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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/07/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Graziella Parisi Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 733/2022/ R.G., avente ad oggetto: appello – pensione di reversibilità promossa da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avv.ti Malio Galeano e Ivano Marcedone – Appellante contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Pasqualino Racioppo – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 226, pubblicata in data 24.2.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa accoglieva il ricorso proposto da e volto CP_1 al riconoscimento del diritto a percepire la pensione di reversibilità - già rico- nosciuta alla madre - a seguito della morte del marito CP_2 [...]
, la cui istanza amministrativa era stata rigettata dall con nota Per_1 Pt_1 del 3 ottobre 2014.
Espletata prova testi il Tribunale, richiamato il complesso normativo costituito dall'art. 22 della L. 903/1965 e dall'art. 8 della legge del 1984, n. 222, rilevava che la capacità lavorativa residua del ricorrente (15%) non gli permetteva «di svolgere un'attività lavorativa idonea a procurargli una fonte di guadagno non simbolico e di adeguato sostentamento (art. 36 Cost)»; verificato in esito alla
R.G. 733_2022 2
prova lo stato di «convivenza con la defunta madre con carattere di continuità», accoglieva la domanda e dichiarava «il diritto di a percepire la CP_1 pensione di reversibilità già riconosciuta, in vita, alla madre a CP_2 far data dal 16 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 22 legge del 21 luglio 1965, n.
903, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, dalla da- ta del sorgere del credito, sino al soddisfo».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 10.8.2022.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'istituto appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 47 d.p.r. 639/1970 nonché l'erronea e/o falsa applicazione dell'art. 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 e degli artt.1 e 3 della legge 20.02.1958 n.55.
Eccepisce la decadenza ex art. 47 del DPR 639/1970 in quanto, «il ricorso giu- diziario è stato proposto dalla parte ricorrente in data 10 settembre 2018. Tut- tavia, in relazione alla domanda dell'8 settembre 2014 il termine di decadenza spirava il 6 luglio 2018, atteso che il 300° giorno dall'8 settembre 2014 cadeva il 6 luglio 2015».
2. Con il secondo motivo di appello l eccepisce l'insussistenza dei requi- Pt_1 siti sanitari, per il profilo dell'inabilità al lavoro, sia all'epoca del decesso del dante causa che anche attualmente, posto che è «affetto da invalidità - certifica- ta dalla CMVP di Siracusa in data 19/04/2011 – con riduzione della capacità lavorativa dell'85%» e no del 100%.
3. Con il terzo motivo di gravame, infine, l'istituto critica la sentenza per aver riconosciuto il diritto del ricorrente alla reversibilità goduta dalla madre, a sua volta beneficiaria della reversibilità del marito, in quanto «non essendo la pen- sione ai superstiti, di per sé, reversibile, consegue che la domanda del ricorren- te è volta ad ottenere, in realtà, sempre la pensione già del padre in qualità di superstite». Di contro, ad avviso dell'appellante, la pensione di reversibilità
R.G. 733_2022 3
spetta, unicamente se il deceduto era titolare di una pensione diretta (di vec- chiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità), ovvero, avendone diritto, ne avesse in corso la liquidazione (Legge 20.02.1958 n.55 artt.1 e 3).
Da tanto consegue che la domanda amministrativa avrebbe dovuto essere pre- sentata «all'epoca del decesso del padre , avvenuto il Persona_1
22.05.1987».
3.1. È parzialmente fondato il primo motivo di appello.
Con la sentenza nr. 22110/2009, la S.C. ha precisato che «Deve, pertanto, con- clusivamente ritenersi che il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3 nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992 convertito nella L. n. 438 del 1992, va interpretato nel senso che il superamento dei termini complessivamente previ- sti per la definizione del procedimento amministrativo, in caso di assenza o di tardiva presentazione del ricorso amministrativo, determina l' inammissibilità della domanda e l'estinzione dei ratei della prestazione nel frattempo maturati, con conseguente assorbimento della previsione del D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1 conv. nella L. n. 166 del 1991, nella parte in cui stabilisce che "in ca- so di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei"».
Di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 4844/2023, ha precisato che «come chiarito da Cass. 17430 del 2021 (cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 123 e 38015 del 2022), la decadenza ex art. 47 cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giu- diziale, coerentemente con la previsione del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 (conv. con L. n. 166 del 1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile
a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte Cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999,
246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, travolgendo anche i ratei in- fratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38 Cost., tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salva- guardasse il nucleo essenziale della prestazione».
Sicché, nel caso in esame, è maturata la decadenza dei ratei precedenti il trien-
R.G. 733_2022 4
nio dalla domanda giudiziale, proposta in data 10 settembre 2018.
4. È, altresì, fondato il terzo motivo che riveste natura determinante di ogni al- tra questione.
La Corte di Cassazione, in un caso pressoché sovrapponibile al presente, ha precisato che «questa Corte, con orientamento consolidato cui va data conti- nuità (Cass. 11999/02, Cass.21425/11, Cass. 5731/13), ha affermato che la pensione di reversibilità di cui all'art. 22 l. n. 903/65 opera a favore dei super- stiti del titolare di pensione, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. Non spetta perciò un diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiasse di pensione di reversibilità, anzi- ché di pensione diretta. Nel caso di specie, la Corte ha falsamente applicato
l'art. 22 l. n. 903/65 senza accertare se sussistessero i presupposti costitutivi della fattispecie legale. In particolare, non ha considerato che la madre della appellante era titolare non di pensione diretta, ma di pensione di reversibilità per morte del marito, come emergeva dagli atti del giudizio di merito (v. la domanda di pensione della appellante che indicava la pensione della madre appartenente alla categoria SO, cioè pensione di reversibilità, e non VO)»
(Cass. 14287/2024).
Nel caso in esame, dalla domanda di pensione dell'8.9.2014 risulta indicato come dante causa il padre, e tuttavia, alla pagina 3 della do- Persona_1 manda, è indicata la pensione di reversibilità della madre, come correttamente evidenziato dall . Pt_1
5. L'appello deve essere accolto e la sentenza riformata.
6. Le spese processuali di entrambi i gradi come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM
147/2022 - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda originariamente proposta da CP_1
R.G. 733_2022 5
condanna l'appellato a pagare in favore dell'appellante le spese processuali che liquida per il primo grado in € 6.115,00 e per il secondo grado in €
7.160,00 oltre rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.7.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Graziella Parisi
R.G. 733_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Graziella Parisi Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 733/2022/ R.G., avente ad oggetto: appello – pensione di reversibilità promossa da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avv.ti Malio Galeano e Ivano Marcedone – Appellante contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Pasqualino Racioppo – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 226, pubblicata in data 24.2.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa accoglieva il ricorso proposto da e volto CP_1 al riconoscimento del diritto a percepire la pensione di reversibilità - già rico- nosciuta alla madre - a seguito della morte del marito CP_2 [...]
, la cui istanza amministrativa era stata rigettata dall con nota Per_1 Pt_1 del 3 ottobre 2014.
Espletata prova testi il Tribunale, richiamato il complesso normativo costituito dall'art. 22 della L. 903/1965 e dall'art. 8 della legge del 1984, n. 222, rilevava che la capacità lavorativa residua del ricorrente (15%) non gli permetteva «di svolgere un'attività lavorativa idonea a procurargli una fonte di guadagno non simbolico e di adeguato sostentamento (art. 36 Cost)»; verificato in esito alla
R.G. 733_2022 2
prova lo stato di «convivenza con la defunta madre con carattere di continuità», accoglieva la domanda e dichiarava «il diritto di a percepire la CP_1 pensione di reversibilità già riconosciuta, in vita, alla madre a CP_2 far data dal 16 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 22 legge del 21 luglio 1965, n.
903, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, dalla da- ta del sorgere del credito, sino al soddisfo».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 10.8.2022.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'istituto appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 47 d.p.r. 639/1970 nonché l'erronea e/o falsa applicazione dell'art. 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 e degli artt.1 e 3 della legge 20.02.1958 n.55.
Eccepisce la decadenza ex art. 47 del DPR 639/1970 in quanto, «il ricorso giu- diziario è stato proposto dalla parte ricorrente in data 10 settembre 2018. Tut- tavia, in relazione alla domanda dell'8 settembre 2014 il termine di decadenza spirava il 6 luglio 2018, atteso che il 300° giorno dall'8 settembre 2014 cadeva il 6 luglio 2015».
2. Con il secondo motivo di appello l eccepisce l'insussistenza dei requi- Pt_1 siti sanitari, per il profilo dell'inabilità al lavoro, sia all'epoca del decesso del dante causa che anche attualmente, posto che è «affetto da invalidità - certifica- ta dalla CMVP di Siracusa in data 19/04/2011 – con riduzione della capacità lavorativa dell'85%» e no del 100%.
3. Con il terzo motivo di gravame, infine, l'istituto critica la sentenza per aver riconosciuto il diritto del ricorrente alla reversibilità goduta dalla madre, a sua volta beneficiaria della reversibilità del marito, in quanto «non essendo la pen- sione ai superstiti, di per sé, reversibile, consegue che la domanda del ricorren- te è volta ad ottenere, in realtà, sempre la pensione già del padre in qualità di superstite». Di contro, ad avviso dell'appellante, la pensione di reversibilità
R.G. 733_2022 3
spetta, unicamente se il deceduto era titolare di una pensione diretta (di vec- chiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità), ovvero, avendone diritto, ne avesse in corso la liquidazione (Legge 20.02.1958 n.55 artt.1 e 3).
Da tanto consegue che la domanda amministrativa avrebbe dovuto essere pre- sentata «all'epoca del decesso del padre , avvenuto il Persona_1
22.05.1987».
3.1. È parzialmente fondato il primo motivo di appello.
Con la sentenza nr. 22110/2009, la S.C. ha precisato che «Deve, pertanto, con- clusivamente ritenersi che il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3 nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992 convertito nella L. n. 438 del 1992, va interpretato nel senso che il superamento dei termini complessivamente previ- sti per la definizione del procedimento amministrativo, in caso di assenza o di tardiva presentazione del ricorso amministrativo, determina l' inammissibilità della domanda e l'estinzione dei ratei della prestazione nel frattempo maturati, con conseguente assorbimento della previsione del D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1 conv. nella L. n. 166 del 1991, nella parte in cui stabilisce che "in ca- so di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei"».
Di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 4844/2023, ha precisato che «come chiarito da Cass. 17430 del 2021 (cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 123 e 38015 del 2022), la decadenza ex art. 47 cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giu- diziale, coerentemente con la previsione del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 (conv. con L. n. 166 del 1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile
a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte Cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999,
246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, travolgendo anche i ratei in- fratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38 Cost., tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salva- guardasse il nucleo essenziale della prestazione».
Sicché, nel caso in esame, è maturata la decadenza dei ratei precedenti il trien-
R.G. 733_2022 4
nio dalla domanda giudiziale, proposta in data 10 settembre 2018.
4. È, altresì, fondato il terzo motivo che riveste natura determinante di ogni al- tra questione.
La Corte di Cassazione, in un caso pressoché sovrapponibile al presente, ha precisato che «questa Corte, con orientamento consolidato cui va data conti- nuità (Cass. 11999/02, Cass.21425/11, Cass. 5731/13), ha affermato che la pensione di reversibilità di cui all'art. 22 l. n. 903/65 opera a favore dei super- stiti del titolare di pensione, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. Non spetta perciò un diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiasse di pensione di reversibilità, anzi- ché di pensione diretta. Nel caso di specie, la Corte ha falsamente applicato
l'art. 22 l. n. 903/65 senza accertare se sussistessero i presupposti costitutivi della fattispecie legale. In particolare, non ha considerato che la madre della appellante era titolare non di pensione diretta, ma di pensione di reversibilità per morte del marito, come emergeva dagli atti del giudizio di merito (v. la domanda di pensione della appellante che indicava la pensione della madre appartenente alla categoria SO, cioè pensione di reversibilità, e non VO)»
(Cass. 14287/2024).
Nel caso in esame, dalla domanda di pensione dell'8.9.2014 risulta indicato come dante causa il padre, e tuttavia, alla pagina 3 della do- Persona_1 manda, è indicata la pensione di reversibilità della madre, come correttamente evidenziato dall . Pt_1
5. L'appello deve essere accolto e la sentenza riformata.
6. Le spese processuali di entrambi i gradi come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM
147/2022 - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda originariamente proposta da CP_1
R.G. 733_2022 5
condanna l'appellato a pagare in favore dell'appellante le spese processuali che liquida per il primo grado in € 6.115,00 e per il secondo grado in €
7.160,00 oltre rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.7.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Graziella Parisi
R.G. 733_2022