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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/10/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per scioglimento del matrimonio ex art. 4, legge 898/1970 iscritto al n. 372/2024 R.G.
tra
, rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Cinzia Calonaci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Loc. Drove n. 21, Poggibonsi (SI)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Angelo Greco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale Cavour n. 130, Siena
PARTE CONVENUTA
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI in data 30.9.2025:
: “1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Email_1
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e in data 12.10.2013 in Colle Parte_1 Controparte_1 di Val d'Elsa (Si) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) Dichiarare i coniugi entrambi economicamente autosufficienti e quindi non obbligati a corrispondere alcunchè all'altro.
3) Affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 stabilendo il domicilio prevalente delle stesse presso l'abitazione materna di proprietà esclusiva della Ricorrente;
4) Stabilire che il padre terrà con sé le figlie nei pomeriggi del martedì e giovedì dall'uscita della scuola riaccompagnandole a casa della madre alle ore
22:00. Inoltre il terrà le figlie dal venerdì dall'uscita della scuola fino CP_1 alla domenica sera alle ore 22:00 a settimane alterne riaccompagnandole nell'abitazione materna. Le vacanze natalizie le bambine le trascorreranno ad anni alterni con il padre e/o con la madre dal giorno 22 dicembre fino al giorno 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio compreso. Per le vacanze estive il padre trascorrerà con le bambine gg. 15 continuativi da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno. I compleanni verranno trascorsi dalle bambine ad anni alterni con il padre e/o con la madre.
5) A causa degli impegni lavorativi della madre, la stessa sarà autorizzata ad iscrivere le figlie, durante le vacanze estive, ai campi solari la cui spesa sarà sostenuta al 50% da entrambi i genitori.
6) Il corrisponderà alla moglie quale concorso al mantenimento delle CP_1 figlie minori, la somma mensile di euro 500,00 oltre ad autorizzare la
Ricorrente ad incassare per intero l'assegno unico, oltre al 50% delle spese
2 scolastiche e il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. Per tutte le altre spese ci si riporta al Protocollo dei procedimenti di famiglia adottato dal
Tribunale di Siena che si intende qui allegato.
7) Si chiede inoltre l'autorizzazione affinchè la Ricorrente possa continuare a servirsi della Dott.ssa odontoiatra privata, che da sempre segue le Pt_2 bambine nelle cure odontoiatriche ed odontotecniche, obbligando il a CP_1 rimborsare alla stessa il 50% delle spese sostenute per le stesse.
Con riserva illimitata in ordine ai mezzi di prova.
Con Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
: “1. pronunciare, ex art. 3 n. 2, lett. b), L. 01/12/1970 Controparte_1
n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Signori
[...]
e in data 12/10/2013 in Colle Val d'Elsa (SI), CP_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2. Disporre l'Affidamento condiviso delle due figlie minori e Persona_1
ed il collocamento prevalente delle stesse presso la madre. Persona_2
3. Regolare i tempi di permanenza del padre con le figlie con le seguenti modalità:
Mercoledì e giovedì dalle 17.45 (quando il padre provvederà a prelevare le figlie dalla casa della madre alle 21.30, quando le riaccompagnerà a casa della madre) oltre a n.2 fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21.30 quando le riaccompagnerà a casa della madre
4. Disporre che corrisponda a la somma Controparte_1 Parte_1 di €100,00 mensili per ciascuna figlia, entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento, oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie come stabilite dall'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale;
5. Attribuire l'Assegno unico pari ad € 566,60 interamente alla sig.ra
. Parte_1
3
6. I genitori prevedono che le festività più importanti, quali Vigilia di Natale,
Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta vengano trascorsi dalle figlie presso ciascun genitori, ad anni alterni.
7. Il padre avrà diritto di trascorrere con le figlie le vacanze estive, per due settimane consecutive, con obbligo per entrambi i genitori di comunicarsi, con preavviso di almeno un mese, il periodo ed il luogo prescelto, fornendo il relativo indirizzo della vacanza scelta e recapito telefonico per facilitare i contatti telefonici delle figlie con i genitori stessi.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio celebrato con in data 12.10.2013 in Colle di Controparte_1
Val d'Elsa e la regolamentazione della responsabilità genitoriale, collocamento e mantenimento delle figlie e nate Per_1 Per_3 rispettivamente il 26.3.2014 e il 28.1.2020, domandando in particolare il collocamento prevalente presso di sé e la possibilità per il padre di vedere le figlie il martedì e giovedì dal pomeriggio fino a dopo cena e a fine settimana alternati, oltre ad un contributo di € 500,00 mensili per entrambe le bambine.
2. Si è costituito il resistente aderendo alla domanda sullo status e domandando il collocamento paritetico delle figlie con conseguente mantenimento diretto da parte di ciascun genitore;
in alternativa ha chiesto di tenere le minori tutti i pomeriggi oltre i fine settimana alternati, indicando a titolo di mantenimento € 100,00 per entrambe le figlie con l'integrale percezione dell'assegno unico universale in capo alla madre.
3. Con i provvedimenti temporanei ed urgenti è stato disposto:
“l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
4 aspirazioni delle figlie;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
- dispone il collocamento prevalente delle minori presso la madre e che il padre potrà tenere con sé le bambine, salvo diverso accordo tra le parti: due pomeriggi a settimana anche in base ai turni lavorativi della madre;
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica sera quando le riaccompagnerà a casa della madre;
- durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e con
l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - durante le vacanze estive le minori trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- dispone che corrisponda a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 150,00 mensili per ciascuna figlia, entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento, oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie come stabilite dall'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico universale in favore dei figli sia percepito per intero da ”. Parte_1
Senza necessità di istruttoria orale le parti all'udienza del 30.9.2025 hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È stato inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, onde risulta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita;
è stato pronunciato decreto di omologa di questo Tribunale in data 4.5.2022 onde sono decorsi oltre 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
5 Presidente del Tribunale di Siena nella procedura di separazione consensuale;
ancora, non è stata eccepita l'interruzione della separazione, anzi espressamente negata dai coniugi in udienza;
verificata, pertanto, la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 3 e 4 L. 898/70, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 12.10.2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Colle Val d'Elsa
(SI) dell'anno 2013 al numero 28 parte I.
5. In ordine all'affidamento delle minori nulla quaestio avendo entrambe le parti concluso per l'affidamento condiviso e non essendo emersi, del resto, elementi per derogare alla regola generale.
6. Quanto al collocamento delle minori, tenuto conto che anche il nelle CP_1 conclusioni ha chiesto prevedersi il collocamento prevalente presso la madre, deve essere disposto in tal senso.
6.1. Quanto alle modalità di incontri padre/figlie, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi a settimana, da individuarsi nel martedì e giovedì pomeriggio (sempre salvo diverso accordo tra le parti), dalle h. 17.45 fino alle h. 21.30, oltre a due fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21.30 quando le riaccompagnerà a casa della madre.
Durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze estive le minori trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
7. In ordine al contributo al mantenimento delle minori da parte del padre, nel quantificare l'ammontare dell'assegno deve osservarsi il principio di proporzionalità rispetto alle sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo del genitore per come sancito dall'art. 337-ter c.c., il che richiede
6 una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto in costanza di convivenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18 luglio
2019, n. 19455, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023), dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr. altresì Cassazione civile, sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 25134); in quest'ottica, lo standard di soddisfazione delle esigenze dei figli, a cui i genitori sono tenuti a far fronte anche a seguito della separazione o del divorzio, sussistendo per loro il dovere di mantenere, educare, istruire i figli di cui all'art. 147 c.c. che ora rimanda all'art. 315-bis c.c., è correlato anche al livello economico sociale dell'intero nucleo familiare
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 1 marzo 2018, n. 4811).
Ciò premesso, la ricorrente lavora come OSS presso il carcere di San
Gimignano ed ha avuto un reddito annuo di circa € 15.000,00 nel 2022 e di €
2.400,00 nel 2020 mentre per l'anno 2021 non risulta dalla documentazione in atti l'ammontare del reddito. Dagli estratti conto depositati risulta, in ogni caso, una retribuzione mensile di circa € 1.100,00 – 1.200,00.
Il convenuto ha avuto un reddito netto di circa € 18.700,00 nel 2021, di circa
€ 19.000,00 nel 2022 e di € 21.800,00 nel 2023 e lavora presso la società
Vitap s.p.a. di Poggibonsi. In ordine all'occupazione del egli ha CP_1 depositato documentazione dalla quale risulta che la società ha usufruito della cassa integrazione dall'11.11.2024 all'8.2.2025 (doc. 8 depositato il
3.1.2025)
7 Risulta, altresì che il sostiene una rata di € 547,51 mensili per il CP_1 mutuo dell'abitazione dal marzo 2024, € 50,71 per la polizza “proteggi mutuo prima casa”, € 190,84 per un finanziamento stipulato per acquisto mobili dell'ottobre 2024 ed € 136,50 per un finanziamento per l'acquisto di un'auto contratto sempre nell'ottobre 2024.
Pertanto, tenuto conto delle capacità economico-patrimoniali delle parti e dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, si dovrà CP_1 corrispondere alla € 150,00 mensili per ciascuna figlia a titolo di Parte_3 contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dall'All. B al Protocollo in materia di Famiglia sottoscritto dal
Presidente di questo Tribunale e il COA.
8. L'assegno unico universale per i figli, come chiesto da entrambe le parti, sarà percepito interamente dalla madre.
9. Quanto alla richiesta formulata dalla ricorrente di essere autorizzata a far proseguire alle figlie le cure odontoiatriche presso la Dott.ssa Pt_2 specialista privata, cui si è opposto il , si deve rilevare che la CP_1 Pt_1 non ha depositato in atti alcuna documentazione relativa alle cure eventualmente già svolte o in essere e comunque da svolgere, onde non è possibile per il Tribunale esprimere alcuna valutazione in ordine all'utilità o alla necessità per le minori su dette cure, che non sono nemmeno indicate specificatamente, onde nessuna autorizzazione può essere concessa.
10. Le spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato
[...] Controparte_1
a Napoli (NA) il 05/06/1990 che si sono uniti in matrimonio in data
8 12/10/2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Colle Val d'Elsa (SI) dell'anno 2013 al numero 28 parte I;
- dispone l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
- dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi a settimana, da individuarsi nel martedì e giovedì pomeriggio (sempre salvo diverso accordo tra le parti), dalle h. 17.45 fino alle h. 21.30, oltre a due fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21.30 quando le riaccompagnerà a casa della madre;
- durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - durante le vacanze estive le minori trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- dispone che corrisponda a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 150,00 mensili per ciascuna figlia, entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento, oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie come stabilite dall'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico universale in favore dei figli sia percepito per intero da;
Parte_1
- dispone non luogo a provvedere sulla domanda relativa alle cure odontoiatriche;
9 - dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000, dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; visto l'art. 10 legge 898/1970, manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Colle di Val d'Elsa
(SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396
Così deciso oggi in Siena, 03/10/2025
La Giudice rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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