva, nella specie, un rapporto di litisconsorzio necessario e, dall'altro, che "le posizioni sostanziali dei due appellanti [DA NN e LI AL] non sono dissimili e tra di essi sussiste anzi identità di interessi, stante anche il rapporto di coniugio".
6.3. Sempre al riguardo si osserva che legittimamente, al fine del decidere, i giudici di merito hanno tratto, sia con riferimento ai fondi in comproprietà, sia con riguardo a quelli di proprietà esclusiva della attuale ricorrente incidentale, elementi di giudizio dal comportamento processuale degli intimati e, in particolare, dalla circostanza che gli appellanti [cioè DA NN e LI AL] non avevano dedotto ne' provato la data iniziale dei vari rapporti. Come assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, l'onere di provare i fatti allegati si configura se e quando essi vengono contestati dalle parti nei cui confronti sono dedotti (in questo senso, ad esempio, cfr. già la remota Cass., 30 ottobre 1981, n. 7554). Ne deriva che la circostanza che un elemento costitutivo della domanda sia pacifico opera da limite alla rilevabilità d'ufficio della sua mancanza.
Nel rito del lavoro tale pacificità - come precisa la giurisprudenza più attenta - può anche derivare dalla mancata contestazione del fatto costitutivo nella memoria difensiva di costituzione in primo grado ed in appello, in relazione all'onere posto dagli art. 416, ultimo comma, e 436. comma 2 c.p.c., a carico rispettivamente del convenuto e dell'appellato, di "prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda" e di compiere una "dettagliata esposizione di tutte le sue difese" (cfr., ad esempio, Cass., 2 marzo 1995, n. 2415). Se - in particolare - nelle controversie soggette al c.d. rito del lavoro è onere del convenuto prendere posizione, nella memoria di costituzione di cui all'art. 416 c.p.c., "in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda" e "proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto", esattamente i giudici del merito hanno ritenuto, che gli attuali ricorrenti incidentali non potevano limitarsi ad una generica difesa ma dovevano dedurre e provare che in realtà i rapporti di affitto erano sorti in epoca di versa da quella indicata dalla attrice DA TA (cfr., per una fattispecie sotto molti aspetti analoga, Cass., sez. III, deliberata il 6 novembre 2000, in causa Toscano c. Casa Hirta s.a.s. R.G. n. 7558/98).
6.4. Per quanto - infine - attiene alla deduzione, ampiamente svolta nel motivo, secondo cui le circostanze valutate dai giudici di merito e dalle quali gli stessi hanno tratto elementi di giudizio per ritenere fondate le tesi difensive svolte dall'attrice, non sono, in realtà, sufficienti alla scopo (potendo anche condurre ad una diversa soluzione della lite) la stessa è inammissibile. Deve ribadirsi, infatti, contrariamente a quanto si invoca da parte dei ricorrenti che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione).
7. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziando "violazione dell'art. 2697 c.c. sotto altro aspetto, dell'art. 112 del c.p.c. nonché del principio fondamentale di intangibilità ed immutabilità del giudicato" e "difetto di motivazione" (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) censurano la sentenza gravata nella parte in cui questa ha affermato "in ogni caso, in considerazione del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio e alla comparsa di risposta difensiva della appellata che fanno riferimento comunque al diritto di quest'ultima ad ottenere il rilascio del fondo a qualsiasi titolo detenuto dagli appellanti (e, quindi, anche senza alcun titolo) era, comunque, onere probatorio dell'appellato provare l'effettiva sussistenza della stipula di valido titolo idoneo a consentire di rimanere nella detenzione del fondo".
In realtà, osservano i ricorrenti, avendo i giudici di primo grado accertato che il rapporto inter partes era un rapporto di affitto, non poteva più invocarsi - da parte dei giudici di appello - che fosse onere di essi concludenti dimostrare il titolo in forza del quale pretendevano di rimanere nella detenzione del fondo. Al pari dei precedenti il motivo non coglie nel segno.
8. Premesso - in conformità a un insegnamento giurisprudenziale più che consolidato - che un'affermazione contenuta ad abundantiam nella motivazione della sentenza, ma che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto d'impugnazione, per difetto d'interesse (tra le tantissime, cfr. Cass., 10 giugno 1999, n. 5714), si osserva che nella specie, con specifico riferimento al fondo di proprietà esclusiva di DA TA, la domanda di rilascio è stata accolta non sulla base dei rilievi, sopra riferiti, ma sulla scorta di altra - diversa - considerazione.
Si precisa, infatti, al riguardo, nella sentenza gravata: "con riferimento al fondo in proprietà esclusiva ... anche per esso gli appellanti, pur omettendo di rispondere all'interrogatorio formale dalla prima dedotto circa la data iniziale del rapporto e ponendo quindi in essere un comportamento processuale valutabile ai fini probatori, non hanno neppure in questo grado del giudizio provato la data iniziale del rapporto dagli stessi indicati. Quindi non vi è alcun elemento processuale che consenta di desumere che il predetto fondo è stato concesso in affitto agli appellanti come gli stessi assumono, nell'anno 1995/96".
Certo quanto sopra è palese, che i giudici del merito non hanno in alcun modo contraddetto il giudicato, già formatosi in primo grado, sulla esistenza di un rapporto di affitto tra le parti, relativamente al fondo di proprietà esclusiva di DA TA. Anche a prescindere dagli assorbenti rilievi che precedono, comunque, si osserva che con l'espressione in questione - certamente ad abundatiam e, pertanto, non suscettibile di impugnazione, come sopra evidenziato i giudici del merito hanno espresso un concetto diverso da quello attribuitogli dai ricorrenti principali. Gli stessi, in particolare, si sono limitati ad affermare un principio totalmente diverso e certamente esatto.
In particolare, acquisito, in forza delle ammissioni della stessa parte convenuta, che quest'ultima detiene il fondo, di proprietà dell'attore, in forza di un contratto di affitto, se l'attore assume che detto contratto avrà una certa scadenza l'affittuario per esimersi dall'obbligo di rilasciare il fondo in quella data non può limitarsi ad opporsi che controparte non ha dato prova puntuale dei suoi assunti, incombendo - in realtà - in una tale evenienza ad esso convenuto dare la puntuale prova che la data di scadenza è diversa da quella invocata da controparte, e potendo il giudice - in difetto - ritenere la fondatezza della pretesa attrice anche sulla base della sola condotta processuale del convenuto.
9. Conclusivamente, risultato totalmente infondato in ogni sua parte il ricorso principale deve rigettarsi, con assorbimento del ricorso incidentale espressamente condizionato (e con il quale la sentenza gravata è stata denunciata per omessa motivazione su punti decisivi, non avendo i giudici del merito tenuto presente alcuni documenti).
10. Quanto al ricorso incidentale non condizionato con lo stesso DA TA denunzia il capo della sentenza impugnata che ha rigettato l'appello incidentale, tendente ad ottenere il rilascio delle porzioni di terreno in atto indivisi, per omessa e in subordine insufficiente motivazione sul punto, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Si osserva, al riguardo, in particolare che "non si ritiene sussista una norma di legge che vieti la pronuncia di rilascio di un bene in comunione alla data futura dello scioglimento della comunione, specie ove si considerai che agli atti del giudizio di merito non risulta che alcuno dei convenuti abbia mai contestato il diritto di proprietà di ... TA DA sulla sua quota o l'entità della stessa".
11. Il motivo è infondato, e da rigettare.
A prescindere da ogni altra considerazione è sufficiente osservare, al riguardo, che nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di determinati eventi futuri ed incerti o al sopravvenire di un termine o al preventivo adempimento di una controprestazione, in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro, se ed in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento, parimenti attuale, di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore, il cui avveramento si presenta differito ed incerto (Cass. 12 luglio 1996 n. 6329). Una tale pronuncia peraltro - in tanto è ammissibile in quanto la "circostanza" dedotta in condizione non richieda altra indagine, diversa da quella circa l'avvenuta verificazione o meno della circostanza stessa (Cass. 12 luglio 1996 n. 6329, cit.). In altri termini nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al criterio della economia dei giudizi, le cosiddette sentenze condizionate, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al sopraggiungere di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non debba essere controllato da altri accertamenti di merito in un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione (Cass. 26 gennaio 1987 n. 706). Pacifico quanto sopra, certo che nella specie l'attribuzione alla ricorrente incidentale di una porzione, piuttosto che altra, dei fondi in comproprietà tra le parti ora in causa è la conclusione di una serie di complessi accertamenti (alternativamente negoziali o giudiziali), che porteranno alla divisione - tra i comproprietari - del complesso immobiliare oggetto di causa, è palese che correttamente i giudici del merito hanno rigettato l'istanza di DA TA (Analogamente, cfr. Cass. 1 aprile 1996, n. 2961, nonché Cass., 5 febbraio 1999, n. 1642). 12. Anche il ricorso incidentale, in conclusione, deve rigettarsi.
Atteso l'esito del giudizio sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale condizionato e rigetta il ricorso incidentale non condizionato;
compensa le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 11 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001