Sentenza 15 novembre 2002
Massime • 1
Ai fini dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto realizzato in violazione degli artt. 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985 e 1 sexies della legge n. 431 del 1985 , in vista della sua demolizione, costituiscono requisiti necessari della procedura : a)la notifica al proprietario, da parte del Comune, della "ordinanza diffida" di demolizione (art. 7, comma 2, legge n. 47 del 1985); b)la mancata ottemperanza, da parte dell'ingiunto, entro il termine di novanta giorni (art, 7, comma 3, legge n. 47 del 1985); c) la notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione, elemento quest'ultimo che costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (art. 7, comma 4, legge n. 47 del 1985). (Fattispecie in cui è stato dichiarato ammissibile, trattandosi di provvedimento abnorme, il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado, dopo la pronunzia della sentenza, ha provveduto, fuori udienza, "ex officio" e senza assicurare il contraddittorio fra le parti, alla restituzione condizionata al Comune del manufatto, sottoposto a sequestro preventivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2002, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 15/11/2002
1. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 1449
3. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 17514/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI LO, nato a [...] il [...],
avverso il provvedimento 8/2/2002 del Tribunale di Latina-Sezione distaccata di Terracina, con cui veniva disposta la restituzione del manufatto abusivo in sequestro.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
lette le conclusioni del P.G., con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
la Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 8/2/2002 il Tribunale di Latina-Sezione distaccata di Terracina, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di CI LO in ordine ai reati di cui agli artt. 20 lett. e) L. n. 47/1985, 1/sexies L. n. 431/1985 e 349 c.p..
Con provvedimento adottato lo stesso giorno, il medesimo giudice del dibattimento disponeva la trasmissione, al Comando Vigili Urbani di S. Felice Circeo, di copia della sentenza, con ordine di restituzione al CI del manufatto in sequestro, ove non fosse stata ancora notificata al predetto l'ordinanza sindacale di demolizione, ovvero, in caso contrario, al Comune.
Avvero tale provvedimento il CI ricorre per Cassazione, deducendo: 1) abnormità del provvedimento impugnato, e sua conseguente nullità assoluta, se non addirittura inesistenza, in quanto, essendo un atto del giudice del dibattimento, non poteva essere adottato dopo la pronuncia della sentenza e senza il contraddittorio delle parti, da chi non aveva più poteri sul processo;
2) violazione di legge per inosservanza dell'art. 323 c.p.p. e delle norme che regolano il giudizio, nonché dell'art. 7,
commi 3 e 4, L. n. 47/1985, giacché la semplice notifica al proprietario, da parte del Comune, della "ordinanza-diffida" di demolizione non comporta il passaggio automatico del manufatto nel patrimonio comunale, in quanto il titolo per l'immissione in possesso del Comune è costituito - ex art. 7, comma 4, L. n. 47/1985 - dall'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, da notificare all'interessato, che nel caso di specie non era stato effettuato.
Il ricorso è fondato, in quanto il provvedimento impugnato deve considerarsi abnorme.
Atto abnorme - come questa Corte ha costantemente affermato (ex plurimis: Sez. 3^, 21 febbraio 1997, n. 757, PM/Piccoli; SS.UU., 10 dicembre 1997, Di Battista;
SS.UU., 24 novembre 1999, Magnani) - è, invero, non solo quello non rispondente ad alcuno schema processuale, ma altresì quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplica al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, e determina la stasi del processo, che non può essere proseguito, se non rimuovendo il provvedimento dalla realtà giuridica, con la denuncia della sua abnormità.
Venendo al caso di specie, l'obbligo del giudice di disporre la restituzione del bene oggetto di sequestro preventivo è previsto espressamente dall'art. 323, comma 1, c.p.p., che impone di adottare il provvedimento "con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione...quando non deve disporre la confisca a norma dell'art. 240 c.p.". In tema specifico di reati edilizi, poi, è pacifico che il sequestro preventivo abbia, per sua natura e finalità, carattere provvisorio e cautelare, per cui non può essere mantenuto dopo la sentenza, sia perché questa interrompe la permanenza, che caratterizza i suddetti illeciti, sia perché la eventuale reiterazione della condotta vietata da luogo ad altra ipotesi di reato, sia perché il provvedimento perde efficacia con la pronuncia della suddetta decisione.
Il manufatto, sottoposto a sequestro preventivo, andava, quindi, certamente restituito, e doveva farlo il giudice del dibattimento con la sentenza. Non avendo provveduto con essa, però, il predetto giudice non poteva farlo, con provvedimento "de plano", di propria iniziativa, adottato fuori udienza. Contro tale ordinanza abnorme, pronunziata ex officio e senza assicurare il contraddittorio delle parti, deve pertanto ammettersi il ricorso per Cassazione, perché altrimenti non potrebbero essere rimosse le conseguenze provocate dalla stessa.
In ordine ad esse, rileva il Collegio che anche nel merito il provvedimento impugnato non è esente da censure. Infatti, come questa Corte ha sovente affermato, pure se fosse stata notificata al CI l'ordinanza sindacale di demolizione e fosse decorso il termine di novanta giorni dalla sua notifica, senza che l'ingiunto avesse provveduto in tal senso, l'eventuale acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale si sarebbe verificato solo dopo il compimento dell'iter previsto dalla norma, che contempla il formale atto di "accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione" ed il conseguente obbligo della notifica di esso all'interessato, dimostrazione dell'effettiva intenzione del Comune di procedere all'acquisizione gratuita del bene. Invero la volontà comunale sarebbe incompatibile con l'ordine di demolizione dell'immobile disposto dal giudice penale solo se, con le prescritte formalità (deliberazione consiliare), fosse stata dichiarata - ex art. 7, comma 5, L. n. 47/1985 - l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera, anzicché l'interesse alla sua demolizione. Quindi, nel caso di specie, oltre ai vizi procedurali sopra evidenziati, l'ordine, sebbene condizionato, di restituire il manufatto de quo al Comune, anzicché al CI, allo stato non appare legittimo e deve essere annullato.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2003