Sentenza 23 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9978 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S9978 01 INNTE DI POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R. G. N. 15574/99 Consigliere Cron. 22582 Dott. Alberto SPANO' Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. CELLERINO Consigliere Ud. 02/05/01 Dott. Giuseppe TOFFOLI Rel. Consigliere Dott. Saverio ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: IG NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CIVININI 49, presso lo studio dell'avvocato FULVIO LUNARI, rappresentato e difeso GIUSEPPE COLASANTO, MAURIZIO TERENZI,dagli avvocati giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AZIENDA SPECIALE PESARO PROMOZIONI DELLA C.C.I.A.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, 2001 presso lo studio dell'avvocato RENATO CLARIZIA, 2139 rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO PAZZI, -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 313/98 del Tribunale di PESARO, depositata il 14/08/98 R.G.N. 973/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Pesaro, AN TR esponeva di avere intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato prima con la locale Camera di commercio e quindi con l'Azienda speciale Pesaro Promozione, quale custode tuttofare e addetto sia al montaggio e smontaggio dei divisori e degli “stands" del Quartiere Fieristico di Campanara di Pesaro, sia alla pulizia e sorveglianza dei locali. Precisava che tale lavoro, non regolarizzato e fittiziamente disciplinato come lavoro autonomo di tipo artigianale, era stato da lui prestato dal 1985 al 1989 a favore della Camera di commercio e successivamente a favore di detta Azienda, che peraltro lo aveva licenziato. Chiedeva quindi la condanna di tali due enti al pagamento delle dovute differenze retributive e alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Camera di commercio, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, mentre detta Azienda chiedeva il rigetto della domanda, deducendo di essersi limitata a fruire delle prestazioni del ricorrente, così come di altri artigiani, per l'allestimento delle strutture fieristiche nel periodo maggio- giugno 1989, per il 29° Salone del mobile. Dopo la rinuncia del TR agli atti del giudizio nei confronti della Camera di commercio, che comportava, data l'accettazione di quest'ultima, l'estinzione del relativo rapporto processuale, il Pretore decideva la causa, rigettando la domanda nei confronti dell'Azienda Pesaro Promozione. A seguito di appello del TR, il Tribunale di Pesaro confermava la sentenza di primo grado. Osservava in punto di fatto che il ricorrente aveva intrattenuto rapporti solo con la Camera di commercio, con riferimento anche all'ultima manifestazione fieristica per cui egli era stato interessato, essendo subentrata detta Azienda solo in sede di pagamento delle relative fatture. Erano configurabili quindi due periodi. Nel primo i rapporti erano stati intrattenuti solo con la Camera di commercio, e riguardo ad esso doveva escludersi la configurabilità di un rapporto contrattuale di lavoro subordinato, 3 idoneo ad essere poi trasferito all'Azienda, in difetto del requisito formale dell'atto o provvedimento scritto, imprescindibile nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con un ente pubblico. Per le prestazioni rese in occasione dell'ultima manifestazione fieristica, per cui vi era stata una ratifica ed assunzione di responsabilità da parte dell'Azienda, dovevano, invece, escludersi le caratteristiche della subordinazione, dato il carattere episodico della collaborazione e il difetto di qualsiasi vincolo di subordinazione. Il TR ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza, depositata il 14.8.1998, con atto notificato il 3.8.1998. La Pesaro Promozione, Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Pesaro, ha notificato controricorso in data 9.11.1999. Il ricorrente ha depositato breve memoria per contestare la ritualità del controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si deduce violazione di norme di diritto, violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e inadeguatezza di motivazione. Il ricorrente deduce - lamentando la correlata inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata e l'erroneità dell'interpretazione delle norme dello Statuto dell'Azienda convenuta - che l'art. 16 della Carta statutaria dell'Azienda speciale assegna alla medesima il quartiere fieristico con le relative attrezzature, servizi ed arredi e con i rapporti contrattuali in corso, e che l'art. 11 contempla che l'Azienda per il suo funzionamento si avvale di proprio personale non appartenente al ruolo camerale, assunto con contratto di diritto privato e dotato di professionalità specifica. Ne consegue che il rapporto dell'istante con la Camera di commercio era passato alla Azienda, responsabile anche per le richieste economiche del ricorrente, e che, comunque la stessa, almeno dall'8.9.1987, data della sua istituzione, doveva rispondere dell'attività relativa alle sue competenze, anche se nel primo periodo essa era stata gestita dalla Camera di commercio ai sensi dell'art. 21 dello statuto. 4 Con il secondo motivo si deduce omessa pronuncia e insufficiente motivazione su un punto decisivo. Si lamenta che il giudice di appello non abbia statuito e motivato il rigetto della deduzione relativa al riconoscimento quanto meno dall'8.9.1987 del rapporto con l'Azienda speciale, per le ragioni esposte con il motivo precedente. Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione circa un punto decisivo. Si pone la stessa questione di cui al motivo precedente e quella del mancato riconoscimento della responsabilità economica della Azienda dalla stessa data dell'8.9.1987, sotto il profilo del difetto di motivazione in ordine a tali questioni. Con il quarto motivo si deduce omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo, lamentando che il Tribunale di Pesaro abbia ritenuto di dover suddividere le prestazioni del ricorrente in due periodi, di cui quello riferito alla Camera di commercio esteso fino all'assunzione della gestione del settore fieristico da parte dell'Azienda in occasione del 29° Salone del mobile, trascurando che quest'ultima era stata istituita con delibera della Giunta camerale dell'8.9.1987, e dalla stessa data aveva assunto una propria autonomia giuridica e patrimoniale, con la conseguenza che è da questo momento e non da un momento successivo che gli effetti giuridici della prestazione di lavoro da parte dell'istante dovevano far capo all'Azienda speciale. I quattro motivi di ricorso, per la loro connessione, vengono esaminati congiuntamente. dellaNon ha di per sé costituito oggetto di idonea censura l'accertamento sentenza impugnata circa l'invalidità del dedotto rapporto di lavoro con la Camera di commercio, ente pubblico non economico, a causa dell'inesistenza del requisito formale del provvedimento scritto di assunzione. Quanto al preteso trasferimento del rapporto alla Azienda speciale, il ricorrente fa apodittico riferimento all norma statutaria sul trasferimento dei rapporti contrattuali in corso, senza prendere in considerazione la specifica ragione non idonea costituzione del dedotto rapporto per cui il Tribunale 5 ha escluso l'applicabilità della norma contrattuale, peraltro coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte sulla rilevanza dei contratti di lavoro invalidi, secondo cui, in caso di nullità o annullabilità del contratto di lavoro, l'inefficacia di tali vizi per il periodo in cui il rapporto ha avuto attuazione, prevista dall'art. 2126 c.c., opera retrospettivamente, senza vincolare le parti alla continuazione del rapporto né determinare tutti quegli effetti del rapporto di lavoro non compatibili con l'inesistenza dell'obbligazione lavorativa (Cass. n. 8260/1995). Può anche essere opportuno rilevare che, anche quanto alla responsabilità dell'Azienda convenuta in ordine alle richieste economiche del convenuto, il ricorrente fa specifico riferimento alla sua tesi del trasferimento del rapporto contrattuale alla Azienda speciale, in base alla norma statutaria, senza coinvolgere la problematica relativa alla disciplina legale del trasferimento d'azienda. In realtà, tutti i motivi del ricorso sono in sostanza diretti a far valere la tesi della rilevanza, o imputabilità, nei confronti della Azienda, dello svolgimento di fatto del rapporto fin dal settembre del 1987, epoca cui risaliva la delibera della Camera di S commercio di istituzione dell'azienda. Tale tesi, però, non è sorretta dal riferimento ad idonei presupposti di fatto e di diritto. In particolare nulla è dedotto al fine di dimostrare che l'Azienda abbia effettivamente cominciato ad operare nel mondo del diritto fin dall'epoca della delibera relativa alla sua istituzione e che la Camera di commercio abbia operato in una veste comportante l'imputabilità alla Azienda dell'attività svolta dalla prima relativamente alle manifestazioni fieristiche. In particolare, non si offre alcun riscontro dell'affermazione che la Camera di commercio dopo il settembre 1987 abbia provveduto alla gestione provvisoria della Azienda fieristica, né al riguardo è sufficiente il riferimento ad una previsione astratta dello statuto dell'Azienda, peraltro solo genericamente richiamata. Anche ammesso, poi, in ipotesi, che possa considerarsi sotto qualche profilo irregolare la continuazione della gestione a proprio nome del quartiere fieristico da parte della Camera di commercio successivamente alla nominale istituzione dell'Azienda speciale, ciò potrebbe avrebbe rilievo sul mero piano della correttezza amministrativa e non potrebbe invece di per sé comportare nei confronti dei terzi l'imputazione all'Azienda dell'attività svolta dall'ente pubblico. Correttamente quindi il giudice di merito ha ritenuto che possa essere riferita alla Azienda solo l'attività svolta dal TR in occasione del 29° Salone del mobile, data l'esplicita assunzione di responsabilità manifestata al riguardo dalla Azienda stessa. Il ricorrente, peraltro, non ha censurato la qualificazione della sua collaborazione in tale occasione nell'ambito del lavoro autonomo. Il ricorso va dunque rigettato. Il controricorso è inammissibile, come eccepito dal ricorrente, non solo perché notificato oltre il termine di legge (art. 370, primo comma, c.p.c.), ma anche perché il difensore dell'Azienda intimata ha fatto valere una procura generale alle liti, mentre è richiesta la procura speciale (artt. 370, secondo comma, e art. 365 c.p.c.). Conseguentemente non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 2 maggio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente hylica branch тSaverio Teller. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 LUG. 2001 I D , oggi, A M O CAS E IL CANCELLIERE A L R S P L U S S O 0 A B 1 T I , . 3 D A T 3 S R 5 A E A T P ' . S S L M O I L P N E 8 G D M I 7 O A D 7