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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 4.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1624/2024, pubblicata il 12/02/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in VIA GIUSEPPE MEDA 43 20141 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. FOTI MIRKO MARIO, elettivamente domiciliato/a in VIALE ENRICO MARTINI
9 20139 MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
IN PERS. DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in VIA MONTEROSA N.91 20017 MILANO, con il P.IVA_2
patrocinio degli avv. COLUCCINO LUIGI e TAISCH SIMONA, elettivamente domiciliata in via PODGORA 11 MILANO, presso lo studio dell'Avv. TAISCH SIMONA, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1624/2024, pubblicata il
12/02/2024, in materia di “Somministrazione”.
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1624 del 2024, pubblicata il 12.2.2024 rg. 5012/2023 Tribunale di
Milano Giudice dott.ssa Caterina Gallizia e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
CONCLUSIONI: in via preliminare: a) Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n.18537/2022 del 16.11.2022 – rg. 39031/2022 dal Tribunale di
Milano Dott.ssa Manfredini per tutti i motivi dedotti in narrativa ed in particolare per assenza della causa petendi;
in via principale: b) Revocare il decreto ingiuntivo n.18537/2022 del
16.11.2022 – rg. 39031/2022 del Tribunale di Milano Dott.ssa Manfredini in tutto o in parte per tutti i motivi esposti in narrativa. c) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto dichiarare che le somme indicate nel decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.18537/2022 del 16.11.2022 – rg. 39031/2022 dal
Tribunale di Milano Dott.ssa Manfredini non sono in tutto o in parte dovute per tutti i motivi dedotti in narrativa, con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
d) Con condanna del convenuto al pagamento di spese e compenti di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario per entrambi i gradi di giudizio e alla restituzione di tutte le somme versate in virtù della sentenza impugnata.”
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello ivi proposto avverso la sentenza n. 1624/2024 pubblicata il 12.2.2024 rg. 5012/2023 dal Tribunale di
Milano nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Gallizia;
- in ogni caso, confermare in toto la sentenza n. 1624/2024 pubblicata il 12.2.2024 rg. 5012/2023 dal Tribunale di Milano, accertata l'esposizione debitoria, condannare l'appellante al pagamento del credito vantato da nonché alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.” Parte_2
pagina 2 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano ha emesso in data 16.11.2024 decreto ingiuntivo, con cui ha ingiunto a di versare a l'importo di € 9.876,93, oltre interessi e spese, Parte_1 Controparte_1
somma dovuta in forza di fatture emesse, a fronte della somministrazione di servizi di telecomunicazioni correlati al codice cliente n. 549548630. ha proposto opposizione, deducendo: di operare nel settore della ricettività turistica Parte_1
(bed and breakfast, case vacanza) e di garantire ai propri clienti la possibilità di connettersi ad
Internet; di aver stipulato con contratti in promozione per l'attivazione di diverse CP_1
linee ADSL, nei vari luoghi recettizi della società, nonché diverse linee telefoniche;
che la CP_1
non aveva rispettato i prezzi indicati nei contratti, fatturando importi extra contratto ed
[...]
emettendo fatture sempre più esose;
che inoltre le linee ADSL attivate non risultavano funzionanti e avevano provocato disservizi e lamentele degli avventori, che in più di un'occasione avevano deciso di cambiare albergo/casa vacanza, proprio per i riscontrati problemi di linea;
che l'opponente aveva richiesto l'immediata disattivazione di numerose linee telefoniche e ADSL mai entrate in funzione, ma ciononostante si era vista ingiungere il pagamento di fatture non dovute. ha eccepito: la nullità del decreto ingiuntivo, stante la genericità del ricorso e Parte_1 la mancata enunciazione della causa petendi; l'inidoneità delle fatture a provare il credito, fatture del resto emesso dopo che i servizi erano stati disdettati;
la era stata inoltre CP_1
inadempiente, causando un danno grave alla società opponente e la perdita di clientela, danno che la società opposta doveva risarcire.
Nonostante la rituale notifica, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata CP_1
contumace.
Su istanza dell'opponente, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e quindi udienza per la discussione orale della causa.
Con sentenza pubblicata il 12.2.2024, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, posto che l'opponente si era limitata a dedurre generici inadempimenti della società e a CP_1 sollevare generiche contestazioni relative all'asserita incongruità degli importi fatturati, senza avanzare alcuna contestazione specifica, rispetto ai contratti che risultavano regolarmente prodotti nel giudizio monitorio. Quanto all'allegato recesso di da tutti i servizi Parte_1 telefonici, il Tribunale ha evidenziato che l'opponente si era limitata a depositare in atti una comunicazione avente oggetto “Disattivazione contratti codice cliente 549548630” (doc. 5), priva di qualunque prova di invio, di qualsiasi connotazione di provenienza, non essendo neppure su carta intestata, insieme ad uno screenshot del video del pc dal quale sembrava pagina 3 di 10 emergere una pec del 19 luglio 2019 che sarebbe stata inoltrata dall'odierna opponente, con un allegato denominato “disdetta Wind”. Oltre a non dimostrare l'effettivo invio della disdetta,
l'opponente non aveva provato di aver inviato la pec all'indirizzo di destinazione previsto contrattualmente per questo tipo di comunicazioni.
La stessa opponente aveva del resto depositato in atti screenshot di un'ulteriore schermata del pc, nella quale era visibile un'email del 7 agosto 2020 proveniente da con cui la società CP_1
opposta richiedeva l'invio di raccomandata AR di disdetta, confermando pertanto di non avere ricevuto o comunque inserito a sistema la “disdetta” del 19.7.19. Nessuna raccomandata di invio di disdetta era stata prodotta in giudizio da Parte_1
Le fatture ingiunte riguardavano peraltro periodi antecedenti l'efficacia di un'eventuale
“disdetta” trasmessa il 19 luglio 2019 (efficace contrattualmente dopo 30 giorni) e anche l'ultima fattura (la n. 2020T000078367, relativa al periodo novembre-dicembre 2019) risultava dovuta, in quanto recava esclusivamente penali per inadempimento, ovvero penali contrattualmente previste per il mancato pagamento delle precedenti fatture.
Con atto di appello notificato il 4.9.2024, ha impugnato la sentenza di primo Parte_1
grado per i seguenti motivi:
1) ONERE DELLA PROVA INVERTITO – VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
Il Tribunale avrebbe erroneamente posto l'onere della prova ad esclusivo carico della società opponente, rilevando che la stessa aveva solo genericamente allegato asseriti inadempimenti della e pretesi malfunzionamenti delle linee Internet. CP_1
Il primo Giudice avrebbe trascurato la circostanza che - trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo - era la creditrice opposta, attrice sostanziale, a dover provare la fonte del proprio credito. Solo dopo che l'opposta avesse fornito una simile prova, sarebbe stato onere di parte opponente difendersi.
Il Tribunale non aveva verificato il fondamento del credito dell'opposta e quindi il diritto fatto valere da in contrasto con la costante giurisprudenza in materia. CP_1
I documenti allegati al fascicolo monitorio (acquisito d'ufficio dal Giudice di primo grado, ma non entrato a far parte del giudizio ad opera della parte opposta, che non si era costituita nel giudizio di opposizione) non costituirebbero piena prova del credito, avendo allegato CP_1
solo fatture di fornitura, inidonee a coprire il credito ingiunto, prive di contratti e di tabulati telefonici.
2) OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO - ASSENZA DI PROVA DEL
CREDITO ED ECCEZIONE DI NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO,
ERRONEA VALUTAZIONE DI DOCUMENTI NON PRESENTI IN ATTI.
pagina 4 di 10 Ad avviso dell'appellante, il decreto ingiuntivo sarebbe nullo perché privo di enunciazione della causa petendi. Inoltre, la documentazione allegata al ricorso monitorio era costituita solo da due fatture, per un importo totale di € 918,54, in luogo dei 9.876,93 ingiunti;
le fatture erano peraltro successive alla disdetta per servizi non funzionanti.
Il ricorso monitorio non indicava poi le specifiche ragioni della domanda.
Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere presenti i contratti, in quanto regolarmente versati nel giudizio monitorio. Da un lato, il fascicolo monitorio non era stato prodotto in atti, posto che la convenuta opposta non si era costituita;
dall'altro lato, anche volendo considerare acquisibile d'ufficio tale fascicolo, in contrasto con la giurisprudenza prevalente, esso non conteneva alcun contratto, limitandosi a contenere poche ed insufficienti fatture per somme inferiori rispetto all'ingiunzione. Il Tribunale avrebbe pertanto errato nel ritenere non contestati dei contratti neppure versati in atti dalla società ricorrente.
Il primo Giudice avrebbe poi rilevato d'ufficio eccezioni di merito riservate alla parte (nella fattispecie non costituita), con riferimento alla documentazione volta a provare la disdetta dei contratti con Il Tribunale avrebbe travalicato i suoi poteri e invertito l'onere della CP_1
prova, posto che la correttezza o meno dell'indirizzo di un'email non rientra tra le eccezioni rilevabili d'ufficio.
Si è costituita in giudizio in grado di appello eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto contenente una mera riproduzione di buona parte delle contestazioni già formulate nel giudizio di primo grado. L'atto non dava alcuna indicazione di come avrebbe dovuto decidere la controversia il primo giudice e non individuava le parti della sentenza oggetto di appello.
Nel merito, l'appellata ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, per carente individuazione della causa petendi.
La ricorrente aveva infatti precisato che il credito era relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione correlati al codice cliente n. 549548630 e aveva prodotto i contratti di somministrazione e le fatture insolute che delimitavano l'ambito del diritto di credito vantato da evidenziando la tipologia di somministrazione e gli ulteriori elementi Controparte_1
distintivi del negozio.
Secondo costante giurisprudenza, “ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, da cui risulti con certezza l'esistenza del credito fatto valere” (ex multis, Cass. n. 932/2000; n. 4638/2001; 23974/2010; 1842/2011), quali ad esempio l'estratto conto autenticato e le fatture.
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, aveva compiutamente delineato l'oggetto della propria Controparte_1
domanda, accludendo al ricorso la documentazione necessaria e sufficiente all'emissione del provvedimento giudiziale di ingiunzione.
Quanto agli ulteriori motivi di appello, la parte appellata ha rilevato che il ricorso monitorio era fondato sul contratto e sulle fatture e la ricorrente aveva fornito piena prova del credito sin dal procedimento monitorio, producendo i contratti di somministrazione, le fatture oggetto della pretesa creditoria e le diffide di pagamento inviate alla società debitrice.
Sebbene l'opponente non avesse mai contestato l'esistenza di un valido rapporto di fornitura tra le parti, la aveva provveduto infatti a depositare in sede di procedimento monitorio CP_1
i contratti di fornitura sottesi alla pretesa creditoria azionata, contratti con cui la società appellante richiedeva l'attivazione di una serie di servizi, distintamente specificati nelle richieste di attivazione agli atti.
Ulteriore prova della pretesa creditoria era costituita dalle fatture insolute, depositate nel fascicolo monitorio, fatture che riportavano dettagliatamente l'oggetto della prestazione fornita.
A fronte della produzione di contratto e fatture, l'opponente non aveva mai specificamente contestato le fatture azionate e gli importi in esse riportati.
Non era poi vero che si fosse limitata a produrre due fatture, avendo allegato al ricorso CP_1
monitorio n. 9 fatture insolute, solo genericamente contestate dalla la quale non Parte_1
aveva allegato fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa creditoria della ricorrente, limitandosi a contestazioni priva di consistenza.
La ha pertanto chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24.6.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata in via preliminare da non è CP_1
fondata e deve pertanto essere respinta.
L'atto di indica infatti in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione e le parti della sentenza di primo grado che si intende contestare, non risultando necessario che l'appellante predisponga un progetto alternativo di decisione (così Cass. S.U., ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U. 27199/2017, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
pagina 6 di 10 contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Passando al merito, va premesso che ha sollevato solo in sede di appello la Parte_1
contestazione relativa alla mancata produzione nel fascicolo monitorio di tutte le fatture fondanti il credito fatto valere (secondo l'appellante, sarebbero state prodotto solo due fatture per l'importo di € 918,54) e in ordine alla mancata produzione di contratti o tabulati, non avendo mosso le predette contestazioni nel giudizio di primo grado.
In tale giudizio, l'opponente si è infatti limitata a contestare (genericamente) l'emissione di fatture “sempre più esose ed extra contro” (contratto) “delle quali non era stata data specifica alla società”. L'opponente non ha pertanto contestato, né il rapporto negoziale, né l'erogazione dei servizi, limitandosi a rilevare l'esosità o incongruità delle fatture.
La parte appellata ha peraltro depositato, con la comparsa di costituzione in appello, il fascicolo monitorio, contenente nove fatture, di cui otto in formato pdf e una su foglio excel, nonchè i contratti tra le parti.
Tale deposito non può considerarsi tardivo.
La giurisprudenza più recente della Cassazione (ved. Cass. ord. 27865/2024; ved. anche
11827/2011; 8693/2017) ha chiarito infatti che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, stante la mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che si instaura a seguito dell'opposizione, i documenti allegati al ricorso (…) non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e devono quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.”.
Non può poi ritenersi tardivo il deposito, perché effettuato unitamente alla comparsa di costituzione depositata solo sei giorni prima della prima udienza. Si tratta infatti di documentazione già acquisita al processo e non nuova, già conosciuta dall'opponente e rimasta a sua disposizione in pendenza di termine per la proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 7 di 10 Quanto infine alla contestazione dell'appellante relativa alla mancata attestazione di conformità del fascicolo monitorio, si tratta di contestazione del tutto generica e meramente formalistica, in assenza di una puntuale e specifica contestazione dei documenti prodotti all'interno del fascicolo monitorio ricostruito e di una precisa indicazione di quali documenti del fascicolo ricostruito non corrisponderebbero a quelli prodotti nel fascicolo originario.
Per i motivi esposti, le contestazioni relative alla mancata produzione da parte di CP_1
della documentazione volta a provare il diritto di credito (fatture e contratti) sono tardive
[...]
e comunque infondate.
Passando ad esaminare gli ulteriori motivi di appello, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe violato i principi di diritto in tema di onere della prova, trascurando il fatto che era la creditrice opposta a dover fornire piena prova del proprio credito.
Ad avviso della il decreto ingiuntivo sarebbe poi nullo, per mancata Parte_1
enunciazione della causa petendi.
Il primo Giudice avrebbe inoltre rilevato d'ufficio eccezioni di merito riservate alla parte ( CP_1
, con riguardo alla documentazione volta a provare la disdetta dei contratti. Il Tribunale
[...] avrebbe così travalicato i suoi poteri e invertito l'onere della prova, posto che la correttezza o meno dell'indirizzo di destinazione di un'e-mail non rientra tra le eccezioni rilevabili d'ufficio.
L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo è infondata. Il ricorso monitorio indica infatti il credito nel suo ammontare, precisando che lo stesso è relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, correlati al codice cliente n. 549548630, con conseguente chiara individuazione della causa petendi.
Circa la pretesa violazione dei principi in tema di onere della prova, questa Corte ritiene che il
Tribunale non abbia derogato a tali principi, limitandosi a rilevare: i) che la ricorrente aveva prodotto in sede di ricorso monitorio sia le fatture, sia i contratti posti a base della pretesa creditoria;
ii) che non erano state sollevate da contestazioni in merito Parte_1 all'esistenza del rapporto contrattuale con ma solo generiche contestazioni relative CP_1 all'asserita non congruità degli importi fatturati.
Relativamente a quest'ultimo profilo, il Tribunale ha sottolineato che nessuna contestazione specifica era stata mossa dall'opponente rispetto ai contratti versati in atti nel giudizio monitorio.
Le osservazioni del Tribunale sono corrette.
Parte opponente non ha infatti precisato quali delle fatture porterebbero importi incongrui e perché, limitandosi a contestazioni del tutto generiche.
pagina 8 di 10 Va precisato che la giurisprudenza più recente riconosce un valore probatorio sempre più ampio alle fatture non contestate e annotate (ved. Cass. 3581/2024; Trib. Napoli 6820/2025) e comunque sottolinea come l'onere di contestazione degli importi fatturati (posto che l'art. 115
c.p.c. impone un onere di contestazione specifica) non può limitarsi ad una generica allegazione dell'incongruità del prezzo applicato, ma deve indicare quale sarebbe stato il prezzo concordato o il prezzo da applicare (ved., tra le altre, Trib. Ravenna, sentenza 445/2025; Corte d'Appello Milano, ord.
10.1.2023).
In definitiva, non si ravvisa nella sentenza impugnata alcuna inversione dell'onere della prova, avendo il Tribunale correttamente applicato i principi in tema di prova.
Quanto poi alle allegazioni di Lovelysoft relative a presunti inadempimenti di e a CP_1
presunti malfunzionamenti delle linee internet e telefoniche, il primo Giudice ha correttamente rilevato come tali allegazioni siano parimenti del tutto generiche e sfornite di ogni supporto probatorio.
Dall'esame del fascicolo di primo grado, emerge infatti come si sia limitata a Parte_1
produrre la contestazione via e-mail di un solo cliente, risalente al marzo 2019, relativa alla mancanza/inadeguatezza del servizio internet, presso uno dei b&b della società appellante. Non risultano reclami inviati dalla società appellante alla o richieste di riattivazione/ripristino CP_1
di servizi, a causa di malfunzionamenti.
La ha invero prodotto una lettera contenente richiesta di disattivazione contratti, Parte_1
datata 18.7.2019, senza fornire tuttavia alcuna idonea prova dell'invio a mezzo pec della missiva. Non costituisce infatti prova dell'invio lo screenshot del video del pc prodotto in causa
(nel quale è indicata una pec del 19 luglio 2019, con un allegato denominato “disdetta Wind”), in mancanza delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata.
Al contrario, la stessa opponente/odierna appellante ha prodotto documentazione dalla quale emerge che la in data 7.8.2020, avendo ricevuto una email dell'opponente che dava CP_1 atto di aver disdettato i contratti con l'anno precedente, richiedeva a l'invio di CP_1 Parte_1 copia del “corpo della lettera” di disdetta e della cartolina della raccomandata A.R., con timbro di ricevuta, lasciando così intendere di non aver ricevuto la pec con l'allegata disdetta dei contratti.
Trattandosi di documentazione versata in atti dalla stessa opponente, correttamente il Tribunale
l'ha valutata integralmente, pur in assenza di un'eccezione da parte della rimasta CP_1
contumace.
pagina 9 di 10 Le fatture poste a base del ricorso monitorio (si ribadisce, non specificamente contestate nel giudizio di primo grado) sono del resto in gran parte relative a periodo antecedente rispetto alla data di stesura o di efficacia della missiva di disdetta (anche a voler presumere che sia stata inviata a luglio 2019) e, in parte, relative a penali contrattuali relative a periodi precedenti.
In definitiva, in mancanza di prova dell'invio della lettera di disdetta e considerato il tenore delle fatture (solo genericamente contestate), correttamente il Tribunale ha rigettato l'opposizione.
L'appello deve pertanto essere respinto e deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e applicati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e il valore minimo per la fase di trattazione (non essendosi svolta istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1624/2024, pubblicata il Parte_1
12/02/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 01/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 4.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1624/2024, pubblicata il 12/02/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in VIA GIUSEPPE MEDA 43 20141 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. FOTI MIRKO MARIO, elettivamente domiciliato/a in VIALE ENRICO MARTINI
9 20139 MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
IN PERS. DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in VIA MONTEROSA N.91 20017 MILANO, con il P.IVA_2
patrocinio degli avv. COLUCCINO LUIGI e TAISCH SIMONA, elettivamente domiciliata in via PODGORA 11 MILANO, presso lo studio dell'Avv. TAISCH SIMONA, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1624/2024, pubblicata il
12/02/2024, in materia di “Somministrazione”.
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1624 del 2024, pubblicata il 12.2.2024 rg. 5012/2023 Tribunale di
Milano Giudice dott.ssa Caterina Gallizia e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
CONCLUSIONI: in via preliminare: a) Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n.18537/2022 del 16.11.2022 – rg. 39031/2022 dal Tribunale di
Milano Dott.ssa Manfredini per tutti i motivi dedotti in narrativa ed in particolare per assenza della causa petendi;
in via principale: b) Revocare il decreto ingiuntivo n.18537/2022 del
16.11.2022 – rg. 39031/2022 del Tribunale di Milano Dott.ssa Manfredini in tutto o in parte per tutti i motivi esposti in narrativa. c) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto dichiarare che le somme indicate nel decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.18537/2022 del 16.11.2022 – rg. 39031/2022 dal
Tribunale di Milano Dott.ssa Manfredini non sono in tutto o in parte dovute per tutti i motivi dedotti in narrativa, con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
d) Con condanna del convenuto al pagamento di spese e compenti di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario per entrambi i gradi di giudizio e alla restituzione di tutte le somme versate in virtù della sentenza impugnata.”
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello ivi proposto avverso la sentenza n. 1624/2024 pubblicata il 12.2.2024 rg. 5012/2023 dal Tribunale di
Milano nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Gallizia;
- in ogni caso, confermare in toto la sentenza n. 1624/2024 pubblicata il 12.2.2024 rg. 5012/2023 dal Tribunale di Milano, accertata l'esposizione debitoria, condannare l'appellante al pagamento del credito vantato da nonché alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.” Parte_2
pagina 2 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano ha emesso in data 16.11.2024 decreto ingiuntivo, con cui ha ingiunto a di versare a l'importo di € 9.876,93, oltre interessi e spese, Parte_1 Controparte_1
somma dovuta in forza di fatture emesse, a fronte della somministrazione di servizi di telecomunicazioni correlati al codice cliente n. 549548630. ha proposto opposizione, deducendo: di operare nel settore della ricettività turistica Parte_1
(bed and breakfast, case vacanza) e di garantire ai propri clienti la possibilità di connettersi ad
Internet; di aver stipulato con contratti in promozione per l'attivazione di diverse CP_1
linee ADSL, nei vari luoghi recettizi della società, nonché diverse linee telefoniche;
che la CP_1
non aveva rispettato i prezzi indicati nei contratti, fatturando importi extra contratto ed
[...]
emettendo fatture sempre più esose;
che inoltre le linee ADSL attivate non risultavano funzionanti e avevano provocato disservizi e lamentele degli avventori, che in più di un'occasione avevano deciso di cambiare albergo/casa vacanza, proprio per i riscontrati problemi di linea;
che l'opponente aveva richiesto l'immediata disattivazione di numerose linee telefoniche e ADSL mai entrate in funzione, ma ciononostante si era vista ingiungere il pagamento di fatture non dovute. ha eccepito: la nullità del decreto ingiuntivo, stante la genericità del ricorso e Parte_1 la mancata enunciazione della causa petendi; l'inidoneità delle fatture a provare il credito, fatture del resto emesso dopo che i servizi erano stati disdettati;
la era stata inoltre CP_1
inadempiente, causando un danno grave alla società opponente e la perdita di clientela, danno che la società opposta doveva risarcire.
Nonostante la rituale notifica, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata CP_1
contumace.
Su istanza dell'opponente, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e quindi udienza per la discussione orale della causa.
Con sentenza pubblicata il 12.2.2024, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, posto che l'opponente si era limitata a dedurre generici inadempimenti della società e a CP_1 sollevare generiche contestazioni relative all'asserita incongruità degli importi fatturati, senza avanzare alcuna contestazione specifica, rispetto ai contratti che risultavano regolarmente prodotti nel giudizio monitorio. Quanto all'allegato recesso di da tutti i servizi Parte_1 telefonici, il Tribunale ha evidenziato che l'opponente si era limitata a depositare in atti una comunicazione avente oggetto “Disattivazione contratti codice cliente 549548630” (doc. 5), priva di qualunque prova di invio, di qualsiasi connotazione di provenienza, non essendo neppure su carta intestata, insieme ad uno screenshot del video del pc dal quale sembrava pagina 3 di 10 emergere una pec del 19 luglio 2019 che sarebbe stata inoltrata dall'odierna opponente, con un allegato denominato “disdetta Wind”. Oltre a non dimostrare l'effettivo invio della disdetta,
l'opponente non aveva provato di aver inviato la pec all'indirizzo di destinazione previsto contrattualmente per questo tipo di comunicazioni.
La stessa opponente aveva del resto depositato in atti screenshot di un'ulteriore schermata del pc, nella quale era visibile un'email del 7 agosto 2020 proveniente da con cui la società CP_1
opposta richiedeva l'invio di raccomandata AR di disdetta, confermando pertanto di non avere ricevuto o comunque inserito a sistema la “disdetta” del 19.7.19. Nessuna raccomandata di invio di disdetta era stata prodotta in giudizio da Parte_1
Le fatture ingiunte riguardavano peraltro periodi antecedenti l'efficacia di un'eventuale
“disdetta” trasmessa il 19 luglio 2019 (efficace contrattualmente dopo 30 giorni) e anche l'ultima fattura (la n. 2020T000078367, relativa al periodo novembre-dicembre 2019) risultava dovuta, in quanto recava esclusivamente penali per inadempimento, ovvero penali contrattualmente previste per il mancato pagamento delle precedenti fatture.
Con atto di appello notificato il 4.9.2024, ha impugnato la sentenza di primo Parte_1
grado per i seguenti motivi:
1) ONERE DELLA PROVA INVERTITO – VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
Il Tribunale avrebbe erroneamente posto l'onere della prova ad esclusivo carico della società opponente, rilevando che la stessa aveva solo genericamente allegato asseriti inadempimenti della e pretesi malfunzionamenti delle linee Internet. CP_1
Il primo Giudice avrebbe trascurato la circostanza che - trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo - era la creditrice opposta, attrice sostanziale, a dover provare la fonte del proprio credito. Solo dopo che l'opposta avesse fornito una simile prova, sarebbe stato onere di parte opponente difendersi.
Il Tribunale non aveva verificato il fondamento del credito dell'opposta e quindi il diritto fatto valere da in contrasto con la costante giurisprudenza in materia. CP_1
I documenti allegati al fascicolo monitorio (acquisito d'ufficio dal Giudice di primo grado, ma non entrato a far parte del giudizio ad opera della parte opposta, che non si era costituita nel giudizio di opposizione) non costituirebbero piena prova del credito, avendo allegato CP_1
solo fatture di fornitura, inidonee a coprire il credito ingiunto, prive di contratti e di tabulati telefonici.
2) OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO - ASSENZA DI PROVA DEL
CREDITO ED ECCEZIONE DI NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO,
ERRONEA VALUTAZIONE DI DOCUMENTI NON PRESENTI IN ATTI.
pagina 4 di 10 Ad avviso dell'appellante, il decreto ingiuntivo sarebbe nullo perché privo di enunciazione della causa petendi. Inoltre, la documentazione allegata al ricorso monitorio era costituita solo da due fatture, per un importo totale di € 918,54, in luogo dei 9.876,93 ingiunti;
le fatture erano peraltro successive alla disdetta per servizi non funzionanti.
Il ricorso monitorio non indicava poi le specifiche ragioni della domanda.
Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere presenti i contratti, in quanto regolarmente versati nel giudizio monitorio. Da un lato, il fascicolo monitorio non era stato prodotto in atti, posto che la convenuta opposta non si era costituita;
dall'altro lato, anche volendo considerare acquisibile d'ufficio tale fascicolo, in contrasto con la giurisprudenza prevalente, esso non conteneva alcun contratto, limitandosi a contenere poche ed insufficienti fatture per somme inferiori rispetto all'ingiunzione. Il Tribunale avrebbe pertanto errato nel ritenere non contestati dei contratti neppure versati in atti dalla società ricorrente.
Il primo Giudice avrebbe poi rilevato d'ufficio eccezioni di merito riservate alla parte (nella fattispecie non costituita), con riferimento alla documentazione volta a provare la disdetta dei contratti con Il Tribunale avrebbe travalicato i suoi poteri e invertito l'onere della CP_1
prova, posto che la correttezza o meno dell'indirizzo di un'email non rientra tra le eccezioni rilevabili d'ufficio.
Si è costituita in giudizio in grado di appello eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto contenente una mera riproduzione di buona parte delle contestazioni già formulate nel giudizio di primo grado. L'atto non dava alcuna indicazione di come avrebbe dovuto decidere la controversia il primo giudice e non individuava le parti della sentenza oggetto di appello.
Nel merito, l'appellata ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, per carente individuazione della causa petendi.
La ricorrente aveva infatti precisato che il credito era relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione correlati al codice cliente n. 549548630 e aveva prodotto i contratti di somministrazione e le fatture insolute che delimitavano l'ambito del diritto di credito vantato da evidenziando la tipologia di somministrazione e gli ulteriori elementi Controparte_1
distintivi del negozio.
Secondo costante giurisprudenza, “ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, da cui risulti con certezza l'esistenza del credito fatto valere” (ex multis, Cass. n. 932/2000; n. 4638/2001; 23974/2010; 1842/2011), quali ad esempio l'estratto conto autenticato e le fatture.
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, aveva compiutamente delineato l'oggetto della propria Controparte_1
domanda, accludendo al ricorso la documentazione necessaria e sufficiente all'emissione del provvedimento giudiziale di ingiunzione.
Quanto agli ulteriori motivi di appello, la parte appellata ha rilevato che il ricorso monitorio era fondato sul contratto e sulle fatture e la ricorrente aveva fornito piena prova del credito sin dal procedimento monitorio, producendo i contratti di somministrazione, le fatture oggetto della pretesa creditoria e le diffide di pagamento inviate alla società debitrice.
Sebbene l'opponente non avesse mai contestato l'esistenza di un valido rapporto di fornitura tra le parti, la aveva provveduto infatti a depositare in sede di procedimento monitorio CP_1
i contratti di fornitura sottesi alla pretesa creditoria azionata, contratti con cui la società appellante richiedeva l'attivazione di una serie di servizi, distintamente specificati nelle richieste di attivazione agli atti.
Ulteriore prova della pretesa creditoria era costituita dalle fatture insolute, depositate nel fascicolo monitorio, fatture che riportavano dettagliatamente l'oggetto della prestazione fornita.
A fronte della produzione di contratto e fatture, l'opponente non aveva mai specificamente contestato le fatture azionate e gli importi in esse riportati.
Non era poi vero che si fosse limitata a produrre due fatture, avendo allegato al ricorso CP_1
monitorio n. 9 fatture insolute, solo genericamente contestate dalla la quale non Parte_1
aveva allegato fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa creditoria della ricorrente, limitandosi a contestazioni priva di consistenza.
La ha pertanto chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24.6.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata in via preliminare da non è CP_1
fondata e deve pertanto essere respinta.
L'atto di indica infatti in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione e le parti della sentenza di primo grado che si intende contestare, non risultando necessario che l'appellante predisponga un progetto alternativo di decisione (così Cass. S.U., ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U. 27199/2017, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
pagina 6 di 10 contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Passando al merito, va premesso che ha sollevato solo in sede di appello la Parte_1
contestazione relativa alla mancata produzione nel fascicolo monitorio di tutte le fatture fondanti il credito fatto valere (secondo l'appellante, sarebbero state prodotto solo due fatture per l'importo di € 918,54) e in ordine alla mancata produzione di contratti o tabulati, non avendo mosso le predette contestazioni nel giudizio di primo grado.
In tale giudizio, l'opponente si è infatti limitata a contestare (genericamente) l'emissione di fatture “sempre più esose ed extra contro” (contratto) “delle quali non era stata data specifica alla società”. L'opponente non ha pertanto contestato, né il rapporto negoziale, né l'erogazione dei servizi, limitandosi a rilevare l'esosità o incongruità delle fatture.
La parte appellata ha peraltro depositato, con la comparsa di costituzione in appello, il fascicolo monitorio, contenente nove fatture, di cui otto in formato pdf e una su foglio excel, nonchè i contratti tra le parti.
Tale deposito non può considerarsi tardivo.
La giurisprudenza più recente della Cassazione (ved. Cass. ord. 27865/2024; ved. anche
11827/2011; 8693/2017) ha chiarito infatti che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, stante la mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che si instaura a seguito dell'opposizione, i documenti allegati al ricorso (…) non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e devono quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.”.
Non può poi ritenersi tardivo il deposito, perché effettuato unitamente alla comparsa di costituzione depositata solo sei giorni prima della prima udienza. Si tratta infatti di documentazione già acquisita al processo e non nuova, già conosciuta dall'opponente e rimasta a sua disposizione in pendenza di termine per la proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 7 di 10 Quanto infine alla contestazione dell'appellante relativa alla mancata attestazione di conformità del fascicolo monitorio, si tratta di contestazione del tutto generica e meramente formalistica, in assenza di una puntuale e specifica contestazione dei documenti prodotti all'interno del fascicolo monitorio ricostruito e di una precisa indicazione di quali documenti del fascicolo ricostruito non corrisponderebbero a quelli prodotti nel fascicolo originario.
Per i motivi esposti, le contestazioni relative alla mancata produzione da parte di CP_1
della documentazione volta a provare il diritto di credito (fatture e contratti) sono tardive
[...]
e comunque infondate.
Passando ad esaminare gli ulteriori motivi di appello, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe violato i principi di diritto in tema di onere della prova, trascurando il fatto che era la creditrice opposta a dover fornire piena prova del proprio credito.
Ad avviso della il decreto ingiuntivo sarebbe poi nullo, per mancata Parte_1
enunciazione della causa petendi.
Il primo Giudice avrebbe inoltre rilevato d'ufficio eccezioni di merito riservate alla parte ( CP_1
, con riguardo alla documentazione volta a provare la disdetta dei contratti. Il Tribunale
[...] avrebbe così travalicato i suoi poteri e invertito l'onere della prova, posto che la correttezza o meno dell'indirizzo di destinazione di un'e-mail non rientra tra le eccezioni rilevabili d'ufficio.
L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo è infondata. Il ricorso monitorio indica infatti il credito nel suo ammontare, precisando che lo stesso è relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, correlati al codice cliente n. 549548630, con conseguente chiara individuazione della causa petendi.
Circa la pretesa violazione dei principi in tema di onere della prova, questa Corte ritiene che il
Tribunale non abbia derogato a tali principi, limitandosi a rilevare: i) che la ricorrente aveva prodotto in sede di ricorso monitorio sia le fatture, sia i contratti posti a base della pretesa creditoria;
ii) che non erano state sollevate da contestazioni in merito Parte_1 all'esistenza del rapporto contrattuale con ma solo generiche contestazioni relative CP_1 all'asserita non congruità degli importi fatturati.
Relativamente a quest'ultimo profilo, il Tribunale ha sottolineato che nessuna contestazione specifica era stata mossa dall'opponente rispetto ai contratti versati in atti nel giudizio monitorio.
Le osservazioni del Tribunale sono corrette.
Parte opponente non ha infatti precisato quali delle fatture porterebbero importi incongrui e perché, limitandosi a contestazioni del tutto generiche.
pagina 8 di 10 Va precisato che la giurisprudenza più recente riconosce un valore probatorio sempre più ampio alle fatture non contestate e annotate (ved. Cass. 3581/2024; Trib. Napoli 6820/2025) e comunque sottolinea come l'onere di contestazione degli importi fatturati (posto che l'art. 115
c.p.c. impone un onere di contestazione specifica) non può limitarsi ad una generica allegazione dell'incongruità del prezzo applicato, ma deve indicare quale sarebbe stato il prezzo concordato o il prezzo da applicare (ved., tra le altre, Trib. Ravenna, sentenza 445/2025; Corte d'Appello Milano, ord.
10.1.2023).
In definitiva, non si ravvisa nella sentenza impugnata alcuna inversione dell'onere della prova, avendo il Tribunale correttamente applicato i principi in tema di prova.
Quanto poi alle allegazioni di Lovelysoft relative a presunti inadempimenti di e a CP_1
presunti malfunzionamenti delle linee internet e telefoniche, il primo Giudice ha correttamente rilevato come tali allegazioni siano parimenti del tutto generiche e sfornite di ogni supporto probatorio.
Dall'esame del fascicolo di primo grado, emerge infatti come si sia limitata a Parte_1
produrre la contestazione via e-mail di un solo cliente, risalente al marzo 2019, relativa alla mancanza/inadeguatezza del servizio internet, presso uno dei b&b della società appellante. Non risultano reclami inviati dalla società appellante alla o richieste di riattivazione/ripristino CP_1
di servizi, a causa di malfunzionamenti.
La ha invero prodotto una lettera contenente richiesta di disattivazione contratti, Parte_1
datata 18.7.2019, senza fornire tuttavia alcuna idonea prova dell'invio a mezzo pec della missiva. Non costituisce infatti prova dell'invio lo screenshot del video del pc prodotto in causa
(nel quale è indicata una pec del 19 luglio 2019, con un allegato denominato “disdetta Wind”), in mancanza delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata.
Al contrario, la stessa opponente/odierna appellante ha prodotto documentazione dalla quale emerge che la in data 7.8.2020, avendo ricevuto una email dell'opponente che dava CP_1 atto di aver disdettato i contratti con l'anno precedente, richiedeva a l'invio di CP_1 Parte_1 copia del “corpo della lettera” di disdetta e della cartolina della raccomandata A.R., con timbro di ricevuta, lasciando così intendere di non aver ricevuto la pec con l'allegata disdetta dei contratti.
Trattandosi di documentazione versata in atti dalla stessa opponente, correttamente il Tribunale
l'ha valutata integralmente, pur in assenza di un'eccezione da parte della rimasta CP_1
contumace.
pagina 9 di 10 Le fatture poste a base del ricorso monitorio (si ribadisce, non specificamente contestate nel giudizio di primo grado) sono del resto in gran parte relative a periodo antecedente rispetto alla data di stesura o di efficacia della missiva di disdetta (anche a voler presumere che sia stata inviata a luglio 2019) e, in parte, relative a penali contrattuali relative a periodi precedenti.
In definitiva, in mancanza di prova dell'invio della lettera di disdetta e considerato il tenore delle fatture (solo genericamente contestate), correttamente il Tribunale ha rigettato l'opposizione.
L'appello deve pertanto essere respinto e deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e applicati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e il valore minimo per la fase di trattazione (non essendosi svolta istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1624/2024, pubblicata il Parte_1
12/02/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 01/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
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