Sentenza 5 marzo 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento per la sua determinazione i parametri edittali attinti dalla decisione di incostituzionalità.
Commentario • 1
- 1. Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2014, n. 14984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14984 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/03/2014
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 264
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 35876/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN OB, nato il giorno 20 aprile 1983;
avverso la sentenza 12 febbraio 2013 della Corte di appello di Catania;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per annullamento con rinvio sulla pena e rigetta nel resto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. AN OB, accusato in concorso con altri, dei reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (marijuana) e L. n. 1423 del 1956, art. 9, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 12 febbraio 2013 della Corte di appello di Catania che ha confermato la sentenza 9 luglio 2012 del G.U.P. presso il Tribunale di Catania.
2. Trattasi di fatti commessi il 17 novembre 2011 e concernenti stupefacente del tipo marijuana.
3. I giudici di merito hanno inflitto al AN la pena definitiva di anni sette, mesi due e venti giorni di reclusione ed Euro 30 000,00 di multa cosi determinata: pena base, per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis anni 6 di reclusione ed Euro 30 0000 di multa, da aumentarsi per l'aggravante di cui al comma 6 dello stesso articolo, ad anni 6 e mesi 2, ed ancora per la continuazione dei diversi fatti ascritti al capo A della rubrica e per la continuazione con il reato di cui al capo B della rubrica ad anni 6 e mesi 6 di reclusione ed infine per la recidiva ex art. 99 c.p., commi 2 e 3 (l'aumento è stato nel caso di specie di due terzi trattandosi di recidiva specifica) alla pena di dieci anni e dieci mesi di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa, diminuita del terzo per la scelta del rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è composto di tre motivi.
1.1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della decisione di responsabilità senza il rispetto del canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza.
1.2. Il motivo, al limite dell'ammissibilità, va rigettato, in quanto non si confronta con l'ampia doppia e conforme giustificazione di colpevolezza, espressa nella motivazione dei giudici di merito, i quali hanno dato coerente e ragionevole conto della condotta illecita, accertata a carico del ricorrente, ed a fronte della quale l'impugnazione propone soltanto una diversa ed inammissibile lettura delle emergenze processuali 2. Con il secondo motivo ed il terzo motivo si lamenta nell'ordine il mancato riconoscimento del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonché violazione di legge in ordine alla valutazione della recidiva, trattandosi di condotte risalenti nel tempo, prive di connotazioni di apprezzabile pericolosità.
2.1. Dette censure non hanno fondamento e vanno rigettate.
2.2. I giudici di merito hanno infatti diffusamente spiegato, senza incorrere in alcuna delle invalidità, apprezzabili in questa sede ex art. 606 c.p.p.: sia l'inapplicabilità, nella vicenda, dell'adora vigente attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; sia le ragioni della valorizzazione della recidiva, nella specie "reiterata e specifica", avuto riguardo alla personalità del ricorrente ed alla circostanza di essere stato l'illecito realizzato dal AN nel tempo corrispondente alla sottoposizione della misura della sorveglianza speciale di P.S..
3. Tanto premesso, a fronte di un ricorso ammissibile, vanno esaminati i profili di novità, rilevanti per la presente vicenda (che attiene a droghe c.d. "leggere"), collegati alla decisione n. 32 del 12 febbraio 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1, avuto riguardo al particolare vizio procedurale accertato e dovuto alla carenza dei presupposti ex art. 77 Cost., comma 2. 3.1. Da ciò la conseguenza che, a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate, sono tornate a ricevere applicazione il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate.
3.2. La Corte delle leggi, infatti, una volta stabilito che, dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, riprende applicazione il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate, ha osservato che, mentre esso prevedeva un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette "droghe leggere" (puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa), viceversa stabiliva sanzioni più severe per i reati concernenti le cosiddette "droghe pesanti" (puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni, anziché con quella da sei a venti anni)".
3.3. La stessa Corte inoltre ha ritenuto opportuno chiarire, quanto agli effetti sui singoli imputati, che è compito del giudice comune, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 c.p., che implica l'applicazione della norma penale più favorevole al reo.
3.4. Rispettati tali principi nella presente fattispecie, e tenuto conto del disposto dell'art. 2 c.p., comma 4, sulla successione delle leggi penali nel tempo, deve dunque ritenersi che la disciplina dei reati sugli stupefacenti, contenuta nel D.P.R. n. 309 del 1990, nella versione precedente alla novella del 2006, e nella specie "più favorevole al reo" (trattandosi di droghe leggere), debba essergli applicata, dal giudice di merito in sede di giudizio rinvio, in punto di determinazione della sanzione.
3.5. La gravata sentenza va quindi annullata limitatamente alla pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania che, nella piena libertà del giudizio di merito di esclusiva competenza, provvedere alla irrogazione della relativa sanzione.
P.Q.M.
Annulla limitatamente a alla pena la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta il ricorso il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2014