Articolo 152 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 134Articolo 146
Versione
22 marzo 1913
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Versione
1 giugno 2007
Art. 152. (( 1. Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai e' la Commissione della circoscrizione nella quale e' compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando e' stato commesso il fatto per il quale si procede.

2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono l'incarico, spetta alla Commissione della circoscrizione confinante alla quale e' assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella della Liguria )) ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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