Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2014, n. 47278
CASS
Sentenza 25 settembre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Carlo Brusco, il 25 settembre 2014. Le parti in causa erano un imputato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e il Pubblico Ministero. L'imputato contestava la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, sostenendo l'assenza di prove sufficienti per dimostrare la destinazione allo spaccio delle sostanze rinvenute, nonché l'erronea applicazione delle attenuanti e la configurazione del reato come ipotesi lieve.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità dell'imputato. Ha argomentato che la motivazione della Corte d'Appello era adeguata e basata su elementi concreti, come la quantità di sostanze rinvenute, il rinvenimento di un bilancino di precisione e bustine per il confezionamento, che indicavano chiaramente l'intento di spaccio. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la recente sentenza della Corte Costituzionale aveva ripristinato il regime normativo precedente, eliminando le distinzioni tra droghe leggere e pesanti, ma non ha ritenuto che ciò potesse influenzare la gravità del reato in questione. La decisione finale ha quindi confermato la pena inflitta, ritenuta congrua rispetto alla gravità della condotta.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Massime1

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, pur comportando la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio di maggior favore per il reo, non determina la nullità sopravvenuta della pena inflitta quando, in presenza di motivazione esaustiva, non sia ipotizzabile l'irrogazione di una sanzione ad essa inferiore sulla base dei reintrodotti limiti edittali. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era condannato alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa per l'illecita detenzione di 125 grammi circa di hashish e di 27 grammi di cocaina, calcolata partendo dalla pena minima edittale ed applicando la riduzione massima prevista sia per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia per il rito prescelto).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2014, n. 47278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47278
    Data del deposito : 25 settembre 2014

    Testo completo