Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 1
L'inosservanza del disposto di cui all'art. 106, comma quarto-bis, cod. proc. pen., secondo cui non pur essere assunta da uno stesso difensore la difesa di pi imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento, ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2008, n. 47079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47079 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/11/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2712
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 25580/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO RI;
avverso l'ordinanza 15 maggio 2008 del Tribunale di Napoli. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Presidente Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Liguori Francesco.
OSSERVA
1. Con ordinanza 15 maggio 2008 il Tribunale di Napoli confermava il provvedimento 10 aprile 2008 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato a RI LO la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indagato dei reati di corruzione in atti giudiziari continuata, false attestazioni aggravate in atti destinati all'autorità giudiziaria continuati, istigazione alla corruzione, reati tutti aggravati D.L. 13 maggio 1991, n. 152, ex art. 7, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 303.
L'indagato, zio di IC LO, detenuto nella casa circondariale di Santa AR Capua Vetere aveva versato al Dott. Noviello, consulente psichiatrico presso il carcere di Santa AR Capua Vetere e al Dott. LA, dirigente sanitario presso il medesimo istituto, la somma di Euro 75.000, oltre a svariate utilità fra le quali telefoni cellulari, personal computer un televisore, un cambio delle gomme dell'auto, per favorire la scarcerazione del nipote (capi a, b, ed e), all'agente della polizia penitenziaria Rosario Barozzino la somma di 18.000 Euro per far pervenire a IC LO compresse di un medicinale ad effetti diuretici per provocare il suo dimagrimento così da rendere più agevole la sua dimissione dal carcere (capo d), nonché di aver offerto al perito nominato dal Tribunale del riesame RI Pannain, la somma di 50.000 Euro, e somme di danaro al dott. LA per intercedere presso il dott. Pannain (capo k), e dopo la negativa relazione di quest'ultimo la somma di Euro 1.500,00 al dott. LA per redigere una relazione contraria a quella del dott. Pannain volta a far proseguire la sua detenzione presso la comunità terapeutica (capo l), nonché altre somme alla dottoressa OL RI (capo n).
Il ricorrente ha articolato sei ordini di motivi.
Con il primo lamenta violazione dell'art. 106 c.p.p. e conseguente nullità del provvedimento impugnato per essere l'indagata dichiarante AR ZI SS difesa dallo stesso difensore dell'altro dichiarante LO IC, con conseguente inutilizzabilità delle dette dichiarazioni.
Il motivo è manifestamente infondato.
Ed infatti l'inosservanza del disposto di cui all'art. 106 c.p.p., comma 4 bis, secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa (oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore) soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità (Sez. un. 22 febbraio 2007, Dike).
Un motivo, quello ora rammentato, ripreso pure nella successiva censura, nella quale di contesta un' insufficiente verifica della attendibilità delle dichiarazioni e dei riscontri. Motivo, anch'esso, ai limiti dell'inammissibilità alla stregua delle puntuali specifiche propalazioni riportate dall'ordinanza impugnata e rispetto alle quali il ricorrente si è limitato a generiche ed astratte contestazioni.
Debordanti nel meritum causae e comunque generiche risultano pure le censure incentrate sul ruolo del ricorrente nella vicenda ora al vaglio della Corte, mentre in presenza della argomentata motivazione circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n.306, e più in particolare, l'accurata indicazione di far rientrare pericolosi camorristi nel caln Belforte rende del tutto infondata anche la doglianza relativa all'interlocutoria applicabilità di detta aggravante.
Resta così assorbito l'ulteriore motivo concernente le esigenze cautelari.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2008