Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9421 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POCO MALIAN94212 A 0.1 E L N L E O I " D 7 Z 1 A 9 ZIONE E SUPREMA DICASS LA 3 R . . Oggetto T T N S R I 7 A ' G OPPOSIZIONE 6 SEZIONE PRIMA CIVILE L E 9 L A 1 R - E SANZIONE 5 A D - D 3 dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: AMMINISTRATIVA I S E E N G T E R.G.N. 19065/98 N G S Pellegrino SENOFONTE Presidente E E I S L A E " Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron.21750 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 20/02/2001 Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO DI AGRIGENTO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
OM LF;
- intimato -
avverso la sentenza n. 133/97 del Pretore di AGRIGENTO, depositata 1'01/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore2001 463 SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza dell'1 settembre 1997, il Pretore di Agrigento, in accoglimento dell'opposizione proposta da LF DO, ha dichiarato illegittima l'iscrizione a ruolo della somma di £. 323.240 di cui alla cartella esattoriale inviatagli in forza dei ver- bali della Polizia stradale n. 5109 del 29 marzo 1994 e 21638 del 7 novembre 1994, per avere circolato con un motoveicolo senza indossare il casco protettivo richie- sto dallì'art.171 cod. str., in data 1,7 ed 11 novembre 1994. Ha rilevato che nessuno dei due verbali conteneva le ragioni che avevano reso impossibile la contestazio- ne immediata dell'infrazione, per cui non poteva rite- nersi che la notifica dei due verbali, pur avvenuta nel termine di 150 giorni dall'accertamento delle infrazio- ni, avesse raggiunto lo scopo che era quello di porre il trasgressore in condizione di difendersi anche in meri- to a tale impossibilità. Per la cassazione della sentenza il Prefetto della Provincia di Agrigento ha proposto ricorso per un moti- vo. Il DO non ha spiegato difese. Motivi della decisione 2 Con il ricorso, il Prefetto di Agrigento, denun- ciando violazione degli art.201 e 171 cod.str., censura la sentenza impugnata per aver accolto l'opposizione, senza considerare inosservanza l'eventualeche della contestazione immediata dell'obbligo dell'infrazione al trasgressore prevista quando possi- bile dall'art. 14 della legge 689 del 1981, non incide sull'irrogabilità della sanzione semprecchè si sia provveduto, come nella fattispecie alla contestazione mediante notificazione del verbale di accertamento nel termine concesso dalla menzionata norma: così come del resto ha costantemente statuito la giurisprudenza di questa Corte, pur con riguardo a violazioni commesse du- rante la vigenza dell'abrogato codice della strada. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato (sent. 10107/2000; 4010/2000; 6123/1999) che la disposizione generale dell'invocato art.14 è derogata dalla disci- plina speciale dettata per le violazioni del codice stradale dagli art.200 e 201 del d.lgs.285 del 1992:le due normative infatti non hanno lo stesso contenu- to, posto che quest'ultima prevede che si procede alla notificazione del verbale di accertamento della viola- zione solo qualora la violazione non possa essere imme- diatamente contestata ed impone che il detto verbale 3 contenga "la indicazione dei motivi che hanno reso im- possibile la contestazione immediata": al contrario del citato art.14 che prevede la notificazione "se non è avvenuta la contestazione immediata" prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponen- do alcuna indicazione al riguardo. Dalla discipline del nuovo codice della strada, si desume, quindi, che la contestazione immediata della violazione delle norme in esso previste nella formula- zione dell'art.201 ha un rilievo essenziale per la cor- rettezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogniqualvolta sia possibile;
con la conseguenza che la prescrizione sudetta è divenuta strumentale alla piena esplicazione del diritto di di- fesa del trasgressore nei cui confronti la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell' addebito mossogli può essere giustificata solo in presenza di motivi che rendano impossibile la contestazione imme- diata. Il sudetto indirizzo interpretativo deve essere ri- badito posto che nessuna argomentazione contraria ha prospettato il Prefetto di Agrigento;
il quale si è li- mitato ad invocare la giurisprudenza di questa Corte non ha relativa all'art.14 della legge 689 del 1981;e l'accertamento compiuto dal Pretore neppur contestato 4 in merito alla circostanza che il verbale di accerta- mento notificato al DO non contenesse alcuna indicazione circa le ragioni che avevano impedito alla Polstrada la contestazione immediata dell'infrazione. Per cui il ricorso del Prefetto di Agrigento che si duole soltanto di una insussistente vizio di violazione degli art.201 e 171 dello stesso codice deve essere ri- gettato. Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali perché il DO cui l'esito del giu- dizio è stato favorevole, non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Salvago Pellegrino Senofonte Jinz CORTE SUPREMA CASSASIONE Prima Sez n Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Luisa Passinetty Wire Concines # 12LL IL CANCELLIERE Mie Daniet 5