Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2014, n. 14984
CASS
Sentenza 5 marzo 2014

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Massime1

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento per la sua determinazione i parametri edittali attinti dalla decisione di incostituzionalità.

Commentario1

  • 1Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2014, n. 14984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14984
Data del deposito : 5 marzo 2014

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