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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/07/2024, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato GOT/GOP Dott.ssa Tiziana D'Ecclesia, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione secondo le modalità di legge - la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n.88/2023 R.G.L.
PROMOSSA DA
, c.f. , 30/07/1944 CI (NA), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CATALDI MARIA ANTONIETTA (c.f. ), presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. VITTORI GIANFRANCO (c.f.
, elettivamente domiciliato in VIA RISMONDO, 1 C/O C.F._3 [...]
63100 , giusta delega in atti;
- Resistente - CP_1 CP_1
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/02/2023 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 09/03/2023 parte ricorrente contesta l'indebito di cui al ricorso. In CP_ particolare evidenzia che l' con lettera del 24.6.21 comunicava alla signora che la Pt_1
pensione cat SO n. 20000968 sarebbe stata sospesa poiché per la stessa, quale prestazione collegata al reddito degli anni 2017 e 2018 (art. 35, comma 10-bis del D.L. n.207/2008 convertito con legge n. 14/2009), non erano state inviate le dichiarazioni dei redditi del 2017 e del 2018 e di conseguenza sarebbe stata applicata la trattenuta della somma di € 129,75 sulla pensione di agosto e di settembre e che in caso di mancata presentazione della domanda di ricostituzione reddituale per sospensione entro il termine del 15 settembre 2021 la prestazione sarebbe stata revocata- La ricorrente il 14.10.21 presentava la domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n.207/2008 dichiarando i redditi 2017,
CP_ 2018, 2019, 2020 e 2021. Con provvedimento del 19.10.21 l' comunicava la revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e 2018 in quanto nonostante i solleciti e la sospensione della prestazione non era stata presentata la dichiarazione relativa ai redditi degli anni 2017 e 2018. Chiede, quindi, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della pensione di reversibilità degli anni 2017 e 2018 in misura intera e senza l'applicazione della trattenuta massima ai sensi dell'art.1, comma 41 L.335/95 e, comunque, il diritto alla percezione della pensione di reversibilità considerando i redditi dichiarati il 14.10.2021 con il conseguente annullamento dell'indebito di € 13.724,38 e la CP_ condanna dell' alla restituzione delle somme fino ad oggi trattenute per il recupero del predetto indebito. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituisce in giudizio l' convenuto, integralmente contestando l'avversa domanda, CP_2
nonché le ragioni ed eccezioni addotte a sostegno in quanto infondate in fatto ed in diritto.
La domanda non è fondata ed il ricorso va pertanto respinto per le seguenti ragioni.
Il provvedimento con il quale è stata revocata la prestazione per gli anni 2017 e 2018
(ricostituzione batch) è stato emesso dal centro il 19/10/2021 in assenza della comunicazione dei dati reddituali per gli anni in argomento, richiesti da ultimo con raccomandata a.r. del 24/06/2021, notificata il 6/7/2021; la domanda di ricostituzione è stata presentata dalla stessa ricorrente il 14/10/2021 facendo espresso riferimento alla sospensione ai sensi dell'art.35 comma 10bis D.L. 207/2008. Nel provvedimento di concessione della pensione di reversibilità è espressamente indicato l'obbligo di comunicare
CP_ all' qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura della pensione e che l'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.
Come è noto l'articolo 35, commi da 8 a 13, della legge n.14/2009 reca disposizioni relative alle modalità di accertamento del diritto alle prestazioni collegate al reddito. Il comma 8 prevede che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, l'accertamento del diritto, nonché il calcolo della misura, devono essere effettuati in riferimento al reddito conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Tale reddito è rilevante ai fini delle prestazioni stesse fino al 30 giugno dell'anno successivo. La circolare n.62/2009 riepiloga le prestazioni collegate al reddito che risultano destinatarie della suddetta normativa, tra le quali – al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente - viene espressamente indicata la riduzione delle pensioni ai superstiti sulla base dei redditi di cui articolo 1, comma
41 della legge n.335/1995. Il comma 10 bis L.14/2009 espressamente prevede che “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412 , i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Con CP_ Messaggio_Hermes_001402_2020 l' ha prorogato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative alle Campagne ordinaria RED 2019 (per l'anno reddito 2018) e Per_1
2018 (anno reddito 2017) al 18 maggio 2020. Onde la sospensione del 2021 è avvenuta “nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. Conseguenzialmente anche la revoca è stata adottata nei termini di legge.
Il tutto come risulta dalla documentazione a supporto allegata da parte resistente alla propria memoria di costituzione,
Per quanto sopra il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese di lite, preso atto della dichiarazione reddituale di parte ricorrente in atti, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
PQM
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa , così provvede:
- Rigetta il ricorso depositato da in data 22/02/2023; Parte_1
- Spese integralmente compensate tra le parti.
Ascoli Piceno, lì 22/07/2024
Il GOT/GOP
(Dott.ssa Tiziana D'Ecclesia)