Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2016, n. 4109
CASS
Sentenza 12 gennaio 2016

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Massime1

L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.

Commentario1

  • 1Art. 627 - Giudizio di rinvio dopo annullamento
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2016, n. 4109
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4109
Data del deposito : 12 gennaio 2016

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