Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2106/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso ConIGliera
Dott.ssa Barbara Gallo ConIGliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con ricorso depositato l'11.11.2022 e notificato il 30.11.2022
DA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata al ricorso in appello, dagli avv.ti Antonio Prade di Belluno (c.f.
) e Alfredo Bianchini (c.f. ) di Venezia, C.F._2 C.F._3
domiciliatario nel suo studio sito in Venezia, Piazzale Roma 464.
Appellante principale
CONTRO
(C.F. ), difesa e rappresentata, per mandato a CP_1 CodiceFiscale_4
margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Maurizio Paniz (C.F.:
) di Belluno con domicilio eletto presso il suo studio in Belluno, via CodiceFiscale_5
G. Garibaldi 78.
Appellata/appellante incidentale
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
01/07/2022 del Tribunale di Belluno
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 05/05/2025 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni congiunte – PT CP_1
“1. sia dichiarata la separazione tra i coniugi e con Parte_1 CP_1
obbligo di reciproco rispetto;
sia ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agordo
di procedere alle annotazioni di Legge;
2. sia dato atto che, nelle more della definizione del contenzioso, la figlia delle parti, IG.na
è divenuta maggiorenne, sebbene non economicamente Parte_2
autosufficiente, in quanto impegnata negli studi post maturità;
3. in ordine alle condizioni economiche della separazione, nell'ambito della complessiva risoluzione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi ed a definitiva composizione della crisi coniugale:
a) il IG. si impegna a versare alla IG.ra , che accetta, Parte_1 CP_1
la somma onnicomprensiva di € 390.000,00 (trecentonovantamila/00) quale importo una tantum, di cui € 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) risultano già versati all'atto della sottoscrizione dell'accordo, in data 10.4.2025, mediante assegni circolari n. 2300053197, n.
2400025308 e n. 2500022456, mentre la restante somma verrà corrisposta nei termini di cui al successivo punto n. 4;
b) la IG.ra , a fronte del pagamento della somma di € 340.000,00 e con CP_1
effetto a partire dalla sottoscrizione dell'accordo di cui sopra (10.4.2025), dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento mensile in proprio favore;
c) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
d) sempre nell'ambito della risoluzione della crisi coniugale e delle questioni patrimoniali alla stessa correlate, quale ulteriore pattuizione funzionale e indispensabile alla suddetta pag. 2/18 risoluzione, il IG. si impegna a versare, così come continuerà a Parte_1
versare, non più alla IG.ra , ma direttamente alla figlia ormai maggiorenne, CP_1
IG.na : Parte_2
d.1.) (A) l'assegno di mantenimento mensile alla stessa dovuto – oggi pari ad € 1.500,00 – da maggiorarsi con la rivalutazione annuale ISTAT;
(B) il 100% delle spese straordinarie della figlia, individuate secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Belluno, purché
concordate tra padre e figlia;
ciò, fino al completamento del triennio universitario attualmente in corso;
finito detto triennio, l'ulteriore proseguimento degli studi verrà concordato tra padre e figlia affinché possano attribuirsi in capo al IG. le ulteriori spese straordinarie. La PT
figlia, IG.na , una volta che la IG.ra avrà Parte_2 CP_1
liberato l'alloggio assegnatole (in conformità a quanto concordato al punto 4 delle presenti conclusioni conformi), potrà continuare ad abitarlo anche ed eventualmente assieme al padre,
che ne rientrerà in possesso, senza possibilità per la IG.ra di farvi ritorno o CP_1
esservi ospitata;
d.2) ad integrazione dell'assegno di mantenimento mensile, l'ulteriore somma onnicomprensiva una tantum di € 200.000,00 (duecentomila/00) che è stata versata per € 30.000,00 (trentamila/00), mediante assegno circolare n. 349311600#230052252-04 non trasferibile, intestato alla IG.na , all'atto della sottoscrizione Parte_2
dell'accordo (10.4.2025); il residuo importo di € 170.000,00 verrà versato sul conto corrente intestato alla figlia entro e non oltre il 10.6.2025;
4. in ordine alla casa familiare, la IG.ra dichiara di rinunciare all'assegnazione CP_1
dell'abitazione disposta dal Tribunale di Belluno con sentenza n. 247/2022 del 2.2.-1.7.2022,
all'esito del primo grado di giudizio e si impegna a provvedere a proprie spese alla cancellazione del provvedimento presidenziale di assegnazione dell'abitazione già coniugale presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari entro e non oltre il termine di 1
mese dal deposito del presente foglio di precisazione delle conclusioni conformi;
in virtù della pag. 3/18 predetta rinuncia, pertanto, la IG.ra si impegna a rilasciare l'alloggio, libero dai propri CP_1
effetti personali, nel termine di 6 mesi a partire dal pagamento della somma di € 340.000,00
indicata al precedente punto 3, lett. a) e b) e, pertanto, nel termine di 6 mesi dal 10.4.2025; la liberazione dell'alloggio comporterà che il IG. rientrerà nel pieno Parte_1
possesso dello stesso, potendovi alloggiare assieme alla figlia quando la stessa non sarà con la madre o presso la sede universitaria. A garanzia del rilascio dell'immobile, il IG. PT
tratterrà dalla somma offerta quale una tantum l'importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00)
che, improduttivo di interessi, verrà versato alla IG.ra nel momento in cui CP_1
ella lascerà libero l'alloggio, mediante bonifico da eseguirsi in pari data sulle coordinate bancarie intestate alla IG.ra . Ad avvenuto tempestivo rilascio, in caso di CP_1
ritardo nel pagamento, sulla somma di € 50.000,00 saranno computati gli interessi moratori fino al soddisfo. In caso di ritardo nel rilascio dell'alloggio rispetto al termine sopra indicato,
maturerà una penale di € 250,00 al giorno, che verrà decurtata dalla somma di € 50.000,00
fino a quando la stessa sarà capiente, per poi diventare un debito riconosciuto e non contestato della IG.ra nei confronti del IG. e/o di CP_1 Parte_1
la data del rilascio dovrà essere comunicata dalla IG.ra Parte_3 CP_1
al IG. e alla in forma scritta e con un preavviso di Parte_1 Parte_3
almeno un mese, sia nel caso in cui detto rilascio avvenga nel termine concordato, sia nel caso in cui avvenga antecedentemente o successivamente al predetto termine;
5. le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente giudizio di appello, ivi comprese quelle dell'ausiliario e fermi restando gli acconti già eventualmente versati dalle parti, saranno integralmente sostenute dal IG. , che se ne accolla il Parte_1
relativo integrale pagamento a fronte dell'impegno della IG.ra di CP_1
corrispondere (come in effetti ha già corrisposto) a la somma di € Parte_3
12.000,00 (dodicimila/00), così forfettariamente quantificata a saldo e stralcio, degli oneri pag. 4/18 condominiali di cui alla causa a R.G. n. 1242/2020 del Tribunale di Belluno, da versare entro e non oltre il termine di 3 giorni dall'avvenuto pagamento della somma di € 340.000,00 di cui al precedente punto 3, lett. a) e lett. b);
6. ogni altra spesa afferente al presente giudizio di appello, così come dell'avviando giudizio di divorzio, deve intendersi integralmente compensata fra le parti”.
Conclusioni Procuratore Generale:
“Esprime parere favorevole all'accoglimento parziale del reclamo”.
Ragioni della decisione
1. Con l'impugnata sentenza n. 247/2022 il Tribunale di Belluno, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla IG.ra , dichiarava la separazione personale dei coniugi, CP_1
rigettando la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
poneva a carico del IG. PT
l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di
[...]
mantenimento in favore della OG (così come disposto in sede di reclamo ex art. 708,
comma 3, c.p.c. avverso l'ordinanza presidenziale del 02.10.2017) dell'importo di € 1.400,00,
oltre rivalutazione monetaria Istat a far data dall'01.07.2023; confermava l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
regolava i rapporti tra padre e figlia – divenuta maggiorenne e non economicamente autosufficiente - secondo modalità e tempistiche definite dalle parti;
poneva a carico del resistente l'obbligo di pagamento di un contributo mensile a titolo di mantenimento della figlia pari ad € 1.500,00, oltre rivalutazione monetaria Istat a Parte_2
far data dall'01.07.2023 e disponeva la ripartizione delle relative spese straordinarie a carico del padre nella misura del 75% e a carico della madre nella misura del 25%; compensava integralmente le spese di causa tra le parti.
In riferimento ai capi devoluti in sede di gravame, il giudice di prime cure, quanto alla dichiarata infondatezza della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, rilevava la pag. 5/18 mancanza di prova in ordine alle ritenute condotte infedeli e violente del resistente anche sotto il profilo del nesso causale rispetto alla crisi matrimoniale.
Rilevava che, come ammesso dalla stessa NE, ella aveva scoperto le relazioni extraconiugali del marito “solo di recente” e dunque successivamente alla sopraggiunta intollerabilità della convivenza. Il che conduceva ad escludere l'efficacia causale di tali condotte rispetto alla fine del matrimonio, constando altresì che non vi era produzione in giudizio dell'intervenuta pronuncia di condanna a carico del in relazione al dedotto PT
episodio di percosse in danno della OG e, a detta di costei, impugnata avanti la Corte di
Appello di Venezia.
Rilevava, inoltre, che non erano neppure dimostrate le presunte condotte lesive del padre nei confronti di , né che il turbamento dello stato emotivo di costei fosse unicamente Parte_2
determinato dal comportamento del PT
Quanto alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, rilevava che la stessa, in assenza in atti di alcuna dichiarazione dei redditi, non svolgeva attività
lavorativa a far data dall'anno 2016; per contro, il oltreché rivestire la qualità di PT
amministratore unico e socio di maggioranza della società era socio al 15 % Parte_3
della Hotel Olympia s.r.l., nonché comproprietario di plurime unità immobiliari (tra cui 11
appartamenti in AR, un esercizio commerciale in Pieve di Livinallongo e varie baite).
Precisava sul punto che, essendo il amministratore di plurime attività imprenditoriali, PT
la sua capacità economica non poteva essere individuata sulla base delle risultanze di cui alle dichiarazioni dei redditi in atti.
In relazione alla statuizione afferente alla conferma dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, rilevava che era dimostrato in causa e confermato dallo stesso ricorrente che la figlia delle parti, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (essendo iscritta alla
Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano) aveva continuato nelle more del procedimento pag. 6/18 ad essere collocata presso la madre, la quale aveva maggiormente provveduto alla sua cura ed eIGenze di vita e scolastiche. Riteneva infondato l'assunto del secondo cui detto PT
immobile, consistendo nell'alloggio del custode dell'albergo, non sarebbe stato destinabile a casa familiare, così confermando la statuizione della Corte di Appello in sede di reclamo, per cui la circostanza che l'abitazione familiare facesse parte di un complesso alberghiero (di cui il era figlio dell'amministratore della società proprietaria) e che dunque appartenesse a PT
soggetto terzo non ostava a che esso potesse costituire su un piano tecnico-giuridico casa familiare.
Da ultimo, quanto al contributo al mantenimento di collocata presso la madre, Parte_2
riteneva di confermare l'entità dell'assegno a carico dell'onerato come determinato in sede di provvedimenti provvisori, valorizzando al riguardo l'età, le eIGenze di vita e di studio della ragazza, nonché la situazione di disoccupazione della madre e, tenendo altresì conto delle capacità economiche e patrimoniali del padre, poneva le spese straordinarie a carico di costui nella misura del 75 %.
2. Avverso detta statuizione ha proposto appello il IG. sulla base dei seguenti motivi. PT
2.1. “Le emergenze processuali in relazione alla situazione economica delle parti ed al
preteso tenore di vita in costanza di matrimonio”
Con tale motivo di gravame, censura il capo di sentenza che ha riconosciuto il diritto della
NE a ricevere dal marito un assegno di mantenimento stante le disparità economico-
patrimoniali tra le parti.
Deduce sul punto che il tribunale non aveva correttamente interpretato le emergenze processuali, né adeguatamente considerato lo stato di disoccupazione della OG che riteneva essere ingiustificato.
Contesta la statuizione relativa alla sua condizione patrimoniale, rilevando in particolare che:
pag. 7/18 -dalle visure catastali dimesse da controparte il suo nominativo, quale intestatario di proprietà
immobiliari, risultava esser presente solo limitatamente ad alcuni beni e per quote risibili;
-non doveva essere confusa la sua capacità reddituale con i proventi delle attività alberghiere e di ristorazione in cui lo stesso partecipava come socio e pro quota;
-dalle dichiarazioni dei redditi ed estratti conto dimessi in causa emergeva un suo reddito netto per il triennio 2015-2017 di € 25.500 (mensili € 2.125,00);
-gli immobili descritti nelle visure in atti risultavano di sua proprietà non per l'intero ma solo per quote.
Per quanto concerne invece la situazione economica della NE, adduce che la sua capacità
patrimoniale è superiore rispetto alla sua, rilevando in particolare che:
-ella ha dimesso in causa la documentazione relativa ai propri redditi unicamente degli anni
2014, 2015 e solo una parte dei documenti relativi ai propri estratti conto;
non dichiarando peraltro la percezione dell'assegno di mantenimento nonostante rappresenti un obbligo fiscale;
-dalla documentazione in atti si evince l'esistenza di un terzo conto corrente intestato alla
OG e dalla stessa non contestato e operazioni di giroconto per € 5.000,00 in data
10.02.2017 e 10.000,00 in data 15.09.2017, accreditati su Sparkasse;
-la ha ricevuto dalla famiglia di origine nell'anno 2010 una somma stimata in € CP_1
100,000,00 quale corrispettivo della liquidazione di alcune attività di famiglia;
-nel corso del giudizio di primo grado la OG non si era mai attivata per reperire un'occupazione lavorativa, non documentando la propria impossibilità di reperire un impiego idoneo alle proprie capacità; ciò dalla cessazione dell'ultimo contratto di lavoro dell'ottobre
2016 quando lavorava presso le attività alberghiere e di ristorazione delle società del Grones
'94 al 2016.
pag. 8/18 2.2.“Sul contributo al mantenimento in favore della figlia in capo al padre e Parte_2
sulla ripartizione delle spese straordinarie”.
Con tale seconda doglianza, censura il capo della sentenza statuente la corresponsione a suo carico di un assegno di mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente nella misura di € 1.500,00, oltre al 75 % delle spese straordinarie.
Lamenta l'eccessività del quantum dell'assegno, rilevando che, in disparte il riferimento alla retta del convitto frequentato a suo tempo da per un esborso mensile di € 350,00, non Pt_2
erano documentate le spese quotidiane per lei sostenute, considerando che il documento n. 17
dell'appellata non riporta il nominativo del soggetto per cui le spese sarebbero sostenute e gli esborsi sono per lo più voluttuari, slegati da effettive eIGenze e necessità di . Parte_2
Evidenzia ulteriormente che la era solita versare sul conto della figlia i 2/3 CP_1
dell'assegno percepito in favore di , pari ad € 1.000,00. Aggiunge inoltre che il Pt_2
provvedimento presidenziale e la richiesta della non tengono in considerazione il CP_1
valore economico dell'assegnazione della casa familiare, per la quale la OG non è onerata del pagamento di alcun canone di affitto, né altra spesa per utenze domestiche che sono a carico della società proprietaria.
2.3. “Sulla richiesta di mantenimento avanzata dalla IG.ra . CP_1
Con il terzo motivo, censura il capo dispositivo a suo carico del contributo al mantenimento dell'originaria ricorrente, in quanto non sono state adeguatamente provate e valutate le condizioni reddituali di entrambi i coniugi, per cui l'esistenza in favore della OG di un reddito prevalente rispetto al proprio, nonché l'esistenza per la NE di somme provenienti dalla liquidazione di attività di famiglia (doc. 8) e di conti correnti alla stessa intestati che riportano operazioni di importi consistenti (€ 5.000,00 ed € 10.000,00).
2.4. “Sul collocamento della figlia ” Parte_2
pag. 9/18 Con il quarto motivo censura il capo di sentenza che ha confermato il collocamento di Pt_2
presso la madre (già stabilito in via provvisoria in fase presidenziale), lamentandone la motivazione generica e disancorata dalla realtà dei fatti.
Ritiene che il Giudice non abbia considerato l'età della ragazza all'epoca ventunenne, ed il ruolo del padre che è stato svilito dall'appellata senza alcuna ragione oggettiva. Evidenzia al riguardo che sin dalla nascita di non ha mai fatto mancare alla stessa il proprio apporto Pt_2
educativo, né si è mai sottratto ai propri doveri di padre, sostenendola sempre sia materialmente sia moralmente, anche nell'aiuto necessario per l'avvio del percorso accademico a Milano per l'anno 2021-2022.
2.5. “Sull'assegnazione dell'abitazione familiare”.
Con il quinto motivo, censura il capo di sentenza relativo all'assegnazione della casa familiare in favore della rilevando che tale unità abitativa non può essere vincolata da un CP_1
provvedimento giudiziario di assegnazione: trattandosi di appartamento interno al complesso turistico alberghiero , non avente destinazione residenziale, bensì destinato all'uso Pt_3
del titolare e personale di custodia, esclusivamente al servizio dell'attività turistico-
alberghiera; con ciò evidenziando di esercitare egli stesso attività di custodia del residence, in qualità di socio amministratore.
3. Si è costituita in grado di appello la IG.ra contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello principale avversario.
In particolare, quanto alla sua situazione economica, contesta, poiché non provato, l'assunto del secondo cui ella presterebbe attività lavorativa presso una struttura alberghiera di PT
AR e proverrebbe da una famiglia abbiente con un ingente patrimonio immobiliare.
Rileva inoltre che il suo stato di disoccupazione non è da considerarsi colpevole ma sia conseguenza della volontà del marito che nell'anno 2016 l'ha allontanata dalla propria occupazione presso l'hotel “Olympia” e;
che in considerazione della raggiunta Pt_3
pag. 10/18 età di 60 anni ha difficoltà nel reperimento di un'occupazione lavorativa congrua alla sua età;
che è sempre stata lei stessa ad occuparsi della figlia (ed al suo andamento scolastico, come ammesso dall'appellante in sede di interrogatorio formale sub capitolo 23). Con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, evidenzia che è irrilevante che l'immobile sia di proprietà di soggetto terzo ( , potendo pacificamente essere concesso al Parte_3
coniuge collocatario dei figli.
3.1. In via di appello incidentale con il primo motivo censura il capo della sentenza reiettivo della sua richiesta di addebito della separazione, deducendo di aver allegato e provato che il matrimonio era stato progressivamente compromesso a causa dei numerosi tradimenti e comportamenti ostili posti in essere dal marito, nonché del suo disinteresse per le eIGenze del nucleo familiare.
Rileva che la missiva dell'anno 2010 ha confermato il fatto che la condotta maltrattante del marito perdurasse già da anni e che il tribunale non ha in ogni caso adeguatamente valorizzato la sentenza emessa in data 21.02.2019, di condanna del per il reato di cui all'art. 581 PT
c.p., né l'istruttoria orale corroborante i costanti comportamenti aggressivi del marito a proprio danno (pag. 44 v. testi ). Testimone_1 Testimone_2
3.2.Con il secondo motivo, censura il capo di sentenza che ha quantificato l'assegno di mantenimento in favore della stessa in € 1.400,00 mensili, a fronte del richiesto mantenimento di € 9.000,00 o, in subordine, di € 5.000,00.
Deduce sul punto l'incongruità di detta riconosciuta somma rispetto alla situazione personale e patrimoniale delle parti e che i criteri presi a parametro di giudizio dal tribunale riguardano i soli redditi dichiarati e non anche l'effettiva situazione economica dei coniugi emersa nel corso del giudizio. Evidenzia sul punto che il appartiene ad una ricca famiglia nota nel PT
settore alberghiero per essere proprietaria di diversi pubblici esercizi del centro turistico di
AR (hotel redditizi doc.002 fasc 1 grado – doc. 26) e gode di un consistente patrimonio pag. 11/18 immobiliare;
che sono da valorizzarsi il contributo della NE nella realizzazione della vita familiare e patrimoniale dei coniugi;
la lunga durata del matrimonio;
il fatto che il marito le abbia impedito di continuare a svolgere il proprio lavoro privandola di fatto della possibilità
di essere economicamente autosufficiente;
che il tenore di vita endoconiugale era stato preservato dal solo appellante.
3.3. Con il terzo motivo, censura il capo della sentenza che, analogamente a quanto statuito dal Presidente del Tribunale, ha ripartito le spese straordinarie di nella misura del 75% a Pt_2
carico del padre, poiché, in considerazione delle diverse capacità economiche dei coniugi, del suo stato di disoccupazione e delle accresciute notorie eIGenze della figlia all'epoca di Per_1
anni 22, studentessa fuori sede a Milano- devono essere poste a carico del padre nella misura del 100 %.
3.4. Con il quarto motivo, censura la mancata ammissione delle istanze istruttorie dalla stessa formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, cpc, insistendo per l'ammissione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria degli ultimi cinque anni, relativa anche ai conti correnti intestati alla nonché alla hotel Parte_3 Controparte_2
4. E' stato disposto il passaggio degli atti al P.G. che ha concluso come di seguito si riporta:
[...]
“preliminarmente è opportuno sciogliere il nodo relativo al collocamento di : in Parte_2
considerazione della maggiore età della giovane, sarà sua scelta discrezionale quella di
alloggiare presso la madre od il padre, ovvero parzialmente presso l'una o l'altro fino a
quando non avrà raggiunto una propria autonomia economica. Quanto all'assegnazione
della casa coniugale, si condivide l'opinione del primo giudice rispetto all'irrilevanza della
circostanza relativa alla presenza nella stessa di apparati tecnologici al servizio dell'annessa
struttura alberghiera. Peraltro, ove la resistente ritenesse di accedere alla richiesta del
marito di liberare l'immobile per motivi di opportunità, la Corte potrebbe valutare la
possibilità di porre a carico di quest'ultimo un contributo specifico da corrispondere alla
pag. 12/18 donna a fini locativi. Sugli altri aspetti di natura patrimoniale, scontate le cospicue
condizioni economiche del e indimostrata la presunta attività “in nero” della Pt_4
va confermato sia l'an che il quantum debeatur dell'assegno di mantenimento CP_1
mensile da corrispondere a quest'ultima. Si ritiene, in ultimo, che il contributo al
mantenimento di possa essere ridotto, considerato che la stessa ha cessato ogni Parte_2
attività continuativa di studio e che, di conseguenza, potrebbe reperire un'attività lavorativa
(ad es. nell'ambito della ricezione turistica in cui è ben inserito il padre). L'assegno può,
pertanto, essere diminuito a € 1.000,00 mensili, con conferma delle altre disposizioni
riguardanti le spese straordinarie. Per tali motivi, esprime parere favorevole
all'accoglimento parziale del reclamo, così come sopra specificato.”
5. Depositate da entrambe le parti note scritte per l'udienza cartolare del 15.05.2023, con ordinanza del 22.05.2023, ritenutane la necessità ai fini della decisione, veniva disposta CTU
sul seguente quesito: “Dica il consulente, esaminati gli atti ed i documenti;
effettuata ogni
indagine anche presso i pubblici uffici;
autorizzata l'acquisizione della documentazione
contabile necessaria od utile presso enti pubblici o privati, presso gli istituti di credito e
consulenti delle parti incaricati degli adempimenti contabili e fiscali delle stesse o delle
imprese loro riferibili, quale sia la capacità reddituale e patrimoniale delle parti, prendendo
in esame il periodo da tre anni prima del deposito del ricorso introduttivo di primo grado;
a
tal fine, consideri il CTU le partecipazioni dirette ed indirette delle parti a società loro
riferibili ed ogni utilità o benefits goduto dalle parti, investimenti, risparmi, polizze, proprietà
mobiliari e immobiliari delle stesse, anche ove intestate, durante il periodo di accertamento,
a terzi della cerchia familiare delle stesse, ove non vi sia prova del pagamento del
corrispettivo. Autorizza il CTU, per quanto necessario, ad avvalersi della collaborazione
della Guardia di Finanza, anche mediante accesso all'Anagrafe Tributaria, disponendo che il
predetto Corpo, alla luce della normativa vigente, fornisca ogni utile e necessaria
pag. 13/18 informazione disponibile richiesta dal perito in esecuzione del presente incarico;
nonché
autorizza da ultimo il CTU a quanto necessario onde fornire dettagliata analisi in ordine
all'immobile oggetto di assegnazione a parte appellata come abitazione familiare”.
Concesse le chieste proroghe, veniva depositata la relazione del CTU in data 28.11.24.
La causa è stata rinviata al giorno 05.05.2025, all'esito della quale sono state depositate conclusioni congiunte.
6.Con riferimento al punto delle conclusioni in cui è chiesto “sia dichiarata la separazione
tra i coniugi e con obbligo di reciproco rispetto;
sia Parte_1 CP_1
ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agordo di procedere alle annotazioni di
Legge”, non può che essere confermata la sentenza di primo grado, che così ha statuito.
6.1.Pacifico è, poi, che nelle more della definizione del contenzioso, la figlia delle parti,
[...]
sia divenuta maggiorenne, sebbene non economicamente autosufficiente, in Parte_2
quanto impegnata negli studi post maturità.
6.2. In ordine alle condizioni economiche della separazione, va preso atto che, “nell'ambito
della complessiva risoluzione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi ed a
definitiva composizione della crisi coniugale,
a) il IG. si impegna a versare alla IG.ra , che accetta, Parte_1 CP_1
la somma onnicomprensiva di € 390.000,00 (trecentonovantamila/00) quale importo una
tantum, di cui € 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) risultano già versati all'atto della
sottoscrizione dell'accordo, in data 10.4.2025, mediante assegni circolari n. 2300053197, n.
2400025308 e n. 2500022456, mentre la restante somma verrà corrisposta nei termini di cui
al
successivo punto n. 4;
pag. 14/18 b) la IG.ra , a fronte del pagamento della somma di € 340.000,00 e con CP_1
effetto a partire dalla sottoscrizione dell'accordo di cui sopra (10.4.2025), dichiara di
rinunciare all'assegno di mantenimento mensile in proprio favore;
c) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti”.
6.3.Va, poi, preso atto che “sempre nell'ambito della risoluzione della crisi coniugale e delle
questioni patrimoniali alla stessa correlate, quale ulteriore pattuizione funzionale e
indispensabile alla suddetta risoluzione, il IG. si impegna a versare, Parte_1
così come continuerà a versare, non più alla IG.ra , ma direttamente alla CP_1
figlia ormai maggiorenne, IG.na : Parte_2
d.1.) (A) l'assegno di mantenimento mensile alla stessa dovuto – oggi pari ad € 1.500,00 – da
maggiorarsi con la rivalutazione annuale ISTAT;
(B) il 100% delle spese straordinarie della
figlia, individuate secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Belluno, purché
concordate tra padre e figlia;
ciò, fino al completamento del triennio universitario
attualmente in corso;
finito detto triennio, l'ulteriore proseguimento degli studi verrà
concordato tra padre e figlia affinché possano attribuirsi in capo al IG. le ulteriori PT
spese straordinarie. La
figlia, IG.na , una volta che la IG.ra avrà liberato Parte_2 CP_1
l'alloggio assegnatole (in conformità a quanto concordato al punto 4 delle presenti
conclusioni conformi), potrà continuare ad abitarlo anche ed eventualmente assieme al
padre, che ne rientrerà in possesso, senza possibilità per la IG.ra di farvi CP_1
ritorno o esservi ospitata;
d.2) ad integrazione dell'assegno di mantenimento mensile, l'ulteriore somma
onnicomprensiva una tantum di € 200.000,00 (duecentomila/00) che è stata versata per €
30.000,00 (trentamila/00), mediante assegno circolare n. 349311600#230052252-04 non
trasferibile, intestato alla IG.na , all'atto della sottoscrizione Parte_2
pag. 15/18 dell'accordo (10.4.2025); il residuo importo di € 170.000,00 verrà versato sul conto corrente
intestato alla figlia entro e non oltre il 10.6.2025”.
Trattasi di accordo che risulta conforme alla normativa, essendo il pagamento diretto dell'assegno alla figlia maggiorenne consentito dall'art. 337 septies c.c. Inoltre l'importo previsto per l'assegno di mantenimento della figlia è congruo rispetto alle situazioni economico-reddituali-patrimoniali delle parti, come emergenti dall'espletata CTU. Altrettanto
va detto per quanto attiene le spese straordinarie. Inoltre la permanenza della figlia nella casa familiare risponde all'interesse della medesima.
Con riferimento alla casa familiare va altresì preso atto che “la IG.ra dichiara di CP_1
rinunciare all'assegnazione dell'abitazione disposta dal Tribunale di Belluno con sentenza n.
247/2022 del 2.2.-1.7.2022, all'esito del primo grado di giudizio e si impegna a provvedere a
proprie spese alla cancellazione del provvedimento presidenziale di assegnazione
dell'abitazione già coniugale presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari
entro e non oltre il termine di 1 mese dal deposito del presente foglio di precisazione delle
conclusioni conformi;
in virtù della predetta rinuncia, pertanto, la IG.ra si impegna a CP_1
rilasciare l'alloggio, libero dai propri effetti personali, nel termine di 6 mesi a partire dal
pagamento della somma di € 340.000,00 indicata al precedente punto 3, lett. a) e b) e,
pertanto, nel termine di 6 mesi dal 10.4.2025; la liberazione dell'alloggio comporterà che il
IG. rientrerà nel pieno possesso dello stesso, potendovi alloggiare Parte_1
assieme alla figlia quando la stessa non sarà con la madre o presso la sede universitaria. A
garanzia del rilascio dell'immobile, il IG. tratterrà dalla somma offerta quale una PT
tantum l'importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) che, improduttivo di interessi, verrà
versato alla IG.ra nel momento in cui ella lascerà libero l'alloggio, CP_1
mediante bonifico da eseguirsi in pari data sulle coordinate bancarie intestate alla IG.ra
. Ad avvenuto tempestivo rilascio, in caso di ritardo nel pagamento, sulla CP_1
pag. 16/18 somma di € 50.000,00 saranno computati gli interessi moratori fino al soddisfo. In caso di
ritardo nel rilascio dell'alloggio rispetto al termine sopra indicato, maturerà una penale di €
250,00 al giorno, che verrà decurtata dalla somma di € 50.000,00 fino a quando la stessa
sarà capiente, per poi diventare un debito riconosciuto e non contestato della IG.ra CP_1
nei confronti del IG. e/o di la data del
[...] Parte_1 Parte_3
rilascio dovrà essere comunicata dalla IG.ra al IG. e CP_1 Parte_1
alla in forma scritta e con un preavviso di almeno un mese, sia nel caso in Parte_3
cui detto rilascio avvenga nel termine concordato, sia nel caso in cui avvenga
antecedentemente o successivamente al predetto termine”.
Come concordato dalle parti, “le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente
giudizio di appello, ivi comprese quelle dell'ausiliario e fermi restando gli acconti già
eventualmente versati dalle parti, saranno integralmente sostenute dal IG. PT
, che se ne accolla il relativo integrale pagamento a fronte dell'impegno della
[...]
IG.ra di corrispondere (come in effetti ha già corrisposto) a CP_1 Parte_3
la somma di € 12.000,00 (dodicimila/00), così forfettariamente quantificata a saldo e
[...]
stralcio, degli oneri condominiali di cui alla causa a R.G. n. 1242/2020 del Tribunale di
Belluno, da versare entro e non oltre il termine di 3 giorni dall'avvenuto pagamento della
somma di € 340.000,00 di cui al precedente punto 3, lett. a) e lett. b).Ogni altra spesa
afferente al presente giudizio di appello, così come dell'avviando giudizio di divorzio, deve
intendersi integralmente compensata fra le parti”.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,
così provvede:
pag. 17/18 -in riforma parziale della sentenza appellata n. 247/2022 del Tribunale di Belluno, che conferma nel capo 1 di cui al dispositivo, prende atto dell'accordo di cui alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe e che qui si intendono integralmente ritrascritte.
Venezia, 19/05/2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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