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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3935/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Diaferio Daiana Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Cabato Pasquale CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1) dichiarare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso la residenza della madre;
2) disporre che il padre sia libero di vedere e tenere con sé il figlio, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dello stesso. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed al figlio un'organizzazione di vita, venga stabilito che visto il particolare lavoro del SI , in quanto Carabiniere, avente turni sempre diversi durante la settimana, con un Parte_1
solo giorno di riposto, sia cura dello stesso, il sabato pomeriggio, comunicare alla SIa CP_1
pagina 1 di 3 , i suoi turni della settimana entrante, così da organizzarsi in tale senso. Nello specifico il padre, CP_1
sempre in relazione ai turni, potrà vedere il figlio due volte la settimana, e nei giorni scelti, il minore rimarrà a dormire presso l'abitazione del padre. Sarà cura di quest'ultimo, nei giorni scelti, accompagnare il minore presso l'asilo nido. Per quanto riguarda il fine settimana, le parti si accordano per un weekend a testa. Nello specifico, il fine settimana partirà dalle ore 16.30 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica.
Ponti in via alternata.
Vacanze estive: 3 settimane, anche consecutive, da comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno, con priorità sulle date ad anni alterni.
Vacanze natalizie: vengono divise in due periodi: A) dalla fine della scuola alle ore 10.00 del 30 dicembre;
B) dalle ore 10.00 del 30 dicembre alla ripresa della scuola. Anni dispari periodo A) con la mamma, salvo futuri impegni scolastici del minore che dovesse modificare gli orari.
Vacanze di Pasqua e Carnevale: ad anni alterni un genitore terrà il minore a Pasqua e l'altro a
Carnevale. Anni dispari Pasqua con il padre.
Fatta salva tale ripartizione dei tempi di visita, le parti concordano altresì di conservare entrambi la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio anche nei tempi di spettanza dell'altro genitore ai fini del ritiro del figlio stesso da scuola, dalle varie attività ricreative e sportive o per l'aiuto nei compiti e/o per diversi accordi tra loro.
3) disporre a carico del SI il contributo al mantenimento a favore di Parte_1
della somma di euro 250,00, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese, oltre Per_1
rivalutazione ISAT, nonché al versamento delle spese straordinarie che vengono suddivise al 60% a carico del SI e 40% a carico della SIa secondo il Protocollo in uso dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Padova.
4) le parti concordano che la somma stabilita a titolo di assegno unico sia ripartito per il 30% a favore del SI e per il 70% a favore della SIa . Parte_1 CP_1
5) disporre la reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Spese, diritti ed onorai di causa integralmente compensati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.8.2024 chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento del figlio nato il [...] Per_1
pagina 2 di 3 dalla relazione sentimentale con formulando altresì, in via preliminare ed urgente, CP_1 istanza affinché venisse fissata udienza di discussione per l'adozione di provvedimenti riguardo alla residenza del minore. si costituiva in data 26.8.2024, chiedendo a sua volta la regolamentazione CP_1 dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore.
All'udienza del 29.8.2024 destinata alla trattazione della questione relativa al cambio di residenza del minore, il ricorrente alla luce del contenuto della comparsa di costituzione di la quale CP_1
aveva allegato di non avere intenzione di trasferirsi a Napoli e di voler conservare il domicilio a
Montegrotto Terme, rinunciava alla domanda urgente formulata nel ricorso e il Giudice della Sezione
Feriale prendeva atto della rinuncia e del fatto che il minore ha la residenza presso il padre Per_1
in Montegrotto Terme via Neroniana 13 ed è domiciliato presso la madre al suddetto indirizzo;
quindi, rimetteva il procedimento al Presidente di sezione per l'assegnazione secondo i criteri ordinari.
Con note depositate in data 20.1.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e formulavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe.
All'udienza ex art.473 bis 21 c.p.c. del 24.1.2025, le parti si riportavano alle conclusioni conformi già depositate e il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Gli accordi intervenuti tra i genitori sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore, anche in quanto rispettose degli artt.337 bis e seguenti c.c., e pertanto va preso atto degli stessi.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe per la regolamentazione delle condizioni inerenti l'affidamento del figlio minore Per_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3935/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Diaferio Daiana Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Cabato Pasquale CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1) dichiarare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso la residenza della madre;
2) disporre che il padre sia libero di vedere e tenere con sé il figlio, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dello stesso. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed al figlio un'organizzazione di vita, venga stabilito che visto il particolare lavoro del SI , in quanto Carabiniere, avente turni sempre diversi durante la settimana, con un Parte_1
solo giorno di riposto, sia cura dello stesso, il sabato pomeriggio, comunicare alla SIa CP_1
pagina 1 di 3 , i suoi turni della settimana entrante, così da organizzarsi in tale senso. Nello specifico il padre, CP_1
sempre in relazione ai turni, potrà vedere il figlio due volte la settimana, e nei giorni scelti, il minore rimarrà a dormire presso l'abitazione del padre. Sarà cura di quest'ultimo, nei giorni scelti, accompagnare il minore presso l'asilo nido. Per quanto riguarda il fine settimana, le parti si accordano per un weekend a testa. Nello specifico, il fine settimana partirà dalle ore 16.30 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica.
Ponti in via alternata.
Vacanze estive: 3 settimane, anche consecutive, da comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno, con priorità sulle date ad anni alterni.
Vacanze natalizie: vengono divise in due periodi: A) dalla fine della scuola alle ore 10.00 del 30 dicembre;
B) dalle ore 10.00 del 30 dicembre alla ripresa della scuola. Anni dispari periodo A) con la mamma, salvo futuri impegni scolastici del minore che dovesse modificare gli orari.
Vacanze di Pasqua e Carnevale: ad anni alterni un genitore terrà il minore a Pasqua e l'altro a
Carnevale. Anni dispari Pasqua con il padre.
Fatta salva tale ripartizione dei tempi di visita, le parti concordano altresì di conservare entrambi la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio anche nei tempi di spettanza dell'altro genitore ai fini del ritiro del figlio stesso da scuola, dalle varie attività ricreative e sportive o per l'aiuto nei compiti e/o per diversi accordi tra loro.
3) disporre a carico del SI il contributo al mantenimento a favore di Parte_1
della somma di euro 250,00, da corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese, oltre Per_1
rivalutazione ISAT, nonché al versamento delle spese straordinarie che vengono suddivise al 60% a carico del SI e 40% a carico della SIa secondo il Protocollo in uso dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Padova.
4) le parti concordano che la somma stabilita a titolo di assegno unico sia ripartito per il 30% a favore del SI e per il 70% a favore della SIa . Parte_1 CP_1
5) disporre la reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Spese, diritti ed onorai di causa integralmente compensati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.8.2024 chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento del figlio nato il [...] Per_1
pagina 2 di 3 dalla relazione sentimentale con formulando altresì, in via preliminare ed urgente, CP_1 istanza affinché venisse fissata udienza di discussione per l'adozione di provvedimenti riguardo alla residenza del minore. si costituiva in data 26.8.2024, chiedendo a sua volta la regolamentazione CP_1 dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore.
All'udienza del 29.8.2024 destinata alla trattazione della questione relativa al cambio di residenza del minore, il ricorrente alla luce del contenuto della comparsa di costituzione di la quale CP_1
aveva allegato di non avere intenzione di trasferirsi a Napoli e di voler conservare il domicilio a
Montegrotto Terme, rinunciava alla domanda urgente formulata nel ricorso e il Giudice della Sezione
Feriale prendeva atto della rinuncia e del fatto che il minore ha la residenza presso il padre Per_1
in Montegrotto Terme via Neroniana 13 ed è domiciliato presso la madre al suddetto indirizzo;
quindi, rimetteva il procedimento al Presidente di sezione per l'assegnazione secondo i criteri ordinari.
Con note depositate in data 20.1.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e formulavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe.
All'udienza ex art.473 bis 21 c.p.c. del 24.1.2025, le parti si riportavano alle conclusioni conformi già depositate e il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Gli accordi intervenuti tra i genitori sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore, anche in quanto rispettose degli artt.337 bis e seguenti c.c., e pertanto va preso atto degli stessi.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe per la regolamentazione delle condizioni inerenti l'affidamento del figlio minore Per_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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