Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, pur comportando la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio di maggior favore per il reo, non determina la nullità sopravvenuta della pena inflitta quando, in presenza di motivazione esaustiva, non sia ipotizzabile l'irrogazione di una sanzione ad essa inferiore sulla base dei reintrodotti limiti edittali. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era condannato alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa per l'illecita detenzione di 125 grammi circa di hashish e di 27 grammi di cocaina, calcolata partendo dalla pena minima edittale ed applicando la riduzione massima prevista sia per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia per il rito prescelto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2014, n. 47278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47278 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo US - Presidente - del 25/09/2014
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana Maria - rel. Consigliere - N. 1696
Dott. GRASSO US - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 13005/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ SE N. IL 24/02/1982;
avverso la sentenza n. 1016/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del 15/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per annullamento con rinvio nel trattamento sanzionatorio, conferma la responsabilità.
RITENUTO IN FATTO
All'esito di giudizio abbreviato IN US veniva ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per aver, in concorso con PP EL,
illecitamente detenuto a fine di spaccio all'interno della propria abitazione sostanza stupefacente di tipo diverso (cannabis, hashish e cocaina). Si trattava, in particolare, di 10 stecche di hashish del peso di grammi 8,5 ciascuna, di due stecche di hashish del peso l'una di grammi 4,6 e l'altra di grammi 3,5 e una bustina di cellophane contenente sostanza marijuana del peso di 1,6 g circa. Erano state rinvenute, altresì, due bustine di cellophane contenente cocaina per grammi 27 circa che erano state lanciate fuori dell'abitazione poco prima dell'irruzione dei carabinieri nell'abitazione. Altre 15 buste di cellophane contenenti in totale grammi 22,5 di marijuana e due buste di cellophane contenenti in totale grammi 3 di marijuana erano state rinvenute nel pozzetto dello scarico fognario proveniente dall'abitazione. Il fatto era stato accertato in Scafati il 25 gennaio 2012.
Al IN il giudice dell'udienza preliminare, con sentenza della 30 gennaio 2013, irrogava la pena di anni sei di reclusione ed Euro 24.000 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e con l'applicazione della diminuente del rito.
Avverso la sentenza proponeva appello IN US deducendo la mancanza di prova della destinazione allo spaccio delle sostanze rinvenute, considerato anche che la bilancia rinvenuta non aveva i decimali e, dunque, non poteva servire per confezionare le dosi. Ne conseguiva che il quantitativo rinvenuto era compatibile con la sua qualità di tossicodipendente. Con altro motivo d'appello chiedeva l'applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, tenuto conto delle modalità del fatto che avevano evidenziato la sua ingenuità, dato che si era liberato in modo plateale di parte dello stupefacente detenuto lanciandolo dalla finestra. Infine l'appellante si doleva del trattamento sanzionatorio in quanto la decisione del GUP era errata laddove era stato applicato un aumento della pena a titolo di continuazione sebbene la condotta contestata fosse una soltanto ed il reato fosse unico, essendo stata eliminata la distinzione tabellare tra droghe leggeri e droghe pesanti. La corte d'appello, con sentenza del 15 ottobre 2013 depositata il 5 novembre 2013, accoglieva in parte il ricorso. Rilevava che la sentenza del GUP era adeguatamente motivata laddove era stato ritenuto che la detenzione della sostanza stupefacente fosse avvenuta al fine di spaccio e non per uso personale e richiamava, facendola propria, la motivazione del tribunale. In ordine alla sussumibilità del fatto nel paradigma normativo di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, si richiamava la corte alla motivazione addotta dal GUP laddove si era rilevato che dagli accertamenti tecnici compiuti era emerso che dalla sostanza potevano essere ricavate 12 dosi di cocaina e 404 dosi di hashish e marijuana;
inoltre parte della sostanza stupefacente era già stata ripartita in dosi, erano state rinvenute bustine in cellophane atte al confezionamento di esse ed altresì un bilancino di precisione. Tutti tali elementi inducevano a ritenere insussistente l'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Peraltro, rilevava la corte distrettuale, vi era sproporzione tra la complessiva entità del fatto, la personalità dell'imputato, che era incensurato, e la determinazione della pena irrogata dal giudice di primo grado, dovendosi anche tener conto che, a seguito della soppressione della distinzione tabellare tra droghe leggere droghe pesanti operata dalla L. n. 49 del 2006, non era più configurabile la continuazione tra i reati, trattandosi di un unico reato. Ciò considerato, la Corte riduceva la pena ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 14.000 di multa calcolata sulla base di sei anni di reclusione ed Euro 30.000 di multa, ridotta per le attenuanti generiche a quattro anni di reclusione e 21.000 Euro di multa ed ulteriormente ridotta per la scelta del rito abbreviato. Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione IN US.
Con il primo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in quanto la corte distrettuale aveva omesso di modificare il capo di imputazione nel senso di escludere l'ipotesi del concorso di persone nel reato previsto dall'art. 110 c.p. dato che il medesimo GUP all'udienza del 30 gennaio 2013 aveva emesso la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto nei confronti dell'unica coindagata PP EL.
Con il secondo motivo deduceva il ricorrente la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 in quanto la corte territoriale non aveva motivato in ordine ai numerosi elementi a discarico dell'imputato che deponevano nel senso dell'uso personale dello stupefacente rinvenuto. Avrebbe dovuto la corte tener conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente e dalla PP nell'immediatezza dei fatti;
ed anche la diversa grammatura delle dosi era circostanza insolita nel caso di attività di spaccio dove, invece, le porzioni erano tutte dello stesso peso.
Con il terzo motivo deduceva l'appellante la violazione del cit. D.P.R., art. 73, comma 5, poiché il fatto avrebbe dovuto essere configurato come ipotesi lieve. La corte territoriale avrebbe dovuto prendere in considerazione tutta una serie di parametri quali i mezzi e le modalità o le circostanze dell'azione e, non ultimo, anche la quantità e la qualità della sostanza poiché la valutazione andava ancorata all'illecito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive ed il solo dato ponderale, senza la considerazione delle ulteriori circostanze, non era sufficiente ad escludere l'ipotesi lieve.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente rileva la corte che non sussiste errore materiale nel capo della sentenza impugnata laddove è stato contestato al IN il concorso nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p. benché PP EL fosse risultata essere persona estranea al reato. Invero il capo di imputazione riguarda l'imputazione originaria sulla quale si è incardinato il giudizio sicché solo all'esito dello stesso è stata esclusa la ricorrenza del concorso.
In ordine al secondo motivo di ricorso, mette conto osservare che, con la recente sentenza n. 32/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della L. n. 49 del 2006 modificative della disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il previgente regime precettivo e sanzionatorio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità del D.L n. 272 del 2005, artt. 4 bis e 4 vicies ter convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1. L'intervento del giudice delle leggi ha caducato anche il cit. D.P.R., art. 73, comma 1 bis (inserito dalla L. n. 49 del 2006, art. 4 ter) in tema di definizione/delimitazione dell'uso personale di sostanze stupefacenti penalmente non punibile.
Ora, essendo venuti meno gli specifici parametri quantitativi o dosimetrici fissati dal cit. D.P.R.,art. 73, comma 1 bis quali indici della latitudine dell'uso/consumo personale non punibile, cui rinviavano il cit. D.P.R., artt. 75 e 75 bis, occorre fare applicazione dei principi più volte espressi da questa corte nel caso in cui si doveva considerare se dal solo dato ponderale che superasse le quantità tabellari si dovesse ritenere provato l'uso non personale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso del prevenuto.
È stato affermato che il mero scostamento dal limite tabellare (Sez. 6, sent. 11025/2013, Sez. 6, sent. 12146/2009 e Sez. 6, sent. 4613/2011) non costituiva prova determinante dell'effettiva destinazione della sostanza all'uso interamente personale piuttosto che in tutto o parte anche allo spaccio e che, tuttavia, tale scostamento insieme al parametro dell'incapacità patrimoniale poteva, sul piano dell'interpretazione della norma e della logicità dell'apprezzamento, fondare una conclusione di merito in ordine all'effettivo spaccio, sottraendola a censure in sede di legittimità. La destinazione alla cessione illecita si poteva ritenere provata qualora la sua detenzione fosse qualificata da particolari elementi di fatto che inducessero a ravvisare quel finalismo che è elemento costitutivo del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ovvero la destinazione all'uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente, salva la presenza di elementi di segno opposto, prospettati dall'imputato o comunque emergenti ex actis e fermo restando che doveva essere l'accusa a provare la sussistenza della ipotesi punibile nel caso concreto, non potendosi far carico all'imputato di dimostrare la destinazione ad uso solo personale della sostanza della quale era stato trovato in possesso (Sez. 4, Sent. n. 31103/2008, Sez. 6, Sent. n. 2652/2013. La corte territoriale, con motivazione, ancorché per relationem, immune da vizi logici ed adeguatamente articolata, ha dato conto degli elementi che inducevano a ritenere la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta in quanto ha considerato, oltre all'ingente quantitativo, atto a ricavare 404 dosi di hasahish e 12 di cocaina, il rinvenimento del bilancino di precisione e delle confezioni in cellophane che verosimilmente sarebbero servite per il confezionamento di ulteriori dosi. Il che spiega anche il diverso porzionamento della sostanza rinvenuta. E si è dato conto nella sentenza di primo grado, cui ha fatto rinvio la sentenza della corte d'appello, che è stata rinvenuta, altresì, una cospicua somma di denaro in possesso del IN, il che induce a ritenere che si trattasse del provento di attività di spaccio, non avendo il prevenuto dato giustificazione alcuna in ordine all'origine della pecunia.
Non vale, per contro, a giustificare il possesso della quantità di stupefacente rinvenuto il fatto che il IN fosse tossicodipendente, così come affermato da PP EL, tenuto conto che la diversificazione qualitativa dello stupefacente induce ad escludere l'uso personale.
Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato.
La Corte di Appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha correttamente ritenuto determinante per escludere il caso di lieve entità la notevole quantità di dosi, poi che ciò induceva a ritenere che potesse essere soddisfatto un ampio numero di consumatori all'interno del relativo mercato illecito, con conseguente pericolo concreto di ampia diffusione di quello stupefacente sul territorio.
In ordine al trattamento sanzionatorio applicato al IN, va rilevato che questi è stato trovato in possesso di ingente quantitativo di marijuana e di un più modesto quantitativo di cocaina (grammi 27), ancorché non tale da potersi ritenere l'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Ora, dopo la sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, a seguito della quale si è determinata la riviviscenza delle norme vigenti precedentemente al D.L. n. 272 del 2005 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1, la pena prevista per la detenzione di droghe leggere è più mite di quella prevista per le droghe pesanti e ciò potrebbe indurre a ritenere che la pena concretamente inflitta, proprio per la preponderante detenzione di marijuana, avrebbe potuto essere più mite.
Tuttavia, considerato che la corte territoriale è partita dal minimo previsto e che la motivazione in punto di quantificazione della pena è esaustiva, non è ipotizzabile che la sanzione avrebbe potuto essere inferiore a quella irrogata, pur tenendo conto della forbice edittale attualmente in vigore.
Il ricorso va, perciò, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2014