Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 1
Allorché, decidendo nell'ambito di un giudizio di valore inferiore ai due milioni di lire, il giudice di Pace, investito di una opposizione avverso un ordinanza prefettizia ingiuntiva del pagamento di una somma in relazione ad una violazione del codice della strada, ritenga di natura ordinatoria il termine di 60 giorni concesso al Prefetto dall'art. 204 del codice della strada per l'emissione del provvedimento, ed ometta di applicare - invece - il principio dell'obbligo dell'osservanza del termine previsto per l'espletamento dei procedimenti amministrativi dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, egli non incorre semplicemente in una violazione di legge, ma viola un principio generale dell'ordinamento quale deve ritenersi quello contenuto nell'art. 2 citato. Ne consegue che la relativa pronuncia si rende suscettibile di ricorso per Cassazione, pur se riguardante un giudizio di equità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/1999, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere -
Dott. UI MACIOCE - consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PE GI, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BURLA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI MANTOVA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 6/95 del Giudice di pace di MANTOVA, depositata il 16/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.6.1995, NA UI proponeva opposizione avanti al giudice di pace di AN avverso l'ordinanza del 14.4.1995 del EF di AN che gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 412.000 in relazione al s.p.v. del 20.11.1993. Con esso, la Polizia Municipale del Comune di Roverbella aveva accertato che il 9.11.1993 l'autovettura targata VI 920931, di sua proprietà ) era transitata per Malavicina superando di Km 22 la velocità oraria consentita.
Deduceva la violazione dell'art. 204 del D. Lg.vo n. 285/92 per il mancato rispetto del previsto termine di sessanta giorni per l'emissione dell'ingiunzione e per la mancanza di motivazione nonché l'omessa contestuale redazione del verbale di accertamento e di contestazione.
Il EF di AN si costituiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'esito del giudizio, il giudice di pace con sentenza dell'11- 16.10.195 rigettava l'opposizione. Riteneva, in primo luogo, ordinatorio il termine di sessanta giorni previsto per l'emissione del l'ingiunzione; in ogni caso, che esso decorreva dalla conclusione dell'istruttoria prefettizia e comunque che trovava applicazione, anche in sede amministrativa, l'art. 152 C.P.C. il quale prevede che i termini sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Riteneva, inoltre insufficientemente motivata "per relationem", con il richiamo al verbale di contestazione, l'ordinanza prefettizia ed infine non necessaria la contestazione immediata. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione NA UI, deducendo quattro motivi di censura.
Il EF di AN non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, NA UI denuncia erronea interpretazione dell'art. 204 del Cod. d. Str., lamentando che il giudice di pace abbia ritenuto di natura ordinatoria il termine di giorni sessanta previsto da tale norma. Sostiene, al riguardo, che detto termine ha lo scopo di porre un limite temporale ben preciso all'attività prefettizia, la cui durata, diversamente, sarebbe illimitata con grave lesione della sfera giuridica del privato e che, pertanto, non può che essere perentorio, come del resto si desume dal fatto che esso, originariamente previsto in trenta giorni, è stato portato a sessanta giorni successivamente con D. Lg.vo n.360/93, in quanto nessuna necessità di modifica vi sarebbe stata se il suo superamento fosse stato privo di effetti sulla legittimità del provvedimento. Deduce, infine, che l'art. 152 C.P.C. riguarda esclusivamente i termini processuali e non anche quelli di natura sostanziale, come il termine in esame.
Va, preliminarmente, osservato che, sebbene ne' la sentenza impugnata ne' il presente ricorso contengano l'indicazione della data relativa al deposito dell'opposizione avanti al EF, l'inosservanza del termine previsto dall'art. 204 del C.d.Str. deve ritenersi accertata definitivamente, costituendo il presupposto di fatto non contestato su cui si è basata la sentenza impugnata. Si tratta quindi ) di verificare, in relazione al dedotto motivo di ricorso, la correttezza giuridica del principio affermato dal giudice di merito circa la natura meramente "ordinatoria" del termine in esame, contestata dal ricorrente che ne sostiene invece la "perentorietà".
La questione non è nuova, essendo stata già trattata in due recenti decisioni di questa Corte (Cass. 6895/97; Cass. 2064/98) che hanno escluso il carattere ordinatorio del termine in questione. Entrambe, ed in particolare la seconda, muovono però da una diversa prospettiva, affermando il principio secondo cui, in relazione ai termini imposti alla Pubblica Amministrazione nell'ambito del procedimento amministrativo, non si addicono le qualificazioni di "perentorio" o di "ordinatorio", che riguardano categorie proprie del procedimento giurisdizionale, ma devesi far riferimento ai principi contenuti nella Legge n.241 del 1990, da considerarsi di carattere generale per espressa definizione (art.29 comma 1), e segnatamente all'art. 2 in base al quale è imposto l'obbligo alla P.A. di concludere ogni procedimento, sia esso iniziato su domanda di parte o d'ufficio, entro il termine di trenta giorni se non sia previsto direttamente, per il tipo di procedimento adottato, un apposito altro termine dalla legge o dal regolamento. Assolutamente inconferente è , quindi, il richiamo all'art. 152 C.P.C. la cui applicazione deve ritenersi strettamente inerente alla materia processuale.
In tale contesto normativo si è ritenuto, quindi, che il rispetto del termine concesso al EF, che è in verità di novanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso - di cui trenta ex art.203 per l'istruzione preliminare assegnata all'Ufficio o al Comando cui appartiene l'organo accertatore e sessanta ex art.204 per l'eventuale istruzione integrativa da parte del EF e per l'emissione del provvedimento - costituisce requisito di legittimità del provvedimento medesimo, sia esso rappresentato dall'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa ovvero dall'archiviazione, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge sindacabile in cassazione. Tale prospettazione giuridica, cui il Collegio aderisce pienamente, consente -peraltro -di risolvere positivamente il problema della sindacabilità in questa sede della sentenza impugnata emessa dal giudice di pace, il quale pronuncia secondo equità ai sensi dell'art. 113 comma 2 C.P.C., come sostituito dall'art. 21 della Legge 21.11.1991 n.374, relativamente alle cause il cui valore non eccede lire duemilioni.
Orbene, tale nuovo testo dell'art.113 comma 2 C.P.C., avendo confermato il precedente relativo alle pronunce del conciliatore con la sola esclusione dell'obbligo di osservanza dei "principi regolatori della materia", appare significativo dell'intento del legislatore di non mutarne il significato, quale era stato individuato dalle Sezioni Unite (n. 6794 del 15.6.1991), e di innovare unicamente in ordine a detto preesistente limite, rimuovendolo. Con detta decisione le Sezioni Unite, dopo aver affermato che le regole di equità riguardano solo il merito è non anche le norme processuali, hanno osservato che si è in presenza di un giudizio di equità non solo quando la decisione si richiami espressamente all'equità ovvero quando, applicando norme di diritto, dichiari espressamente la loro corrispondenza all'equità, ma anche quando faccia applicazione di norme di diritto senza nulla precisare in ordine a tale corrispondenza, dovendosi ritenere in questo caso che siano stati considerati "coincidenti" le norme di legge con i criteri di equità, la quale opera concretamente in via autonoma solo quando si ritenga giustificata una diversità di trattamento rispetto a quello risultante dalla legge.
Ma proprio perché una tale giudizio attiene al merito, la sindacabilità in cassazione è stata ritenuta dalle Sezioni Unite limitata ai vizi previsti dall'art.360 C.P.C. ai numeri 1 (conflitto di giurisdizione), 2 (competenza), 4 (nullità della sentenza e del procedimento) ed ai vizi di motivazione su punti di fatto decisivi nonché alle violazioni delle norme costituzionali e dei principi fondamentali dell'ordinamento, cui possono aggiungersi le norme comunitarie in quanto non derogabili nemmeno dal legislatore. Orbene, nel caso in esame, nel ritenere di natura ordinatoria il termine concesso al EF dall'art. 204 Cod. d. Str. per l'emissione del provvedimento e nell'omettere di applicare, invece il principio dell'obbligo dell'osservanza del termine previsto, per l'espletamento del procedimento amministrativo, dall'art. 2 della Legge n.241 del 1990 sopra richiamato, il giudice di pace non è
incorso semplicemente in una violazione di legge, ma ha violato un principio generale dell'ordinamento, quale deve ritenersi quello contenuto all'art.2 in esame per espressa disposizione della stessa legge (art.29 comma 1).
Così configurata, la dedotta violazione deve ritenersi quindi sindacabile in questa sede di legittimità, pur se riguardante un giudizio di equità del giudice di pace e, conseguentemente, deve essere accolta, essendo incontestata, come è stato già evidenziato, l'inosservanza di detto termine da parte del EF. L'accoglimento di tale primo motivo comporta l'assorbimento degli altri tre, riguardanti, rispettivamente, l'inosservanza dell'obbligo della contestazione immediata;
pretese violazioni formali del verbale di accertamento e la ritenuta legittimità della motivazione "per relationem" dell'ordinanza-ingiunzione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto e ricorrendo, quindi, le condizioni per una pronuncia nel merito ai sensi dell'art.384 comma 1 C.P.C., viene disposto in questa sede l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.64/94 del EF di AN, a carico del quale vengono poste le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art.384 comma 1 C.P.C., annulla l'ordinanza-ingiunzione n.64/94 del EF di AN che condanna alle spese, determinate, per il giudizio avanti al giudice di pace, in L. 600.000 di cui L. 100.000 per le spese effettive, L. 200.000 per diritti di procuratore e L. 300.000 per onorari e, per il giudizio di legittimità, in complessive L. 800.000 di cui per spese effettive.
Così deciso in Roma, il 7.7.1998
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 1999