Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3671
CASS
Sentenza 14 marzo 2001

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La Corte di Cassazione può procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata quando, in presenza di errori "in procedendo", il vizio di attività nel processo non abbia impedito il giudizio di merito nella sentenza impugnata, questo non sia condizionato dall'errore processuale di diritto e sia idoneo a sostenere autonomamente la decisione; in tal caso, infatti, l'errore si risolve in una autonoma motivazione in diritto, emendabile ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ. (nella specie, la decisione impugnata era retta da due "rationes decidendi", essendo stata respinta la domanda, ritenuta nuova e inammissibile in appello, oltre che per tale ragione processuale anche sulla base di un completo esame di merito della fattispecie, con un dispositivo conforme a diritto; la S.C., ritenendo che la domanda non fosse nuova, ha enunciato l'esposto principio).

Nelle società di persone (nella specie: società di fatto), gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione di quest'ultimo nell'ambito della società, e non assumono perciò la qualità di soci, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa, diritto che sorge indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga; pertanto, gli eredi non sono legittimati a chiedere la liquidazione della società ne' possono vantare un diritto a partecipare alla procedura di liquidazione, che, nella società di persone, è facoltativa, potendo i soci sostituirla con altre modalità di estinzione o chiedere al giudice nei modi ordinari di definire i rapporti di dare e avere.

Nel caso di morte del socio di società di persone, per il calcolo della liquidazione della quota in favore degli eredi deve tenersi conto della effettiva consistenza economica dell'azienda sociale all'epoca dello scioglimento del rapporto, comprendendovi anche l'avviamento, la cui valutazione non rimane assorbita in quella della licenza d'esercizio, che è un distinto elemento di potenzialità economica.

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    Agenzia delle Entrate · 17 aprile 2008

    Con l\'interpello specificato in oggetto, concernente l\'interpretazione dell\'art. 5 del DPR n. 917 del 1986, e\' stato esposto il seguente QUESITO La societa\' di persone istante chiede di sapere quale criterio deve adottare per la corretta imputazione del reddito prodotto nell\'anno 2007, tenuto conto della compagine sociale venutasi a determinare a seguito della morte di uno dei soci, avvenuta il 9 febbraio 2007. Il de cuius, che era socio della societa\' interpellante nella misura del 10%, ha lasciato in eredita\' la sua partecipazione a cinque nipoti, suddivisa in quote del 2 per cento ciascuna. Mentre i primi tre nipoti, essendo maggiorenni, hanno gia\' accettato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3671
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3671
Data del deposito : 14 marzo 2001

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