Versione
4 febbraio 1951
4 febbraio 1951
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1949, conformemente all'articolo 5 del Protocollo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1949, conformemente all'articolo 5 del Protocollo.