Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali è sufficiente, da sola, a sorreggerla, il rigetto del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, non potendo la loro eventuale fondatezza portare alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base dell'argomento riconosciuto esatto.
Commentario • 1
- 1. Sull'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli divenuti maggiorenniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 aprile 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2001, n. 7077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7077 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE PO D ITALANO7077/ 0 1 LA CORTE SUPREMADICA SAZION Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Canted Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Jedrsions Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 13689/98 Dott. Michele VARRONE .16315 Consigliere - Cron. Dott. Italo PURCARO Consigliere 2599 Rep. Dott. Giuliano LUCENTINI - Rel. Consigliere Ud. 19/03/01 Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere OFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Ronista cola IL SOLE 24 ORE cal Sig SENTENZA 300 per Jinn sul ricorso proposto da:
2-4 MAG 2001 IL CANCELLERE TUNESI EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE 1 CORTE SUPMEMA DI CASSAZIONE BRUNO BUOZZI 321 presso lo studio dell'avvoca to Fichiesta di studio MARTUCCELLI CARLO, che lo difende unitamente! dal Sig. all'avvocato TUNESI GIORGIO, giusta delega in atti;
30.00. 24 MAG 2001 IL CANCELLIERE ricorrente
contro
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SPA, SOCIETÀ CORTE SUPREMA OI CASSAZIONE APPARTENENTE AL GRUPPO BANCARIO SAN PAOLO, SOCIETÀ CHE UFFICIO COPIE Richiesta popia studio HA INCORPORATO BANCO LARIANO SPA, elettivamente dai Sig 3000 per dirittidomiciliato in ROMA VLE DELLE MIL IZIE 38, presso 24 MAG. 2001 2001 1'Avvocato PERROTTA NICOLA, difeso IL CANCELLIERE dal''Avvocato 538 ANGELO FISCHETTI, per procura general e alle lite;
−1– CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - controricorrente Richiesta copia esecutiva dal Sig. Fischietti avverso la sentenza n. 481/98 della Corte d'Appello di per diritti € 723x3 il 20.07.06 MILANO, SEZIONE TERZA CIVIL E emessa il 14/10/1997, IL CA ELLIERE depositata il 20/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato CARLO MARTUCCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso o in subordine riget to. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 20 settembre 1991 IO NE proponeva opposizione avverso il decreto 17 giugno 1991 con cui il Presidente del Tribunale di Milano, ad istanza del Banco AN s.p.a., gli aveva ingiunto, quale fideiussore della s.r.l. LA International, di pagare al ricorrente la somma di lire 268.627.590. Conveniva a tale fine il Banco AN davanti chiedendo la revoca del decreto allo stesso Tribunale, opposto. Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l'opposizione, e la decisione, impugnata dal soccombente, era confermata dalla Corte d'appello di Milano. Per la cassazione della sentenza d'appello il NE ha proposto ricorso sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino s. p.a., che ha incorporato nel frattempo il Banco AN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione del disposto dell'art. 2697 e 2698 c.c., con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente -premesso che una clausola del contratto di fideiussione stabiliva essere prova del debito garantito, contro il fideiussore, le risultanze delle scritture contabili del Banco AN deduce che controparte non aveva "fornito un'idonea documentazione sulle risultanze delle scritture contabili“, 3 essendosi limitata a produrre un estratto notarile del Giornale dei correntisti per l'anno 1991. In particolare, quella clausola era: a) invalida, non indicando quali sarebbero le scritture costituenti prova del credito;
b) inapplicabile al caso di specie, perché il saldo era riferito al 29 maggio 1991, mentre il ricorso era dell'8 giugno successivo, onde la risultanza contabile non aveva alcuna certezza probatoria, in quanto non attuale;
c) nulla ex art. 2698 c.c., producendo il sostanziale effetto di invertire l'onere della prova;
d) inefficace, poiché un isolato saldaconto non può costituire idonea prova del credito;
e) non invocabile dal Banco AN, che non aveva assolto al proprio obbligo di produrre una documentazione certa ed inequivoca, tenuto conto che un estratto conto acquisito in causa indicava CL un credito, al 29 maggio 1991, di lire 223.753.480, mentre l'estratto conto 27 maggio 1991 evidenziava un credito della LA di lire 68.439.497 per titoli a futura scadenza girati al Banco per l'incasso, onde al buon esito di tali titoli il secondo importo avrebbe dovuto essergli accreditato. Con il secondo mezzo, denunciando violazione degli artt. 1945 e 1832 c.c., con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente si duole che il giudice d'appello abbia escluso l'applicabilità dell'art. 1945 c.c. sul rilievo che il contratto di conto corrente prevedeva la tacita approvazione degli estratti conto se non contestati nei 40 giorni dal loro invio. In realtà, non era stato provato che essi fossero stati inviati al debitore principale, derivandone che l'art. 8 del contratto di conto con quest'ultimo era stato corrente stipulato dalla banca malamente invocato;
né, d'altro canto, poteva ritenersi equivalente all'invio degli estratti conto "la lettera di messa in mora con l'invito della banca a pagare lo scoperto, indicato senza alcuna possibilità di con semplici dati numerici, condotto al loro verificare le operazioni che (avevano) ammontare". Osserva il Collegio. La Corte d'appello rigettò l'appello -volto a dedurre che la banca avrebbe dovuto fornire adeguata prova del credito indicato negli estratti di saldaconto- in base alle seguenti Elevent considerazioni: a) con clausola specificamente approvata ex art. 1341 c.c., il NE aveva pattuito con il Banco AN che "Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i successori o aventi le risultanze delle scritture contabili del Banco"; b) causa, anche l'applicazione dell'art. 1945 c.c. (a norma del quale il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, fatta salva quella derivante dall'incapacità) avrebbe condotto all'art. 8 del contratto di conto corrente fra il Banco e la LA, secondo cui il mancato reclamo nei quaranta giorni dall'invio significava approvazione laddove nessun reclamo tempestivo dell'estratto conto, risultava avanzato dalla LA. Ebbene, un pacifico orientamento giurisprudenziale afferma, in riferimento alla prima argomentazione, che l'interpretazione delle clausole di un contratto rientra tra i compiti del giudice di insindacabile in sede di legittimità se rispettosa merito ed dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e assistita da congrua motivazione. Alla luce di tale principio, deve ritenersi che non costituisce un'ipotesi di vizio logico (l'altro vizio non risultando dedotto) la difesa del NE diretta a contrapporre al convincimento della Corte milanese -secondo cui la clausola de qua era da anche agli estratti di intendere nel senso di riferirsi saldaconto- il proprio diverso convincimento. Giova comunque osservare che, secondo quanto ammette lo Eluant stesso NE nel ricorso, erano stati acquisiti agli atti del giudizio, in realtà, anche due estratti conto: cosicché, in definitiva, perde di rilievo causale la censura relativa all'insufficienza probatoria degli estratti di saldaconto. Resta di conseguenza inapplicabile il principio enunciato da Cass. sez. un. 18 luglio 1994 n. 6707, citata dal ricorrente, sui di limiti probatori nel giudizio di cognizione dell'estratto saldaconto di cui all'art. 102 legge 7 marzo 1938 n. 141; non come ancora riconosce il senza ulteriormente notare che, NE nel ricorso, gli estratti di saldaconto a suo tempo come tali, diversi, in prodotti erano per atto di notaio, e, termini di fidefacienza, da quelli di cui alla citata legge, ora 6 abrogata, poiché per essi la conformità alle scritturazioni era certificata da un dirigente dell'istituto. Le altre censure contenute nel primo mezzo, fatta eccezione di quella sub e) ultima parte, sono inammissibili, introducendo questioni non prima trattate (come si trae dall'atto d'appello, che la Corte può direttamente esaminare, essendo rilevabile d'ufficio la preclusione nascente dal giudicato interno). Rileva infine la Corte, sciogliendo la riserva, che è infondata anche la doglianza appena indicata, giacchè neppure il ricorrente allega che i titoli girati al Banco AN per l'incasso di cui all'estratto conto 27 maggio 1991, che in parte Gluckm qua sarebbe stato pretermesso- erano stati pagati. Ne deriva che nessun vizio logico è ravvisabile nella sentenza impugnata per il fatto di non averne tenuto conto. Il secondo motivo è inammissibile. Com'è noto, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali è sufficiente, da sola, a sorreggerla, il rigetto del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, non potendo la loro eventuale fondatezza portare alla cassazione sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base della dell'argomento riconosciuto esatto (in questo senso, Cass. 10 gennaio 1995 n. 237). Tale principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie, 7 poiché la statuizione impugnata è sorretta dalla duplice argomentazione sopra riportata, ciascuna delle quali appare sufficiente a fondare la decisione. Di qui, appunto, l'inammissibilità del mezzo d'annullamento. Così rigettato integralmente il ricorso, il rimborso delle spese di questa fase del giudizio, nella liquidazione di cui in dispositivo, segue la soccombenza del ricorrente. hoooo
P.Q.M.
240000 rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 85,000, oltre 109T Mix, M 4567 A035 onorari, liquidati in lire 5.000.000. 767 600 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza 145,44 sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 19 marzo 2001. IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE Jaume Kicuccin IL. CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Depositata in Cancelleria Si attesta la registrazione presso l'Agenzia oggi, fì 24 MAG, 2001 delle Entrate di Roma 2 il 23.7.2011 Serie 4 al n. 38227 versate € 145.44 A apposta in calce alla copia autentica IL CANCELLIERE C1 M OL E (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) R Giovanni Giambattista P U G E T R O C 0 08