Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 1
L'annullamento con rinvio in sede di legittimità della decisione del giudice d'appello, con la quale si era dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione, determina anche la caducazione delle statuizioni civili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2013, n. 24160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24160 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 16/04/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 831
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 45193/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
AN TE N. IL 30/10/1959;
HI FO N. IL 05/01/1947;
EN VI N. IL 24/04/1976;
inoltre:
AN TE N. IL 30/10/1959;
HI FO N. IL 05/01/1947;
avverso la sentenza n. 8970/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 22/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. Gaeta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. F.M. Seppiacci, per NI NO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
nonché l'avv.to V. Paglionico, per RC NS, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 30.10.2009, il tribunale di Nola ha condannato NO NI e NS RC alla pena di un anno di reclusione ciascuno, e EN IO alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, in relazione al reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di NT D'CO, in Pomigliano d'Arco il 6.3.2002.
A carico di ciascun imputato era stata contestata la violazione delle norme cautelari specificamente indicate nei rispettivi capi di imputazione, per effetto della quale era avvenuto il decesso del D'CO (lavoratore dipendente della Stola Sud s.p.a., società incaricata della realizzazione di parti lastrate per modelli di autoveicoli progettati dalla Fiat Auto s.p.a.) causato dallo scontro, all'interno dello stabilimento della Stola Sud s.p.a., tra lo stesso D'CO e un carrello della società Logint s.p.a. (a sua volta incaricata dell'esecuzione delle attività logistiche all'interno dello stabilimento della Stola Sud s.p.a.); carrello circolante all'interno delle aree dell'unità produttiva della Stola Sud s.p.a. in cui prestavano la propria attività, oltre ai dipendenti della Stola Sud s.p.a., anche i lavoratori della Logint s.p.a.. Nel dettaglio, al NI (in qualità di datore di lavoro per la società Logint s.p.a.) era stato contestato, oltre alla violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, di non aver provveduto affinché nell'uso dei carrelli circolanti all'interno dello stabilimento della Stola Sud s.p.a. fossero rispettate le regole di circolazione (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4- bis), nonché per non essersi assicurato che detti carrelli fossero utilizzati da lavoratori all'uopo incaricati e muniti dell'adeguata formazione sulla relativa utilizzazione, idonea a consentire un uso sicuro degli stessi carrelli, anche in relazione ai rischi causati ad altre persone (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 5, e art. 38). Al RC (preposto della società Logint s.p.a.) era stato contestato di non aver attuato le misure di sicurezza specificamente indicate nel capo d'imputazione e per non aver sorvegliato affinché fossero attuate le misure per il controllo delle situazioni di rischio per i lavoratori, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4 e 6. Al IO (dipendente della ditta Login s.p.a. e conducente il carrello investitore del D'CO) era stato contestato di non aver utilizzato correttamente il predetto carrello, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5, e di non aver regolato la velocità del mezzo in modo da averne il controllo ed evitare qualsiasi ostacolo, così assicurando la sicurezza degli altri operai e delle cose, avuto riguardo alle caratteristiche della zona nella quale si è verificato l'infortunio, in violazione dell'art. 141 C.d.S.. Con sentenza in data 22.3.2012, la corte d'appello di LI, in riforma della sentenza di primo grado, rilevata l'inammissibilità (per difetto di specificità) dell'appello proposto dal pubblico ministero, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei tre imputati, poiché estinti i reati loro ascritti per intervenuta prescrizione, salva la conferma delle statuizioni civili risarcitorie in favore delle parti civili costituite.
Avverso la sentenza d'appello, hanno proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte d'appello di LI, nonché, a mezzo dei propri difensori, NS RC e NI NO.
2.1. - Con il proprio ricorso, il procuratore generale presso la corte d'appello di LI censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p., avendo la corte territoriale erroneamente proceduto al calcolo del tempo della prescrizione dei reati de quibus, ritenendo più favorevole agli imputati il regime introdotto dalla L. n. 251 del 2005, senza tuttavia applicare le disposizioni di tale ultima legge in modo integrale, in particolare là dove dispone - accanto al parametro fondamentale costituito dal termine edittale massimo di pena - il raddoppio dei termini di prescrizione per alcuni reati, tra i quali proprio quello di cui all'art. 589 cpv. c.p., oggetto dell'odierno processo.
Sotto altro profilo il procuratore ricorrente censura la sentenza d'appello per violazione di legge in relazione alla ritenuta genericità dell'appello proposto dal pubblico ministero, avendo la corte territoriale omesso di procedere alla valutazione del gravame nel suo complesso, con riguardo alla contestata inadeguatezza della pena irrogata a carico degli imputati dal giudice di primo grado. Da ultimo, il procuratore ricorrente censura la sentenza d'appello per vizio di motivazione in relazione alla posizione del NI, avendo la corte territoriale, nel correlare la responsabilità di quest'ultimo al concorso di colpa del lavoratore deceduto, trascurato di valutare le circostanze, comprovate sulla base di elementi probatori già effettivamente acquisiti al processo, costituite dai precedenti sinistri verificatisi all'interno dello stabilimento della Stola Sud s.p.a. con le medesime caratteristiche di quello oggetto dell'odierno esame, con la conseguente mancata valutazione della grave colpa del NI nell'aver omesso di procedere alla modificazione della metodologia di produzione all'interno dello stabilimento de quo, tenuto conto del valore di tali pregresse esperienze infortunistiche.
2.2.1. - Con il primo motivo del proprio ricorso, RC NS censura la sentenza d'appello per violazione della legge processuale, avendo la corte territoriale utilizzato, ai fini della propria decisione, le dichiarazioni di due testimoni (IT e DU) la cui escussione non era stata ritualmente ripetuta in sede d'appello, a differenza di altri, dopo che il giudice di primo grado aveva irritualmente deciso la causa senza aver assistito (siccome succeduto ad altro giudice) all'istruttoria testimoniale condotta in prime cure.
2.2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza d'appello per vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità del RC in contrasto con le dichiarazioni rese dai testi IC TO, Di DO IC e EG RA, dalle quali erano emerse le circostanze dell'insussistenza di alcun piano di sicurezza e sorveglianza;
della diffusione solo a voce delle direttive sulla sicurezza nella circolazione dei carrelli;
della situazione di precarietà e inefficienza del controllo effettuato dagli utenti responsabili relativamente alla circolazione dei carrelli.
Sotto altro profilo, il ricorrente sottolinea il carattere contraddittorio delle contestazioni contemporaneamente ascritte al NI e allo stesso RC, essendo stata a quest'ultimo contestata la mancata sorveglianza e attuazione delle regole di circolazione dei carrelli;
regole la cui mancata assicurazione era stata, a sua volta, indicata come omessa dal NI e dalla dirigenza della Logint s.p.a..
Con riguardo all'inidoneità del piano di sicurezza, dei presidi e dell'organizzazione della sorveglianza, nonché alla mancanza di una delega di funzioni ai preposti, il ricorrente censura la sentenza d'appello per aver omesso di fornire una motivazione del rigetto delle corrispondenti censure sollevate in sede di gravame;
censure (peraltro condivise nell'impugnazione allora proposta dal pubblico ministero) attraverso le quali il ricorrente aveva evidenziato il sostanziale difetto di efficienza causale del ruolo ascritto al RC, in un quadro di grave e generale insufficienza delle condizioni di sicurezza all'interno dello stabilimento certamente riconducibile a livelli di responsabilità gestionale cui il RC doveva ritenersi inevitabilmente estraneo. 2.2.3. - Da ultimo, il difensore del RC insiste per la conferma della correttezza della motivazione indicata dalla corte territoriale in relazione all'intervenuta prescrizione dei reati ascritti allo stesso, in contrasto con quanto infondatamente sostenuto nel ricorso in questa sede di legittimità proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello di LI, atteso che, per effetto della ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti con l'aggravante contestata, il giudice a quo ha di fatto applicato la sanzione di cui all'art. 589 c.p., comma 1, anziché quella di cui al capoverso dello stesso articolo.
2.3.1. - Con il primo motivo del proprio ricorso, il NI censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 511, 525 e 526 c.p.p., per avere la corte territoriale omesso di disporre la rinnovazione delle prove orali in primo grado assunte da un giudice/persona fisica diverso da quello che ha successivamente deliberato la sentenza, con particolare riferimento all'esame dei testi IT, DU e AL, le cui dichiarazioni, rese dinanzi a un giudice di prime cure poi sostituito, sono state irritualmente utilizzate dalla corte d'appello ai fini della decisione assunta.
2.3.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, omessa assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 603 e 192 c.p.p., con particolare riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avente ad oggetto la produzione documentale allegata all'atto d'appello riguardante la configurazione della compagine societaria della Logint s.p.a., attestante la delimitazione delle responsabilità del datore di lavoro, nonché le comunicazioni interne alla medesima società, attestanti la diffusione delle informazioni di sicurezza e, in generale, l'adempimento degli obblighi di vigilanza da parte del NI nei confronti dei lavoratori: documentazione (sopravvenuta alla sentenza di primo grado) del tutto trascurata dalla corte territoriale, senza che la stessa esplicitasse le ragioni di tale mancata valutazione. 2.3.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza d'appello per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 106 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 180 c.p.p., segnatamente nella parte in cui la corte territoriale ha disatteso l'eccezione di nullità dedotta nei motivi d'appello concernente la rilevata incompatibilità della difesa, ad opera dello stesso difensore, nel corso del giudizio di primo grado degli imputati NI e IO, senza fornire alcuna adeguata motivazione sul punto, ed anzi affermando che, trattandosi di nullità c.d. "a regime intermedio", l'eccezione risultava intempestiva. Nella specie, il comune difensore dei due imputati aveva deciso di rinunciare al mandato defensionale conferitogli dal IO, in ragione dell'inconciliabilità tra le posizioni processuali dei suoi assistiti, solo dopo lo svolgimento di più di 25 esami testimoniali. L'assoluta inconciliabilità delle posizioni processuali del IO e del NI avrebbe pertanto dovuto imporre il rilievo dell'incompatibilità del comune difensore, con la conseguente nullità della sentenza di primo grado, tempestivamente dedotta con i motivi di appello, a dispetto della contraria decisione assunta, in modo illogico e contraddittorio, dalla corte territoriale.
2.3.4. - Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., comma 2, e art. 192 c.p.p., nonché in relazione all'art. 578 c.p.p.,
nella parte in cui la corte territoriale, dopo aver dichiarato la prescrizione del reato, non ha reso un'adeguata motivazione in ordine alla mancata assoluzione nel merito dell'imputato. In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, da un lato, evidenzia, ai fini della dichiarazione della prescrizione del reato oggetto di esame, l'insussistenza dei presupposti per la constatazione dell'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato e, dall'altro, attesta l'obbligo di una motivazione meramente incidentale ai fini delle statuizioni civili, in palese contrasto con il disposto dell'art. 578 c.p.p. che, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice di primo grado (ed essendo ancora pendente l'azione civile) impone al giudice d'appello di procedere a una piena cognizione di tutti gli elementi della fattispecie penale considerata, al fine di pervenire all'eventuale conferma della condanna risarcitoria pronunziata in prime cure.
Nella specie, la corte territoriale ha omesso di procedere a un esame compiuto e integrale dei motivi d'impugnazione proposti, sia pure ai soli fini riguardanti gli interessi civili coinvolti dalla decisione. 2.3.5. - Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza d'appello per violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521, 522 e 589 c.p.p., nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 530 c.p.p., individuando, a sostegno della mancata pronuncia dell'assoluzione, un profilo di colpa specifica estranea all'imputazione e alla pronuncia di condanna emessa dal giudice di primo grado.
In particolare, la corte d'appello ha affermato la colpevolezza dei NI per aver omesso di provvedere i carrelli circolanti all'interno dei luoghi di lavoro di una strumentazione atta ad impedire, regolare e/o segnalare un'andatura elevata, e comunque inadeguata alle modalità di tempo e di luogo con le quali venivano impiegati, comunque non oltre i 6 km orari (e tanto, vieppiù, sulla base della testimonianza resa da un soggetto, il teste DU, il cui esame non era stato ritualmente rinnovato in sede di appello);
contestazione estranea a quelle contenute nel capo d'imputazione e nella stessa sentenza di primo grado, con la conseguente violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, oltre alle ulteriori illogicità motivazionali conseguenti a detta violazione. 2.3.6. - Con il sesto motivo di ricorso, l'imputato censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., comma 2, e art. 192 c.p.p., nonché in relazione all'art. 589 c.p. e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 34, comma 4 bis, in tema di valutazione della prova, avendo la corte territoriale escluso l'assoluzione dell'imputato per mancanza di alcuna violazione della normativa antinfortunistica o per difetto del nesso causale o, ancora, per mancanza di alcun profilo di colpa a suo carico, senza rendere alcuna adeguata motivazione su tali punti. In particolare, il ricorrente si duole che la corte territoriale - muovendo dall'erroneo presupposto che la colpa specifica dell'imputato fosse individuabile nell'aver omesso di dotare i carrelli de quibus dell'idonea strumentazione necessaria al rilevamento della velocità - ha del tutto omesso di considerare adeguatamente, in sede motivazionale, gli ulteriori profili difensivi evidenziati con riguardo: 1) all'assolvimento, da parte del NI, degli obblighi di sicurezza sullo stesso incombenti (con particolare riguardo alle necessarie raccomandazioni di prudenza impartite a tutti i conduttori di carrelli); 2) al tema della responsabilità del dirigente e del preposto, nonché della figura del datore di lavoro nelle grandi imprese (segnatamente alla luce del sistema del c.d. "scalettamento" di responsabilità all'interno dell'azienda, in particolar modo tra la figura del dirigente e quelle del preposto);
3) alla questione riguardante la velocità del carrello e il nesso di causalità con l'evento infortunistico, essendo nella specie mancato alcun sicuro accertamento in ordine alla dinamica dell'incidente (se dovuto all'investimento del lavoratore o invece allo scivolamento del carico esistente sul carrello) e all'effettiva velocità del carrello condotto dal IO;
4) alla condotta del carrellista (non adeguatamente considerata nella sua dimensione di abnormità) e a quella del lavoratore infortunato, nella specie responsabile di una consapevole violazione della norma precauzionale allo stesso imposta nella circolazione a piedi all'interno dei luoghi di lavoro in esame, idonea a determinare un'interruzione del nesso causale tra la condotta omissiva contestata l'imputato e l'evento infortunistico verificatosi.
2.3.7. - Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione agli artt. 538, 539, 540 e 578 c.p.p., nella parte in cui la corte territoriale,
dichiarando prescritto il reato in corrispondenza di una data presumibilmente anteriore alla sentenza di primo grado, ha ugualmente confermato le statuizioni civili rese in tale grado di giudizio, in contrasto con l'insegnamento delle sezioni unite della corte suprema (sent. n. 10086/1998), ai sensi del quale deve ritenersi illegittima la sentenza d'appello nella parte in cui, accertando una prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado, ne confermi le statuizioni civili, in assenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., consentono al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato.
2.3.8. - Con l'ottavo e ultimo motivo di ricorso, l'imputato censura la sentenza d'appello per violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 69 c.p. nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto di valutare prevalenti le circostanze attenuanti generiche già concesse in primo grado, rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p., con la conseguente dichiarazione, per tale via, della prescrizione del reato.
3. - Con memoria depositata in data 28.12.2012, contestatane l'ammissibilità e la fondatezza, il NI ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello di LI.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.1. - Dev'essere preliminarmente rilevata (per il carattere condizionante e assorbente della questione) la fondatezza del primo motivo del ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello di LI (e, correlativamente, l'infondatezza del terzo motivo del ricorso del RC), dovendo ritenersi che il calcolo della prescrizione operato dalla corte territoriale, con riguardo alle contestazioni sollevate nei confronti di tutti gli imputati, è errato.
Al riguardo - conformemente alle doglianze sollevate sul punto dal procuratore ricorrente -, vale evidenziare come, nel determinare la disposizione più favorevole agli imputati, ai fini del computo della prescrizione, la corte d'appello di LI ne ha individuato il ricorso nella L. n. 251 del 2005, senza tuttavia disporre l'integrale applicazione di tale ultima legge;
in particolare incorrendo nell'errore di non procedere al raddoppio dei termini previsti dall'art. 157 c.p., in relazione al reato di cui all'art. 589 cpv. c.p., in conformità al dettato imposto dallo stesso art. 157 c.p., come riformulato proprio dalla richiamata L. n. 251 del 2005. Ne deriva che il termine di prescrizione applicabile al caso di specie avrebbe dovuto ritenersi (ai sensi della L. n. 251 del 2005) pari a 12 anni, aumentabile fino a un quarto per effetto delle interruzioni della prescrizione (complessivamente 15 anni) (ex art. 160 c.p.), maggiorato dei periodi di sospensione.
Ciò premesso, fissato il tempo della commissione dei reati alla data del 6.3.2002, alla stregua della disciplina di cui alla legge n. 251/2005 il periodo prescrizionale (in ogni caso mai inferiore a 12
anni, aumentabile fino a 15 anni, oltre ai periodi di sospensione) non avrebbe potuto comunque ritenersi interamente decorso all'epoca della pronuncia della sentenza d'appello (22.3.2012), così come alla data odierna.
Quanto all'eventuale carattere di disposizione più favorevole agli imputati della disciplina previgente rispetto alla L. n. 251 del 2005, osserva questa corte come, posta l'eventuale conferma in appello del giudizio emesso dalla sentenza di condanna pronunciata in primo grado (circa la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti genetiche sulle aggravanti contestate), il computo dei termini di prescrizione avrebbe condotto ad esiti non difformi, atteso che, tenuto conto delle intervenute interruzioni della prescrizione nel corso del procedimento, detti termini sarebbero ancora coincisi con il periodo di 15 anni dalla data del reato del 6.3.2002 (cfr. il testo degli artt. 157 e 160 c.p. vigente all'epoca del fatto oggetto dell'odierna contestazione).
La sentenza d'appello, avendo dichiarato prescritti (e dunque estinti) i reati de quibus sulla base di un calcolo del tempo della prescrizione errato, dev'essere dunque annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di LI, dovendo quest'ultima procedere (in sede di rinvio) alla rinnovazione della valutazione delle posizioni di tutti gli imputati (ivi compreso EN IO che non ha proposto ricorso per cassazione) ai fini dell'eventuale accertamento, alla luce dei motivi d'appello originariamente proposti, della relativa responsabilità agli effetti penali, con le conseguenti statuizioni assolutorie o condannatorie (e relativa pena e risarcimento del danno), ovvero (là dove ritenute eventualmente prevalenti le circostante attenuanti genetiche, rispetto alle contestate aggravanti, ad esito di una riformulazione del giudizio di comparazione) procedere alla rinnovazione del giudizio in ordine all'accertamento della disposizione più favorevole agli imputati ai fini della prescrizione. 4.2. - L'annullamento della decisione impugnata, con riguardo all'accertamento della responsabilità penale degli imputati, vale a determinare la caduta dell'indefettibile presupposto che avrebbe fondato l'autonomia delle decisioni adottate dalla corte territoriale in relazione ai capi civili della sentenza impugnata (ossia l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 578 c.p.p.); decisioni che devono ritenersi, di conseguenza, inevitabilmente travolte, non potendo evidentemente ammettersi (ipotizzando l'eventuale pronuncia di assoluzione nel merito degli imputati dalle contestazioni penali in sede di rinvio) la conservazione delle statuizioni di condanna relative alle domande delle parti civili, dalla corte territoriale adottate in via autonoma (rispetto alla verifica dei profili della responsabilità penale degli imputati) sulla base di un erroneo presupposto.
4.3. - L'annullamento della sentenza impugnata per le ragioni indicate impone di ritenere assorbita la rilevanza di tutti gli altri motivi di ricorso illustrati con riguardo al tenore delle decisioni assunte dalla corte territoriale circa la responsabilità degli imputati e le conseguenze che ne derivano, riaprendosi in toto lo spazio dell'intervento decisorio della corte territoriale in sede di rinvio, sia pure entro i limiti dei motivi d'appello originariamente avanzati.
Ciò posto, ritiene la corte di dover comunque procedere (ai fini del giudizio di rinvio) alla segnalazione di due profili emersi dalle censure sollevate dagli imputati con riguardo alla sentenza d'appello, segnatamente là dove, nella prospettiva della violazione di legge, hanno sottolineato l'avvenuta espressa utilizzazione, da parte della corte territoriale, di deposizioni testimoniali non ritualmente assunte nel contraddittorio delle parti, dinanzi al giudice che ha reso la decisione.
Valuterà, sul punto, la corte investita del giudizio in sede di rinvio, l'opportunità di procedere alle eventuali integrazioni (ove ritenute necessarie), al fine di radicare il giudizio da assumere sulla responsabilità degli imputati sulla base di fondamenti probatori ritualmente acquisiti.
Allo stesso modo, la Corte di rinvio terrà adeguatamente conto (con riguardo alla contestata pretesa nullità degli atti processuali compiuti in presenza di una situazione di incompatibilità dei difensori, secondo quanto denunciato al riguardo dal NI) dei principi sul punto statuiti dalle sezioni unite di questa Corte (e dalle successive pronunce rese in thema), secondo cui l'inosservanza del disposto di cui all'art. 106 c.p.p., comma 4 bis, ai sensi del quale non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa (oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore) soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativa alla loro attendibilità (Cass. Sez. Un., n. 21834/2007, Rv. 236373; Cass., Sez. 6, n. 47079/2008, Rv. 242145).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di LI.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio 16 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2013