Articolo 2 della Legge 5 dicembre 1950, n. 1126
Articolo 1
Versione
4 febbraio 1951
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1949, conformemente all'articolo 5 del Protocollo.

Entrata in vigore il 4 febbraio 1951