Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. Vol. Giud.652/2025
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Anna
Ghedini, letto il ricorso proposto in data 18.3.25 ai sensi dell'art. 19, comma 1, CCII, con cui
, in persona del l.r.p.t. Sig. nato a Parte_1 Parte_2
Bologna (BO)il 2 6.03.1999, con sede legale in Cento (FE), via XX Settembre, n. 29, codice fiscale e numero del Registro delle Imprese n. , REA numero FE P.IVA_1
– 166811, rappresentata ed assistita dall'Avv. Davide Compagni del Foro di Forlì elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, il tutto in forza di procura alle liti in atti, ha chiesto la conferma delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari indicate a pag. 15-16 del ricorso;
letti gli atti e sentiti le parti e gli interessati;
a scioglimento della riserva assunta alla udienza 16.4.25;
ha emesso la presente
ORDINANZA
Il ricorso di cui e' causa e' stato depositato nel rispetto dei requisiti formali e di tempo stabiliti dalla legge. Con esso la ricorrente chiedeva di:
In via principale, confermare le misure protettive consistenti nell'inibitoria dalla proposizione e/o prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari nei confronti di tutti i creditori della Società, per la durata necessaria alla conduzione delle trattative finalizzate alla conclusione dell'accordo/piano di risanamento e quindi per 120 giorni, o per il minor termine ritenuto congruo;
in via parimenti principale, con provvedimento inaudita altera parte ovvero all'esito di apposita udienza per il contraddittorio con i soggetti interessati, voglia disporre le seguenti misure cautelari:
- Ordinare a , ed di ripristinare gli affidamenti già CP_1 CP_2 CP_3 concessi alla data del 10.02.2025 e successivamente illegittimamente revocati/sospesi, e quindi consentire lo sconto delle fatture che la Società istante presenterà;
- Ordinare a di revocare la cessione dei crediti relativi alle fatture anticipate, CP_1 consentendo alla Società di incassare le somme dovute;
- Inibire a , ed ogni segnalazione pregiudizievole sino CP_1 CP_2 CP_3 al termine della composizione negoziata.
Questo GD provvedeva, con decreto 14.6.2024 (da intendersi quivi richiamato e ritrascritto ad ogni effetto), tra l'altro, alla fissazione della udienza 17.7.2024, ed alla nomina dell'Ausiliario.
In vista della udienza si costituiva unicamente che chiedeva il rigetto CP_4 del ricorso. L'Esperto depositava parere favorevole all'accoglimento delle istanze della ricorrente.
Alla udienza venivano sentiti gli interessati.
L'azienda ricorrente opera nel settore siderurgico servendo svariati settori, dall'edilizia alla carpenteria, dalla meccanica alla ferramenta, fino ai servizi e commercializzando, prodotti in ferro, lamiere zincate e decapate, lamiere lucide, laminati, tubi, travi e ferramenta, ferro battuto, recinzioni, pannelli coibentati, grigliati da recinzione, accessori per il montaggio in opera ed altri articoli su richiesta.
La ricorrente espone che la crisi della societa' sarebbe in massima parte originata dalle difficolta' di altra societa' IL s.r.l., interamente partecipata dalla ricorrente, che quest'ultima ha continuato a finanziare fino a cumulare oltre 900mila euro di credito senza possibilita' di concreta restituzione: da ultimo infatti IL e' stata posta in liquidazione ed il legale rappresentante, che e' il medesimo della ricorrente, ha rappresentato in udienza che verosimilmente la societa' partecipata chiedera' la liquidazione giudiziale in proprio. Il continuo finanziamento della partecipata avrebbe drenato le risorse liquide della ricorrente, per il resto dotata di buona marginalita' e con un core business affidabile, al punto da generare la attuale crisi finanziaria. Inoltre a fine febbraio la ricorrente convocava gli istituti bancari presso i quali godeva di affidamenti per rappresentare le difficolta' correnti, ma pochi giorni dopo tre di queste banche, le attuali destinatarie della richiesta di misure cautelari, sospendevano gli affidamenti in essere tra cui le aperture di credito su anticipo di fatture con il risultato di privare la impresa della necessaria liquidita'.
Oltre alle vicende legate al sovvenzionamento della partecipata concorrevano alla crisi altri fattori esterni, quali la crisi del settore siderurgico, la crisi energetica, il calo d investimenti edilizi, la necessita' di adattamento alle normative ambientali.
In ricorso la esponente, quanto all'indispensabile progetto di risanamento che deve essere formulato per accedere alla composizione negoziata e che rappresenta l'indefettibile presupposto delle misure invocate, rappresentava un progetto di continuita' indiretta a mezzo di affitto di azienda a una newco per la durata di quattro anni con vendita del magazzino: il ricavato di tali assets consentirebbe, unitamente alla riduzione del canone di locazione dell'immobile ove viene esercitata la attivita' ( che e' immobile di famiglia), il pagamento falcidiato dei creditori.
Il passivo ammonta, secondo quanto rappresentato, a euro 1.469.325,98 composti prevalentemente da debiti verso le banche ( euro 785.946,39) e verso i fornitori
(807.720,09 euro): questi sono i dati che emergono dal ricorso ( vedi pagina 3-4).
Dati che in verita' divergono abbastanza dai dati presenti nel bilancio al 31.12.24 rettificato come depositato in data 16.4.25 che mostra importi sensibilmente inferiori, di tal che non e' possibile comprendere esattamente quale sia la esposizione passiva della ricorrente.
L'attivo della societa', staticamente inteso, consiste nei macchinari, nel magazzino ( valutato in ricorso euro 428.207,36 e per contro al 4.4.25 euro 390.810,34, verosimilmente tenendo conto del venduto nei primi tre mesi) e nei crediti da fatture, oltre che da immobilizzazioni materiale presumibilmente consistenti in macchinari in assenza di altra allegazione.
Il piano di risanamento depositato in uno al ricorso, e verosimilmente allegato alla domanda di accesso alla composizione negoziata, e' costituito da una pagina di un foglio di calcolo excel senza alcuna argomentazione spiegazione ne' allegazione di piano finanziario o industriale.
Solo dalla sintetica relazione dell'esperto si e' poi appreso che il piano in continuita' indiretta non avrebbe ottenuto la approvazione delle banche e che quindi era stato predisposto nel poco tempo disponibile un piano in continuita' indiretta
Prima di passare alla disamina del progetto di piano, prodotto al giudice solo in esito alla udienza, appaiono opportune alcune precisazioni anche a giustificazione del tenore della decisione che si va ad adottare.
E' incontestato che nell'abbozzo di trattative, che e' consistito in un unico incontro con le banche, abbia riguardato solamente il ceto bancario: la motivazione di tale condotta e' stata individuata nel fatto che senza la disponibilita' delle banche a riattivare le linee di credito e forse a erogare nuovi finanziamenti, la continuita' sarebbe impossibile non avendo la impresa la liquidita' per acquistare le materie prime per le lavorazioni e non essendo in grado di acquisire commesse.
Questa e' circostanza grave poiche' la composizione negoziata presuppone ed impone che le trattative coinvolgano tutti i creditori e non solo una parte degli stessi: del resto i fornitori rappresentano piu' della meta' dell'indebitamento della societa' e nel piano di risanamento presentato della maggior parte di essi si prevederebbe il pagamento al 40%, quindi la loro partecipazione al progetto appare indispensabile.
Non vi e' nessuna prova del fatto che il primo piano di risanamento e tantomeno il secondo siano mai stati messi a conoscenza di tutti i creditori, e fra essi dei fornitori e dei lavoratori: la suddetta carenza lumeggia negativamente la condotta della debitrice che immotivatamente ha omesso di coinvolgere nella composizione negoziata la grande parte dei creditori che pure il suo embrionale piano di ristrutturazione vede seriamente coinvolti. Appare evidente ( e peraltro assecondato dall'esperto che espressamente prevede di incontrare gli altri creditori solo dopo avere ottenuto la disponibilita' del ceto bancario a riattivare le linee di credito) che i diritti di credito dei fornitori e degli altri creditori sarebbero illegittimamente compressi. Le trattative vanno portare avanti in trasparenza e buona fede nei confronti di tutti i creditori e non solo con una parte degli stessi.
La relazione ed il parere dell'esperto: l'operato dell'esperto purtroppo e' carente. La relazione consta di tre pagine scarse di cui una meta' dedicate alla cronologia dell'accaduto: manca alcuna disamina dell'assetto della societa', dei dati di bilancio, del piano di risanamento asseritamente proposto e degli allegati. Il parere favorevole all'accoglimento delle misure invocate e' privo di alcuna motivazione o argomentazione. Il semplicismo e la approssimazione del contenuto non consentono di attribuire alcuna valenza al documento depositato.
Compito dell'esperto sarebbe stato quello di indagare e riferire circa: disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti;
conseguenze delle misure protettive sugli eventuali approvvigionamenti e rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all'ordine o alla consegna;
nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, rischio della loro riclassificazione a 'crediti deteriorati' con conseguenze sulla nuova concessione di credito e con particolare riferimento all'estratto della centrale rischi;
sullo stato delle trattative, sulle analisi già espletate e sull'attività già svolta, sull'analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo), in conformità ai paragrafi 2-4-6 del documento allegato del Ministero della Giustizia Ufficio legislativo al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021, in riferimento alla Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 202 del 24 agosto 2021) , coordinato con la legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147 recante:
«Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia».
L'approccio dell'esperto deve essere autonomo e imparziale ed il professionista deve tutelare le ragioni del debitore come quelle dei creditori: per contro nel caso de quo l'esperto non ha mostrato di avere approfondito alcuno degli aspetti legati ai presupposti per l'accesso alla composizione negoziata e per la conferma delle misure protettive e la concessione di quelle cautelari, limitandosi a riportare contenuti degli atti della debitrice ed a assecondare le istanze di quest'ultima in maniera acritica.
Passando al piano di risanamento e accantonando per un attimo le ciricita' appena esposte si rammenta che presupposto per la conferma delle misure protettive e per la concessione delle misure cautelari e' la possibilita' di risanamento della impresa, possibilita' che deve estrinsecarsi nella allegazione di un verosimile piano di ristrutturazione.
La valutazione che il Tribunale deve necessariamente svolgere ai fini della conferma delle suddette misure deve dunque riguardare: a) la sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi di impresa e di buon esito delle trattative intraprese, da ritenersi condizione imprescindibile per l'adozione di qualsiasi provvedimento nell'ambito della composizione negoziata e da condursi, quantomeno Parte_ nella fase iniziale della in termini analoghi a quanto accade nel giudizio di ammissibilità del concordato preventivo, (fattibilità giuridica ed economica , intesa quest'ultima quale non manifesta inattitudine del piano proposto al conseguimento degli obiettivi programmati); b) l'idoneità delle misure protettive richieste alla tutela delle trattative ed a presidiarne il buon esito;
c) il concreto pregiudizio che, a seguito dell'applicazione delle misure richieste, viene imposto ai creditori.
A questo giudice e' stato messo a disposizione il progetto di piano solo in esito alla udienza del 16.4.25 e non, come sarebbe dovuto essere, al momento del deposito del ricorso: di scarso aiuto essendo al momento l'apporto informativo dell'esperto, la disamina che ora puo' essere fatta e' necessariamente sommaria. Del resto sommari sono anche sia il piano che gli allegati.
Infatti il progetto che viene tratteggiato, sulla scorta peraltro solo di prospetti di calcolo con scarsissima parte esplicativa e quindi con la difficolta' di comprendere il significato -non sempre coerente- dei dati esposti, e' un progetto quadriennale di continuita' diretta. Presupponendo la operativita' degli affidamenti bancari, senza i quali e' chiaro che la societa' non avrebbe liquidita' per traguardare i prossimi tre mesi, il progetto prevede la continuazione della attivita' con vendita in blocco di parte del magazzino stimato a valore di piano euro 280mila, recupero dei crediti e - pare di comprendere- cessione di alcuni asset non funzionali, con un attivo che, unito a circa 400mila euro di ricavi netti ( desumibili verosimilmente dal prospetto a pagina
18) consentirebbe il pagamento falcidiato dei debiti pregressi. Manca del tutto lo sviluppo dei flussi finanziari che consente di verificare la marginalita' che a sua volta consente di effettuare i pagamenti proposti. Il corredo informativo e' certamente inadeguato e mal esposto, ma allo stato pare di potere affermare che il core business sia intatto e che la marginalita' esista, come esistono i contratti con i clienti e la fiducia dei fornitori.
In sostanza, anche in considerazione dell'esito del test pratico effettuato -pur con tutti i limiti che esso possa rappresentare- la situazione della impresa pare essere idonea ad un efficacie risanamento anche se la attivita' che fino ad ora e' stata posta in essere non pare adeguata a tranquillizzare circa la capacita' di costruire un valido progetto di risanamento.
Le misure protettive invocate e consistenti nella sola inibitoria all'inizio ed alla prosecuzione di azioni esecutive sono in grado di assicurare alla ricorrente un ambiente neutro in cui portare avanti le trattative senza vedere il patrimonio aggredito da creditori singoli o le condizioni contrattuali in essere alterate per iniziativa unilaterale dei creditori. Allo stato non risultano emessi decreti ingiuntivi ne' tantomeno iniziate azioni esecutive di tal che non pare che la conferma delle misure protettive comprometta in maniera sproporzionata i diritti dei creditori.
La approssimazione del corredo informativo inerente il progetto di risanamento e la parzialita' delle trattative instaurate impongono che le misure siano confermate solo fino al 30.6.25, con fissazione di udienza interlocutoria prima della scadenza del termine e nomina di un ausiliario ex art. 19 comma 4 CCII, al fine di potere verificare, prima della eventuale proroga -se richiesta- l'affinamento e definizione del piano e la estensione e l'andamento delle trattative.
Quanto alle misure cautelari, riferite in buona sostanza al ripristino degli affidamenti sospesi da e , va rilevato che con missiva del 10.2.25 CP_2 CP_1 CP_3 indirizzata a tutti i creditori la societa', con comportamento contrassegnato da buona fede, comunicava il proprio stato di difficolta' e preannunciava l'imminente accesso alla composizione negoziata, che poi avveniva con istanza del 28.2.25: in date immediatamente precedenti , e ( rispettivamente il 27, 17 e CP_3 CP_2 CP_1
28 febbraio 2025) comunicavano la sospensione di tutti gli affidamenti in essere, tra cui anche di tutte le aperture di credito con sconto di effetti con cui la societa' otteneva immediata liquidita' a mezzo di presentazione di fatture che scadevano a 60
o 90 giorni.
Solo allegava, a fondamento della propria decisione, il deterioramento della CP_3 posizione della partecipata IL, mentre le altre due banche nulla allegavano se non clausole di stile: ebbene la coincidenza temporale che vede la decisione della sospensione degli affidamenti, senza alcun atto che la preannunciasse, collocata immediatamente a ridosso della comunicazione del prossimo accesso alla composizione negoziata e' di troppa evidenza per ritenere inverosimile la spiegazione fornita dalla ricorrente, ovvero che la sospensione sia stata decisa per prevenire l'effetto delle misure protettive e segnatamente di quelle di cui all'art. 18 comma 5 CCII ad opera dell'accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure. A cio'si aggiunga che due delle sospensioni sono prive di motivazione e che, quanto alla motivazione addotta da essa appare priva di alcuna urgenza atteso che gia' CP_3 nel bilancio 2013 la partecipazione in IL era stata svalutata per € 630.000 con patrimonio netto che per l'effetto diveniva negativo, senza che tale circostanza avesse indotto la banca ad alcuna sospensione o revoca degli affidamenti, posta in essere invece pochi giorni dopo la comunicazione dell'imminente accesso alla composizione negoziata.
Non e' questa la sede per giudicare della correttezza della condotta delle banche ma certamente non si tratta di comportamento coerente con la franca ammissione della situazione di difficolta' posta in essere dalla impresa.
Dai dati di bilancio anche prospettici ed in particolare dalla situazione di cassa e dalla entita' degli effetti che vanno a scadere nei prossimi mesi e' evidente che senza la operativita' dei diversi conti anticipi la impresa non puo' proseguire la attivita': il periculum in mora e' del tutto evidente, e consiste nella prospettiva verosimile se non certa di una obbligata cessazione della continuita' laddove il flusso finanziario non dovesse essere ripristinato. Il fumus riposa invece nella buona marginalita' della impresa e nella solidita' del core business con la conseguente seria possibilita' di una concreto risanamento -da attuarsi in forma stragiudiziale o con uno degli strumenti di regolazione della crisi del CCII, purche' il piano sia costruito con la necessaria competenza e le trattative seguite ed intensificate attraverso un impegno intenso dell'esperto. Stante la decisione delle banche di sospendere i rapporti le misure cautelari si impongono essendo il solo strumento per potere assicurare al progetto di risanamento la possibilita' di dispiegarsi.
Quanto alle altre, e per certi versi subordinate, domande cautelari: viene richiesto di ordinare a di revocare la cessione dei crediti relativi alle CP_1 fatture anticipate: non e' possibile porre nel nulla, sia pure in via cautelare, gli affetti di un negozio traslativo pienamente concluso e che ha esaurito i suoi effetti con il trasferimento del credito ceduto, peraltro senza che sia stato evocato il contraddittorio con il terzo cessionario.
La richiesta di ordinare a , ed di consentire alla CP_1 CP_2 CP_3
Società di incassare le somme relative alle fatture anticipate, e' assorbita dall'accoglimento della prima richiesta cautelare relativa al ripristino della piena operativita' degli affidamenti oggetto di sospensione.
Da ultimo, al ripristino della operativita' degli affidamenti, consegue il divieto alle tre banche di operare la segnalazione alla Centrale Rischi con riferimento alle sospensioni degli affidamenti.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra la ricorrente e ogni soggetto costituito atteso il carattere non contenzioso di esso.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso così provvede:
- conferma, limitatamente ai creditori che abbiano ricevuto rituale e tempestiva notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della udienza 16.4.25 le misure protettive di cui all'art. 18 CCII, sino al 30.6.25; ordina a , e di ripristinare la immediata operativita' degli CP_3 CP_2 CP_1 affidamenti in essere con la ricorrente e segnatamente di quelli oggetto di comunicazione di sospensione rispettivamente con missiva del 27, 17 e 28 febbraio
2025 fino al 30.6.25; inibisce a , e di segnalare alla Centrale CP_3 CP_2 CP_1
Rischi la posizione della ricorrente in conseguenza delle sospensioni citate;
fissa la udienza del 24.6.25 h. 10,30 per la comparizione della ricorrente, dei suoi advisors, dell'esperto e dell'ausiliario del giudice che nomina nella persona del dott. con studio in Ferrara;
Persona_1
dispone che entro sette giorni prima della udienza l'esperto depositi relazione in cui dia conto: del dettagliato contenuto del piano di risanamento/ristrutturazione, delle disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti;
delle conseguenze delle misure protettive sugli eventuali approvvigionamenti e rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all'ordine o alla consegna;
nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, del rischio della loro riclassificazione a 'crediti deteriorati' con conseguenze sulla nuova concessione di credito e con particolare riferimento all'estratto della centrale rischi;
dello stato delle trattative, delle analisi già espletate e sull'attività già svolta, delle concrete prospettive di risanamento, dell'analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo), in conformità ai paragrafi 2-4-6 del documento allegato del Ministero della Giustizia Ufficio legislativo al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021, in riferimento alla Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 202 del 24 agosto 2021) , coordinato con la legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147 recante: «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»; e di ogni altra circostanza utile al giudice al fine di prorogare le misure in essere;
manda la Cancelleria di abilitare l'Ausiliario alla piena visione del fascicolo telematico;
concede all'Ausiliario termine sino al 20.6.25 ore 12.00 per il deposito di breve parere sui medesimi profili cui è chiamato a prendere posizione l'Esperto, oltre che sulla utilità, nella ottica del risanamento, delle misure protettive e delle singole misure cautelari, con preghiera di trasmettere il medesimo, dopo il deposito, alla pec del Legale del ricorrente e dell'Esperto ed in via di cortesia all'indirizzo mail istituzionale del Giudice delegato.
Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite, all'esperto ed all'ausiliario nominato.
Si comunichi al Registro delle Imprese per la relativa annotazione.
Ferrara, 17/04/2025
IL Giudice
Anna Ghedini